XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 982




        Onorevoli Colleghi! - Fino all'emanazione della legge 7 febbraio 1979, n. 59, "Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili", gli avvocati e procuratori costituivano depositi di valori bollati presso le cancellerie giudiziarie per le esigenze di ufficio. Trascorsi tre anni dalla definizione del procedimento, i valori bollati non utilizzati (i cosiddetti "residui") e non ritirati dai professionisti, si devolvevano in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori.
        Le cancellerie giudiziarie, in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero di grazia e giustizia, provvedevano ad utilizzare all'interno degli uffici stessi i residui dei valori bollati prescritti e trasmettevano alla Cassa il relativo controvalore, dedotto l'aggio del 5 per cento.
        Con l'entrata in vigore della legge n. 59 del 1979, che ha abolito il sistema dei depositi in carta bollata, sostituendolo con un versamento in conto corrente postale, le cancellerie giudiziarie non hanno avuto più la possibilità di riciclare i valori bollati, con la conseguenza che le stesse hanno iniziato a trasmettere direttamente alla Cassa i valori bollati rimasti nei fascicoli dei procedimenti definiti.
        Tra l'altro, con la stessa legge 7 febbraio 1979, n. 59, è stato fatto divieto al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie di vendere valori bollati.
        In conseguenza di tale divieto, le cancellerie e le segreterie giudiziarie, nel liquidare a favore della Cassa le quote dei depositi giudiziari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, nonché dell'articolo 10, terzo comma, della citata legge 7 febbraio 1979, n. 59, non inviano all'Ente solo somme di danaro, ma anche, e soprattutto, valori bollati.
        L'entità di tali valori è notevole, così come le spese per l'invio dei plichi e la custodia degli stessi, a carico della Cassa: sono quindi necessarie particolari cautele che non sono adottabili presso i locali dell'ente, ma solo presso istituti che abbiano particolari strutture.
        La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non può vendere a terzi, essendo, tra l'altro, priva della necessaria concessione amministrativa, i valori bollati predetti, per cui tali beni finiscono con il costituire, allo stato, un "onere" sensibile in quanto l'ente, oltre a subire il concreto danno della perdita del potere d'acquisto del capitale costituito dai predetti valori bollati, deve sopportare il danno emergente degli oneri gravanti e suo carico per la ricordata custodia.
        E', quindi, necessario consentire alla Cassa di cedere a terzi i valori bollati già pervenuti e quelli che le saranno in futuro inviati, determinando le condizioni con le quali potrà essere effettuata tale alienazione e ciò al fine di consentire allo stesso ente di conseguire le entrate ad essa spettanti ai sensi delle leggi 7 febbraio 1956, n. 65, e 7 febbraio 1979, n. 59, e per l'effetto di prevedere che l'erario incameri i predetti valori bollati, attribuendo alla Cassa l'equivalente pecuniario.
        Nel tempo, sia il Ministero delle finanze che quello del tesoro hanno espresso il parere che la Cassa stessa, con modalità da stabilire, possa ricevere dall'erario l'equivalente in denaro dei valori ricevuti, previo incameramento degli stessi da parte degli uffici giudiziari.
        Con la presente proposta di legge viene stabilito per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense il diritto ad ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze l'equivalente in denaro dei valori bollati ricevuti dalle cancellerie giudiziarie.
        Al fine di accelerare, per quanto possibile, il recupero da parte della Cassa del denaro dovutole in luogo dei valori bollati, si regola altresì la procedura per tale recupero.
        La Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, nel corso della XIII legislatura ha esaminato una analoga iniziativa legislativa (A.C. n. 2242) ed ha infine licenziato, dopo necessari approfondimenti, il testo che oggi è sottoposto alla vostra attenzione.




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