XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 983
Onorevoli Colleghi! - La legge-quadro 21 novembre 2000,
n. 353, in materia di incendi boschivi prevede divieti,
prescrizioni e sanzioni per quelle zone boscate che sono state
percorse da incendi e che quindi devono essere recuperate dal
punto di vista ambientale.
La legge, sempre a salvaguardia della natura, contempla
infatti una serie di restrizioni, come il mantenimento per
almeno quindici anni della destinazione preesistente
all'incendio delle aree interessate, o ancora il divieto di
realizzare su di esse nuovi insediamenti di edilizia sia
civile che finalizzata ad attività produttive.
E' anche fatto espresso divieto, e per il periodo minimo
dieci anni, di effettuare il pascolo e la caccia.
Il verificarsi di eventi calamitosi, sia naturali che
causati da attività umane, pone in termini ineludibili la
necessità di evitare tutte le attività che possono
compromettere la ricostruzione boschiva.
Pur condividendo tutto quanto previsto in funzione del
totale recupero della flora preesistente, non si comprende in
che modo la caccia possa influire negativamente sul processo
di recupero ambientale delle zone oggetto della legge, tenuto
conto anche che il ripristino della vegetazione avviene nella
stagione successiva all'evento distruttivo in condizioni
meteorologiche normali e, in presenza di abbondante piovosità,
in tempi ancora più brevi.
La presenza di cacciatori può soltanto costituire un
deterrente per coloro che per vari scopi attentano (spesso
proprio per mancanza di un'attività di controllo del
territorio) all'equilibrio dell'ambiente appiccando incendi e
distruggendone la vegetazione.
Sembra pertanto possibile portare il termine ad un anno
oltre a quello in corso, come peraltro stabilito da alcune
disposizioni normative regionali.