XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1015




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Provvidenze per la nascita di terzi figli nelle province
a bassa natalità).

        1. Nelle province in cui il numero degli ultrasessantacinquenni supera del 5 per cento quello dei giovani con età non superiore ai quindici anni, dal 1^ gennaio 2002, in occasione della nascita del terzo figlio, viene conferito alla famiglia un contributo in danaro in due rate annuali per l'allevamento della prole.
        2. Il contributo è pari a 15 milioni di lire annuali per due anni e può essere adeguato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 2.

(Requisiti).

        1. Per ottenere le provvidenze previste dall'articolo 1 entrambi i coniugi devono essere lavoratori autonomi o dipendenti e tale loro situazione deve essere documentabile. Il nucleo familiare deve avere già due figli vivi e a carico. Il reddito netto della coppia non può essere superiore a lire 200 milioni annue.
        2. Le coppie conviventi, non coniugate, sono equiparate alle coppie di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 1. Nel reddito del non convivente deve essere computato anche l'eventuale assegno a carico dell'altro genitore imposto in forza di sentenza civile.
        3. I disoccupati con età inferiore ai trent'anni sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1.


Art. 3.

(Adempimenti delle istituzioni).

        1. Le regioni verificano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la situazione delle rispettive province in relazione alla situazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.
        2. I dati relativi alla situazione di ciascuna provincia sono trasmessi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne assicura la divulgazione con comunicati di pubblica utilità entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni provvedono a comunicare i medesimi dati ai comuni delle province interessate e appartenenti alla regione.
        3. I comuni interessati hanno l'obbligo di far presente, con comunicazione scritta, la possibilità di godere delle provvidenze di cui all'articolo 1 in occasione delle denunce dei nuovi nati all'anagrafe del comune. La mancata comunicazione costituisce omissione d'atto d'ufficio.


Art. 4.

(Pagamento del contributo).

        1. Il contributo è liquidato agli interessati dal comune di residenza entro e non oltre due mesi dall'iscrizione all'anagrafe del nuovo nato, che a quella data deve risultare vivo.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 225 miliardi per il 2002 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione:

                a) del fondo previsto per le pensioni di invalidità del Ministero dell'interno;

                b) dei trasferimenti all'INPS e all'INAIL previsti per il pagamento delle pensioni di invalidità.

        2. Con le risorse di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno che provvede al successivo trasferimento di risorse ai comuni.


Art. 6.

(Riordino di pensioni e assegni
di invalidità).

        1. Le pensioni e gli assegni di invalidità erogati dal Ministero dell'interno, dall'INAIL e dall'INPS cessano dal 1^ marzo 2002.
        2. L'erogazione prosegue in favore degli assistiti che entro il 31 gennaio 2002 facciano pervenire al proprio ente erogante, secondo le modalità previste dal comma 5, una autocertificazione dello stato di invalidità.
        3. Gli assistiti che hanno percepito, anche con dolo, pensioni e assegni di invalidità senza averne titolo, qualora non presentino l'autocertificazione di cui al comma 5, non sono responsabili degli illeciti civili, penali o amministrativi, eventualmente commessi.
        4. Chiunque ai sensi del comma 3 ottenga, tenti di ottenere o favorisca l'ottenimento di prestazioni non dovute compie il reato di truffa aggravata, previsto e punito dall'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.
        5. La documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata al proprio ente erogante tramite il medico di famiglia o un ufficiale sanitario della provincia di appartenenza che ne certifica, agli effetti di legge, la veridicità.


Art. 7.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta di concerto, con il Ministro della sanità, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, e all'articolo 4, con particolare riguardo al trattamento dei casi di inadempienza da parte dei comuni, prevedendo l'azione di supplenza.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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