XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 995




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, č sostituito dal seguente:

        "I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi, comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo di cui agli articoli 47, comma 1, lettera c-bis), 49, comma 2, lettere b), c), d) ed f) e 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ancorchč rese a terzi, o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 19 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 del citato testo unico e sul loro intero ammontare negli altri casi previsti dal medesimo comma. La ritenuta č elevata al 20 per cento per le indennitā di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 del citato testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. I soggetti che percepiscono compensi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del citato testo unico, corrisposti da parte di qualsiasi soggetto, devono versare, a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una somma pari al 10 per cento dei compensi percepiti in ciascun mese o trimestre solare. Il versamento č commisurato al 50 per cento dei compensi percepiti in ciascun periodo; per i percipienti che nell'esercizio della loro attivitā si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, il versamento d'acconto č commisurato al 20 per cento dei compensi percepiti in ciascun periodo. Dette somme devono essere versate dallo stesso percipiente entro il giorno 5 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre solare: i contribuenti di cui al quarto comma dell'articolo 19 verseranno quanto dovuto mensilmente entro il giorno 5 del secondo mese successivo".



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