XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 987-A




TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, si applica anche ai dipendenti pubblici riconosciuti perseguitati politici o razziali, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, già sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del quinto anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".



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