XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 995
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, č sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che
corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato
compensi, comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo
di cui agli articoli 47, comma 1, lettera c-bis), 49,
comma 2, lettere b), c), d) ed f) e 81, comma 1,
lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ancorchč rese a terzi, o nell'interesse di
terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del
19 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di
rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte
imponibile delle somme di cui alla lettera b) del comma
2 dell'articolo 49 del citato testo unico e sul loro intero
ammontare negli altri casi previsti dal medesimo comma. La
ritenuta č elevata al 20 per cento per le indennitā di cui
alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16
del citato testo unico, concernente tassazione separata. La
ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. I soggetti che percepiscono
compensi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49
del citato testo unico, corrisposti da parte di qualsiasi
soggetto, devono versare, a titolo d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, una somma pari al 10 per cento
dei compensi percepiti in ciascun mese o trimestre solare. Il
versamento č commisurato al 50 per cento dei compensi
percepiti in ciascun periodo; per i percipienti che
nell'esercizio della loro attivitā si avvalgono in via
continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, il
versamento d'acconto č commisurato al 20 per cento dei
compensi percepiti in ciascun periodo. Dette somme devono
essere versate dallo stesso percipiente entro il giorno 5 del
secondo mese successivo alla scadenza del trimestre solare: i
contribuenti di cui al quarto comma dell'articolo 19
verseranno quanto dovuto mensilmente entro il giorno 5 del
secondo mese successivo".