XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1030




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le pubbliche amministrazioni, le università, gli istituti scolastici, le regioni e gli enti locali che erogano il servizio mensa ai propri dipendenti o a studenti e alunni sono obbligati a prevedere la possibilità di fornire pasti differenziati ai soggetti che hanno problemi connessi all'alimentazione.


Art. 2.

        1. La ristorazione differenziata in tutti i servizi mensa può essere effettuata da terzi, purché offrano la totale garanzia della qualità del prodotto ed abbiano le competenze specifiche per la preparazione degli alimenti specificamente richiesti.
        2. Nei casi in cui il servizio mensa è assicurato dall'ente, lo stesso dovrà garantire la presenza di personale esperto per la preparazione di pasti ed alimenti specifici.


Art. 3.

        1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1 interessato all'espletamento di un servizio mensa acquisisce tutte le specifiche richieste di ristorazione differenziata da parte di soggetti intolleranti o allergici e ne dà comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 4.


Art. 4.

        1. E' istituito l'Osservatorio nazionale sui problemi delle intolleranze e delle allergie alimentari e degli altri disordini metabolici che comportano una ristorazione differenziata nei servizi mensa.
        2. L'osservatorio è costituito da sette membri, di cui due designati rispettivamente, dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e cinque designati da organizzazioni e associazioni iscritte regolarmente nel registro regionale del volontariato.


Art. 5.

        1. L'Osservatorio di cui all'articolo 4 è coordinato dall'esperto designato dal Ministero della sanità e dovrà essere costituito entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Entro un mese dalla sua istituzione, l'Osservatorio provvede alla stesura di protocolli per i singoli alimenti, nei quali sono indicati, con una scheda tecnica, i requisiti minimi indispensabili per la preparazione dei pasti differenziati.
        3. L'Osservatorio compie ispezioni presso i servizi mensa per verificarne il rispetto dei protocolli.
        4. Il mancato rispetto dei protocolli di cui al comma 2 comporta l'immediata sospensione dell'erogazione dei pasti differenziati e il successivo scioglimento del contratto relativo all'intero servizio mensa.


Art. 6.

        1. I fornitori del servizio mensa con relativa ristorazione differenziata assicurano sempre la presenza nel menu delle equivalenti pietanze reperibili sul mercato previste per gli intolleranti agli alimenti. Potranno ricorrere a pietanze alternative solo nei casi in cui il mercato non offre soluzioni simili a quelle della ristorazione comune.



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