XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 978




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione delle amministrazioni statali appartenenti al soppresso ruolo ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato un'anzianitą nella ex carriera direttiva di almeno 25 anni, sono inseriti nell'ambito della seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando l'anzianitą acquisita.



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