XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 981




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del ruolo dirigenziale).

        1. Negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), operanti presso i tribunali e le corti di appello, è istituito il ruolo dirigenziale degli ufficiali giudiziari dirigenti i medesimi uffici.
        2. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'UNEP stante la specialità del ruolo e la peculiarità delle funzioni espletate dal personale, è riservato ai collaboratori degli UNEP in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o titolo equipollente, e con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni di cui almeno cinque espletati nella qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente.
        3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene esclusivamente per concorso riservato ai candidati aventi i requisiti indicati nel comma 2, avuto riguardo ai titoli determinabili dai precedenti di carriera ed alla posizione nel ruolo di anzianità pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
        4. Le relative funzioni e attribuzioni sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        5. La nomina e l'assegnazione della sede messa a concorso è disposta con decreto del Ministro della giustizia.


Art. 2.

(Norma transitoria).

        1. In sede di prima attuazione della presente legge l'ufficiale giudiziario di area C, capo, alla data di entrata in vigore della legge medesima, di un UNEP istituito presso le sedi di tribunale e corte di appello, nominato con provvedimento ministeriale, anche se non avente il requisito del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente di cui all'articolo 1, comma 2, ma in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di scuola secondaria superiore, con una anzianità di servizio non inferiore a quindici anni e che abbia svolto funzioni dirigenziali per un periodo non inferiore a cinque anni, è inquadrato nella qualifica di dirigente con diritto alla sede indicata nel provvedimento di nomina ministeriale.
        2. L'ufficiale giudiziario di area C, capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un UNEP, nominato con provvedimento ministeriale, avente il requisito del possesso del titolo di studio di cui al comma 1 del presente articolo , con una anzianità di servizio non inferiore a quindici anni e che abbia svolto funzioni dirigenziali per un periodo inferiore a cinque anni, continua a prestare servizio con tali funzioni fino al raggiungimento dei cinque anni di anzianità necessari per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale nella sede in cui presta servizio.


Art. 3.

(Dotazione organica).

        1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali per il personale indicato negli articoli 1 e 2 della presente legge, è composta da centonovantuno unità, ed è conseguentemente diminuita di pari numero di unità la dotazione organica complessiva del predetto personale, indicata nell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Liquidazione dell'indennità integrativa).

        1. Ai fini della liquidazione della eventuale indennità integrativa spettante al personale indicato negli articoli 1 e 2, per effetto dei nuovi inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali, si continua ad osservare la procedura prevista nell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 38 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con riferimento all'ammontare dello stipendio ed al trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, spettante ai dipendenti civili dello Stato di pari qualifica e funzioni.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede esclusivamente mediante il gettito derivante dall'aumento del 20 per cento della tariffa per la riscossione dei diritti di esecuzione di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1991, n. 14, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.



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