XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 985




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni la politica del centrosinistra ha determinato le condizioni affinché il Mezzogiorno potesse vedere il rilancio della sua economia attraverso misure concordate con l'Unione europea.
        Le esperienze realizzate in altri territori europei dimostrano che la variabile fiscale può rappresentare un'importante leva non solo per agevolare le imprese che attualmente operano nel Mezzogiorno ma anche, e soprattutto, per attrarre in tale area investimenti esterni.
        L'intero sistema fiscale nazionale è stato interessato, negli ultimi anni, da un vasto e complesso intervento di riforma. L'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e della Dual Income Tax (DIT) ha mutato radicalmente la politica tributaria nei confronti delle imprese ma senza un riscontrabile effetto di sostegno allo sviluppo dell'economia meridionale. Peraltro, e con particolare riferimento all'IRAP, molti considerano tale tributo come un corrispettivo per i servizi erogati dagli enti territoriali. Per tale ragione, come meglio specificato in seguito, servizi alla collettività ed alle imprese di qualità diversa devono essere remunerati in misura diversa. E' innegabile che i servizi offerti dagli enti territoriali meridionali sono inferiori, per quantità e qualità, a quelli erogati nell'Italia centro-settentrionale, pur essendo l'IRAP uguale per tutto il territorio nazionale.
        Un confronto operato tra il livello di pressione fiscale sulle imprese del Mezzogiorno prima e dopo la riforma ha evidenziato che l'introduzione dell'IRAP ha comportato una riduzione del costo unitario del lavoro per le imprese non fiscalizzate del centro-nord, un leggero incremento per quelle imprese fiscalizzate della stessa area ed un più forte aumento per le imprese del Mezzogiorno d'Italia.
        E', infatti, pur vero che il previgente ordinamento fiscale favoriva il finanziamento degli investimenti attraverso l'indebitamento, per effetto della piena deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile, con ciò comportando pericolose distorsioni nella struttura finanziaria dell'impresa ed il ricorso a possibili tecniche di elusione d'imposta. Bisogna, però, considerare che su ogni lira di debito che gli imprenditori continueranno o - più verosimilmente per le imprese meridionali - saranno costretti ad utilizzare per finanziare gli investimenti, la penalizzazione della indeducibilità degli interessi passivi ai fini dell'IRAP sarà maggiore per le imprese localizzate nel Mezzogiorno, a causa del diverso costo del denaro offerto dalle banche.
        Una recente indagine del Mediocredito centrale ha dimostrato che negli ultimi anni si è verificata, nelle imprese manifatturiere del Mezzogiorno, una riduzione del quoziente di indebitamento dovuta, in larga prevalenza, alle difficoltà che molte di queste avevano di ricorrere al finanziamento esterno, a causa degli alti tassi di interesse. Tale fenomeno ha, purtroppo, determinato un forte rallentamento nel processo di ristrutturazione finanziaria ed industriale delle imprese meridionali. In questo già preoccupante quadro di riduzione della leva finanziaria, l'introduzione dell'IRAP, accrescendo l'onere dell'indebitamento, costringe ancora di più le imprese del Mezzogiorno ad utilizzare inopportunamente le limitate disponibilità di capitali propri per l'attività corrente, penalizzando qualsiasi obiettivo di destinare risorse interne alla crescita ed alla ristrutturazione del sistema imprenditoriale locale. Inoltre, appare sempre più difficile che le imprese meridionali possano godere dei benefìci di una minore aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), grazie alla DIT, a causa della forte difficoltà delle stesse di modificare la modalità del finanziamento degli investimenti a favore di una crescita del capitale proprio. Tutto ciò può comportare, in assenza di idonei correttivi, un pericoloso fenomeno di ridimensionamento operativo delle realtà produttive in queste aree.
        La presente proposta di legge intende modificare la disciplina dell'IRAP e della DIT introducendo delle agevolazioni di carattere territoriale a vantaggio delle imprese ubicate nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, e in quelle ad alto tasso di disoccupazione del Paese. E' però noto che tali misure possono essere ritenute dalla Unione europea lesive del principio della concorrenza. Eppure, in considerazione della stessa ratio ispiratrice dell'IRAP, ad esempio, è possibile concludere che proprio un'aliquota legale uniforme sul territorio può provocare una disparità di trattamento tra le aziende che si trovino in territori diversi.
        Le imprese, nell'ambito del loro processo produttivo, beneficiano di servizi e di economie esterne indivisibili, prodotti dai vari livelli di governo, che migliorano la qualità dei fattori impiegati dall'imprenditore stesso, ne accrescono la produttività e riducono i costi delle aziende. L'ente locale, in tale contesto, può essere assimilato ad uno dei molteplici fornitori dell'impresa e deve essere remunerato in misura corrispettiva alla qualità ed alla quantità dei servizi erogati. Dunque, il criterio della "controprestazione" appare quello maggiormente corretto per l'individuazione della misura del prelievo relativo all'IRAP. Aliquote d'imposta non uniformi sul territorio nazionale si giustificano, dunque, per la diversa natura ed utilità dei benefìci effettivi ottenuti dai servizi e dalle economie esterne offerti dagli enti territoriali.
        Infine, appare opportuno considerare che il provvedimento normativo che si propone è rivolto prevalentemente alle imprese ubicate nel Mezzogiorno, il cui contributo al gettito IRPEG nazionale, negli ultimi anni, non ha mai superato il 3 per cento, attestandosi, nell'ultimo periodo d'imposta registrato, ad un valore di poco inferiore ai 1.800 miliardi di lire. La disamina di tali dati ben mette in evidenza come sia di enorme rilevanza, per l'intera economia nazionale, porre in essere tutti gli interventi utilizzabili per aumentare la capacità contributiva delle imprese del Mezzogiorno. Utilizzando la leva fiscale, a fronte di una diminuzione di gettito da imposte dirette comunque limitata in valore assoluto, sarà di contro possibile incentivare l'accrescimento della base imponibile delle stesse imprese in chiave prospettica.
        La norma ripropone le agevolazioni incluse nella cosiddetta "legge Visco" (legge n. 133 del 1999) e nella DIT, con la previsione di vantaggi aggiuntivi per le imprese che effettuano investimenti (o che sono ubicate) nel sud e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. A favore di tali imprese è anche prevista la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria dell'IRAP. L'arco temporale sul quale il provvedimento esplica i suoi effetti è esteso dalla data di entrata in vigore della legge sino all'ultimo anno preso in considerazione dalla nuova programmazione dei Fondi strutturali europei (2000-2006). Vengono, inoltre, individuate come aree depresse, da aggiungere a quelle del citato obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee, quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti.
        I primi tre articoli sono destinati alla modifica della "legge Visco" - attraverso la riduzione dell'aliquota agevolata dal 19 al 12,5 per cento e l'estensione temporale del beneficio - a vantaggio di quelle imprese che ricapitalizzano ed investono nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. La struttura del provvedimento, infatti, prevede la possibilità che anche aziende non ubicate nei territori in oggetto possano avvantaggiarsi della facilitazione, con ciò fungendo da volano all'attrazione degli investimenti in tali aree.
        Nella stesura del comma 2 dell'articolo 1 non vengono riproposti i vincoli previsti dalla "legge Visco" che avevano penalizzato alcune attività del terziario. In sede di elencazione dei beni ammessi all'agevolazione vengono ricompresi, quindi, anche gli immobili strumentali alle attività non industriali (alberghi, magazzini commerciali, strutture logistiche) appartenenti, secondo l'ordinamento tributario italiano, alle categorie D2, D3 e seguenti.
        L'articolo 2 reca ulteriori disposizioni sull'applicazione dell'articolo 1.
        L'articolo 3 è di natura prettamente tecnica, ed è utile ad armonizzare il previgente regime con il nuovo, mentre l'articolo 4, intervenendo sull'impianto della DIT, ne allarga i benefìci a favore delle imprese ubicate nelle aree depresse.
        L'articolo 5, infine, prevede la riduzione dell'aliquota IRAP al 3,25 per cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.




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