XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 978
Onorevoli Colleghi! - La categoria degli ispettori
generali e dei direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
è stata disciplinata dall'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Tuttavia, la previsione contenuta nella predetta norma
dell'istituzione di un apposito "ruolo ad esaurimento" e di
una posizione di stato giuridico equiparabile a quella
dirigenziale nonché di un trattamento economico-stipendiale
agganciato in modo percentuale a quello dei dirigenti, non è
servita a tutelare in modo adeguato la posizione del predetto
personale.
I citati funzionari, infatti, già in possesso di
qualifiche proprie della carriera direttiva, di notevole
anzianità di servizio e, quindi, di una legittima aspettativa
a proseguire nella carriera secondo determinati criteri di
selezione, in occasione della disciplina delle funzioni
dirigenziali, intervenuta per effetto del decreto del
Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono stati
penalizzati con l'inquadramento in un ruolo diverso da quello
dirigenziale.
Del resto, soluzioni normative successive non sono
servite, comunque, a risolvere la questione, stante
soprattutto la mancanza di norme transitorie che prevedessero,
con assoluta chiarezza, l'accesso alla dirigenza.
Con l'entrata in vigore, poi, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, i problemi di stato giuridico del
predetto personale si sono ulteriormente aggravati, atteso che
la disciplina del loro rapporto di lavoro non è stata
assegnata all'autonoma area di contrattazione prevista per la
dirigenza bensì alla contrattazione collettiva del personale
non dirigente.
Pertanto occorre attribuire la giusta collocazione al
predetto personale chiamato a svolgere funzioni
sostanzialmente dirigenziali, mediante il formale
inquadramento nell'area dirigenziale.
Con la presente proposta di legge si intende rimediare
alla sopracitata situazione normativa nei confronti degli
ispettori generali e dei direttori di divisione del ruolo ad
esaurimento, riconoscendo loro l'inquadramento nella qualifica
di dirigente.
Il provvedimento proposto risulta a costo zero, nel senso
che non comporta alcun aggravio di spesa, atteso che la
posizione retributiva in godimento del citato personale, per
l'anzianità di servizio accumulata, è sostanzialmente uguale a
quella del dirigente.