XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 987-A
Onorevoli Colleghi! - La legge 10 marzo 1955, n. 96,
stabilisce "provvidenze a favore dei perseguitati politici
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti".
In particolare l'articolo 4, quarto comma, della citata
legge n. 96 del 1955 consente ai cittadini italiani, i quali
siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali
espletati alla data di entrata in vigore della legge stessa e
siano riconosciuti perseguitati politici o razziali da una
apposita commissione, nonché ai vincitori dei concorsi
riservati ai perseguitati politici o razziali, di rimanere in
servizio fino al compimento del settantesimo anno di età
quando le disposizioni relative al loro stato giuridico
prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a
sessantacinque anni, e fino al settantacinquesimo anno di età
se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta
anni.
La possibilità di proseguire l'attività lavorativa per
cinque anni ulteriori è consentita quando le persone
interessate siano riconosciute fisicamente idonee e siano
risultate vincitrici di concorsi espletati prima dell'11
aprile 1955 (data di entrata in vigore della legge n. 96 del
1955).
La proposta di legge in esame estende l'ambito di
applicazione della norma, prevedendo che la possibilità di
permanere in servizio venga riconosciuta anche ai cittadini
italiani assunti dopo l'11 aprile 1955. Essa intende così
tenere conto delle difficoltà che diversi cittadini hanno
avuto di completare gli studi e di intraprendere l'attività
lavorativa proprio a causa delle persecuzioni subite a causa
della loro condizione di "oppositori" o di "diversi" di razza.
La proposta persegue in questo modo l'obiettivo di consentire
ai cittadini che abbiano subito persecuzioni di maturare il
massimo di anzianità contributiva, ponendoli su un piano di
parità con gli altri cittadini.
A questo proposito, va ricordato che nel corso dell'esame
in Commissione si è convenuto di mantenere inalterato lo stile
linguistico della legge che viene modificata, anche laddove si
scontra con la sensibilità più recente, secondo la quale la
persecuzione subita dai cittadini destinatari della proposta
di legge è dovuta non a reali "motivi di razza", bensì "a
presunti motivi di carattere razziale".
Tuttavia, considerato che la proposta in esame è
finalizzata ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione
di alcune disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge
n. 96 del 1955, in cui le parole "perseguitati politici e
razziali" sono ricorrenti, per motivi di chiarezza
tecnico-legislativa è stata conservata la struttura
linguistico-formale della legge vigente, eventualmente
rimettendo ad un ordine del giorno il compito di definire con
una formulazione più adeguata la platea dei destinatari delle
misure risarcitorie previste dalla legge n. 96 del 1955, così
come verrebbe ampliata dalla proposta in esame.
Le Commissioni I e V hanno espresso un parere favorevole
senza condizioni.
Auspico infine una sollecita approvazione della proposta
di legge, per eliminare una disparità di trattamento che, allo
stato delle cose, non trova nessuna giustificazione di
carattere né pratico né logico-giuridico.
Giovanni DIDONE', relatore