XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1030
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le pubbliche amministrazioni, le università, gli
istituti scolastici, le regioni e gli enti locali che erogano
il servizio mensa ai propri dipendenti o a studenti e alunni
sono obbligati a prevedere la possibilità di fornire pasti
differenziati ai soggetti che hanno problemi connessi
all'alimentazione.
Art. 2.
1. La ristorazione differenziata in tutti i servizi mensa
può essere effettuata da terzi, purché offrano la totale
garanzia della qualità del prodotto ed abbiano le competenze
specifiche per la preparazione degli alimenti specificamente
richiesti.
2. Nei casi in cui il servizio mensa è assicurato
dall'ente, lo stesso dovrà garantire la presenza di personale
esperto per la preparazione di pasti ed alimenti specifici.
Art. 3.
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1 interessato
all'espletamento di un servizio mensa acquisisce tutte le
specifiche richieste di ristorazione differenziata da parte di
soggetti intolleranti o allergici e ne dà comunicazione
all'Osservatorio di cui all'articolo 4.
Art. 4.
1. E' istituito l'Osservatorio nazionale sui problemi
delle intolleranze e delle allergie alimentari e degli altri
disordini metabolici che comportano una ristorazione
differenziata nei servizi mensa.
2. L'osservatorio è costituito da sette membri, di cui due
designati rispettivamente, dal Ministero della sanità e dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
cinque designati da organizzazioni e associazioni iscritte
regolarmente nel registro regionale del volontariato.
Art. 5.
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 4 è coordinato
dall'esperto designato dal Ministero della sanità e dovrà
essere costituito entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Entro un mese dalla sua istituzione, l'Osservatorio
provvede alla stesura di protocolli per i singoli alimenti,
nei quali sono indicati, con una scheda tecnica, i requisiti
minimi indispensabili per la preparazione dei pasti
differenziati.
3. L'Osservatorio compie ispezioni presso i servizi mensa
per verificarne il rispetto dei protocolli.
4. Il mancato rispetto dei protocolli di cui al comma 2
comporta l'immediata sospensione dell'erogazione dei pasti
differenziati e il successivo scioglimento del contratto
relativo all'intero servizio mensa.
Art. 6.
1. I fornitori del servizio mensa con relativa
ristorazione differenziata assicurano sempre la presenza nel
menu delle equivalenti pietanze reperibili sul mercato
previste per gli intolleranti agli alimenti. Potranno
ricorrere a pietanze alternative solo nei casi in cui il
mercato non offre soluzioni simili a quelle della ristorazione
comune.