XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 983




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono state apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "e la caccia" sono soppresse;

                b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. E' vietato praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato percorsi dal fuoco nell'anno in cui si è verificato l'incendio ed in quello successivo".



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