XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 985




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In aggiunta a quanto disposto all'articolo 2, comma 8, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per tutto l'arco temporale della nuova programmazione dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, e successive modificazioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi, e quello dei conferimenti in denaro, nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi.
        2. Agli effetti del comma 1:

                a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nelle aree di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei tre periodi d'imposta precedenti. I citati investimenti rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico;

                b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva devono essere computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

        3. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.


Art. 2.

        1. Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nel citato articolo 1, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, se approvati per il settore di appartenenza.


Art. 3.

        1. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina della presente legge e della relativa imposta. Tale reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del medesimo comma 4; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 66,22 per cento di detto reddito.


Art. 4.

        1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente: "L'applicazione delle disposizioni del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento, ad eccezione delle società e degli enti indicati al medesimo comma 1 ed ubicati nell'area di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché nelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al periodo indicato al comma 5-bis, per i quali l'aliquota media non può essere in ogni caso inferiore al 18 per cento".

        2. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. Per le società e gli enti indicati al comma 1 ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché nelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota agevolata di cui allo stesso comma 1 è applicata nella misura del 12,5 per cento, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e l'ultimo periodo d'imposta indicato dalla nuova programmazione dei citati Fondi strutturali".

        3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:

        "2. Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, o con l'aliquota del 12,5 per cento per quelle ubicate nell'area di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché nelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al periodo indicato all'articolo 1, comma 5-bis, per la parte corrispondente all'ammontare agevolato, determinato ai sensi del medesimo articolo 1, commi 1 e 5-bis. Tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".


Art. 5

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito il seguente:

        "1-bis. Nei confronti dei soggetti d'imposta ubicati nell'area di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché nelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dai commi 1 e 2 dell'articolo 45".



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