XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1012
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modulistica - Dati richiedibili).
1. Nella modulistica impiegata nei rapporti tra cittadini
e imprese e la pubblica amministrazione, i dati richiesti
debbono essere coerenti con la funzione del modulo.
2. I dati non possono essere richiesti nello stesso modulo
più di una volta anche se il modulo è composto di più
fogli.
3. I dati compresi nel codice fiscale, escluso il cognome
e nome, non possono essere ulteriormente richiesti qualora sia
obbligatoriamente indicato il codice fiscale.
4. Non possono essere richiesti dati già in possesso della
pubblica amministrazione, anche se in possesso di uffici
diversi da quello destinatario del modulo. Gli interscambi di
dati fra uffici della pubblica amministrazione non debbono
coinvolgere il cittadino. Eventuali richieste facoltative di
tali dati al solo fine di snellire il lavoro possono essere
effettuate, ma la fornitura di un dato errato da parte del
cittadino non può essere oggetto di sanzione, diretta o
indiretta, nè di provvedimenti erronei. L'amministrazione ha
l'obbligo e la responsabilità della verifica.
Art. 2.
(Moduli di versamento).
1. I moduli di versamento possono richiedere una distinta
delle varie voci che compongono il totale, purchè tali voci
provengano da componenti direttamente ottenibili dalle
operazioni di liquidazione e siano necessarie ad ottenere il
totale da versare. Non possono per contro essere richieste
disaggregazioni di somme comunque non necessarie al calcolo
del totale del versamento.
2. Qualora siano necessari codici, questi debbono essere
resi disponibili presso gli uffici incaricati
dell'accettazione dei moduli nonchè in apposite pubblicazioni
commerciabili in libreria.
Art. 3.
(Norme tipografiche).
1. I moduli di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere
impressi in carattere nero su fondo bianco.
2. Eventuali delimitazioni di campi da compilare da parte
dell'utente possono essere fatte in colore purchè venga
adottata una tinta pastello tenue e di tipo neutro. In ogni
caso la leggibilità, da verificare a cura dello stampatore,
deve essere identica a quella del bianco-nero in qualsiasi
condizione di vista assistita da occhiali.
3. Il corpo del carattere maiuscolo non può avere
un'altezza inferiore ai tre millimetri nè le componenti più
basse del minuscolo possono essere minori di due millimetri;
fa eccezione la punteggiatura. Non sono ammessi alfabeti
speciali o artistici, nè simboli particolari o ideogrammi nel
corpo di scrittura; è ammesso solo l'alfabeto di venticinque
lettere maiuscole e minuscole con la punteggiatura ed i
simboli dattilografici tradizionali nelle varie versioni della
Comunità europea.
4. Fanno eccezione sia alle norme sui colori che a quelle
sul tipo di lettere eventuali marchi o ditte riportate sul
modulo.
Art. 4.
(Moduli postali di fatturazione dei servizi pubblici).
1. I moduli di conto corrente postale destinati al
pagamento delle forniture di servizi pubblici, quali acqua,
gas, telefono e rifiuti solidi urbani, sono sottoposti alla
normativa prescritta dalla presente legge.
Art. 5.
(Visto di semplicità).
1. Tutta la modulistica oggetto della presente legge è
sottoposta a controllo, mediante apposizione di un "visto di
semplicità" da parte di apposita struttura istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica.
Art. 6.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
con proprio decreto il relativo regolamento di attuazione.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.