XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 982




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I valori bollati trasmessi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dalle cancellerie giudiziarie, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, e dell'articolo 10, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono consegnati, a cura e spese della Cassa medesima entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne corrisponde il controvalore monetario.
        2. Le disposizioni per l'attuazione della presente legge sono dettate, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore trascorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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