XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1017




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

INVESTIMENTI INNOVATIVI


Art. 1.

(Finalità della legge).

        1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle imprese al fine di eliminare le distorsioni fiscali che contribuiscono alla deindustrializzazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
        2. Ai fini della presente legge, si considerano:

            a) piccole imprese, quelle così definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni;

            b) medie imprese, quelle che hanno meno di 500 dipendenti e non rientrano nella categoria di cui alla lettera a);

            c) grandi imprese, quelle che hanno più di 500 dipendenti.

        3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dall'inizio del primo periodo di imposta utile, o frazione di esso, successivo alla data della sua entrata in vigore.


Art. 2.

(Investimenti innovativi).

        1. L'investimento di utili dell'esercizio in corso, e dell'incremento di utile di ciascuno dei quattro esercizi successivi al primo, in beni materiali e immateriali atti ad incidere positivamente sui risultati di esercizio è agevolato secondo i seguenti criteri:

            a) il costo del bene acquisito costituisce costo detraibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino a concorrenza dell'ammontare degli utili conseguiti nell'esercizio in corso al momento dell'acquisto;

            b) se il costo del bene non viene totalmente coperto dagli utili dell'esercizio di cui alla lettera a), alla copertura possono concorrere gli incrementi di utile ottenuti nei quattro anni successivi a quello dell'acquisto.


Art. 3.

(Definizione dell'incremento di utile).

        1. L'incremento di utile di un esercizio rispetto al precedente è costituito dalla differenza tra l'utile rilevato alla chiusura del bilancio dell'esercizio in corso e l'utile rilevato alla chiusura del bilancio dell'esercizio precedente. Se la differenza è negativa, l'incremento di utile si considera nullo.
        2. Ai fini della presente legge sono presi in considerazione gli incrementi di utile dei quattro esercizi successivi al primo.


Art. 4.

(Investimenti innovativi plurimi).

        1. Le agevolazioni di cui alla presente legge possono essere concesse anche in relazione a più investimenti innovativi, entro i limiti consentiti dall'ammontare degli utili.


Art. 5.

(Norme per l'iscrizione in bilancio).

        1. Gli utili reinvestiti ai sensi dell'articolo 2 sono iscritti nello stato patrimoniale in appositi fondi del passivo, distinti per ciascuna operazione. Ciascun fondo viene annualmente diminuito delle quote di ammortamento di esercizio relative al bene corrispondente in quanto, fino alla totale copertura del fondo, le quote di ammortamento annuale non costituiscono costo detraibile ai fini fiscali.


Art. 6.

(Concessione delle agevolazioni).

        1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nell'ambito di leggi regionali che identificano i settori produttivi interessati. L'ufficio di cui all'articolo 10, comma 1, verifica la pertinenza delle domande ai settori ammessi alle agevolazioni.
        2. Le piccole imprese accedono alle agevolazioni di cui alla presente legge senza bisogno di autorizzazione. Esse debbono peraltro comunicare i progetti innovativi all'ufficio di cui all'articolo 10, comma 1, qualora l'ammontare dell'investimento superi nell'anno i 100 milioni di lire.
        3. Le imprese medie e grandi accedono alle agevolazioni di cui alla presente legge previa autorizzazione dell'ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1, ai sensi del regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo.
        4. Le imprese inviano all'ufficio di cui all'articolo 10, comma 1, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda di autorizzazione corredata del progetto innovativo. Tale progetto deve illustrare in dettaglio gli obiettivi previsti con cadenza annuale, per i primi tre anni dalla realizzazione dell'investimento.
        5. L'ufficio di cui all'articolo 10, comma 1, senza entrare nel merito della fattibilità del progetto, verifica la completezza dei dati forniti per consentire di effettuare le verifiche di cui all'articolo 7, comma 1.
        6. L'ufficio regionale rilascia l'autorizzazione entro due mesi dal ricevimento della domanda, richiedendo, se del caso, precisazioni integrative per il riconoscimento del beneficio. Dell'autorizzazione viene dato preavviso telegrafico.
        7. Entro il termine di cui al comma 6, l'ufficio regionale può richiedere integrazioni alla descrizione del progetto comunicato.
        8. In mancanza di risposta entro il termine di due mesi, la domanda si intende accolta.
        9. Le imprese richiedenti possono avviare il progetto indipendentemente dalla risposta dell'ufficio regionale. In caso di risposta negativa pervenuta nei termini, si applicano le norme fiscali riguardanti gli ammortamenti ordinari.


Art. 7.

(Mancato raggiungimento degli obiettivi).

        1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi alla scadenza del terzo esercizio interrompe il beneficio. In tale caso:

            a) i beni acquistati diventano soggetti all'ammortamento ordinario, a partire dall'esercizio in corso;

            b) gli utili investiti sono considerati sopravvenienza attiva, sono iscritti in apposito fondo del passivo e sono portati a utile per metà nell'esercizio in corso e per metà nell'esercizio successivo.

        2. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, disciplina i rapporti tra l'ufficio regionale e i fruitori delle agevolazioni, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1.


Capo II

CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI


Art. 8.

(Cessione di beni strumentali, materiali ed immateriali
eliminati dal ciclo produttivo).

        1. La cessione di beni strumentali, materiali ed immateriali eliminati dal ciclo produttivo si attua secondo le norme vigenti in materia di ammortamento. Tuttavia i proventi della cessione non costituiscono componenti attive di reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, qualora vengano accantonati in apposito fondo del passivo e reinvestiti per l'acquisto di nuovi beni strumentali inerenti all'attività di impresa.
        2. I nuovi beni acquistati ai sensi del comma 1 sono ammortizzabili ai fini fiscali solo per la quota del rispettivo costo storico non coperta dai fondi accantonati ai sensi del medesimo comma.
        3. Allo scadere del secondo anno successivo a quello di costituzione del fondo, gli accantonamenti non utilizzati costituiscono plusvalenze da riportare all'attivo nell'esercizio in scadenza, e considerati come tali nella determinazione del reddito imponibile.


Capo III

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 9.

(Finanziamento).

        1. L'onere di attuazione della presente legge è costituito da una riduzione di entrate da contenere entro un tetto di 1.000 miliardi di lire annue suddivise fra le varie regioni in proporzione agli investimenti produttivi effettuati in esse dalle imprese negli ultimi cinque anni.
        2. Alla riduzione di entrate di cui al comma 1 si fa fronte mediante:

            a) il ripristino su tutto il territorio nazionale, escluse le zone di franchigia doganale, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 19 per cento sui combustibili per riscaldamento;

            b) una adeguata riduzione degli interventi previsti dal decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni.


Art. 10.

(Norme di attuazione).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono, con legge regionale, alla istituzione dell'ufficio competente per l'espletamento delle procedure in essa previste.
        2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le regioni approvano il regolamento di attuazione che specifica, tra l'altro, i settori economici locali di intervento in ordine ai quali possono essere concesse le agevolazioni, con esclusione di quanto previsto all'articolo 8.
        3. Il regolamento di cui al comma 2 è sottoposto a revisione biennale, sulla base dell'andamento economico dei settori ammessi alle agevolazioni.
        4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad aggiornare il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di recepire il disposto dell'articolo 8.



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