XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1003
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I dipendenti azionisti delle società per azioni che
operino prevalentemente nei settori del credito, delle
assicurazioni, dell'energia, dei trasporti, delle
telecomunicazioni e della difesa, qualora tali società siano
quotate in borsa, abbiano più di 30.000 azionisti ed abbiano
più di 5.000 dipendenti, designano attraverso autonoma
consultazione, con voto segreto e capitario, due ovvero tre
membri del consiglio di amministrazione, a seconda che
quest'ultimo sia costituito da meno o da più di dodici
membri.
Art. 2.
1. Nel caso di gruppi aziendali, il requisito relativo al
numero dei dipendenti, per la società capogruppo, si determina
sommando i parametri delle singole aziende componenti il
gruppo. In tal caso i dipendenti azionisti delle aziende del
gruppo medesimo acquisiscono i diritti stabiliti dall'articolo
1 della presente legge.
Art. 3.
1. La Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), entro un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge ed entro il 30 giugno di
ogni anno, emana la lista delle società cui sono applicabili
gli articoli 1 e 2.
Art. 4.
1. Nel caso di consigli di amministrazione già costituiti
al momento della pubblicazione della presente legge, nelle
società per azioni aventi i requisiti di cui all'articolo 1,
si procede, entro tre mesi, all'integrazione del consiglio di
amministrazione, anche in deroga ai limiti numerici previsti
dai singoli statuti.
Art. 5.
1. In deroga alla normativa di cui agli articoli 19 e 20
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, alle
disposizioni della CONSOB in materia di patti di
consultazione, ai limiti della quantità massima di deleghe
detenibili da singoli soggetti previsti dall'articolo 2372 del
codice civile, i dipendenti azionisti delle società per azioni
di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge, possono
delegare il diritto di partecipazione alle assemblee della
società di cui sono dipendenti a proprie associazioni. Tali
associazioni dovranno avere i seguenti requisiti:
a) essere costituite da personale in servizio o in
quiescenza per pensione di anzianità o vecchiaia;
b) avere un numero minimo di soci pari al 5 per
cento dei dipendenti azionisti;
c) essere liberamente costituite, senza fine di
lucro ed agire nel rispetto delle previsioni legislative.
Art. 6.
1. Le associazioni di cui all'articolo 5 possono
complessivamente rappresentare nelle assemblee societarie un
numero di azioni massimo, non superiore a quello eventualmente
previsto dagli statuti societari o da norme di legge.