XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1015
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Provvidenze per la nascita di terzi figli nelle province
a bassa natalità).
1. Nelle province in cui il numero degli
ultrasessantacinquenni supera del 5 per cento quello dei
giovani con età non superiore ai quindici anni, dal 1^ gennaio
2002, in occasione della nascita del terzo figlio, viene
conferito alla famiglia un contributo in danaro in due rate
annuali per l'allevamento della prole.
2. Il contributo è pari a 15 milioni di lire annuali per
due anni e può essere adeguato dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Art. 2.
(Requisiti).
1. Per ottenere le provvidenze previste dall'articolo 1
entrambi i coniugi devono essere lavoratori autonomi o
dipendenti e tale loro situazione deve essere documentabile.
Il nucleo familiare deve avere già due figli vivi e a carico.
Il reddito netto della coppia non può essere superiore a lire
200 milioni annue.
2. Le coppie conviventi, non coniugate, sono equiparate
alle coppie di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle
provvidenze di cui all'articolo 1. Nel reddito del non
convivente deve essere computato anche l'eventuale assegno a
carico dell'altro genitore imposto in forza di sentenza
civile.
3. I disoccupati con età inferiore ai trent'anni sono
equiparati ai soggetti di cui al comma 1.
Art. 3.
(Adempimenti delle istituzioni).
1. Le regioni verificano, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, la situazione delle rispettive province in relazione
alla situazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 1,
sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di
statistica.
2. I dati relativi alla situazione di ciascuna provincia
sono trasmessi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne assicura
la divulgazione con comunicati di pubblica utilità entro i
successivi quindici giorni. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno le regioni provvedono a comunicare i medesimi dati ai
comuni delle province interessate e appartenenti alla
regione.
3. I comuni interessati hanno l'obbligo di far presente,
con comunicazione scritta, la possibilità di godere delle
provvidenze di cui all'articolo 1 in occasione delle denunce
dei nuovi nati all'anagrafe del comune. La mancata
comunicazione costituisce omissione d'atto d'ufficio.
Art. 4.
(Pagamento del contributo).
1. Il contributo è liquidato agli interessati dal comune
di residenza entro e non oltre due mesi dall'iscrizione
all'anagrafe del nuovo nato, che a quella data deve risultare
vivo.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 225 miliardi per il 2002 ed in lire
450 miliardi per ciascuno degli anni successivi, si provvede
mediante corrispondente riduzione:
a) del fondo previsto per le pensioni di
invalidità del Ministero dell'interno;
b) dei trasferimenti all'INPS e all'INAIL previsti
per il pagamento delle pensioni di invalidità.
2. Con le risorse di cui al comma 1 è istituito un fondo
presso il Ministero dell'interno che provvede al successivo
trasferimento di risorse ai comuni.
Art. 6.
(Riordino di pensioni e assegni
di invalidità).
1. Le pensioni e gli assegni di invalidità erogati dal
Ministero dell'interno, dall'INAIL e dall'INPS cessano dal 1^
marzo 2002.
2. L'erogazione prosegue in favore degli assistiti che
entro il 31 gennaio 2002 facciano pervenire al proprio ente
erogante, secondo le modalità previste dal comma 5, una
autocertificazione dello stato di invalidità.
3. Gli assistiti che hanno percepito, anche con dolo,
pensioni e assegni di invalidità senza averne titolo, qualora
non presentino l'autocertificazione di cui al comma 5, non
sono responsabili degli illeciti civili, penali o
amministrativi, eventualmente commessi.
4. Chiunque ai sensi del comma 3 ottenga, tenti di
ottenere o favorisca l'ottenimento di prestazioni non dovute
compie il reato di truffa aggravata, previsto e punito
dall'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.
5. La documentazione di cui al comma 3 deve essere
presentata al proprio ente erogante tramite il medico di
famiglia o un ufficiale sanitario della provincia di
appartenenza che ne certifica, agli effetti di legge, la
veridicità.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta di concerto,
con il Ministro della sanità, il regolamento di attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, e
all'articolo 4, con particolare riguardo al trattamento dei
casi di inadempienza da parte dei comuni, prevedendo l'azione
di supplenza.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.