XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1003




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I dipendenti azionisti delle società per azioni che operino prevalentemente nei settori del credito, delle assicurazioni, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni e della difesa, qualora tali società siano quotate in borsa, abbiano più di 30.000 azionisti ed abbiano più di 5.000 dipendenti, designano attraverso autonoma consultazione, con voto segreto e capitario, due ovvero tre membri del consiglio di amministrazione, a seconda che quest'ultimo sia costituito da meno o da più di dodici membri.


Art. 2.

        1. Nel caso di gruppi aziendali, il requisito relativo al numero dei dipendenti, per la società capogruppo, si determina sommando i parametri delle singole aziende componenti il gruppo. In tal caso i dipendenti azionisti delle aziende del gruppo medesimo acquisiscono i diritti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge.


Art. 3.

        1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge ed entro il 30 giugno di ogni anno, emana la lista delle società cui sono applicabili gli articoli 1 e 2.


Art. 4.

        1. Nel caso di consigli di amministrazione già costituiti al momento della pubblicazione della presente legge, nelle società per azioni aventi i requisiti di cui all'articolo 1, si procede, entro tre mesi, all'integrazione del consiglio di amministrazione, anche in deroga ai limiti numerici previsti dai singoli statuti.


Art. 5.

        1. In deroga alla normativa di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, alle disposizioni della CONSOB in materia di patti di consultazione, ai limiti della quantità massima di deleghe detenibili da singoli soggetti previsti dall'articolo 2372 del codice civile, i dipendenti azionisti delle società per azioni di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge, possono delegare il diritto di partecipazione alle assemblee della società di cui sono dipendenti a proprie associazioni. Tali associazioni dovranno avere i seguenti requisiti:

                a) essere costituite da personale in servizio o in quiescenza per pensione di anzianità o vecchiaia;

                b) avere un numero minimo di soci pari al 5 per cento dei dipendenti azionisti;

                c) essere liberamente costituite, senza fine di lucro ed agire nel rispetto delle previsioni legislative.


Art. 6.

        1. Le associazioni di cui all'articolo 5 possono complessivamente rappresentare nelle assemblee societarie un numero di azioni massimo, non superiore a quello eventualmente previsto dagli statuti societari o da norme di legge.



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