XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1000
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soppressione del Pubblico registro
automobilistico).
1. E' soppresso il Pubblico registro automobilistico
(PRA).
Art. 2.
(Modifiche di norme).
1. Sono abrogati il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; il regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni;
l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187; l'ultimo
periodo del comma 4, i commi 5 e 9 dell'articolo 93 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e successive modificazioni.
2. Il comma 12 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"12. Al fine di realizzare la massima
semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti
rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo
e dall'articolo 94 sono gestiti dagli uffici competenti per
territorio della Direzione della motorizzazione e sicurezza
del trasporto terrestre del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominata "Direzione", a mezzo di sistemi informatici".
3. Il comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), è sostituito
dal seguente:
" 1. In caso di trasferimento di proprietà degli
autoveicoli, dei motoveicoli e rimorchi, o nel caso di
costituzione d'usufrutto o di stipulazione di locazione
finanziaria con facoltà d'acquisto, la Direzione, su richiesta
delle parti in causa, entro due mesi dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o
delle altre variazioni indicate".
Art. 3.
(Istituzione dell'archivio storico
informatizzato).
1. Presso la Direzione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è istituito un archivio storico informatizzato
che raccoglie i dati aggiornati relativi allo stato giuridico
e patrimoniale degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati, nonchè quelli relativi ai possessori.
Art. 4.
(Targhe automobilistiche).
1. Le targhe automobilistiche sono del tipo personale, che
identifica il possessore. Esse possono essere anche del tipo
personalizzato riferito al nome dell'utente secondo quanto
specificato dal regolamento di cui all'articolo 6.
2. Le targhe di cui al comma 1 non sono cedibili e non
seguono il veicolo transato, ma rimangono all'utente.
3. Le targhe di cui al comma 1 vengono rilasciate in due
esemplari dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
in caso di smarrimento o distruzione la targa è sostituita con
altro esemplare differente secondo quanto previsto dal
regolamento di cui all'articolo 6 e dal comma 4 del presente
articolo.
4. Nel caso di smarrimento, furto o distruzione il
titolare deve darne comunicazione alla polizia e
contestualmente alla Direzione.
Art. 5.
(Utilizzo del personale del soppresso
Pubblico registro automobilistico).
1. I dipendenti del PRA soppresso dall'articolo 1 sono
assegnati per quanto di necessità all'organico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nella sede centrale e
nelle varie sedi provinciali secondo criteri di efficienza.
2. Gli esuberi di cui al comma 1 sono messi in mobilità e
gradualmente assorbiti con priorità dalla pubblica
amministrazione in funzione delle necessità centrali e
periferiche esistenti o che si creano a seguito di dimissioni
o collocamenti in pensione.
3. A seguito delle variazioni previste dalla presente
disposizione tutto l'organico della Direzione, a livello
centrale e periferico, è riorganizzato in funzioni e sedi per
garantire l'efficienza del servizio.
Art. 6.
(Regolamento e norme esecutive).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti emana il regolamento di attuazione, il disciplinare
applicativo nonchè le modalità tecniche ed operative di
gestione, gli adempimenti amministrativi relativi
all'immatricolazione, circolazione, compravendita, iscrizione
nell'archivio storico dei dati e variazioni.
2. Nei termini previsti dal comma 1 il Governo emana le
norme per il personale di cui all'articolo 5 e provvede alla
loro attuazione.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.