XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1042
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di
definizione dei curricoli, ai sensi dell'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, prevede l'insegnamento di due lingue
ufficiali dell'Unione europea nella scuola media.
Art. 2.
1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di
esame delle due lingue ufficiali dell'Unione europea di cui
all'articolo 1 sono definiti dalle singole istituzioni
scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275.
2. E' garantito ad ogni alunno il diritto a proseguire lo
studio della lingua ufficiale dell'Unione europea iniziato
nella scuola elementare.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 18 miliardi per il 2001, in lire 93
miliardi e 700 milioni per il 2002 e in lire 427 miliardi e
700 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.