XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 982
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I valori bollati trasmessi alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense dalle cancellerie giudiziarie,
ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 11
dicembre 1939, n. 1969, e dell'articolo 10, terzo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono consegnati, a cura e spese
della Cassa medesima entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al Ministero dell'economia e
delle finanze, che ne corrisponde il controvalore
monetario.
2. Le disposizioni per l'attuazione della presente legge
sono dettate, entro tre mesi dalla data della sua entrata in
vigore, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore trascorsi tre mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.