XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1037
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche
relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni
criminali).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al
fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali, con
i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle
altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del
Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre
principali organizzazioni criminali;
b) accertare la congruità della normativa vigente
e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le
proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute
opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa
dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate
le intese internazionali concernenti la prevenzione delle
attività criminali, l'assistenza e la cooperazione
giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le
caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del
fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese
quelle istituzionali, con particolare riguardo ai processi di
internazionalizzazione e cooperazione tra le organizzazioni
criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività
illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;
d) accertare le modalità di difesa del sistema
degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti
mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di
investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle
attività delle organizzazioni criminali;
e) verificare l'adeguatezza delle norme sulla
confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e
proporre misure per renderle più efficaci;
f) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque
annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con
riferimento alle altre associazioni criminali comunque
denominate, alle mafie straniere e a tutti i raggruppamenti
criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo
416-bis del codice penale, o che siano comunque di
estremo pericolo per il nostro sistema sociale, economico ed
istituzionale.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e
venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per
la costituzione dell'ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei
componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o
dell'altro ramo del Parlamento.
4. La commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
5. Per la elezione, rispettivamente, dei due
vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la
Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con
maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di
pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di
età.
6. Le medesime disposizioni di cui al comma 5 si applicano
per le elezioni suppletive.
7. Dalla data della sua costituzione, la Commissione è
rinnovata ogni biennio e i suoi componenti possono essere
riconfermati.
Art. 3.
(Comitati).
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso
uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del
regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 4.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si
applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di
mafie e di altre associazioni criminali similari, costituendo
essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere
opposto il segreto di Stato.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter
derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di
procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a
trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati
al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla
presente legge.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 6.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in
parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei
comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa
prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può propone
la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si
avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente
dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente,
dai Ministri della giustizia e dell'interno, d'intesa con il
presidente della Commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione
di documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività
propria e delle Commissioni precedenti.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.