XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 985
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni la politica del
centrosinistra ha determinato le condizioni affinché il
Mezzogiorno potesse vedere il rilancio della sua economia
attraverso misure concordate con l'Unione europea.
Le esperienze realizzate in altri territori europei
dimostrano che la variabile fiscale può rappresentare
un'importante leva non solo per agevolare le imprese che
attualmente operano nel Mezzogiorno ma anche, e soprattutto,
per attrarre in tale area investimenti esterni.
L'intero sistema fiscale nazionale è stato interessato,
negli ultimi anni, da un vasto e complesso intervento di
riforma. L'introduzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e della Dual Income Tax (DIT) ha
mutato radicalmente la politica tributaria nei confronti delle
imprese ma senza un riscontrabile effetto di sostegno allo
sviluppo dell'economia meridionale. Peraltro, e con
particolare riferimento all'IRAP, molti considerano tale
tributo come un corrispettivo per i servizi erogati dagli enti
territoriali. Per tale ragione, come meglio specificato in
seguito, servizi alla collettività ed alle imprese di qualità
diversa devono essere remunerati in misura diversa. E'
innegabile che i servizi offerti dagli enti territoriali
meridionali sono inferiori, per quantità e qualità, a quelli
erogati nell'Italia centro-settentrionale, pur essendo l'IRAP
uguale per tutto il territorio nazionale.
Un confronto operato tra il livello di pressione fiscale
sulle imprese del Mezzogiorno prima e dopo la riforma ha
evidenziato che l'introduzione dell'IRAP ha comportato una
riduzione del costo unitario del lavoro per le imprese non
fiscalizzate del centro-nord, un leggero incremento per quelle
imprese fiscalizzate della stessa area ed un più forte aumento
per le imprese del Mezzogiorno d'Italia.
E', infatti, pur vero che il previgente ordinamento
fiscale favoriva il finanziamento degli investimenti
attraverso l'indebitamento, per effetto della piena
deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile,
con ciò comportando pericolose distorsioni nella struttura
finanziaria dell'impresa ed il ricorso a possibili tecniche di
elusione d'imposta. Bisogna, però, considerare che su ogni
lira di debito che gli imprenditori continueranno o - più
verosimilmente per le imprese meridionali - saranno costretti
ad utilizzare per finanziare gli investimenti, la
penalizzazione della indeducibilità degli interessi passivi ai
fini dell'IRAP sarà maggiore per le imprese localizzate nel
Mezzogiorno, a causa del diverso costo del denaro offerto
dalle banche.
Una recente indagine del Mediocredito centrale ha
dimostrato che negli ultimi anni si è verificata, nelle
imprese manifatturiere del Mezzogiorno, una riduzione del
quoziente di indebitamento dovuta, in larga prevalenza, alle
difficoltà che molte di queste avevano di ricorrere al
finanziamento esterno, a causa degli alti tassi di interesse.
Tale fenomeno ha, purtroppo, determinato un forte
rallentamento nel processo di ristrutturazione finanziaria ed
industriale delle imprese meridionali. In questo già
preoccupante quadro di riduzione della leva finanziaria,
l'introduzione dell'IRAP, accrescendo l'onere
dell'indebitamento, costringe ancora di più le imprese del
Mezzogiorno ad utilizzare inopportunamente le limitate
disponibilità di capitali propri per l'attività corrente,
penalizzando qualsiasi obiettivo di destinare risorse interne
alla crescita ed alla ristrutturazione del sistema
imprenditoriale locale. Inoltre, appare sempre più difficile
che le imprese meridionali possano godere dei benefìci di una
minore aliquota dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG), grazie alla DIT, a causa della forte
difficoltà delle stesse di modificare la modalità del
finanziamento degli investimenti a favore di una crescita del
capitale proprio. Tutto ciò può comportare, in assenza di
idonei correttivi, un pericoloso fenomeno di ridimensionamento
operativo delle realtà produttive in queste aree.
La presente proposta di legge intende modificare la
disciplina dell'IRAP e della DIT introducendo delle
agevolazioni di carattere territoriale a vantaggio delle
imprese ubicate nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 degli
interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle
Comunità europee per gli anni 2000-2006, e in quelle ad alto
tasso di disoccupazione del Paese. E' però noto che tali
misure possono essere ritenute dalla Unione europea lesive del
principio della concorrenza. Eppure, in considerazione della
stessa ratio ispiratrice dell'IRAP, ad esempio, è
possibile concludere che proprio un'aliquota legale uniforme
sul territorio può provocare una disparità di trattamento tra
le aziende che si trovino in territori diversi.
Le imprese, nell'ambito del loro processo produttivo,
beneficiano di servizi e di economie esterne indivisibili,
prodotti dai vari livelli di governo, che migliorano la
qualità dei fattori impiegati dall'imprenditore stesso, ne
accrescono la produttività e riducono i costi delle aziende.
L'ente locale, in tale contesto, può essere assimilato ad uno
dei molteplici fornitori dell'impresa e deve essere remunerato
in misura corrispettiva alla qualità ed alla quantità dei
servizi erogati. Dunque, il criterio della "controprestazione"
appare quello maggiormente corretto per l'individuazione della
misura del prelievo relativo all'IRAP. Aliquote d'imposta non
uniformi sul territorio nazionale si giustificano, dunque, per
la diversa natura ed utilità dei benefìci effettivi ottenuti
dai servizi e dalle economie esterne offerti dagli enti
territoriali.
Infine, appare opportuno considerare che il provvedimento
normativo che si propone è rivolto prevalentemente alle
imprese ubicate nel Mezzogiorno, il cui contributo al gettito
IRPEG nazionale, negli ultimi anni, non ha mai superato il 3
per cento, attestandosi, nell'ultimo periodo d'imposta
registrato, ad un valore di poco inferiore ai 1.800 miliardi
di lire. La disamina di tali dati ben mette in evidenza come
sia di enorme rilevanza, per l'intera economia nazionale,
porre in essere tutti gli interventi utilizzabili per
aumentare la capacità contributiva delle imprese del
Mezzogiorno. Utilizzando la leva fiscale, a fronte di una
diminuzione di gettito da imposte dirette comunque limitata in
valore assoluto, sarà di contro possibile incentivare
l'accrescimento della base imponibile delle stesse imprese in
chiave prospettica.
La norma ripropone le agevolazioni incluse nella
cosiddetta "legge Visco" (legge n. 133 del 1999) e nella DIT,
con la previsione di vantaggi aggiuntivi per le imprese che
effettuano investimenti (o che sono ubicate) nel sud e nelle
aree ad alto tasso di disoccupazione. A favore di tali imprese
è anche prevista la riduzione di un punto percentuale
dell'aliquota ordinaria dell'IRAP. L'arco temporale sul quale
il provvedimento esplica i suoi effetti è esteso dalla data di
entrata in vigore della legge sino all'ultimo anno preso in
considerazione dalla nuova programmazione dei Fondi
strutturali europei (2000-2006). Vengono, inoltre, individuate
come aree depresse, da aggiungere a quelle del citato
obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della
Commissione delle Comunità europee, quelle aree con un tasso
di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per
cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici
ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti.
I primi tre articoli sono destinati alla modifica della
"legge Visco" - attraverso la riduzione dell'aliquota
agevolata dal 19 al 12,5 per cento e l'estensione temporale
del beneficio - a vantaggio di quelle imprese che
ricapitalizzano ed investono nel Mezzogiorno e nelle aree ad
alto tasso di disoccupazione. La struttura del provvedimento,
infatti, prevede la possibilità che anche aziende non ubicate
nei territori in oggetto possano avvantaggiarsi della
facilitazione, con ciò fungendo da volano all'attrazione degli
investimenti in tali aree.
Nella stesura del comma 2 dell'articolo 1 non vengono
riproposti i vincoli previsti dalla "legge Visco" che avevano
penalizzato alcune attività del terziario. In sede di
elencazione dei beni ammessi all'agevolazione vengono
ricompresi, quindi, anche gli immobili strumentali alle
attività non industriali (alberghi, magazzini commerciali,
strutture logistiche) appartenenti, secondo l'ordinamento
tributario italiano, alle categorie D2, D3 e seguenti.
L'articolo 2 reca ulteriori disposizioni sull'applicazione
dell'articolo 1.
L'articolo 3 è di natura prettamente tecnica, ed è utile
ad armonizzare il previgente regime con il nuovo, mentre
l'articolo 4, intervenendo sull'impianto della DIT, ne allarga
i benefìci a favore delle imprese ubicate nelle aree
depresse.
L'articolo 5, infine, prevede la riduzione dell'aliquota
IRAP al 3,25 per cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno
e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.