XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1014




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la figura del tutore scolastico.
        2. Il tutore scolastico è un operatore che ha competenze integrate di tipo educativo, psico-sociale e giuridico-assistenziale, che permettono la individualizzazione dei bisogni del discente, per sostenere in modo adeguato il corretto rapporto tra scuola e famiglia.


Art. 2.

        1. Il tutore scolastico svolge funzioni educative, preventive e di sostegno, contribuendo direttamente alla migliore formazione della personalità del minore; collabora, altresì, con il discente per il superamento delle difficoltà che possono interferire nel corso degli studi.
        2. Il tutore scolastico sostiene e contribuisce all'arricchimento e al potenziamento della funzione pedagogica della famiglia.
        3. Il tutore scolastico coopera con la scuola nel segnalare e rimuovere interferenze di natura socio-ambientale, di affaticamento mentale, psicosomatiche, affettive, emotive ed esistenziali.
        4. Per il conseguimento dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3, il tutore scolastico può segnalare al consiglio di classe le eventuali carenze ed esigenze manifestate dal discente in modo che il consiglio stesso possa verificarne le cause e deliberare gli adeguati provvedimenti.


Art. 3.

        1. Il tutore scolastico ha l'obbligo di riferire per iscritto, in via riservata, sul proprio operato ogni tre mesi. La relazione è unica nel contenuto ed è inviata al sovrintendente scolastico interregionale, da cui dipende la scuola in cui il tutore scolastico opera, al giudice tutelare competente, al presidente dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della regione in cui si svolge l'attività del tutore scolastico medesimo.
        2. La relazione di cui al comma 1 deve essere descrittiva delle singole attività svolte, dei risultati ottenuti, degli ostacoli o delle difficoltà incontrati, di cui deve essere specificata la natura.


Art. 4.

        1. Le discipline di studio per la formazione del tutore scolastico hanno ad oggetto i seguenti contenuti generali:

            a) medicina scolastica, articolata in due sezioni:

                1) igiene personale, alimentazione, affaticamento, tabagismo, alcoolismo, stupefacenti e sostanze psicotrope; educazione sessuale; emotività e disturbi gastroenterici; sforzo mentale, tensione, implicanze cardiovascolari;

                2) allergie, ipertensione, stress; igiene dell'ambiente; attività respiratorie, affaticamento; lavoro-resistenza nei minori in età scolare;

            b) pedagogia, articolata in due sezioni:

                1) fondamenti di pedagogia generale; pedagogia della famiglia; reati concernenti l'educazione;

                2) metodologia e tecniche di insegnamento; programmazione, valutazione, sperimentazione; metodi di studio, verifiche: apprendimento, istruzione, educazione; disadattati e handicap;

            c) psicologia, articolata in due sezioni:

                1) premesse generali; crescita e sviluppo: infanzia, adolescenza; motivazioni, emozioni, percezione, memoria, apprendimento;
                2) struttura della personalità: attività onirica, conflitto e adattamento, salute mentale, patologia dell'handicap, malattie psicosomatiche;

            d) legislazione scolastica, che comprende:

                1) programmi ministeriali scolastici; leggi, decreti e circolari, loro definizione giuridica; significato giuridico e valenza educativa dei provvedimenti disciplinari in regime scolastico e familiare; patria potestà, disciplina scolastica e tutela dei minori; funzione giuridica dei sistemi decimologici e loro diversità nei diversi ordini scolastici;

                2) rapporti giuridici ed educativi nei provvedimenti didattici: previsioni preventive ed emendative a tutela del minore; etica; deontologia professionale;

            e) educazione civica, con particolare riferimento alla Costituzione.


Art. 5.

        1. Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è demandato il compito dell'organizzazione generale dei corsi per la formazione del tutore scolastico, secondo le vigenti normative in materia.
        2. Il numero dei partecipanti al corso per la formazione del tutore scolastico è previsto in ventiquattro unità. Gli allievi vengono ammessi attraverso i seguenti accertamenti selettivi:

            a) idoneità fisica;

            b) idoneità psico-attitudinale;

            c) buona condotta;

            d) curriculum scolastico.

        3. Gli ammessi ai corsi di cui al presente articolo devono essere di età non superiore ad anni trentacinque e devono essere provvisti di diploma di scuola media superiore.
        4. Per non essere esclusi dai corsi di cui al presente articolo, gli allievi non devono superare i venticinque giorni effettivi di assenze giustificate.
        5. Le lezioni dei corsi di cui al presente articolo si svolgono per un numero di ore non inferiore a quattro giornaliere. L'orario settimanale e i criteri di valutazione per le verifiche scritte ed orali sono concordati tra i docenti in base alle proposte formulate dal docente di pedagogia di cui al comma 1, lettera b), numero 1), dell'articolo 4, esperto in materia.
        6. Quotidianamente sono effettuate verifiche orali, le cui valutazioni sono riportate, per ciascun allievo, su apposite schede personali. L'attività didattica si conclude con un breve profilo personale dell'allievo, prima dell'inizio degli esami finali.
        7. Gli esami finali hanno luogo due settimane dopo la conclusione delle lezioni e si articolano in due fasi:

            a) relazione scritta su un argomento proposto dalla commissione d'esame, composta dal collegio dei docenti, sulla base dei risultati conseguiti da ciascun allievo durante il corso. L'argomento della relazione è comunicato agli allievi un mese prima degli esami; la relazione deve essere presentata dieci giorni prima della sua discussione;

            b) colloquio sul programma svolto con particolare riferimento ai contenuti della relazione.

        8. Al termine degli esami di cui al comma 7, positivamente conclusi, è rilasciato un attestato di tutore scolastico avente valore legale.
        9. Il tutore scolastico è destinato ad assumere servizio nelle scuole statali, di ogni ordine e grado, in ragione di un tutore per ogni unità didattica superiore ad otto alunni per classe e per un numero di classi non superiore a tre.



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