XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1027
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli ex ispettori del lavoro giā immessi nella VII
qualifica funzionale, stante l'unicitā della funzione
ispettiva, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e della legge 22 luglio
1961, n. 628, che, alla data del 1^ gennaio 1995, esercitavano
di fatto la funzione ispettiva di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e alla citata
legge n. 628 del 1961, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo
comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel
profilo professionale di funzionario dell'Ispettorato del
lavoro dell'VIII qualifica funzionale e collocati nell'area di
inquadramento C, posizione funzionale C2, prevista nel
contratto collettivo nazionale di lavoro nel comparto dei
Ministeri.
2. Il personale di cui al comma 1, assunto in esito a
concorso pubblico bandito anteriormente al 1^ gennaio 1970 per
la ex qualifica di ispettore del lavoro, e che alla data del
1^ gennaio 1995 dirigeva, previo formale incarico
dell'amministrazione, l'attivitā di unitā operativa
permanente, quali aree o sezioni, č inquadrato nella IX
qualifica funzionale con il profilo di coordinatore
dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con
decorrenza giuridica dalla data del rispettivo provvedimento e
con decorrenza economica dal 1^ gennaio 1995, e collocato
nell'area di inquadramento C, posizione funzionale C2,
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto dei Ministeri.
3. Al personale di cui al comma 1, in quanto in possesso
della specifica veste di ufficiale di polizia giudiziaria,
spetta la speciale indennitā economica attribuita agli altri
organi di polizia giudiziaria.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede con l'utilizzo di parte degli introiti
derivanti dalle sanzioni amministrative o dai proventi
contravvenzionali conseguenti all'attivitā del personale di
cui all'articolo 1.