XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 981
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del ruolo dirigenziale).
1. Negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
(UNEP), operanti presso i tribunali e le corti di appello, è
istituito il ruolo dirigenziale degli ufficiali giudiziari
dirigenti i medesimi uffici.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'UNEP stante
la specialità del ruolo e la peculiarità delle funzioni
espletate dal personale, è riservato ai collaboratori degli
UNEP in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o
titolo equipollente, e con un'anzianità di servizio non
inferiore a quindici anni di cui almeno cinque espletati nella
qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente.
3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene
esclusivamente per concorso riservato ai candidati aventi i
requisiti indicati nel comma 2, avuto riguardo ai titoli
determinabili dai precedenti di carriera ed alla posizione nel
ruolo di anzianità pubblicato annualmente nel bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia.
4. Le relative funzioni e attribuzioni sono disciplinate
dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. La nomina e l'assegnazione della sede messa a concorso
è disposta con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 2.
(Norma transitoria).
1. In sede di prima attuazione della presente legge
l'ufficiale giudiziario di area C, capo, alla data di entrata
in vigore della legge medesima, di un UNEP istituito presso le
sedi di tribunale e corte di appello, nominato con
provvedimento ministeriale, anche se non avente il requisito
del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo
equipollente di cui all'articolo 1, comma 2, ma in possesso,
alla data di entrata in vigore della presente legge, del
diploma di scuola secondaria superiore, con una anzianità di
servizio non inferiore a quindici anni e che abbia svolto
funzioni dirigenziali per un periodo non inferiore a cinque
anni, è inquadrato nella qualifica di dirigente con diritto
alla sede indicata nel provvedimento di nomina
ministeriale.
2. L'ufficiale giudiziario di area C, capo, alla data di
entrata in vigore della presente legge, di un UNEP, nominato
con provvedimento ministeriale, avente il requisito del
possesso del titolo di studio di cui al comma 1 del presente
articolo , con una anzianità di servizio non inferiore a
quindici anni e che abbia svolto funzioni dirigenziali per un
periodo inferiore a cinque anni, continua a prestare servizio
con tali funzioni fino al raggiungimento dei cinque anni di
anzianità necessari per l'inquadramento nella qualifica
dirigenziale nella sede in cui presta servizio.
Art. 3.
(Dotazione organica).
1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali per
il personale indicato negli articoli 1 e 2 della presente
legge, è composta da centonovantuno unità, ed è
conseguentemente diminuita di pari numero di unità la
dotazione organica complessiva del predetto personale,
indicata nell'articolo 101 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Liquidazione dell'indennità integrativa).
1. Ai fini della liquidazione della eventuale indennità
integrativa spettante al personale indicato negli articoli 1 e
2, per effetto dei nuovi inquadramenti nelle qualifiche
dirigenziali, si continua ad osservare la procedura prevista
nell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 38
della legge 11 luglio 1980, n. 312, con riferimento
all'ammontare dello stipendio ed al trattamento economico
accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità, spettante ai dipendenti civili dello Stato di
pari qualifica e funzioni.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede esclusivamente mediante il gettito derivante
dall'aumento del 20 per cento della tariffa per la riscossione
dei diritti di esecuzione di cui all'articolo 129 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
come sostituito dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1991, n.
14, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio
dello Stato.