XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 979




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, ha previsto per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che alla data del 1^ gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, il transito, anche in soprannumero, nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge stessa (5 ottobre 1997). Con tale norma, come è ormai noto, si è realizzata una forte discriminazione, di dubbia correttezza costituzionale, in quanto è stata del tutto ignorata l'identica posizione (e le aspirazioni) di tutti i dipendenti di IX livello delle altre amministrazioni dello Stato, facenti parte del "comparto Ministeri", a cui appartiene la Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Le legittime rimostranze del personale escluso venivano, a seguito di contrastato dibattito parlamentare, svoltosi a suo tempo, del tutto ignorate, ma, nella consapevolezza della evidente disparità di trattamento e nell'intento (almeno apparente) di evitarla, con l'articolo 27, comma 2, della legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998), veniva disposta l'abrogazione del citato articolo 4 della legge n. 334 del 1997. Tale abrogazione, però, disposta, ai sensi dell'articolo 65 della citata legge n. 449 del 1997, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, non ha eliminato la discriminazione per cui era nata, in quanto intervenuta quando ormai, come è facilmente accertabile, i predetti funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri erano stati inquadrati nel ruolo ad esaurimento, raggiungendo il risultato previsto dall'articolo 4 della legge n. 334 del 1997 (poi abrogato).
        Considerato quanto sopra esposto, al fine di sanare la situazione di discriminazione descritta e di realizzare una parità di posizione giuridica ed economica, è opportuno provvedere legislativamente.
        Per maggiore chiarezza è opportuno precisare che nella IX qualifica funzionale si trovano, con inquadramento dal 1^ gennaio 1987, funzionari, tutti in possesso di diploma di laurea, con notevole anzianità di servizio - addirittura precedente alla emanazione della legge n. 312 del 1980, istitutiva del nuovo ordinamento del personale civile e militare dello Stato - interamente maturata nella ex carriera direttiva.
        Nella presente proposta di legge la decorrenza dell'inquadramento è individuata, ai fini giuridici, dal 27 settembre 1988, anzitutto per realizzare una equivalenza di condizioni rispetto al pari livello della Presidenza del Consiglio dei ministri già inquadrati, ai sensi della citata legge n. 334 del 1997, nonché per fare riferimento ad una data nella quale era ancora esistente il ruolo ad esaurimento, che, come è noto, è stato soppresso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 29, concernente la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.
        Per quanto riguarda il finanziamento della legge, si fa presente che il numero dei beneficiari, rivolgendosi la norma proposta esclusivamente ai funzionari attualmente in servizio, è oltremodo ridotto, in quanto la maggior parte del personale già in possesso dei requisiti richiesti è ormai in quiescenza in ragione dell'età od è transitata nella dirigenza, a seguito di concorsi. La differenza retributiva, inoltre, sarebbe anch'essa esigua, tenuto conto dell'aumento economico determinatosi nel corso degli anni.




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