XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 987-A




        Onorevoli Colleghi! - La legge 10 marzo 1955, n. 96, stabilisce "provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti".
        In particolare l'articolo 4, quarto comma, della citata legge n. 96 del 1955 consente ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali espletati alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali da una apposita commissione, nonché ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età quando le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e fino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni.
        La possibilità di proseguire l'attività lavorativa per cinque anni ulteriori è consentita quando le persone interessate siano riconosciute fisicamente idonee e siano risultate vincitrici di concorsi espletati prima dell'11 aprile 1955 (data di entrata in vigore della legge n. 96 del 1955).
        La proposta di legge in esame estende l'ambito di applicazione della norma, prevedendo che la possibilità di permanere in servizio venga riconosciuta anche ai cittadini italiani assunti dopo l'11 aprile 1955. Essa intende così tenere conto delle difficoltà che diversi cittadini hanno avuto di completare gli studi e di intraprendere l'attività lavorativa proprio a causa delle persecuzioni subite a causa della loro condizione di "oppositori" o di "diversi" di razza. La proposta persegue in questo modo l'obiettivo di consentire ai cittadini che abbiano subito persecuzioni di maturare il massimo di anzianità contributiva, ponendoli su un piano di parità con gli altri cittadini.
        A questo proposito, va ricordato che nel corso dell'esame in Commissione si è convenuto di mantenere inalterato lo stile linguistico della legge che viene modificata, anche laddove si scontra con la sensibilità più recente, secondo la quale la persecuzione subita dai cittadini destinatari della proposta di legge è dovuta non a reali "motivi di razza", bensì "a presunti motivi di carattere razziale".
        Tuttavia, considerato che la proposta in esame è finalizzata ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione di alcune disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 96 del 1955, in cui le parole "perseguitati politici e razziali" sono ricorrenti, per motivi di chiarezza tecnico-legislativa è stata conservata la struttura linguistico-formale della legge vigente, eventualmente rimettendo ad un ordine del giorno il compito di definire con una formulazione più adeguata la platea dei destinatari delle misure risarcitorie previste dalla legge n. 96 del 1955, così come verrebbe ampliata dalla proposta in esame.
        Le Commissioni I e V hanno espresso un parere favorevole senza condizioni.
        Auspico infine una sollecita approvazione della proposta di legge, per eliminare una disparità di trattamento che, allo stato delle cose, non trova nessuna giustificazione di carattere né pratico né logico-giuridico.

Giovanni DIDONE', relatore




Frontespizio Testo articoli Pareri