XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1042




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei curricoli, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede l'insegnamento di due lingue ufficiali dell'Unione europea nella scuola media.


Art. 2.

        1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame delle due lingue ufficiali dell'Unione europea di cui all'articolo 1 sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
        2. E' garantito ad ogni alunno il diritto a proseguire lo studio della lingua ufficiale dell'Unione europea iniziato nella scuola elementare.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per il 2001, in lire 93 miliardi e 700 milioni per il 2002 e in lire 427 miliardi e 700 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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