XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 983
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
sono state apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "e la
caccia" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. E' vietato praticare l'esercizio venatorio
nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo
cespugliato percorsi dal fuoco nell'anno in cui si è
verificato l'incendio ed in quello successivo".