XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1012




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modulistica - Dati richiedibili).

        1. Nella modulistica impiegata nei rapporti tra cittadini e imprese e la pubblica amministrazione, i dati richiesti debbono essere coerenti con la funzione del modulo.
        2. I dati non possono essere richiesti nello stesso modulo più di una volta anche se il modulo è composto di più fogli.
        3. I dati compresi nel codice fiscale, escluso il cognome e nome, non possono essere ulteriormente richiesti qualora sia obbligatoriamente indicato il codice fiscale.
        4. Non possono essere richiesti dati già in possesso della pubblica amministrazione, anche se in possesso di uffici diversi da quello destinatario del modulo. Gli interscambi di dati fra uffici della pubblica amministrazione non debbono coinvolgere il cittadino. Eventuali richieste facoltative di tali dati al solo fine di snellire il lavoro possono essere effettuate, ma la fornitura di un dato errato da parte del cittadino non può essere oggetto di sanzione, diretta o indiretta, nè di provvedimenti erronei. L'amministrazione ha l'obbligo e la responsabilità della verifica.


Art. 2.

(Moduli di versamento).

        1. I moduli di versamento possono richiedere una distinta delle varie voci che compongono il totale, purchè tali voci provengano da componenti direttamente ottenibili dalle operazioni di liquidazione e siano necessarie ad ottenere il totale da versare. Non possono per contro essere richieste disaggregazioni di somme comunque non necessarie al calcolo del totale del versamento.
        2. Qualora siano necessari codici, questi debbono essere resi disponibili presso gli uffici incaricati dell'accettazione dei moduli nonchè in apposite pubblicazioni commerciabili in libreria.


Art. 3.

(Norme tipografiche).

        1. I moduli di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere impressi in carattere nero su fondo bianco.
        2. Eventuali delimitazioni di campi da compilare da parte dell'utente possono essere fatte in colore purchè venga adottata una tinta pastello tenue e di tipo neutro. In ogni caso la leggibilità, da verificare a cura dello stampatore, deve essere identica a quella del bianco-nero in qualsiasi condizione di vista assistita da occhiali.
        3. Il corpo del carattere maiuscolo non può avere un'altezza inferiore ai tre millimetri nè le componenti più basse del minuscolo possono essere minori di due millimetri; fa eccezione la punteggiatura. Non sono ammessi alfabeti speciali o artistici, nè simboli particolari o ideogrammi nel corpo di scrittura; è ammesso solo l'alfabeto di venticinque lettere maiuscole e minuscole con la punteggiatura ed i simboli dattilografici tradizionali nelle varie versioni della Comunità europea.
        4. Fanno eccezione sia alle norme sui colori che a quelle sul tipo di lettere eventuali marchi o ditte riportate sul modulo.


Art. 4.

(Moduli postali di fatturazione dei servizi pubblici).

        1. I moduli di conto corrente postale destinati al pagamento delle forniture di servizi pubblici, quali acqua, gas, telefono e rifiuti solidi urbani, sono sottoposti alla normativa prescritta dalla presente legge.

Art. 5.

(Visto di semplicità).

        1. Tutta la modulistica oggetto della presente legge è sottoposta a controllo, mediante apposizione di un "visto di semplicità" da parte di apposita struttura istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.


Art. 6.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il relativo regolamento di attuazione.


Art. 7.

(Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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