XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 983




        Onorevoli Colleghi! - La legge-quadro 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi prevede divieti, prescrizioni e sanzioni per quelle zone boscate che sono state percorse da incendi e che quindi devono essere recuperate dal punto di vista ambientale.
        La legge, sempre a salvaguardia della natura, contempla infatti una serie di restrizioni, come il mantenimento per almeno quindici anni della destinazione preesistente all'incendio delle aree interessate, o ancora il divieto di realizzare su di esse nuovi insediamenti di edilizia sia civile che finalizzata ad attività produttive.
        E' anche fatto espresso divieto, e per il periodo minimo dieci anni, di effettuare il pascolo e la caccia.
        Il verificarsi di eventi calamitosi, sia naturali che causati da attività umane, pone in termini ineludibili la necessità di evitare tutte le attività che possono compromettere la ricostruzione boschiva.
        Pur condividendo tutto quanto previsto in funzione del totale recupero della flora preesistente, non si comprende in che modo la caccia possa influire negativamente sul processo di recupero ambientale delle zone oggetto della legge, tenuto conto anche che il ripristino della vegetazione avviene nella stagione successiva all'evento distruttivo in condizioni meteorologiche normali e, in presenza di abbondante piovosità, in tempi ancora più brevi.
        La presenza di cacciatori può soltanto costituire un deterrente per coloro che per vari scopi attentano (spesso proprio per mancanza di un'attività di controllo del territorio) all'equilibrio dell'ambiente appiccando incendi e distruggendone la vegetazione.
        Sembra pertanto possibile portare il termine ad un anno oltre a quello in corso, come peraltro stabilito da alcune disposizioni normative regionali.




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