XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1040




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il titolo della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente: "Istituzione del Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato".


Art. 2.

        1. L'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. (Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato) - 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato, di seguito denominato "Fondo".

            2. Le risorse del Fondo sono destinate a:

                a) la ricerca e lo sviluppo di progetti industriali tra singole o più imprese e centri di ricerca nei territori interessati dalle dismissioni o dalle ristrutturazioni delle aziende a partecipazione statale aventi conseguenze occupazionali;

                b) l'ammortamento dei titoli di Stato.

            3. La gestione del Fondo è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze coadiuvato dal Comitato consultivo, di seguito denominato "Comitato", composto da:

                a) il Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;

                b) il Ragioniere generale dello Stato;

                c) il direttore dell'Agenzia delle entrate;
                d) il direttore dell'Agenzia del territorio;

                e) il capo del dipartimento per le imprese del Ministero delle attività produttive;

                f) il capo del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

        2. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 2-bis (Compiti del Comitato) - 1. Il Comitato ha il compito di analizzare, studiare e proporre l'utilizzo più appropriato dei ricavi derivanti dalle privatizzazioni al fine di ridurre il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo con azioni che realizzino una politica di sviluppo economico e industriale, impegnando il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare tali risorse presso i Ministeri competenti ed in particolare presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle attività produttive.
            2. Le azioni di cui al comma 1 devono essere finalizzate all'incremento del PIL attraverso piani di investimento delle risorse disponibili in progetti infrastrutturali di ricerca e di sviluppo anche precompetitivi, la cui realizzazione è indirizzata nei territori interessati dalle dismissioni o dalle ristrutturazioni, privilegiando in particolare le aree rientranti negli obiettivi 1 e 2 del Quadro comunitario di sostegno per il periodo 2000-2006.
            3. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispongono i piani di intervento territoriali in conformità con lo sviluppo tecnologico delle aree interessate, prevedendo, in particolare, lo sviluppo delle tecnologie e delle infrastrutture di base come indicato dal V programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione europea.
            4. Nella predisposizione dei piani di intervento territoriali di cui al comma 3 devono essere sentite le competenti organizzazioni sindacali.
            5. Il comitato predispone una relazione annuale sulle sue attività, che è allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria.

        Art. 2-ter (Valorizzazione delle partecipazioni) - 1. Il Comitato, nell'ambito degli indirizzi di programmazione dello sviluppo economico e industriale dei vari settori produttivi, elabora le indicazioni per il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di valorizzare le partecipazioni che lo Stato mantiene nelle società o nelle imprese privatizzate.
            2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione anche a quanto previsto al comma 1, definisce le linee e gli indirizzi di politica aziendale ai quali devono attenersi i membri dei consigli di amministrazione in rappresentanza del capitale pubblico".



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