XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1044




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, in sede di definizione dei curricoli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, a introdurre nella scuola di base l'insegnamento dell'educazione motoria. Contestualmente, sono istituiti i corrispondenti ruoli del personale docente, ai quali si accede per concorso per titoli ed esami.
        2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, le modalità per l'insegnamento di cui al comma 1, che deve comunque prevedere almeno due ore settimanali.


Art. 2.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, i corsi dell'insegnamento di cui all'articolo 1 sono svolti dai licenziati dagli ex Istituti superiori di educazione fisica, ora Istituti universitari di scienze motorie, che, in relazione all'età degli allievi e sino a quando risulti necessario, si avvalgono della collaborazione dell'insegnante curricolare.
        2. Gli insegnanti curricolari possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione motoria con la positiva frequenza di appositi corsi indetti dai rispettivi provveditori agli studi, per scuola o gruppi di scuole, secondo i programmi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        3. I corsi di cui al comma 2, diretti e svolti da licenziati dagli ex Istituti superiori di educazione fisica, ora Istituti universitari di scienze motorie, si concludono con prove orali, scritte e pratiche che abilitano all'insegnamento dell'educazione motoria.


Art. 3.

        1. Nei casi di alunni portatori di handicap l'insegnante di educazione motoria può chiedere l'intervento di un medico specialista per la definizione di un adeguato programma di insegnamento personalizzato.



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