XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1006
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme tipografiche).
1. I modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza
assicurativa e di licenza software devono essere
impressi in carattere nero su fondo bianco.
2. Eventuali definizioni di campi da compilare da parte
dell'utente possono essere fatte in colore, purché venga
adottata una tinta pastello tenue e di tipo neutro. In ogni
caso la leggibilità, da verificare a cura dello stampatore,
deve essere identica a quella del bianco-nero in qualsiasi
condizione di vista assistita da occhiali.
3. Il corpo del carattere maiuscolo non può avere una
altezza inferiore ai tre millimetri, né le componenti più
basse del minuscolo possono essere minori di due millimetri;
fa eccezione la punteggiatura. Non sono ammessi alfabeti
speciali od artistici, né simboli particolari o ideogrammi nel
corpo di scrittura: è ammesso solo l'alfabeto di 25 lettere
maiuscole e minuscole con la punteggiatura ed i simboli
dattilografici tradizionali nelle varie versioni della
Comunità europea.
4. Fanno eccezione, sia alle norme sui colori che a quelle
sul tipo di lettere, eventuali marchi o ditte riportate sul
modulo.
5. Eventuali zone in colore a fini estetici o funzionali
possono essere apposte purché non interessino le zone di
testo.
6. Le clausole contrattuali devono essere stampate sul
modulo e non possono costituire allegato a parte. Esse sono in
ogni caso sottoposte alla presente normativa.
Art. 2.
(Nullità dei contratti difformi).
1. I contratti redatti dopo la data di entrata in vigore
della presente legge su moduli non conformi alle presenti
disposizioni sono nulli.