XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 985
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In aggiunta a quanto disposto all'articolo 2, comma 8,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
per tutto l'arco temporale della nuova programmazione dei
Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per
gli anni 2000-2006, il reddito complessivo netto dichiarato
dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo
87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con
l'aliquota del 12,5 per cento per la parte corrispondente al
minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali
nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, e
successive modificazioni, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi, e
quello dei conferimenti in denaro, nonché degli accantonamenti
di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi.
2. Agli effetti del comma 1:
a) gli investimenti devono riguardare beni
destinati a strutture situate nelle aree di cui all'obiettivo
1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione
delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché in
quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale
superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata
sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) dei tre periodi d'imposta precedenti. I citati
investimenti rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la
parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti
dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le
cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni
di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a),
numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, tranne quelli destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria
dell'impresa o adibiti ad uso pubblico;
b) i conferimenti in denaro e gli utili
accantonati a riserva devono essere computati, in ciascun
periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
e successive modificazioni, e rilevano per la parte eccedente
i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel
medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera d), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si assumono gli incrementi del fondo di
dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato.
3. Per le società e gli enti commerciali di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera d), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le disposizioni del presente articolo si
applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
Art. 2.
1. Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili, anche
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al
reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e
dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in
regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono
in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse
si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare
degli investimenti indicati nel citato articolo 1, a
condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a
quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, se approvati per il settore di
appartenenza.
Art. 3.
1. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui
agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto del
reddito assoggettato alla disciplina della presente legge e
della relativa imposta. Tale reddito rileva, tuttavia, agli
effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti
per i proventi di cui al numero 1) del medesimo comma 4; a
tale fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 66,22 per cento di detto
reddito.
Art. 4.
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal
seguente: "L'applicazione delle disposizioni del comma 1 non
può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27
per cento, ad eccezione delle società e degli enti indicati al
medesimo comma 1 ed ubicati nell'area di cui all'obiettivo 1
degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle
Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché nelle aree con
un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del
25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli
indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente
al periodo indicato al comma 5-bis, per i quali
l'aliquota media non può essere in ogni caso inferiore al 18
per cento".
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Per le società e gli enti indicati al comma
1 ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 degli interventi
dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee
per gli anni 2000-2006, nonché nelle aree con un tasso di
disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento
alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT
dei tre periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'aliquota agevolata di
cui allo stesso comma 1 è applicata nella misura del 12,5 per
cento, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di
entrata in vigore della presente disposizione e l'ultimo
periodo d'imposta indicato dalla nuova programmazione dei
citati Fondi strutturali".
3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:
"2. Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone
fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione
irrevocabile, può essere assoggettato separatamente
all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, o con
l'aliquota del 12,5 per cento per quelle ubicate nell'area di
cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali
della Commissione delle Comunità europee per gli anni
2000-2006, nonché nelle aree con un tasso di disoccupazione su
base provinciale superiore del 25 per cento alla media
nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre
periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, limitatamente al periodo indicato
all'articolo 1, comma 5-bis, per la parte corrispondente
all'ammontare agevolato, determinato ai sensi del medesimo
articolo 1, commi 1 e 5-bis. Tale reddito concorre alla
formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei
soci delle società personali ai fini della determinazione
delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni".
Art. 5
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito il
seguente:
"1-bis. Nei confronti dei soggetti d'imposta ubicati
nell'area di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi
strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli
anni 2000-2006, nonché nelle aree con un tasso di
disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento
alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT
dei tre periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l'aliquota del
3,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo e dai commi 1 e 2 dell'articolo 45".