XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 979




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il personale in servizio di ruolo delle amministrazioni dello Stato, che alla data del 1^ gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita, anche in soprannumero, nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 ed ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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