XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 979
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale in servizio di ruolo delle amministrazioni
dello Stato, che alla data del 1^ gennaio 1987 rivestiva la IX
qualifica funzionale, transita, anche in soprannumero, nella
qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27
settembre 1988 ed ai fini economici a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.