XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1005
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina la coltivazione, la
raccolta in ogni forma, la preparazione, la conservazione, la
commercializzazione delle piante e loro parti per uso
erboristico.
2. La presente legge disciplina inoltre la formazione
professionale degli operatori del settore e detta norme per
garantire la sicurezza, la genuinità e la buona qualità dei
prodotti usati o venduti in erboristeria.
3. La presente legge individua, altresì, le piante
officinali, loro parti, droghe e derivati che, per loro
natura, trovano motivo d'uso in erboristeria.
Art. 2.
1. Per piante e droghe per uso erboristico si intendono le
piante e loro parti d'uso comprese nella tabella A, allegata
alla presente legge.
2. Per preparazioni erboristiche si intendono i derivati e
le preparazioni previste dalla tabella B, allegata alla
presente legge, ottenute da piante e droghe per uso
erboristico.
3. Per uso erboristico si intende l'utilizzazione delle
piante e droghe di cui al comma 1 e delle preparazioni di cui
al comma 2 in grado di manifestare, anche ai fini preventivi,
effetti benefici e salutari sulle funzioni dell'organismo.
4. Le piante, le droghe e le preparazioni erboristiche di
cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate e vendute in erboristeria,
purché non si configurino come specialità medicinali o come
farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.
Art. 3.
1. Sono di competenza dell'erborista la vendita delle
piante e delle relative droghe di cui alla tabella A, anche
sotto forma di preparazioni previste dalla tabella B, allegate
alla presente legge.
2. Il Ministro della sanità può modificare le tabelle A, B
e C, allegate alla presente legge, anche su proposta delle
associazioni di erboristi maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanità sono altresì
fissati i limiti di dosaggio delle preparazioni di cui al
punto 5, lettere a) e b) della tabella B allegata
alla presente legge.
4. All'erborista è consentito di sottoporre le piante e le
droghe per uso erboristico a trattamenti fisici e meccanici; è
consentito, altresì, di effettuare ulteriori attività di
elaborazione erboristica.
5. L'attività di elaborazione consiste nelle
trasformazioni idonee ad ottenere i prodotti indicati nella
tabella B allegata alla presente legge.
6. L'erborista fornisce informazioni sull'uso dei prodotti
in vendita.
Art. 4.
1. Ferme restando le competenze attribuite dalle norme
vigenti ad altre autorità, al Ministero della sanità compete
la vigilanza igienico-sanitaria sulle piante, sulle droghe e
sui prodotti disciplinati dalla presente legge all'atto
dell'importazione dall'estero.
2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di
vendita all'ingrosso e al minuto delle piante, delle droghe e
dei prodotti di cui alla presente legge spetta ai comuni che
la esercitano mediante le aziende unità sanitarie locali ai
sensi della legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive
modificazioni.
3. Alle attività di produzione, preparazione,
confezionamento e vendita dei prodotti disciplinati dalla
presente legge, suscettibili di essere ingeriti, nonché ai
prodotti stessi, si applicano le disposizioni della legge 30
aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, le relative
norme di attuazione e le disposizioni del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n.109, e successive modificazioni, recante
attuazione delle direttive 89/395/ CEE e 89/396/CEE,
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari.
4. La legge 11 ottobre 1986, n.713, e successive
modificazioni, si applica ai prodotti di uso erboristico
corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 della
medesima legge.
5. Le piante e droghe destinate ad uso diverso da quello
erboristico sono disciplinate dalle norme vigenti in
materia.
Art. 5.
1. Le piante e le droghe di cui alla tabella A, allegata
alla presente legge, sono vendute dai produttori, importatori
e grossisti in contenitori recanti in etichetta le seguenti
indicazioni:
a) nome comune e nome botanico della pianta
secondo la denominazione botanica internazionale;
b) natura della pianta (selvatica o coltivata);
c) luogo di origine;
d) data di raccolta;
e) metodo di preparazione, trattamento eventuale
con fitofarmaci per la conservazione;
f) data di confezionamento;
g) modalità di conservazione;
h) data di scadenza fino alla quale il prodotto è
in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione;
i) indicazione eventuale di pericolo, secondo le
vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze
pericolose;
l) nome e indirizzo del produttore o del
responsabile della commercializzazione del prodotto.
2. In caso di impossibilità di indicare o di documentare
la natura della pianta, il luogo di origine, la data di
raccolta, l'etichetta deve recare, in corrispondenza di tali
voci, a seconda dei casi, la specificazione: "dato non
conosciuto" o "dato non documentato".
3. La vendita al dettaglio delle piante, delle droghe, dei
derivati, delle preparazioni erboristiche di cui alla tabella
B allegata alla presente legge può essere effettuata solo
dall'erborista in erboristeria.
4. I prodotti non preconfezionati in vendita in
erboristeria devono essere muniti di apposito cartello,
applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato ai
comparti in cui sono esposti, che deve riportare almeno le
indicazioni previste dalle lettere a), c), h) e l)
del comma 1, nonché il prezzo.
5. I contenitori devono corrispondere ai requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n.777, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n.108.
Art. 6.
1. Le confezioni contenenti una droga per uso erboristico,
comprese quelle preparate dall'erborista, riportano diciture
sulle proprietà naturali del prodotto e sulle modalità di
utilizzazione, approvate ai sensi del comma 3 del presente
articolo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla
camomilla che resta disciplinata dalla legge 30 ottobre 1940,
n.1724, e successive modificazioni.
3. Le diciture di cui al comma 1 del presente articolo
sono approvate, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della sanità,
sentito l'Istituto superiore di sanità.
Art. 7.
1. Le regioni disciplinano corsi di formazione
professionale concernenti in particolare le modalità di
coltivazione, raccolta e conservazione delle piante
disciplinate dalla presente legge.
2. Dal 1^ gennaio 2002 possono esercitare l'attività di
coltivazione delle piante disciplinate dalla presente legge
coloro che hanno frequentato il corso di formazione
professionale di cui al comma 1 ed hanno acquisito il relativo
attestato di frequenza e coloro che esercitano l'attività di
coltivazione sotto la direzione di una persona in possesso dei
predetti requisiti o dei requisiti di cui all'articolo 9,
comma 1.
3. La vendita delle piante individuate dalla presente
legge da parte degli agricoltori produttori diretti è
disciplinata dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9,
comma 1. E' altresì consentita la vendita sotto la diretta
responsabilità di una persona in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 9, comma 1, che certifichi la corrispondenza di
qualità della coltivazione e delle successive lavorazioni.
Art. 8.
1. Le regioni promuovono iniziative per incentivare la
coltivazione delle piante disciplinate dalla presente legge
adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con
priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle
regioni stesse.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le
regioni dispongono, con propria legge, la concessione di
contributi a favore di imprenditori agricoli o associati
per:
a) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per
la coltivazione delle piante disciplinate dalla presente
legge, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e
la promozione commerciale dei prodotti per uso erboristico;
b) la realizzazione e la gestione di centri di
raccolta, conservazione e prima lavorazione delle piante
disciplinate dalla presente legge e loro parti;
c) lo svolgimento di attività di ricerca e di
sperimentazione genetica ed agrotecnica finalizzata al
miglioramento genetico delle piante disciplinate dalla
presente legge ed alla produzione di sementi selezionate
nonché all'aggiornamento dei processi produttivi.
Art. 9.
1. Per esercitare le competenze di cui all'articolo 3 è
necessario avere conseguito la laurea in farmacia o in chimica
e tecnologie farmaceutiche, il diploma universitario di cui
all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.341, o la
laurea di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Con autonome determinazioni, adottate ai sensi
dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, le università attivano i corsi di
laurea in erboristeria.
3. Coloro che sono in possesso del diploma di erborista di
cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n.99,
conseguito prima della data di entrata in vigore della
presente legge, possono continuare ad esercitare l'attività di
cui all'articolo 3 a condizione che, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, partecipino agli
appositi corsi di aggiornamento e di riqualificazione
organizzati e gestiti dalle regioni, conseguendo al termine
l'attestato di frequenza.
4. Coloro che non sono in possesso del diploma di
erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931,
n.99, e che esercitano l'attività di cui all'articolo 3 della
presente legge possono continuare ad esercitare tale attività
purché, entro sei anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, conseguano il diploma di laurea di cui al
comma 2 ovvero superino una prova d'esame le cui modalità,
tenuto conto delle materie previste nell'ordinamento didattico
del corso di laurea di cui al comma 2, sono definite con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 10.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di
cui alla presente legge, irrogano la sanzione pecuniaria del
pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 10.000.000, con
le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981,
n.689, e successive modificazioni, senza pregiudizio per
l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca
reato.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge, l'autorità amministrativa competente può
altresì disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa di
cui al comma 1, la chiusura dell'esercizio commerciale di
vendita all'ingrosso o al dettaglio delle piante e droghe per
uso erboristico.
Art. 11.
1. Sono abrogati la legge 6 gennaio 1931, n.99, il regio
decreto 19 novembre 1931, n.1793, e successive modificazioni,
il regio decreto 26 maggio 1932, n.772, ed ogni altra
disposizione incompatibile o in contrasto con la presente
legge.
Tabella A
(Articolo 2, comma 1)
ELENCO DELLE DROGHE VENDIBILI IN ERBORISTRIA
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
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... (omissis) ...
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... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Tabella B
(Articolo 2, comma 2)
ELENCO DEI DERIVATI E DELLE PREPARAZIONI, LA CUI
COMMERCIALIZZAZIONE E' CONSENTITA IN ERBORISTERIA
1. Piante e droghe, loro parti, singole o miscelate (in
forma estemporanea), sfuse o confezionate singolarmente
(intere, nei vari tagli od in polvere).
2. Compresse, opercoli, capsule o forme analoghe
contenenti parti officinali nei tagli possibili con la forma
di presentazione commerciale o in polvere.
3. Derivati diretti delle piante officinali:
a) succhi e spremute, succhi ed estratti acquosi
concentrati, disidratati, liofilizzati, polveri;
b) confetture, sciroppi, caramellaggi.
4. Derivati complessi delle piante officinali:
Estratti da solventi non acquosi:
liquori; elisir; tinture; gemmoderivati; aceti;
estratti; oli non volatili; essenze e loro diluzioni; acque
distillate; enoliti; alcolati; aromi naturali.
5. Polveri:
a) le preparazioni elencate ai punti 2, 3 e 4,
elaborate dall'erborista, devono rispettare i limiti di
dosaggio stabiliti dal decreto ministeriale;
b) le preparazioni prodotte industrialmente delle
droghe o piante sottoelencate possono essere vendute
dall'erborista solo se non raggiungono i limiti di dosaggio di
cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge:
Aloe africana Mill; Frangula alnus Mill.;
Aloe ferox Mill; Fucus vesiculosus L.;
Aloe perryi Bak; Nigella arvensis L.;
Aloe plicatilis Mill; Nigella damascena L.;
Aloe vera L.; Nigella sativa L.;
Cassia acutifolia Del.; Passiflora caerulea L.;
Cassia angustifolia Vahl; Passiflora edulis Sims;
Crataegus azalorus L.; Passiflora incarnata L.;
Crataegus curvisepala Lind.; Peumus boldus Molina;
Crataegus laevigata D.C.; Picrasma quassioidea Benn;
Cratagegus monogyna Jacq; Polygala amara L.;
Crataegus nigra Wald. et Kit.; Polygala vulgaris L. sl.;
Crataegus pentagyna Wald.
et Kit.; Quassia amara L.;
Rhamnus alpinus L. ssp. fallax
M. et P.; Rheum rhaponticum L.;
Rhamnus cathartica L.; Rheum undulatum L.;
Rhamnus purshiana D.C.; Valeriana celtica L.;
Rheum emodi Wall; Valeriana jatamansi Jones;
Rheum officinala Baill.; Valeriana mexicana D.C.;
Rheum palmatum L. var.
tanguiticum Max; Valeriana officinalis L.;
Simaruba amara Aubl.; Valeriana phu L.
Tabella C
(Articolo 2, comma 2)
ELENCO DELLE DROGHE NON VENDIBILI IN ERBORISTERIA
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...