XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 995




        Onorevoli Colleghi! - Le modifiche che si intendono apportare al testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno un duplice scopo:

            a) da un lato adeguare i riferimenti normativi ivi contenuti, al più recente ed in parte differente testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

            b) dall'altro introdurre per tutti indistintamente i lavoratori autonomi soggetti passivi di IVA, l'obbligo di versare periodicamente anticipi di imposta dell'IRPEF a titolo di acconto a valere per l'anno in corso.

        Con la norma in esame quindi si richiede ai soggetti che esercitano arti o professioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del citato testo unico, di versare periodicamente, con riferimento ai compensi percepiti nell'anno precedente, una somma pari al 10 per cento del corrispettivo riscosso, qualunque sia il soggetto erogatore, e ciò entro il giorno 5 del secondo mese successivo al periodo di competenza.
        Il versamento è calcolato sul 20 per cento o sul 50 per cento dei compensi, a seconda che il contribuente si avvalga o non si avvalga di personale dipendente.
        Gli importi, versati a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, saranno recuperati dal contribuente con la presentazione della relativa dichiarazione.
        La modifica ha il pregio di ampliare notevolmente la base imponibile comprendendo, oltre ai compensi corrisposti dalle imprese, anche quelli corrisposti dai privati, i quali attualmente non sono sostituti di imposta.




Frontespizio Testo articoli