XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 989




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(CIPE e politica del commercio estero).

        1. Le linee direttrici della politica del commercio con l'estero dell'Italia sono stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che definisce e coordina la politica delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, la politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo, la politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero.
        2. Il CIPE adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici preposti all'internazionalizzazione del sistema Italia, alle quali questi ultimi devono attenersi.


Art. 2.

(Soppressione della SACE).

        1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), istituto con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Gli organi del SACE permangono in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, relativo all'anno di approvazione della presente legge.

Art. 3.

(Istituzione dell'ACEX).

        1. E' istituita l'Agenzia per l'assicurazione dei crediti all'esportazione (ACEX), ente pubblico economico, con sede in Milano, di seguito denominata "Agenzia".
        2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia gestionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. L'Agenzia adempie alle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, sulla base delle direttive impartite dal CIPE ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle attività produttive, che trasmette al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Agenzia stessa entro il 31 maggio di ciascun anno.
        3. L'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati facenti capo al SACE.
        4. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto che viene deliberato dal comitato di gestione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l), ed approvato con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia a mezzo di un proprio magistrato, in servizio, che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.


Art. 4.

(Funzionamento dell'ACEX).

        1. L'Agenzia assume in assicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico e di cambio di cui al comma 4, ai quali sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici nazionali nell'espletamento della loro attività con l'estero. A questo scopo l'Agenzia può operare sul mercato dei cambi e sugli altri mercati per operazioni di copertura contro il rischio di cambio ed assumere, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive, partecipazioni azionarie in società che svolgano attività strumentali allo svolgimento dei compiti affidati all'Agenzia stessa.
        2. Gli impegni assicurativi assunti dall'Agenzia sono garantiti dallo Stato.
        3. In relazione ai compiti ad essa affidati, l'Agenzia è autorizzata a concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione, previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese esteri.
        4. Il Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, provvede con apposito decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ad individuare i rischi e le operazioni assicurabili da parte dell'Agenzia ed agevolabili da parte della banca o delle banche che per conto dello Stato concedono contributi agli interessi sulle operazioni di commercio con l'estero.
        5. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, i rischi e le operazioni assicurabili e agevolabili rimangono quelli in atto indicati dal CIPE, con espressa esclusione di quelli a carattere commerciale.
        6. Il finanziamento dell'attività dell'Agenzia è assicurato dal bilancio dello Stato attraverso il fondo di dotazione di cui dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
        7. Il limite degli impegni assumibili in garanzia da parte dell'Agenzia rimane quello di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 5.

(Gestione degli stanziamenti).

        1. Gli stanziamenti relativi ai limiti globali degli impegni assumibili in garanzia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono ripartiti tra le piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1^ giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e le altre imprese tenendo conto del loro grado di importanza sulle esportazioni globali dell'Italia.
        2. Ugualmente gli stanziamenti per Paese devono essere ripartiti tra le piccole e medie imprese e le altre.
        3. Gli stanziamenti di cui ai comma 1 e 2, riservati alle piccole e medie imprese e che non vengono utilizzati entro la fine dell'anno di riferimento, vanno ad accrescere gli stanziamenti dell'anno successivo, riservati alle grandi imprese.


Art. 6.

(Criteri di economicità ed efficienza).

        1. Il Ministero delle attività produttive, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per valutare l'economicità l'efficienza di gestione dell'Agenzia.
        2. I criteri di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto anche delle prestazioni economiche di analoghi istituti assicurativi esteri.


Art. 7.

(Struttura dell'ACEX).

        1. L'Agenzia ha la seguente struttura organizzativa:

                a) una sede centrale in Milano, che svolge la funzione di indirizzo strategico ed organizzativo dell'Agenzia, di programmazione e fornitura dei servizi assicurativi alle imprese;
                b) sedi interregionali in Italia, per svolgere la funzione di promozione e diffusione dei servizi alle imprese, in modo particolare a quelle piccole e medie.

        2. E' prevista la creazione, di non più di quattro sedi nel territorio nazionale, in funzione della importanza delle esportazioni delle varie aree, e di alcuni sportelli presso le banche, in modo da offrire pacchetti integrati di servizi ed essere più vicini al mondo dell'utenza. Per l'apertura delle sedi interregionali si tiene conto della esistenza di analoghi enti pubblici per la internazionalizzazione delle imprese.


Art. 8.

(Organi dell'ACEX).

        1. Gli organi dell'Agenzia sono:

                a) il presidente;

                b) il comitato di gestione;

                c) il direttore generale;

                d) il comitato consultivo;

                e) il collegio dei revisori dei conti.


Art. 9.

(Presidente).

        1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, controlla il suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione ed il comitato consultivo.
        2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, ed è scelto tra persone di comprovata e pluriennale esperienza professionale. Resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
        3. Il trattamento economico del presidente dell'Agenzia è stabilito dal Ministro delle attività produttive.


Art. 10.

(Comitato di gestione).

        1. Il comitato di gestione è composto da undici membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e da tre supplenti.
        2. Del comitato fanno parte:

                a) il presidente dell'Agenzia;

                b) un rappresentante designato dal Ministro delle attività produttive;

                c) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

                d) un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

                e) il segretario generale del CIPE;

                f) un rappresentante delle banche incaricate di concedere contributi agli interessi nelle operazioni di commercio con l'estero;

                g) cinque esperti scelti tra persone di comprovata competenza nel campo economico, tecnico ed amministrativo, con particolare riferimento ai rapporti economici internazionali.

        3. I componenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Con la medesima procedura vengono designati i membri supplenti.
        4. I componenti del comitato di gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati in carica una sola volta. Con il medesimo decreto viene nominato, il vice presidente del comitato di gestione, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ed i membri supplenti.

Art. 11.

(Compiti del comitato di gestione).

        1. Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPE, ha il compito di:

                a) esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati dallo statuto al presidente e al direttore generale;

                b) stabilire le condizioni di assicurazione e di riassicurazione nonché i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione;

                c) stabilire le quote massime di garanzia, l'eventuale quota di scoperto obbligatorio e le condizioni, i criteri e le procedure in base ai quali si perviene alla dichiarazione di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

                d) stabilire le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia, definendo, in particolare, i limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

                e) stabilire le procedure generali per la liquidazione di indennizzo;

                f) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

                g) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

                h) ripartire gli stanziamenti di cui all'articolo 5 tra piccole, medie e grandi imprese;

                i) approvare lo stato di previsione della gestione economica, amministrativa e finanziaria entro il 30 novembre ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 2;

                l) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;
                m) deliberare sulle altre competenze previste dallo statuto.

        2. Le deliberazioni generali di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle attività produttive che deve provvedervi entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, qualora non siano state formulate osservazioni da parte del predetto Ministro, le delibere stesse si intendono approvate.
        3. Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera f) riguardanti garanzia di durata superiore ai cinque anni e quelle in ordine alla lettera g) del comma 1 sono sottoposte per l'approvazione al Ministro delle attività produttive; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.
        4. Il comitato di gestione può delegare al direttore, ai dirigenti ed ai funzionari dell'Agenzia le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinare da parte del comitato.


Art. 12.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, resta in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
        2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione, al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è incaricato di eseguirne le delibere; sovrintende alle attività degli uffici ed esercita i poteri delegati, ai sensi dello statuto, dal comitato di gestione, al quale riferisce.
        3. La carica di direttore è incompatibile con altre attività; il trattamento economico ad esso spettante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        4. Il direttore generale propone la designazione di uno o più vicedirettori, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia, al comitato di gestione che li nomina.


Art. 13.

(Comitato consultivo).

        1. Il comitato consultivo è nominato dal Ministro delle attività produttive, è composto da quindici rappresentanti, di comprovata esperienza nelle materie attinenti l'attività dell'Agenzia, degli operatori economici dell'industria, del credito e delle altre categorie interessate, è presieduto dal presidente dell'Agenzia e si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
        2. Le adunanze del comitato consultivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.


Art. 14.

(Compiti del comitato consultivo).

        1. Il comitato consultivo ha la funzione di:

                a) formulare proposte e pareri su argomenti ad esso sottoposti dal comitato di gestione, nonché di esprimere proprie proposte;

                b) formulare proposte e predisporre studi per il miglioramento dei servizi assicurativi per il commercio estero;

                c) formulare proposte al Ministro delle attività produttive ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4, di formulare pareri, ai fini della programmazione dell'Agenzia, sulle delibere di indirizzo generale e normativo adottate dal comitato di gestione.
        2. Le proposte ed i pareri espressi dal comitato consultivo sono trasmessi al CIPE.
        3. Il direttore generale fornisce al comitato consultivo l'assistenza necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.


Art. 15.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno svolge le funzioni di presidente e da due supplenti.
        2. Sono membri effettivi del collegio dei revisori dei conti:

                a) un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

                b) due rappresentanti designati dal Ministero delle attività produttive.

        3. Il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti.


Art. 16.

(Convenzioni).

        1. Per lo svolgimento della sua attività l'Agenzia può avvalersi della collaborazione di associazioni di categoria e di banche mediante apposite convenzioni.
        2. Le convenzioni di cui al comma 1 potranno essere stipulate tra l'Agenzia e i soggetti di cui al medesimo comma allo scopo di definire rapporti e condizioni per l'attività di cui all'articolo 4, comma 1.
        3. Lo schema tipo di tali convenzioni è approvato con decreto del Ministro delle attività produttive entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Rapporto di lavoro Trattamento
del personale).

        1. Al personale dell'Agenzia si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente delle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore presso il SACE e successivamente stipulati dall'Agenzia stessa.
        2. Conseguentemente i rapporti giuridici già instaurati continueranno alle stesse condizioni con il nuovo ente, presso il quale sarà trasferito il personale già addetto al SACE.
        3. Le norme per l'assunzione del personale dell'Agenzia, con il relativo stato giuridico, sono stabilite con regolamento deliberato, entro un mese dal suo insediamento, dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
        4. Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o attività commerciale o industriale.



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