XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1027




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli ex ispettori del lavoro giā immessi nella VII qualifica funzionale, stante l'unicitā della funzione ispettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e della legge 22 luglio 1961, n. 628, che, alla data del 1^ gennaio 1995, esercitavano di fatto la funzione ispettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e alla citata legge n. 628 del 1961, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo professionale di funzionario dell'Ispettorato del lavoro dell'VIII qualifica funzionale e collocati nell'area di inquadramento C, posizione funzionale C2, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro nel comparto dei Ministeri.
        2. Il personale di cui al comma 1, assunto in esito a concorso pubblico bandito anteriormente al 1^ gennaio 1970 per la ex qualifica di ispettore del lavoro, e che alla data del 1^ gennaio 1995 dirigeva, previo formale incarico dell'amministrazione, l'attivitā di unitā operativa permanente, quali aree o sezioni, č inquadrato nella IX qualifica funzionale con il profilo di coordinatore dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dalla data del rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dal 1^ gennaio 1995, e collocato nell'area di inquadramento C, posizione funzionale C2, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri.
        3. Al personale di cui al comma 1, in quanto in possesso della specifica veste di ufficiale di polizia giudiziaria, spetta la speciale indennitā economica attribuita agli altri organi di polizia giudiziaria.

Art. 2.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative o dai proventi contravvenzionali conseguenti all'attivitā del personale di cui all'articolo 1.



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