XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 995
Onorevoli Colleghi! - Le modifiche che si intendono
apportare al testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno un duplice
scopo:
a) da un lato adeguare i riferimenti normativi ivi
contenuti, al più recente ed in parte differente testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) dall'altro introdurre per tutti indistintamente
i lavoratori autonomi soggetti passivi di IVA, l'obbligo di
versare periodicamente anticipi di imposta dell'IRPEF a titolo
di acconto a valere per l'anno in corso.
Con la norma in esame quindi si richiede ai soggetti che
esercitano arti o professioni, ai sensi del comma 1
dell'articolo 49 del citato testo unico, di versare
periodicamente, con riferimento ai compensi percepiti
nell'anno precedente, una somma pari al 10 per cento del
corrispettivo riscosso, qualunque sia il soggetto erogatore, e
ciò entro il giorno 5 del secondo mese successivo al periodo
di competenza.
Il versamento è calcolato sul 20 per cento o sul 50 per
cento dei compensi, a seconda che il contribuente si avvalga o
non si avvalga di personale dipendente.
Gli importi, versati a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, saranno recuperati dal
contribuente con la presentazione della relativa
dichiarazione.
La modifica ha il pregio di ampliare notevolmente la base
imponibile comprendendo, oltre ai compensi corrisposti dalle
imprese, anche quelli corrisposti dai privati, i quali
attualmente non sono sostituti di imposta.