XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1044
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, in
sede di definizione dei curricoli, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, a introdurre nella scuola di base
l'insegnamento dell'educazione motoria. Contestualmente, sono
istituiti i corrispondenti ruoli del personale docente, ai
quali si accede per concorso per titoli ed esami.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano
dell'offerta formativa, le modalità per l'insegnamento di cui
al comma 1, che deve comunque prevedere almeno due ore
settimanali.
Art. 2.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, i
corsi dell'insegnamento di cui all'articolo 1 sono svolti dai
licenziati dagli ex Istituti superiori di educazione fisica,
ora Istituti universitari di scienze motorie, che, in
relazione all'età degli allievi e sino a quando risulti
necessario, si avvalgono della collaborazione dell'insegnante
curricolare.
2. Gli insegnanti curricolari possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione motoria con la
positiva frequenza di appositi corsi indetti dai rispettivi
provveditori agli studi, per scuola o gruppi di scuole,
secondo i programmi predisposti dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
3. I corsi di cui al comma 2, diretti e svolti da
licenziati dagli ex Istituti superiori di educazione fisica,
ora Istituti universitari di scienze motorie, si concludono
con prove orali, scritte e pratiche che abilitano
all'insegnamento dell'educazione motoria.
Art. 3.
1. Nei casi di alunni portatori di handicap
l'insegnante di educazione motoria può chiedere l'intervento
di un medico specialista per la definizione di un adeguato
programma di insegnamento personalizzato.