XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 989




        Onorevoli Colleghi! - Il sistema di assicurazione e finanziamento delle esportazioni italiane è oggi regolato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con il quale è stata soppressa la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione costituita presso l'INA, ed istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).
        Il SACE è l'organo operativo per l'assicurazione dei crediti all'esportatore e assicura i crediti concessi ai clienti esteri contro il rischio di mancato pagamento per motivi commerciali e politici. Inoltre, assicura gli operatori contro i rischi di revoca di commessa, indebita escussione delle fideiussioni, variazioni nel corso dei cambi.
        Il SACE opera sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
        Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, dal vice presidente, rappresentante del Ministero delle attività produttive, e da sette membri.
        Le risorse necessarie al regolamento dei sinistri provengono dai premi riscossi, dalla ricopertura realizzata, dalle riserve e altre attività e da un fondo di dotazione alimentato dallo Stato. Il SACE ha due plafond, uno per operazioni a breve termine (fino a ventiquattro mesi), a carattere rotativo ed uno per operazioni a lungo termine (oltre i ventiquattro mesi) a carattere annuale.
        Nel resto dell'Unione europea, gli strumenti usati per sostenere e sviluppare l'esportazione, sono sostanzialmente simili, come simili sono i servizi offerti, anche se è comunque difficile generalizzare ed individuare quindi un modello unico.
        In Francia opera la Coface, società a responsabilità limitata, con un capitale di 300 milioni di franchi, privatizzata dal 1994. Le principali attività svolte sono quelle di assicurazione dei crediti contro i rischi sia di carattere politico che commerciale, di gestione delle garanzie pubbliche e di azione di recupero. Le garanzie sui rischi politici sono offerte solo agli esportatori francesi.
        La Coface può decidere sulla copertura dei rischi commerciali a breve termine, mentre tutte le altre operazioni vanno deliberate dal Comitato ministeriale congiunto per le garanzie ed i crediti al commercio estero. In realtà, queste sono richieste solo per le operazioni di importo molto elevato.
        Un aspetto che avvantaggia notevolmente gli esportatori francesi rispetto a quelli di altri Paesi è l'assenza di un plafond definito nel bilancio pubblico per la copertura dei rischi politici e il finanziamento agevolato.
        Oggi, mentre il settore dell'export cresce ed aumenta il desiderio delle imprese italiane di assicurarsi contro la sinistrosità degli scambi internazionali, si rende necessario compiere un'ulteriore opera di riforma del settore.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si demanda al CIPE il compito di definire e coordinare la politica delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, la politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo, la politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero.
        Gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la soppressione del SACE e l'istituzione dell'ACEX, Agenzia per l'assicurazione dei crediti export, ente pubblico economico, con sede in Milano.
        L'articolo 4 illustra i compiti dell'Agenzia che sono quelli di assumere in assicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico e di cambio, con espressa esclusione di quelli commerciali, ai quali sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici nazionali nell'espletamento della loro attività con l'estero.
        Con l'articolo 5 si introduce un'importante novità stabilendo che i due plafond devono essere ripartiti tra le piccole e medie imprese e le altre imprese tenendo conto del loro grado di importanza sull'export globale dell'Italia.
        L'articolo 6 impone al Ministero delle attività produttive l'adozione di una serie di parametri finalizzati a valutare l'efficienza di gestione dell'ACEX, che dovranno tenere conto anche delle prestazioni economiche di analoghi istituti assicurativi esteri.
        L'articolo 7 illustra la struttura organizzativa dell'ACEX che avrà una sede centrale in Milano, che svolgerà la funzione di indirizzo strategico, di programmazione e fornitura dei servizi assicurativi alle imprese, ed un massimo di quattro sedi interregionali per essere più vicini al mondo dell'utenza.
        Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 individuano gli organi dell'ACEX nel presidente, nel comitato di gestione, nel direttore generale, nel comitato consultivo, nel collegio dei revisori dei conti e stabiliscono i loro rispettivi compiti.
        L'articolo 16 prevede che per lo svolgimento della sua attività l'Agenzia possa avvalersi della collaborazione di associazioni di categoria, agenzie del settore assicurativo e di banche mediante apposite convenzioni.
        L'articolo 17 disciplina i rapporti di lavoro del personale dell'Agenzia disponendo che vengano applicate le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente delle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore presso il SACE, prevedendo inoltre l'incompatibilità con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o di attività commerciale o industriale.




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