XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1014
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la figura del tutore scolastico.
2. Il tutore scolastico è un operatore che ha competenze
integrate di tipo educativo, psico-sociale e
giuridico-assistenziale, che permettono la individualizzazione
dei bisogni del discente, per sostenere in modo adeguato il
corretto rapporto tra scuola e famiglia.
Art. 2.
1. Il tutore scolastico svolge funzioni educative,
preventive e di sostegno, contribuendo direttamente alla
migliore formazione della personalità del minore; collabora,
altresì, con il discente per il superamento delle difficoltà
che possono interferire nel corso degli studi.
2. Il tutore scolastico sostiene e contribuisce
all'arricchimento e al potenziamento della funzione pedagogica
della famiglia.
3. Il tutore scolastico coopera con la scuola nel
segnalare e rimuovere interferenze di natura socio-ambientale,
di affaticamento mentale, psicosomatiche, affettive, emotive
ed esistenziali.
4. Per il conseguimento dei compiti di cui ai commi 1, 2 e
3, il tutore scolastico può segnalare al consiglio di classe
le eventuali carenze ed esigenze manifestate dal discente in
modo che il consiglio stesso possa verificarne le cause e
deliberare gli adeguati provvedimenti.
Art. 3.
1. Il tutore scolastico ha l'obbligo di riferire per
iscritto, in via riservata, sul proprio operato ogni tre mesi.
La relazione è unica nel contenuto ed è inviata al
sovrintendente scolastico interregionale, da cui dipende la
scuola in cui il tutore scolastico opera, al giudice tutelare
competente, al presidente dell'istituto regionale di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi della regione in cui
si svolge l'attività del tutore scolastico medesimo.
2. La relazione di cui al comma 1 deve essere descrittiva
delle singole attività svolte, dei risultati ottenuti, degli
ostacoli o delle difficoltà incontrati, di cui deve essere
specificata la natura.
Art. 4.
1. Le discipline di studio per la formazione del tutore
scolastico hanno ad oggetto i seguenti contenuti generali:
a) medicina scolastica, articolata in due
sezioni:
1) igiene personale, alimentazione, affaticamento,
tabagismo, alcoolismo, stupefacenti e sostanze psicotrope;
educazione sessuale; emotività e disturbi gastroenterici;
sforzo mentale, tensione, implicanze cardiovascolari;
2) allergie, ipertensione, stress; igiene
dell'ambiente; attività respiratorie, affaticamento;
lavoro-resistenza nei minori in età scolare;
b) pedagogia, articolata in due sezioni:
1) fondamenti di pedagogia generale; pedagogia della
famiglia; reati concernenti l'educazione;
2) metodologia e tecniche di insegnamento;
programmazione, valutazione, sperimentazione; metodi di
studio, verifiche: apprendimento, istruzione, educazione;
disadattati e handicap;
c) psicologia, articolata in due sezioni:
1) premesse generali; crescita e sviluppo: infanzia,
adolescenza; motivazioni, emozioni, percezione, memoria,
apprendimento;
2) struttura della personalità: attività onirica,
conflitto e adattamento, salute mentale, patologia
dell'handicap, malattie psicosomatiche;
d) legislazione scolastica, che comprende:
1) programmi ministeriali scolastici; leggi, decreti e
circolari, loro definizione giuridica; significato giuridico e
valenza educativa dei provvedimenti disciplinari in regime
scolastico e familiare; patria potestà, disciplina scolastica
e tutela dei minori; funzione giuridica dei sistemi
decimologici e loro diversità nei diversi ordini
scolastici;
2) rapporti giuridici ed educativi nei provvedimenti
didattici: previsioni preventive ed emendative a tutela del
minore; etica; deontologia professionale;
e) educazione civica, con particolare riferimento
alla Costituzione.
Art. 5.
1. Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca è demandato il compito dell'organizzazione generale
dei corsi per la formazione del tutore scolastico, secondo le
vigenti normative in materia.
2. Il numero dei partecipanti al corso per la formazione
del tutore scolastico è previsto in ventiquattro unità. Gli
allievi vengono ammessi attraverso i seguenti accertamenti
selettivi:
a) idoneità fisica;
b) idoneità psico-attitudinale;
c) buona condotta;
d) curriculum scolastico.
3. Gli ammessi ai corsi di cui al presente articolo devono
essere di età non superiore ad anni trentacinque e devono
essere provvisti di diploma di scuola media superiore.
4. Per non essere esclusi dai corsi di cui al presente
articolo, gli allievi non devono superare i venticinque giorni
effettivi di assenze giustificate.
5. Le lezioni dei corsi di cui al presente articolo si
svolgono per un numero di ore non inferiore a quattro
giornaliere. L'orario settimanale e i criteri di valutazione
per le verifiche scritte ed orali sono concordati tra i
docenti in base alle proposte formulate dal docente di
pedagogia di cui al comma 1, lettera b), numero 1),
dell'articolo 4, esperto in materia.
6. Quotidianamente sono effettuate verifiche orali, le cui
valutazioni sono riportate, per ciascun allievo, su apposite
schede personali. L'attività didattica si conclude con un
breve profilo personale dell'allievo, prima dell'inizio degli
esami finali.
7. Gli esami finali hanno luogo due settimane dopo la
conclusione delle lezioni e si articolano in due fasi:
a) relazione scritta su un argomento proposto
dalla commissione d'esame, composta dal collegio dei docenti,
sulla base dei risultati conseguiti da ciascun allievo durante
il corso. L'argomento della relazione è comunicato agli
allievi un mese prima degli esami; la relazione deve essere
presentata dieci giorni prima della sua discussione;
b) colloquio sul programma svolto con particolare
riferimento ai contenuti della relazione.
8. Al termine degli esami di cui al comma 7, positivamente
conclusi, è rilasciato un attestato di tutore scolastico
avente valore legale.
9. Il tutore scolastico è destinato ad assumere servizio
nelle scuole statali, di ogni ordine e grado, in ragione di un
tutore per ogni unità didattica superiore ad otto alunni per
classe e per un numero di classi non superiore a tre.