XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1022
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il valore massimo globale annuo delle operazioni in
perfezionamento passivo tessile che può essere accordato ad
ogni azienda è rappresentato dal 15 per cento del fatturato
convenzionale realizzato nell'anno precedente nello
stabilimento o negli stabilimenti dell'imprenditore. Per
fatturato convenzionale si intende il fatturato medio per
addetto, determinato dall'Istituto nazionale di statistica per
le aziende del settore, moltiplicato per il numero degli
operai.