XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1006




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Norme tipografiche).

1. I modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza software devono essere impressi in carattere nero su fondo bianco.
        2. Eventuali definizioni di campi da compilare da parte dell'utente possono essere fatte in colore, purché venga adottata una tinta pastello tenue e di tipo neutro. In ogni caso la leggibilità, da verificare a cura dello stampatore, deve essere identica a quella del bianco-nero in qualsiasi condizione di vista assistita da occhiali.
        3. Il corpo del carattere maiuscolo non può avere una altezza inferiore ai tre millimetri, né le componenti più basse del minuscolo possono essere minori di due millimetri; fa eccezione la punteggiatura. Non sono ammessi alfabeti speciali od artistici, né simboli particolari o ideogrammi nel corpo di scrittura: è ammesso solo l'alfabeto di 25 lettere maiuscole e minuscole con la punteggiatura ed i simboli dattilografici tradizionali nelle varie versioni della Comunità europea.
        4. Fanno eccezione, sia alle norme sui colori che a quelle sul tipo di lettere, eventuali marchi o ditte riportate sul modulo.
        5. Eventuali zone in colore a fini estetici o funzionali possono essere apposte purché non interessino le zone di testo.
        6. Le clausole contrattuali devono essere stampate sul modulo e non possono costituire allegato a parte. Esse sono in ogni caso sottoposte alla presente normativa.


Art. 2.

(Nullità dei contratti difformi).

        1. I contratti redatti dopo la data di entrata in vigore della presente legge su moduli non conformi alle presenti disposizioni sono nulli.



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