1. La disposizione di cui
al quarto comma
dell'articolo 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, e
successive modificazioni,
si applica anche ai
dipendenti pubblici
riconosciuti perseguitati
politici o razziali, assunti
successivamente alla
data di entrata in vigore
della medesima legge.
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1. L'articolo 4, quarto
comma, della legge 10 marzo
1955, n. 96, già
sostituito dall'articolo
unico della legge 2 dicembre
1969, n. 997, è sostituito
dal seguente:
"Ai dipendenti pubblici,
riconosciuti perseguitati
politici o razziali, quando
siano riconosciuti
fisicamente idonei a
disimpegnare le proprie
funzioni nella pubblica
amministrazione, è concesso,
a loro richiesta e
indipendentemente dalla data
della loro assunzione, di
rimanere in servizio fino al
compimento del quinto anno
successivo al limite di età
per il collocamento a riposo
per essi altrimenti previsto.
Ai medesimi dipendenti si
applica l'articolo 16 del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503".
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