XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1017
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
INVESTIMENTI INNOVATIVI
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo
sviluppo, l'innovazione e la competitività delle imprese al
fine di eliminare le distorsioni fiscali che contribuiscono
alla deindustrializzazione, con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese.
2. Ai fini della presente legge, si considerano:
a) piccole imprese, quelle così definite ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
e successive modificazioni;
b) medie imprese, quelle che hanno meno di 500
dipendenti e non rientrano nella categoria di cui alla lettera
a);
c) grandi imprese, quelle che hanno più di 500
dipendenti.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno
effetto dall'inizio del primo periodo di imposta utile, o
frazione di esso, successivo alla data della sua entrata in
vigore.
Art. 2.
(Investimenti innovativi).
1. L'investimento di utili dell'esercizio in corso, e
dell'incremento di utile di ciascuno dei quattro esercizi
successivi al primo, in beni materiali e immateriali atti ad
incidere positivamente sui risultati di esercizio è agevolato
secondo i seguenti criteri:
a) il costo del bene acquisito costituisce costo
detraibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) fino a concorrenza dell'ammontare degli
utili conseguiti nell'esercizio in corso al momento
dell'acquisto;
b) se il costo del bene non viene totalmente
coperto dagli utili dell'esercizio di cui alla lettera
a), alla copertura possono concorrere gli incrementi di
utile ottenuti nei quattro anni successivi a quello
dell'acquisto.
Art. 3.
(Definizione dell'incremento di utile).
1. L'incremento di utile di un esercizio rispetto al
precedente è costituito dalla differenza tra l'utile rilevato
alla chiusura del bilancio dell'esercizio in corso e l'utile
rilevato alla chiusura del bilancio dell'esercizio precedente.
Se la differenza è negativa, l'incremento di utile si
considera nullo.
2. Ai fini della presente legge sono presi in
considerazione gli incrementi di utile dei quattro esercizi
successivi al primo.
Art. 4.
(Investimenti innovativi plurimi).
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge possono
essere concesse anche in relazione a più investimenti
innovativi, entro i limiti consentiti dall'ammontare degli
utili.
Art. 5.
(Norme per l'iscrizione in bilancio).
1. Gli utili reinvestiti ai sensi dell'articolo 2 sono
iscritti nello stato patrimoniale in appositi fondi del
passivo, distinti per ciascuna operazione. Ciascun fondo viene
annualmente diminuito delle quote di ammortamento di esercizio
relative al bene corrispondente in quanto, fino alla totale
copertura del fondo, le quote di ammortamento annuale non
costituiscono costo detraibile ai fini fiscali.
Art. 6.
(Concessione delle agevolazioni).
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono
concesse nell'ambito di leggi regionali che identificano i
settori produttivi interessati. L'ufficio di cui all'articolo
10, comma 1, verifica la pertinenza delle domande ai settori
ammessi alle agevolazioni.
2. Le piccole imprese accedono alle agevolazioni di cui
alla presente legge senza bisogno di autorizzazione. Esse
debbono peraltro comunicare i progetti innovativi all'ufficio
di cui all'articolo 10, comma 1, qualora l'ammontare
dell'investimento superi nell'anno i 100 milioni di lire.
3. Le imprese medie e grandi accedono alle agevolazioni di
cui alla presente legge previa autorizzazione dell'ufficio
regionale di cui all'articolo 10, comma 1, ai sensi del
regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4. Le imprese inviano all'ufficio di cui all'articolo 10,
comma 1, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la domanda di autorizzazione corredata del
progetto innovativo. Tale progetto deve illustrare in
dettaglio gli obiettivi previsti con cadenza annuale, per i
primi tre anni dalla realizzazione dell'investimento.
5. L'ufficio di cui all'articolo 10, comma 1, senza
entrare nel merito della fattibilità del progetto, verifica la
completezza dei dati forniti per consentire di effettuare le
verifiche di cui all'articolo 7, comma 1.
6. L'ufficio regionale rilascia l'autorizzazione entro due
mesi dal ricevimento della domanda, richiedendo, se del caso,
precisazioni integrative per il riconoscimento del beneficio.
Dell'autorizzazione viene dato preavviso telegrafico.
7. Entro il termine di cui al comma 6, l'ufficio regionale
può richiedere integrazioni alla descrizione del progetto
comunicato.
8. In mancanza di risposta entro il termine di due mesi,
la domanda si intende accolta.
9. Le imprese richiedenti possono avviare il progetto
indipendentemente dalla risposta dell'ufficio regionale. In
caso di risposta negativa pervenuta nei termini, si applicano
le norme fiscali riguardanti gli ammortamenti ordinari.
Art. 7.
(Mancato raggiungimento degli obiettivi).
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi alla scadenza
del terzo esercizio interrompe il beneficio. In tale caso:
a) i beni acquistati diventano soggetti
all'ammortamento ordinario, a partire dall'esercizio in
corso;
b) gli utili investiti sono considerati
sopravvenienza attiva, sono iscritti in apposito fondo del
passivo e sono portati a utile per metà nell'esercizio in
corso e per metà nell'esercizio successivo.
2. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2,
disciplina i rapporti tra l'ufficio regionale e i fruitori
delle agevolazioni, ai fini dell'attuazione della disposizione
di cui al comma 1.
Capo II
CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI
Art. 8.
(Cessione di beni strumentali, materiali ed immateriali
eliminati dal ciclo produttivo).
1. La cessione di beni strumentali, materiali ed
immateriali eliminati dal ciclo produttivo si attua secondo le
norme vigenti in materia di ammortamento. Tuttavia i proventi
della cessione non costituiscono componenti attive di reddito
ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, qualora vengano
accantonati in apposito fondo del passivo e reinvestiti per
l'acquisto di nuovi beni strumentali inerenti all'attività di
impresa.
2. I nuovi beni acquistati ai sensi del comma 1 sono
ammortizzabili ai fini fiscali solo per la quota del
rispettivo costo storico non coperta dai fondi accantonati ai
sensi del medesimo comma.
3. Allo scadere del secondo anno successivo a quello di
costituzione del fondo, gli accantonamenti non utilizzati
costituiscono plusvalenze da riportare all'attivo
nell'esercizio in scadenza, e considerati come tali nella
determinazione del reddito imponibile.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9.
(Finanziamento).
1. L'onere di attuazione della presente legge è costituito
da una riduzione di entrate da contenere entro un tetto di
1.000 miliardi di lire annue suddivise fra le varie regioni in
proporzione agli investimenti produttivi effettuati in esse
dalle imprese negli ultimi cinque anni.
2. Alla riduzione di entrate di cui al comma 1 si fa
fronte mediante:
a) il ripristino su tutto il territorio nazionale,
escluse le zone di franchigia doganale, dell'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 19 per cento sui
combustibili per riscaldamento;
b) una adeguata riduzione degli interventi
previsti dal decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Norme di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono, con legge regionale,
alla istituzione dell'ufficio competente per l'espletamento
delle procedure in essa previste.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le regioni
approvano il regolamento di attuazione che specifica, tra
l'altro, i settori economici locali di intervento in ordine ai
quali possono essere concesse le agevolazioni, con esclusione
di quanto previsto all'articolo 8.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è sottoposto a
revisione biennale, sulla base dell'andamento economico dei
settori ammessi alle agevolazioni.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo
è delegato ad aggiornare il testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di
recepire il disposto dell'articolo 8.