XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 981
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende rendere giustizia ad una categoria di pubblici
ufficiali della carriera direttiva, dipendenti del Ministero
della giustizia, collaboratori (ex ufficiali giudiziari) degli
uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), che
sebbene investiti delle funzioni di dirigente, in epoche
diverse e con provvedimenti ministeriali, a tutt'oggi,
malgrado l'innegabile funzione dirigenziale espletata, non
hanno ottenuto il provvedimento che ne istituisce il ruolo.
L'istituto della dirigenza per gli ufficiali giudiziari,
oggi collaboratori degli UNEP, vige di fatto sin dal 1951 e
precisamente dalla data di entrata in vigore della legge 18
ottobre 1951, n. 1128, che al capo VII, recante "Funzioni
direttive", agli articoli 37, 38 e 39, ne disciplinava i
criteri di accesso, i compiti e le responsabilità.
Il susseguirsi di nuove leggi, non solo non ha fatto venir
meno il predetto istituto ma, anzi, con nuove norme, ne ha
precisato le attribuzioni e le responsabilità.
In particolare, infatti:
il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, al capo VIII, recante "Nomina e attribuzioni
dell'ufficiale giudiziario dirigente", agli articoli 47 e 48,
disciplina la nomina e le attribuzioni e al capo X, fra
l'altro, dispone circa i poteri di sorveglianza sugli
ufficiali giudiziari dipendenti (articolo 59, quarto
comma);
la legge 12 luglio 1975, n. 322, all'articolo 2,
aggiunge un comma all'articolo 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, attribuendo
all'ufficiale giudiziario la direzione dell'ufficio e di tutti
i servizi ad esso inerenti;
il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1990, n. 44, istituisce il profilo professionale n. 292
"Funzionario UNEP", VIII qualifica funzionale, attribuendo
alla predetta categoria ulteriori funzioni e responsabilità
che impongono la istituzione del ruolo dirigenziale per i
predetti funzionari.
La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di
disciplinare l'accesso e di tutelare gli attuali dirigenti
degli uffici UNEP nella loro anzianità funzionale, tenuto
conto del servizio svolto fino ad oggi.
E' un atto di giustizia che non può essere negato a
funzionari che per anni hanno espletato la funzione di
"dirigente" negli uffici UNEP presso i tribunali e le corti di
appello con sacrifici e responsabilità non indifferenti: basta
pensare al numero di personale che il dirigente gestisce (in
alcuni uffici oltre duecentocinquanta unità) ed alle centinaia
di milioni di lire, incamerate mensilmente per effetto degli
atti di notifica ed esecuzione effettuati dall'ufficio che il
dirigente amministra, quale unico responsabile, ai sensi
dell'articolo 146 del vigente ordinamento degli ufficiali
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229.
Compete altresì al dirigente UNEP, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 146 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1229 del 1959, l'esercizio dei poteri di
spesa, per le attrezzature occorrenti all'ufficio tramite
prelievo delle somme necessarie dallo speciale "fondo spese di
ufficio" amministrato sotto il controllo del capo dell'ufficio
giudiziario (presidente della corte di appello o di tribunale)
al quale è tenuto a presentare un rendiconto mensile ed uno
annuale.
La presente proposta di legge si compone di cinque
articoli. L'articolo 1 disciplina l'accesso alla qualifica
dirigenziale. L'articolo 2, quale norma transitoria, tende a
tutelare gli attuali funzionari che da anni espletano le
funzioni dirigenziali presso gli uffici UNEP, inquadrandoli
nel ruolo della sede in cui si trovano.
La norma transitoria che, prevede una deroga al requisito
del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo
equipollente per l'accesso al ruolo dirigenziale, nasce dalla
circostanza che tale requisito per la partecipazione ai
concorsi di ufficiale giudiziario è stato richiesto, per la
prima volta dalla declaratoria dei profili professionali
numeri 292 e 293, istituiti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. In
precedenza era infatti previsto quale titolo di studio per
l'accesso il diploma di scuola superiore di secondo grado, e
con tale titolo di studio taluni ufficiali giudiziari hanno
svolto funzioni ispettive e hanno diretto e dirigono ad oggi
uffici, alcuni dei quali con organico superiore alle trecento
unità. Pertanto, la deroga si rende necessaria per non
vanificare lo scopo della presente proposta di legge. Infatti,
degli attuali ufficiali giudiziari che dirigono uffici UNEP,
solo pochi sono in possesso del diploma di laurea e quindi,
senza la deroga proposta, solo a questi pochi verrebbe resa
giustizia per i notevoli sacrifici fatti e le particolari
responsabilità da sempre rivestite.
L'articolo 3 prevede la dotazione organica dei dirigenti e
la conseguente diminuzione, di pari unità, dell'organico
complessivo in atto esistente, dei collaboratori degli UNEP
(ex ufficiali giudiziari).
L'articolo 4 consente di continuare ad applicare le
vigenti disposizioni di legge ai fini della eventuale
liquidazione della indennità integrativa.
L'articolo 5 provvede alla copertura dell'onere derivante
dall'applicazione della legge, con esclusione di qualsiasi
ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato, mediante
l'aumento, pari al 20 per cento, delle tariffe per la
riscossione dei diritti di esecuzione, previsti dall'articolo
129 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 4 della legge 15
gennaio 1991, n. 14.
Alla luce delle considerazioni esposte non si può
certamente negare la necessità dell'istituzione del ruolo
dirigenziale sopra specificato negli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti presso i tribunali e le corti d'appello:
è un atto di giustizia nei confronti di funzionari
ingiustamente trascurati da parecchi anni.