XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1009




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Estinzione dei libretti di risparmio
superiori a lire 20 milioni).

        1. I libretti di risparmio al portatore con saldo superiore a lire 20 milioni per capitale ed interessi capitalizzati, ancora esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere estinti entro tre mesi dalla medesima data; la violazione dell'obbligo posto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari alla metà dell'importo del predetto saldo, irrogata a carico del portatore.


Art. 2.

(Agenzia antiriciclaggio).

        1. E' istituita, nell'ambito della Direzione investigativa antimafia (DIA), l'Agenzia antiriciclaggio, di seguito denominata "Agenzia", che si articola in uffici appositamente costituiti in ogni capoluogo di regione per lo svolgimento delle indagini relative al riciclaggio e all'investimento dei proventi illeciti. Tali uffici sono integrati dalla presenza di esperti dell'Ufficio italiano cambi, della Banca d'Italia e del Nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della Guardia di finanza. L'Agenzia diviene operativa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Gli uffici dell'Agenzia devono essere dotati di sistemi informatici atti a ricevere le segnalazioni di cui all'articolo 3.
        3. Nella definizione degli organici degli uffici di cui al comma 1 e nel loro eventuale potenziamento, deve essere garantita la presenza di un'identica percentuale di personale proveniente dalle regioni del Nord e da quelle del Sud del Paese. Gli addetti non possono svolgere l'attività nelle regioni di appartenenza.
        4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme per la definizione delle competenze degli uffici di cui al comma 1, nonché per la determinazione delle piante organiche dell'Agenzia e dei mezzi a disposizione.


Art. 3.

(Segnalazioni di operazioni. Possibilità
di intercettazioni telefoniche e ambientali).

        1. I soggetti, pubblici o privati, che svolgono una delle attività di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato A alla presente legge, al fine di realizzare appieno l'anonimato nelle segnalazioni, devono dotarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di sistemi informatici per la rilevazione automatica delle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per altre circostanze, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui si riferiscono, inducano a ritenere che il denaro o i valori in questione provengano da un delitto non colposo.
        2. I dati rilevati ai sensi del comma 1 vengono poi automaticamente convogliati nei sistemi informatici dell'Agenzia.
        3. Qualora da un'operazione compiuta da uno dei soggetti di cui al comma 1 derivino variazioni degli assetti societari, queste devono essere segnalate all'Agenzia.
        4. E' vietata qualsiasi segnalazione a soggetti diversi dall'Agenzia.
        5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui al comma 4 è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.
        6. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazioni degli obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo.
        7. I soggetti preposti all'Agenzia effettuano periodici controlli per verificare l'applicazione delle norme stabilite dal presente articolo.
        8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
        9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in base ai princìpi e criteri direttivi dalla medesima desumibili, il Governo emana un decreto legislativo inteso a concedere sgravi fiscali alle imprese di cui al comma 1, per l'acquisto dei sistemi informatici ivi previsti.
        10. L'autorità giudiziaria può disporre l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche o tra presenti che avvengono negli ambienti ove si svolgono le attività di cui al comma 1 del presente articolo, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per l'attività di prevenzione ed informazione in ordine ai delitti indicati negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
        11. La durata delle operazioni di cui al comma 10 non può superare i quaranta giorni.


Art. 4.

(Controlli su altri tipi di attività).

        1. L'Agenzia, in collaborazione con la Direzione nazionale antimafia (DNA), effettua controlli periodici a tappeto sulle attività di cui ai numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 dell'allegato A alla presente legge.
        2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo, l'Agenzia e la DNA possono avvalersi della banca dati dell'anagrafe tributaria e delle banche dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle cancellerie dei tribunali.
        3. I controlli di cui al presente articolo hanno per oggetto, in particolare, le attività indicate nel comma 1 che si svolgono nelle regioni dell'Italia settentrionale.


Art. 5.

(Modifiche alla legge 12 agosto 1993, n. 310).

        1. Agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, il riferimento al "questore", ovunque ricorra, si intende sostituito con il riferimento agli "uffici dell'Agenzia antiriciclaggio".


Art. 6.

(Modifiche all'articolo 430 del codice
di procedura penale).

        1. All'articolo 430 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

                "1-bis. In ogni caso il pubblico ministero compie ogni attività integrativa d'indagine che si rende necessaria circa i beni e le altre utilità soggette a confisca obbligatoria a norma dell'articolo 416-bis, settimo comma, del codice penale e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni";

            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

                "2-bis. Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito della documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1-bis sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore".

Art. 7.

(Promozione di incontri internazionali).

        1. Il Governo italiano promuove occasioni di incontro e di approfondimento in sede internazionale sulle problematiche legate al riciclaggio e all'investimento dei capitali illeciti, per far sì che anche i Paesi dell'Europa orientale e i Paesi extraeuropei che ancora ne sono privi adottino una normativa antiriciclaggio.


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Allegato A

(Articoli 3, comma 1 e 4, comma 1)


          Attività che si prestano ad operazioni di riciclaggio di cui alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991.


              1) attività creditizia;

              2) attività di intermediazione mobiliare;

              3) società operanti in borsa;

              4) agenti di cambio;

              5) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

              6) società fiduciarie;

              7) società di leasing e factoring;

              8) società di assunzione di partecipazione;

              9) società di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

              10) servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi anche mediante carte di credito;

              11) società Monte Titoli Spa;

              12) imprese ed enti di assicurazione;

              13) uffici ed enti della pubblica amministrazione compresi uffici postali;

              14) attività commerciali: ristoranti, bar, centri commerciali e ipermercati, autosaloni, pompe di benzina, garages, officine e ricambi auto, boutiques di lusso;

              15) attività turistiche: alberghi, villaggi turistici;

              16) attività sanitarie: cliniche private, centri benessere, farmacie;

              17) imprese edili;

              18) agenzie immobiliari;

              19) maxiproduzioni di cassette e materiale pornografico;

              20) agenzie di investigazione private;

              21) agenzie reclutamento personale cine-TV;

              22) scuole di lingua;

              23) fabbriche di jeans;

              24) stazioni radio e antenne TV;
              25) gioco d'azzardo (casinò);

              26) discoteche, night club;

              27) commercio ed intermediazione di beni di alto valore (proprietà immobiliari, metalli e pietre preziose, gioielli, opere d'arte, oggetti d'antiquariato);

              28) attività finanziaria svolta da operatori del diritto (avvocati, notai, commercialisti);

              29) tutte le altre attività che in base all'evolversi dell'economia criminale risulteranno particolarmente atte al riciclaggio.



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