XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 978




        Onorevoli Colleghi! - La categoria degli ispettori generali e dei direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, è stata disciplinata dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
        Tuttavia, la previsione contenuta nella predetta norma dell'istituzione di un apposito "ruolo ad esaurimento" e di una posizione di stato giuridico equiparabile a quella dirigenziale nonché di un trattamento economico-stipendiale agganciato in modo percentuale a quello dei dirigenti, non è servita a tutelare in modo adeguato la posizione del predetto personale.
        I citati funzionari, infatti, già in possesso di qualifiche proprie della carriera direttiva, di notevole anzianità di servizio e, quindi, di una legittima aspettativa a proseguire nella carriera secondo determinati criteri di selezione, in occasione della disciplina delle funzioni dirigenziali, intervenuta per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono stati penalizzati con l'inquadramento in un ruolo diverso da quello dirigenziale.
        Del resto, soluzioni normative successive non sono servite, comunque, a risolvere la questione, stante soprattutto la mancanza di norme transitorie che prevedessero, con assoluta chiarezza, l'accesso alla dirigenza.
        Con l'entrata in vigore, poi, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i problemi di stato giuridico del predetto personale si sono ulteriormente aggravati, atteso che la disciplina del loro rapporto di lavoro non è stata assegnata all'autonoma area di contrattazione prevista per la dirigenza bensì alla contrattazione collettiva del personale non dirigente.
        Pertanto occorre attribuire la giusta collocazione al predetto personale chiamato a svolgere funzioni sostanzialmente dirigenziali, mediante il formale inquadramento nell'area dirigenziale.
        Con la presente proposta di legge si intende rimediare alla sopracitata situazione normativa nei confronti degli ispettori generali e dei direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, riconoscendo loro l'inquadramento nella qualifica di dirigente.
        Il provvedimento proposto risulta a costo zero, nel senso che non comporta alcun aggravio di spesa, atteso che la posizione retributiva in godimento del citato personale, per l'anzianità di servizio accumulata, è sostanzialmente uguale a quella del dirigente.




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