XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1009
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Estinzione dei libretti di risparmio
superiori a lire 20 milioni).
1. I libretti di risparmio al portatore con saldo
superiore a lire 20 milioni per capitale ed interessi
capitalizzati, ancora esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, devono essere estinti entro tre mesi
dalla medesima data; la violazione dell'obbligo posto dal
presente articolo è punita con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma pari alla metà
dell'importo del predetto saldo, irrogata a carico del
portatore.
Art. 2.
(Agenzia antiriciclaggio).
1. E' istituita, nell'ambito della Direzione investigativa
antimafia (DIA), l'Agenzia antiriciclaggio, di seguito
denominata "Agenzia", che si articola in uffici appositamente
costituiti in ogni capoluogo di regione per lo svolgimento
delle indagini relative al riciclaggio e all'investimento dei
proventi illeciti. Tali uffici sono integrati dalla presenza
di esperti dell'Ufficio italiano cambi, della Banca d'Italia e
del Nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della
Guardia di finanza. L'Agenzia diviene operativa entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli uffici dell'Agenzia devono essere dotati di sistemi
informatici atti a ricevere le segnalazioni di cui
all'articolo 3.
3. Nella definizione degli organici degli uffici di cui al
comma 1 e nel loro eventuale potenziamento, deve essere
garantita la presenza di un'identica percentuale di personale
proveniente dalle regioni del Nord e da quelle del Sud del
Paese. Gli addetti non possono svolgere l'attività nelle
regioni di appartenenza.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono dettate norme per la definizione delle competenze degli
uffici di cui al comma 1, nonché per la determinazione delle
piante organiche dell'Agenzia e dei mezzi a disposizione.
Art. 3.
(Segnalazioni di operazioni. Possibilità
di intercettazioni telefoniche e ambientali).
1. I soggetti, pubblici o privati, che svolgono una delle
attività di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13 dell'allegato A alla presente legge, al fine di
realizzare appieno l'anonimato nelle segnalazioni, devono
dotarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di sistemi informatici per la rilevazione
automatica delle operazioni che per caratteristiche, entità,
natura o per altre circostanze, tenuto conto anche della
capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui si
riferiscono, inducano a ritenere che il denaro o i valori in
questione provengano da un delitto non colposo.
2. I dati rilevati ai sensi del comma 1 vengono poi
automaticamente convogliati nei sistemi informatici
dell'Agenzia.
3. Qualora da un'operazione compiuta da uno dei soggetti
di cui al comma 1 derivino variazioni degli assetti societari,
queste devono essere segnalate all'Agenzia.
4. E' vietata qualsiasi segnalazione a soggetti diversi
dall'Agenzia.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del
divieto di cui al comma 4 è punita con l'arresto da sei mesi
ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni.
6. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti
del presente articolo non costituiscono violazioni degli
obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di
alcun tipo.
7. I soggetti preposti all'Agenzia effettuano periodici
controlli per verificare l'applicazione delle norme stabilite
dal presente articolo.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle
segnalazioni è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed in base ai princìpi e criteri direttivi
dalla medesima desumibili, il Governo emana un decreto
legislativo inteso a concedere sgravi fiscali alle imprese di
cui al comma 1, per l'acquisto dei sistemi informatici ivi
previsti.
10. L'autorità giudiziaria può disporre l'intercettazione
di conversazioni e comunicazioni telefoniche o tra presenti
che avvengono negli ambienti ove si svolgono le attività di
cui al comma 1 del presente articolo, quando le
intercettazioni medesime siano necessarie per l'attività di
prevenzione ed informazione in ordine ai delitti indicati
negli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale.
11. La durata delle operazioni di cui al comma 10 non può
superare i quaranta giorni.
Art. 4.
(Controlli su altri tipi di attività).
1. L'Agenzia, in collaborazione con la Direzione nazionale
antimafia (DNA), effettua controlli periodici a tappeto sulle
attività di cui ai numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 dell'allegato A alla presente
legge.
2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1 del
presente articolo, l'Agenzia e la DNA possono avvalersi della
banca dati dell'anagrafe tributaria e delle banche dati delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle cancellerie dei tribunali.
3. I controlli di cui al presente articolo hanno per
oggetto, in particolare, le attività indicate nel comma 1 che
si svolgono nelle regioni dell'Italia settentrionale.
Art. 5.
(Modifiche alla legge 12 agosto 1993, n. 310).
1. Agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge 12
agosto 1993, n. 310, il riferimento al "questore", ovunque
ricorra, si intende sostituito con il riferimento agli "uffici
dell'Agenzia antiriciclaggio".
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 430 del codice
di procedura penale).
1. All'articolo 430 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In ogni caso il pubblico ministero
compie ogni attività integrativa d'indagine che si rende
necessaria circa i beni e le altre utilità soggette a confisca
obbligatoria a norma dell'articolo 416-bis, settimo
comma, del codice penale e dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il pubblico ministero con decreto
motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito della
documentazione relativa all'attività indicata nel comma
1-bis sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro
diritto del difensore".
Art. 7.
(Promozione di incontri internazionali).
1. Il Governo italiano promuove occasioni di incontro e di
approfondimento in sede internazionale sulle problematiche
legate al riciclaggio e all'investimento dei capitali
illeciti, per far sì che anche i Paesi dell'Europa orientale e
i Paesi extraeuropei che ancora ne sono privi adottino una
normativa antiriciclaggio.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato A
(Articoli 3, comma 1 e 4, comma 1)
Attività che si prestano ad operazioni di riciclaggio
di cui alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno
1991.
1) attività creditizia;
2) attività di intermediazione mobiliare;
3) società operanti in borsa;
4) agenti di cambio;
5) società di gestione di fondi comuni di investimento
mobiliare;
6) società fiduciarie;
7) società di leasing e factoring;
8) società di assunzione di partecipazione;
9) società di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma;
10) servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi
anche mediante carte di credito;
11) società Monte Titoli Spa;
12) imprese ed enti di assicurazione;
13) uffici ed enti della pubblica amministrazione
compresi uffici postali;
14) attività commerciali: ristoranti, bar, centri
commerciali e ipermercati, autosaloni, pompe di benzina,
garages, officine e ricambi auto, boutiques di
lusso;
15) attività turistiche: alberghi, villaggi
turistici;
16) attività sanitarie: cliniche private, centri
benessere, farmacie;
17) imprese edili;
18) agenzie immobiliari;
19) maxiproduzioni di cassette e materiale
pornografico;
20) agenzie di investigazione private;
21) agenzie reclutamento personale cine-TV;
22) scuole di lingua;
23) fabbriche di jeans;
24) stazioni radio e antenne TV;
25) gioco d'azzardo (casinò);
26) discoteche, night club;
27) commercio ed intermediazione di beni di alto valore
(proprietà immobiliari, metalli e pietre preziose, gioielli,
opere d'arte, oggetti d'antiquariato);
28) attività finanziaria svolta da operatori del
diritto (avvocati, notai, commercialisti);
29) tutte le altre attività che in base all'evolversi
dell'economia criminale risulteranno particolarmente atte al
riciclaggio.