XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 989
Onorevoli Colleghi! - Il sistema di assicurazione e
finanziamento delle esportazioni italiane è oggi regolato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con il quale è
stata soppressa la Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione costituita presso l'INA, ed istituito
l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE).
Il SACE è l'organo operativo per l'assicurazione dei
crediti all'esportatore e assicura i crediti concessi ai
clienti esteri contro il rischio di mancato pagamento per
motivi commerciali e politici. Inoltre, assicura gli operatori
contro i rischi di revoca di commessa, indebita escussione
delle fideiussioni, variazioni nel corso dei cambi.
Il SACE opera sotto la vigilanza del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente,
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
dal vice presidente, rappresentante del Ministero delle
attività produttive, e da sette membri.
Le risorse necessarie al regolamento dei sinistri
provengono dai premi riscossi, dalla ricopertura realizzata,
dalle riserve e altre attività e da un fondo di dotazione
alimentato dallo Stato. Il SACE ha due plafond, uno per
operazioni a breve termine (fino a ventiquattro mesi), a
carattere rotativo ed uno per operazioni a lungo termine
(oltre i ventiquattro mesi) a carattere annuale.
Nel resto dell'Unione europea, gli strumenti usati per
sostenere e sviluppare l'esportazione, sono sostanzialmente
simili, come simili sono i servizi offerti, anche se è
comunque difficile generalizzare ed individuare quindi un
modello unico.
In Francia opera la Coface, società a responsabilità
limitata, con un capitale di 300 milioni di franchi,
privatizzata dal 1994. Le principali attività svolte sono
quelle di assicurazione dei crediti contro i rischi sia di
carattere politico che commerciale, di gestione delle garanzie
pubbliche e di azione di recupero. Le garanzie sui rischi
politici sono offerte solo agli esportatori francesi.
La Coface può decidere sulla copertura dei rischi
commerciali a breve termine, mentre tutte le altre operazioni
vanno deliberate dal Comitato ministeriale congiunto per le
garanzie ed i crediti al commercio estero. In realtà, queste
sono richieste solo per le operazioni di importo molto
elevato.
Un aspetto che avvantaggia notevolmente gli esportatori
francesi rispetto a quelli di altri Paesi è l'assenza di un
plafond definito nel bilancio pubblico per la copertura
dei rischi politici e il finanziamento agevolato.
Oggi, mentre il settore dell'export cresce ed
aumenta il desiderio delle imprese italiane di assicurarsi
contro la sinistrosità degli scambi internazionali, si rende
necessario compiere un'ulteriore opera di riforma del
settore.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si
demanda al CIPE il compito di definire e coordinare la
politica delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione,
la politica di cooperazione internazionale, con particolare
riguardo ai Paesi in via di sviluppo, la politica degli
approvvigionamenti e di ogni altra attività economica
dell'Italia nei confronti dell'estero.
Gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la
soppressione del SACE e l'istituzione dell'ACEX, Agenzia per
l'assicurazione dei crediti export, ente pubblico
economico, con sede in Milano.
L'articolo 4 illustra i compiti dell'Agenzia che sono
quelli di assumere in assicurazione le garanzie sui rischi di
carattere politico, catastrofico, economico e di cambio, con
espressa esclusione di quelli commerciali, ai quali sono
esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici
nazionali nell'espletamento della loro attività con
l'estero.
Con l'articolo 5 si introduce un'importante novità
stabilendo che i due plafond devono essere ripartiti tra
le piccole e medie imprese e le altre imprese tenendo conto
del loro grado di importanza sull'export globale
dell'Italia.
L'articolo 6 impone al Ministero delle attività produttive
l'adozione di una serie di parametri finalizzati a valutare
l'efficienza di gestione dell'ACEX, che dovranno tenere conto
anche delle prestazioni economiche di analoghi istituti
assicurativi esteri.
L'articolo 7 illustra la struttura organizzativa dell'ACEX
che avrà una sede centrale in Milano, che svolgerà la funzione
di indirizzo strategico, di programmazione e fornitura dei
servizi assicurativi alle imprese, ed un massimo di quattro
sedi interregionali per essere più vicini al mondo
dell'utenza.
Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 individuano gli
organi dell'ACEX nel presidente, nel comitato di gestione, nel
direttore generale, nel comitato consultivo, nel collegio dei
revisori dei conti e stabiliscono i loro rispettivi
compiti.
L'articolo 16 prevede che per lo svolgimento della sua
attività l'Agenzia possa avvalersi della collaborazione di
associazioni di categoria, agenzie del settore assicurativo e
di banche mediante apposite convenzioni.
L'articolo 17 disciplina i rapporti di lavoro del
personale dell'Agenzia disponendo che vengano applicate le
norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente delle imprese di assicurazione e dei
contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in
vigore presso il SACE, prevedendo inoltre l'incompatibilità
con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di
qualunque professione o di attività commerciale o
industriale.