XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 978
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione delle
amministrazioni statali appartenenti al soppresso ruolo ad
esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano maturato un'anzianitą nella ex carriera
direttiva di almeno 25 anni, sono inseriti nell'ambito della
seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
conservando l'anzianitą acquisita.