XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 981




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende rendere giustizia ad una categoria di pubblici ufficiali della carriera direttiva, dipendenti del Ministero della giustizia, collaboratori (ex ufficiali giudiziari) degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), che sebbene investiti delle funzioni di dirigente, in epoche diverse e con provvedimenti ministeriali, a tutt'oggi, malgrado l'innegabile funzione dirigenziale espletata, non hanno ottenuto il provvedimento che ne istituisce il ruolo.
        L'istituto della dirigenza per gli ufficiali giudiziari, oggi collaboratori degli UNEP, vige di fatto sin dal 1951 e precisamente dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, che al capo VII, recante "Funzioni direttive", agli articoli 37, 38 e 39, ne disciplinava i criteri di accesso, i compiti e le responsabilità.
        Il susseguirsi di nuove leggi, non solo non ha fatto venir meno il predetto istituto ma, anzi, con nuove norme, ne ha precisato le attribuzioni e le responsabilità.
        In particolare, infatti:

            il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, al capo VIII, recante "Nomina e attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente", agli articoli 47 e 48, disciplina la nomina e le attribuzioni e al capo X, fra l'altro, dispone circa i poteri di sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti (articolo 59, quarto comma);

            la legge 12 luglio 1975, n. 322, all'articolo 2, aggiunge un comma all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, attribuendo all'ufficiale giudiziario la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti;

            il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, istituisce il profilo professionale n. 292 "Funzionario UNEP", VIII qualifica funzionale, attribuendo alla predetta categoria ulteriori funzioni e responsabilità che impongono la istituzione del ruolo dirigenziale per i predetti funzionari.

        La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di disciplinare l'accesso e di tutelare gli attuali dirigenti degli uffici UNEP nella loro anzianità funzionale, tenuto conto del servizio svolto fino ad oggi.
        E' un atto di giustizia che non può essere negato a funzionari che per anni hanno espletato la funzione di "dirigente" negli uffici UNEP presso i tribunali e le corti di appello con sacrifici e responsabilità non indifferenti: basta pensare al numero di personale che il dirigente gestisce (in alcuni uffici oltre duecentocinquanta unità) ed alle centinaia di milioni di lire, incamerate mensilmente per effetto degli atti di notifica ed esecuzione effettuati dall'ufficio che il dirigente amministra, quale unico responsabile, ai sensi dell'articolo 146 del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
        Compete altresì al dirigente UNEP, ai sensi del secondo comma dell'articolo 146 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, l'esercizio dei poteri di spesa, per le attrezzature occorrenti all'ufficio tramite prelievo delle somme necessarie dallo speciale "fondo spese di ufficio" amministrato sotto il controllo del capo dell'ufficio giudiziario (presidente della corte di appello o di tribunale) al quale è tenuto a presentare un rendiconto mensile ed uno annuale.
        La presente proposta di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 disciplina l'accesso alla qualifica dirigenziale. L'articolo 2, quale norma transitoria, tende a tutelare gli attuali funzionari che da anni espletano le funzioni dirigenziali presso gli uffici UNEP, inquadrandoli nel ruolo della sede in cui si trovano.

        La norma transitoria che, prevede una deroga al requisito del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente per l'accesso al ruolo dirigenziale, nasce dalla circostanza che tale requisito per la partecipazione ai concorsi di ufficiale giudiziario è stato richiesto, per la prima volta dalla declaratoria dei profili professionali numeri 292 e 293, istituiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. In precedenza era infatti previsto quale titolo di studio per l'accesso il diploma di scuola superiore di secondo grado, e con tale titolo di studio taluni ufficiali giudiziari hanno svolto funzioni ispettive e hanno diretto e dirigono ad oggi uffici, alcuni dei quali con organico superiore alle trecento unità. Pertanto, la deroga si rende necessaria per non vanificare lo scopo della presente proposta di legge. Infatti, degli attuali ufficiali giudiziari che dirigono uffici UNEP, solo pochi sono in possesso del diploma di laurea e quindi, senza la deroga proposta, solo a questi pochi verrebbe resa giustizia per i notevoli sacrifici fatti e le particolari responsabilità da sempre rivestite.
        L'articolo 3 prevede la dotazione organica dei dirigenti e la conseguente diminuzione, di pari unità, dell'organico complessivo in atto esistente, dei collaboratori degli UNEP (ex ufficiali giudiziari).
        L'articolo 4 consente di continuare ad applicare le vigenti disposizioni di legge ai fini della eventuale liquidazione della indennità integrativa.
        L'articolo 5 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato, mediante l'aumento, pari al 20 per cento, delle tariffe per la riscossione dei diritti di esecuzione, previsti dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 14.
        Alla luce delle considerazioni esposte non si può certamente negare la necessità dell'istituzione del ruolo dirigenziale sopra specificato negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti presso i tribunali e le corti d'appello: è un atto di giustizia nei confronti di funzionari ingiustamente trascurati da parecchi anni.




Frontespizio Testo articoli