XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 982
Onorevoli Colleghi! - Fino all'emanazione della legge 7
febbraio 1979, n. 59, "Modificazioni ai servizi di cancelleria
in materia di spese processuali civili", gli avvocati e
procuratori costituivano depositi di valori bollati presso le
cancellerie giudiziarie per le esigenze di ufficio. Trascorsi
tre anni dalla definizione del procedimento, i valori bollati
non utilizzati (i cosiddetti "residui") e non ritirati dai
professionisti, si devolvevano in favore della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori.
Le cancellerie giudiziarie, in conformità alle istruzioni
impartite dal Ministero di grazia e giustizia, provvedevano ad
utilizzare all'interno degli uffici stessi i residui dei
valori bollati prescritti e trasmettevano alla Cassa il
relativo controvalore, dedotto l'aggio del 5 per cento.
Con l'entrata in vigore della legge n. 59 del 1979, che ha
abolito il sistema dei depositi in carta bollata,
sostituendolo con un versamento in conto corrente postale, le
cancellerie giudiziarie non hanno avuto più la possibilità di
riciclare i valori bollati, con la conseguenza che le stesse
hanno iniziato a trasmettere direttamente alla Cassa i valori
bollati rimasti nei fascicoli dei procedimenti definiti.
Tra l'altro, con la stessa legge 7 febbraio 1979, n. 59, è
stato fatto divieto al personale delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie di vendere valori bollati.
In conseguenza di tale divieto, le cancellerie e le
segreterie giudiziarie, nel liquidare a favore della Cassa le
quote dei depositi giudiziari, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 7 febbraio 1956, n. 65, nonché dell'articolo 10, terzo
comma, della citata legge 7 febbraio 1979, n. 59, non inviano
all'Ente solo somme di danaro, ma anche, e soprattutto, valori
bollati.
L'entità di tali valori è notevole, così come le spese per
l'invio dei plichi e la custodia degli stessi, a carico della
Cassa: sono quindi necessarie particolari cautele che non sono
adottabili presso i locali dell'ente, ma solo presso istituti
che abbiano particolari strutture.
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non
può vendere a terzi, essendo, tra l'altro, priva della
necessaria concessione amministrativa, i valori bollati
predetti, per cui tali beni finiscono con il costituire, allo
stato, un "onere" sensibile in quanto l'ente, oltre a subire
il concreto danno della perdita del potere d'acquisto del
capitale costituito dai predetti valori bollati, deve
sopportare il danno emergente degli oneri gravanti e suo
carico per la ricordata custodia.
E', quindi, necessario consentire alla Cassa di cedere a
terzi i valori bollati già pervenuti e quelli che le saranno
in futuro inviati, determinando le condizioni con le quali
potrà essere effettuata tale alienazione e ciò al fine di
consentire allo stesso ente di conseguire le entrate ad essa
spettanti ai sensi delle leggi 7 febbraio 1956, n. 65, e 7
febbraio 1979, n. 59, e per l'effetto di prevedere che
l'erario incameri i predetti valori bollati, attribuendo alla
Cassa l'equivalente pecuniario.
Nel tempo, sia il Ministero delle finanze che quello del
tesoro hanno espresso il parere che la Cassa stessa, con
modalità da stabilire, possa ricevere dall'erario
l'equivalente in denaro dei valori ricevuti, previo
incameramento degli stessi da parte degli uffici
giudiziari.
Con la presente proposta di legge viene stabilito per la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense il diritto
ad ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze
l'equivalente in denaro dei valori bollati ricevuti dalle
cancellerie giudiziarie.
Al fine di accelerare, per quanto possibile, il recupero
da parte della Cassa del denaro dovutole in luogo dei valori
bollati, si regola altresì la procedura per tale recupero.
La Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei
deputati, nel corso della XIII legislatura ha esaminato una
analoga iniziativa legislativa (A.C. n. 2242) ed ha infine
licenziato, dopo necessari approfondimenti, il testo che oggi
è sottoposto alla vostra attenzione.