XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1040
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il titolo della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è
sostituito dal seguente: "Istituzione del Fondo per il
rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per
l'ammortamento dei titoli di Stato".
Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Fondo per il rilancio dei progetti di
sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato)
- 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 è istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di seguito denominato
"Fondo".
2. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) la ricerca e lo sviluppo di progetti
industriali tra singole o più imprese e centri di ricerca nei
territori interessati dalle dismissioni o dalle
ristrutturazioni delle aziende a partecipazione statale aventi
conseguenze occupazionali;
b) l'ammortamento dei titoli di Stato.
3. La gestione del Fondo è attribuita al Ministero
dell'economia e delle finanze coadiuvato dal Comitato
consultivo, di seguito denominato "Comitato", composto da:
a) il Direttore generale del Tesoro, che lo
presiede;
b) il Ragioniere generale dello Stato;
c) il direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) il direttore dell'Agenzia del territorio;
e) il capo del dipartimento per le imprese del
Ministero delle attività produttive;
f) il capo del dipartimento per la programmazione,
il coordinamento e gli affari economici del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
2. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 2 della
legge 27 ottobre 1993, n. 432, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è istituito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis (Compiti del Comitato) - 1. Il Comitato
ha il compito di analizzare, studiare e proporre l'utilizzo
più appropriato dei ricavi derivanti dalle privatizzazioni al
fine di ridurre il rapporto tra debito pubblico e prodotto
interno lordo con azioni che realizzino una politica di
sviluppo economico e industriale, impegnando il Ministero
dell'economia e delle finanze ad allocare tali risorse presso
i Ministeri competenti ed in particolare presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il
Ministero delle attività produttive.
2. Le azioni di cui al comma 1 devono essere
finalizzate all'incremento del PIL attraverso piani di
investimento delle risorse disponibili in progetti
infrastrutturali di ricerca e di sviluppo anche
precompetitivi, la cui realizzazione è indirizzata nei
territori interessati dalle dismissioni o dalle
ristrutturazioni, privilegiando in particolare le aree
rientranti negli obiettivi 1 e 2 del Quadro comunitario di
sostegno per il periodo 2000-2006.
3. Il Ministero delle attività produttive e il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
predispongono i piani di intervento territoriali in conformità
con lo sviluppo tecnologico delle aree interessate,
prevedendo, in particolare, lo sviluppo delle tecnologie e
delle infrastrutture di base come indicato dal V programma
quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione
europea.
4. Nella predisposizione dei piani di intervento
territoriali di cui al comma 3 devono essere sentite le
competenti organizzazioni sindacali.
5. Il comitato predispone una relazione annuale
sulle sue attività, che è allegata al Documento di
programmazione economico-finanziaria.
Art. 2-ter (Valorizzazione delle partecipazioni) - 1.
Il Comitato, nell'ambito degli indirizzi di programmazione
dello sviluppo economico e industriale dei vari settori
produttivi, elabora le indicazioni per il Ministero
dell'economia e delle finanze al fine di valorizzare le
partecipazioni che lo Stato mantiene nelle società o nelle
imprese privatizzate.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione anche a quanto previsto al comma 1, definisce le
linee e gli indirizzi di politica aziendale ai quali devono
attenersi i membri dei consigli di amministrazione in
rappresentanza del capitale pubblico".