XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 979
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, ha previsto per il personale di ruolo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che alla data del
1^ gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, il
transito, anche in soprannumero, nella qualifica ad
esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre
1988 ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore
della legge stessa (5 ottobre 1997). Con tale norma, come è
ormai noto, si è realizzata una forte discriminazione, di
dubbia correttezza costituzionale, in quanto è stata del tutto
ignorata l'identica posizione (e le aspirazioni) di tutti i
dipendenti di IX livello delle altre amministrazioni dello
Stato, facenti parte del "comparto Ministeri", a cui
appartiene la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le legittime rimostranze del personale escluso venivano, a
seguito di contrastato dibattito parlamentare, svoltosi a suo
tempo, del tutto ignorate, ma, nella consapevolezza della
evidente disparità di trattamento e nell'intento (almeno
apparente) di evitarla, con l'articolo 27, comma 2, della
legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla legge
finanziaria per il 1998), veniva disposta l'abrogazione del
citato articolo 4 della legge n. 334 del 1997. Tale
abrogazione, però, disposta, ai sensi dell'articolo 65 della
citata legge n. 449 del 1997, a decorrere dal 1^ gennaio 1998,
non ha eliminato la discriminazione per cui era nata, in
quanto intervenuta quando ormai, come è facilmente
accertabile, i predetti funzionari della Presidenza del
Consiglio dei ministri erano stati inquadrati nel ruolo ad
esaurimento, raggiungendo il risultato previsto dall'articolo
4 della legge n. 334 del 1997 (poi abrogato).
Considerato quanto sopra esposto, al fine di sanare la
situazione di discriminazione descritta e di realizzare una
parità di posizione giuridica ed economica, è opportuno
provvedere legislativamente.
Per maggiore chiarezza è opportuno precisare che nella IX
qualifica funzionale si trovano, con inquadramento dal 1^
gennaio 1987, funzionari, tutti in possesso di diploma di
laurea, con notevole anzianità di servizio - addirittura
precedente alla emanazione della legge n. 312 del 1980,
istitutiva del nuovo ordinamento del personale civile e
militare dello Stato - interamente maturata nella ex carriera
direttiva.
Nella presente proposta di legge la decorrenza
dell'inquadramento è individuata, ai fini giuridici, dal 27
settembre 1988, anzitutto per realizzare una equivalenza di
condizioni rispetto al pari livello della Presidenza del
Consiglio dei ministri già inquadrati, ai sensi della citata
legge n. 334 del 1997, nonché per fare riferimento ad una data
nella quale era ancora esistente il ruolo ad esaurimento, che,
come è noto, è stato soppresso ai sensi dell'articolo 25,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 29,
concernente la revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego.
Per quanto riguarda il finanziamento della legge, si fa
presente che il numero dei beneficiari, rivolgendosi la norma
proposta esclusivamente ai funzionari attualmente in servizio,
è oltremodo ridotto, in quanto la maggior parte del personale
già in possesso dei requisiti richiesti è ormai in quiescenza
in ragione dell'età od è transitata nella dirigenza, a seguito
di concorsi. La differenza retributiva, inoltre, sarebbe
anch'essa esigua, tenuto conto dell'aumento economico
determinatosi nel corso degli anni.