XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1000




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soppressione del Pubblico registro
automobilistico).

        1. E' soppresso il Pubblico registro automobilistico (PRA).


Art. 2.

(Modifiche di norme).

        1. Sono abrogati il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni; l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187; l'ultimo periodo del comma 4, i commi 5 e 9 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.
        2. Il comma 12 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'articolo 94 sono gestiti dagli uffici competenti per territorio della Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominata "Direzione", a mezzo di sistemi informatici".
        3. Il comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), è sostituito dal seguente:

        " 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e rimorchi, o nel caso di costituzione d'usufrutto o di stipulazione di locazione finanziaria con facoltà d'acquisto, la Direzione, su richiesta delle parti in causa, entro due mesi dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o delle altre variazioni indicate".


Art. 3.

(Istituzione dell'archivio storico
informatizzato).

        1. Presso la Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un archivio storico informatizzato che raccoglie i dati aggiornati relativi allo stato giuridico e patrimoniale degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati, nonchè quelli relativi ai possessori.


Art. 4.

(Targhe automobilistiche).

        1. Le targhe automobilistiche sono del tipo personale, che identifica il possessore. Esse possono essere anche del tipo personalizzato riferito al nome dell'utente secondo quanto specificato dal regolamento di cui all'articolo 6.
        2. Le targhe di cui al comma 1 non sono cedibili e non seguono il veicolo transato, ma rimangono all'utente.
        3. Le targhe di cui al comma 1 vengono rilasciate in due esemplari dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in caso di smarrimento o distruzione la targa è sostituita con altro esemplare differente secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6 e dal comma 4 del presente articolo.
        4. Nel caso di smarrimento, furto o distruzione il titolare deve darne comunicazione alla polizia e contestualmente alla Direzione.

Art. 5.

(Utilizzo del personale del soppresso
Pubblico registro automobilistico).

        1. I dipendenti del PRA soppresso dall'articolo 1 sono assegnati per quanto di necessità all'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sede centrale e nelle varie sedi provinciali secondo criteri di efficienza.
        2. Gli esuberi di cui al comma 1 sono messi in mobilità e gradualmente assorbiti con priorità dalla pubblica amministrazione in funzione delle necessità centrali e periferiche esistenti o che si creano a seguito di dimissioni o collocamenti in pensione.
        3. A seguito delle variazioni previste dalla presente disposizione tutto l'organico della Direzione, a livello centrale e periferico, è riorganizzato in funzioni e sedi per garantire l'efficienza del servizio.


Art. 6.

(Regolamento e norme esecutive).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana il regolamento di attuazione, il disciplinare applicativo nonchè le modalità tecniche ed operative di gestione, gli adempimenti amministrativi relativi all'immatricolazione, circolazione, compravendita, iscrizione nell'archivio storico dei dati e variazioni.
        2. Nei termini previsti dal comma 1 il Governo emana le norme per il personale di cui all'articolo 5 e provvede alla loro attuazione.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione