XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 989
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(CIPE e politica del commercio estero).
1. Le linee direttrici della politica del commercio con
l'estero dell'Italia sono stabilite dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che
definisce e coordina la politica delle assicurazioni e dei
crediti all'esportazione, la politica di cooperazione
internazionale, con particolare riguardo ai Paesi in via di
sviluppo, la politica degli approvvigionamenti e di ogni altra
attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero.
2. Il CIPE adotta, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli
enti pubblici preposti all'internazionalizzazione del sistema
Italia, alle quali questi ultimi devono attenersi.
Art. 2.
(Soppressione della SACE).
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE), istituto con il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Gli organi del SACE permangono in carica fino
all'approvazione del bilancio consuntivo, di cui all'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
relativo all'anno di approvazione della presente legge.
Art. 3.
(Istituzione dell'ACEX).
1. E' istituita l'Agenzia per l'assicurazione dei crediti
all'esportazione (ACEX), ente pubblico economico, con sede in
Milano, di seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico
con autonomia gestionale, amministrativa, contabile,
finanziaria e patrimoniale. L'Agenzia adempie alle funzioni ad
essa attribuite dalla presente legge, sulla base delle
direttive impartite dal CIPE ed è sottoposta alla vigilanza
del Ministero delle attività produttive, che trasmette al
Parlamento il bilancio consuntivo dell'Agenzia stessa entro il
31 maggio di ciascun anno.
3. L'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi
instaurati facenti capo al SACE.
4. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia sono
disciplinati dallo statuto che viene deliberato dal comitato
di gestione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l),
ed approvato con decreto del Ministro delle attività
produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
dell'Agenzia a mezzo di un proprio magistrato, in servizio,
che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del
collegio dei revisori dei conti.
Art. 4.
(Funzionamento dell'ACEX).
1. L'Agenzia assume in assicurazione le garanzie sui
rischi di carattere politico, catastrofico, economico e di
cambio di cui al comma 4, ai quali sono esposti direttamente o
indirettamente gli operatori economici nazionali
nell'espletamento della loro attività con l'estero. A questo
scopo l'Agenzia può operare sul mercato dei cambi e sugli
altri mercati per operazioni di copertura contro il rischio di
cambio ed assumere, previa autorizzazione del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle attività produttive, partecipazioni azionarie in società
che svolgano attività strumentali allo svolgimento dei compiti
affidati all'Agenzia stessa.
2. Gli impegni assicurativi assunti dall'Agenzia sono
garantiti dallo Stato.
3. In relazione ai compiti ad essa affidati, l'Agenzia è
autorizzata a concludere accordi di riassicurazione e di
coassicurazione, previa autorizzazione del Ministero delle
attività produttive, con enti o imprese italiani, autorizzati
a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché
accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o
imprese esteri.
4. Il Ministero delle attività produttive di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative,
provvede con apposito decreto, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e successivamente
ogni qualvolta lo ritenga necessario, ad individuare i rischi
e le operazioni assicurabili da parte dell'Agenzia ed
agevolabili da parte della banca o delle banche che per conto
dello Stato concedono contributi agli interessi sulle
operazioni di commercio con l'estero.
5. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma
4, i rischi e le operazioni assicurabili e agevolabili
rimangono quelli in atto indicati dal CIPE, con espressa
esclusione di quelli a carattere commerciale.
6. Il finanziamento dell'attività dell'Agenzia è
assicurato dal bilancio dello Stato attraverso il fondo di
dotazione di cui dall'articolo 6 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143.
7. Il limite degli impegni assumibili in garanzia da parte
dell'Agenzia rimane quello di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Art. 5.
(Gestione degli stanziamenti).
1. Gli stanziamenti relativi ai limiti globali degli
impegni assumibili in garanzia, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono ripartiti tra
le piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
1^ giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
151 del 30 giugno 1993, e le altre imprese tenendo conto del
loro grado di importanza sulle esportazioni globali
dell'Italia.
2. Ugualmente gli stanziamenti per Paese devono essere
ripartiti tra le piccole e medie imprese e le altre.
3. Gli stanziamenti di cui ai comma 1 e 2, riservati alle
piccole e medie imprese e che non vengono utilizzati entro la
fine dell'anno di riferimento, vanno ad accrescere gli
stanziamenti dell'anno successivo, riservati alle grandi
imprese.
Art. 6.
(Criteri di economicità ed efficienza).
1. Il Ministero delle attività produttive, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce i criteri per valutare l'economicità l'efficienza di
gestione dell'Agenzia.
2. I criteri di cui al comma 1 sono costituiti tenendo
conto anche delle prestazioni economiche di analoghi istituti
assicurativi esteri.
Art. 7.
(Struttura dell'ACEX).
1. L'Agenzia ha la seguente struttura organizzativa:
a) una sede centrale in Milano, che svolge la
funzione di indirizzo strategico ed organizzativo
dell'Agenzia, di programmazione e fornitura dei servizi
assicurativi alle imprese;
b) sedi interregionali in Italia, per svolgere la
funzione di promozione e diffusione dei servizi alle imprese,
in modo particolare a quelle piccole e medie.
2. E' prevista la creazione, di non più di quattro sedi
nel territorio nazionale, in funzione della importanza delle
esportazioni delle varie aree, e di alcuni sportelli presso le
banche, in modo da offrire pacchetti integrati di servizi ed
essere più vicini al mondo dell'utenza. Per l'apertura delle
sedi interregionali si tiene conto della esistenza di analoghi
enti pubblici per la internazionalizzazione delle imprese.
Art. 8.
(Organi dell'ACEX).
1. Gli organi dell'Agenzia sono:
a) il presidente;
b) il comitato di gestione;
c) il direttore generale;
d) il comitato consultivo;
e) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9.
(Presidente).
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia,
controlla il suo andamento generale, convoca e presiede il
comitato di gestione ed il comitato consultivo.
2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive, ed è scelto tra persone di comprovata e
pluriennale esperienza professionale. Resta in carica per
quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
3. Il trattamento economico del presidente dell'Agenzia è
stabilito dal Ministro delle attività produttive.
Art. 10.
(Comitato di gestione).
1. Il comitato di gestione è composto da undici membri
effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e da tre
supplenti.
2. Del comitato fanno parte:
a) il presidente dell'Agenzia;
b) un rappresentante designato dal Ministro delle
attività produttive;
c) un rappresentante designato dal Ministro degli
affari esteri;
d) un rappresentante designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze;
e) il segretario generale del CIPE;
f) un rappresentante delle banche incaricate di
concedere contributi agli interessi nelle operazioni di
commercio con l'estero;
g) cinque esperti scelti tra persone di comprovata
competenza nel campo economico, tecnico ed amministrativo, con
particolare riferimento ai rapporti economici
internazionali.
3. I componenti del comitato di gestione sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati. Con la medesima procedura vengono
designati i membri supplenti.
4. I componenti del comitato di gestione durano in carica
quattro anni e possono essere confermati in carica una sola
volta. Con il medesimo decreto viene nominato, il vice
presidente del comitato di gestione, che sostituisce il
presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ed
i membri supplenti.
Art. 11.
(Compiti del comitato di gestione).
1. Il comitato di gestione, sulla base delle direttive
impartite dal CIPE, ha il compito di:
a) esercitare i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli
riservati dallo statuto al presidente e al direttore
generale;
b) stabilire le condizioni di assicurazione e di
riassicurazione nonché i limiti minimi e massimi dei premi di
assicurazione e riassicurazione;
c) stabilire le quote massime di garanzia,
l'eventuale quota di scoperto obbligatorio e le condizioni, i
criteri e le procedure in base ai quali si perviene alla
dichiarazione di sinistro ed i relativi termini
costitutivi;
d) stabilire le condizioni generali di
ammissibilità alla garanzia, definendo, in particolare, i
limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per
ciascun Paese;
e) stabilire le procedure generali per la
liquidazione di indennizzo;
f) deliberare le assunzioni delle garanzie e le
concessioni delle promesse di garanzia;
g) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le
liquidazioni di indennizzo;
h) ripartire gli stanziamenti di cui all'articolo
5 tra piccole, medie e grandi imprese;
i) approvare lo stato di previsione della gestione
economica, amministrativa e finanziaria entro il 30 novembre
ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno,
dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive,
anche agli effetti dell'articolo 3, comma 2;
l) deliberare lo statuto ed i regolamenti
concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;
m) deliberare sulle altre competenze previste
dallo statuto.
2. Le deliberazioni generali di cui alle lettere b),
c), d) ed e) del comma 1 sono sottoposte
all'approvazione del Ministro delle attività produttive che
deve provvedervi entro il termine massimo di dieci giorni
dalla ricezione. Decorso tale termine, qualora non siano state
formulate osservazioni da parte del predetto Ministro, le
delibere stesse si intendono approvate.
3. Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera
f) riguardanti garanzia di durata superiore ai cinque
anni e quelle in ordine alla lettera g) del comma 1 sono
sottoposte per l'approvazione al Ministro delle attività
produttive; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove
da parte del suddetto Ministro non vengano formulate
osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono
approvate.
4. Il comitato di gestione può delegare al direttore, ai
dirigenti ed ai funzionari dell'Agenzia le proprie competenze
relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di
importo da determinare da parte del comitato.
Art. 12.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, resta in carica cinque
anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo
alle riunioni del comitato di gestione, al quale può proporre
l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è
incaricato di eseguirne le delibere; sovrintende alle attività
degli uffici ed esercita i poteri delegati, ai sensi dello
statuto, dal comitato di gestione, al quale riferisce.
3. La carica di direttore è incompatibile con altre
attività; il trattamento economico ad esso spettante è
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Il direttore generale propone la designazione di uno o
più vicedirettori, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia, al
comitato di gestione che li nomina.
Art. 13.
(Comitato consultivo).
1. Il comitato consultivo è nominato dal Ministro delle
attività produttive, è composto da quindici rappresentanti, di
comprovata esperienza nelle materie attinenti l'attività
dell'Agenzia, degli operatori economici dell'industria, del
credito e delle altre categorie interessate, è presieduto dal
presidente dell'Agenzia e si riunisce con cadenza almeno
trimestrale.
2. Le adunanze del comitato consultivo sono valide quando
sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 14.
(Compiti del comitato consultivo).
1. Il comitato consultivo ha la funzione di:
a) formulare proposte e pareri su argomenti ad
esso sottoposti dal comitato di gestione, nonché di esprimere
proprie proposte;
b) formulare proposte e predisporre studi per il
miglioramento dei servizi assicurativi per il commercio
estero;
c) formulare proposte al Ministro delle attività
produttive ai fini dell'adozione dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 4, di formulare pareri, ai fini della
programmazione dell'Agenzia, sulle delibere di indirizzo
generale e normativo adottate dal comitato di gestione.
2. Le proposte ed i pareri espressi dal comitato
consultivo sono trasmessi al CIPE.
3. Il direttore generale fornisce al comitato consultivo
l'assistenza necessaria per l'espletamento dei suoi
compiti.
Art. 15.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi, di cui uno svolge le funzioni di presidente
e da due supplenti.
2. Sono membri effettivi del collegio dei revisori dei
conti:
a) un rappresentante designato dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) due rappresentanti designati dal Ministero
delle attività produttive.
3. Il presidente e i membri del collegio dei revisori dei
conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle attività
produttive, durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. Con le stesse modalità vengono
nominati i due membri supplenti.
Art. 16.
(Convenzioni).
1. Per lo svolgimento della sua attività l'Agenzia può
avvalersi della collaborazione di associazioni di categoria e
di banche mediante apposite convenzioni.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 potranno essere
stipulate tra l'Agenzia e i soggetti di cui al medesimo comma
allo scopo di definire rapporti e condizioni per l'attività di
cui all'articolo 4, comma 1.
3. Lo schema tipo di tali convenzioni è approvato con
decreto del Ministro delle attività produttive entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Rapporto di lavoro Trattamento
del personale).
1. Al personale dell'Agenzia si applicano le norme dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente delle imprese di assicurazione e dei contratti
collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore presso
il SACE e successivamente stipulati dall'Agenzia stessa.
2. Conseguentemente i rapporti giuridici già instaurati
continueranno alle stesse condizioni con il nuovo ente, presso
il quale sarà trasferito il personale già addetto al SACE.
3. Le norme per l'assunzione del personale dell'Agenzia,
con il relativo stato giuridico, sono stabilite con
regolamento deliberato, entro un mese dal suo insediamento,
dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle attività produttive.
4. Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia è
incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con
l'esercizio di qualunque professione o attività commerciale o
industriale.