XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 976
Onorevoli Colleghi! - I processi di liberalizzazione
che si sono realizzati in questi anni hanno di fatto messo in
discussione i diritti che i cittadini e le famiglie avevano
acquisito negli anni passati in merito alla tutela e alla
protezione nei confronti dell'incremento inflazionistico.
Tali diritti, oggi negati, frutto di battaglie politiche e
sindacali, anteponevano l'interesse generale a quello del
cosiddetto "mercato" e delle sue "barbare" regole attraverso
un sistema governato dallo Stato il quale, di volta in volta,
diversificava l'intervento utilizzando il blocco delle
tariffe, il controllo o l'amministrazione dei prezzi, ovvero
la sorveglianza della dinamica della crescita dei prezzi e
delle tariffe.
Negli ultimi anni i processi di liberalizzazione (nonché
la privatizzazione di molte imprese pubbliche) intervenuti nei
confronti di beni e di servizi offerti in molti settori
importanti per la vita dei cittadini (quali assicurazioni,
prodotti petroliferi, banche, eccetera) hanno prodotto il
sistematico aumento dei prezzi a danno dei nuclei familiari
dei consumatori. Tra l'altro, tali aumenti sono avvenuti con
scarse contropartite in termini di crescita della qualità
degli stessi beni e servizi, spesso con valori distanti anche
da quelli prestabiliti in base all'inflazione programmatica,
ma con forti incrementi dei profitti delle imprese operanti in
tali settori.
Neppure i meccanismi adottati dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, a tutela del servizio di pubblica
utilità per i consumatori, hanno saputo arrestarne l'aumento.
Anzi, per alcuni servizi, come quello elettrico, è stata
persino autorizzata l'eliminazione del consumo sociale dei 3
Kwh.
Con l'entrata in vigore della legge n. 481 del 1995
recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità", si è iniziato a cambiare il
regime dei prezzi controllati ed amministrati. Si è quindi
cominciato un percorso per passare da un regime di controllo
pubblico sui prezzi dei prodotti e dei servizi di più largo
consumo ad un regime di mercato, anche se con regole
condizionanti.
Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ha adottato in seguito tre delibere:
a) la prima, del 24 aprile 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, che
introduce il metodo del price-cap finalizzato a limitare
la variazione dei prezzi, stabilendone un limite massimo;
b) la seconda, dell'8 maggio 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, che
istituisce il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità
(NARS) al fine di fornire una serie di regole, indicazioni e
indirizzi da suggerire alle aziende quando predispongono o
progettano un significativo incremento del costo del servizio
offerto;
c) la terza, del 26 giugno 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, che
determina il superamento del blocco delle tariffe.
Questo nuovo sistema di "mercato condizionato", reso
operativo dal 1996 dal Governo per il monitoraggio
dell'andamento dei prezzi basati sul metodo price-cap
(che è determinato dal tasso di inflazione programmato,
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria
e nella Relazione previsionale programmatica, al quale si
sottrae la percentuale di recupero di produttività che
l'autorità competente ritiene possibile ed utile da parte
della società e degli enti erogatori dei servizi di pubblica
utilità) non ha prodotto gli effetti desiderati.
A tale riguardo a nessuno è sfuggita la singolarità legata
all'incremento rapido dei prezzi elettrici già attuato o in
programma, a fronte degli aumenti della media dei prezzi dei
prodotti petroliferi che si sono verificati negli ultimi mesi
mentre, quando negli anni passati i prezzi internazionali dei
medesimi prodotti petroliferi diminuivano nessun beneficio
ricadeva sulle bollette dei consumatori, anzi, come dimostrano
i bilanci dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, tutto
andava a profitto dell'impresa.
I processi di liberalizzazione, per chi li ha proposti e
realizzati, erano motivati dalla necessità di affermare un
demagogico principio di concorrenza, ed una supposta
conseguente riduzione di prezzi, ma entrambi questi risultati
non sono stati conseguiti e, pertanto, vi è la necessità di
predisporre con urgenza uno strumento legislativo capace di
assicurare la fornitura a prezzi di costo dei beni e dei
servizi di pubblica utilità alle famiglie italiane.
Occorre affermare, quindi, e dare forma giuridica al
diritto di ogni famiglia di richiedere prezzi molto più
contenuti per "i beni e i servizi di pubblica utilità",
garantendo, tramite tale via, alcuni dei diritti negati dalle
liberalizzazioni.
L'erogazione dei beni e dei servizi di pubblica utilità
che proponiamo prevede una quota che non deve rispondere alla
logica del prezzo di mercato, bensì a quella di un prezzo
formato dal puro costo del bene o del servizio.
Per "prezzo di costo" si intende il prezzo comunemente
definito "di mercato" con l'esclusione della quota finanziaria
riconducibile all'investimento necessario per la costruzione
delle reti, ed ai sui ammortamenti, della quota fiscale
diretta o accessoria attribuibile all'esercizio del servizio,
nonché della quota riconducibile al profitto delle imprese.
La quantità del servizio da sottoporre a prezzi di costo
deve essere rapportata alla sua natura di necessità e deve
essere calcolata proporzionalmente al numero dei soggetti che
costituiscono un nucleo familiare. Da tale quantità
indispensabile rimangono esclusi quei nuclei familiari che
hanno un reddito superiore agli 80 milioni di lire annue.
Per definire il raggiungimento di tale limite di reddito
si utilizzano come indicatori della situazione economica
familiare tutti i redditi percepiti dai membri del nucleo
familiare stesso, sia quelli derivanti da reddito da lavoro o
da pensione, sia quelli derivanti da attività finanziarie,
nonché quelli provenienti da rendite immobiliari.
I beni ed i servizi che possono essere definiti "di
pubblica utilità" per il consumo familiare sono i seguenti:
energia elettrica;
gas per riscaldamento e alimentazione;
acqua e depurazione della stessa;
comunicazioni telefoniche fisse;
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
trasporti.
Poiché l'implementazione dell'assioma "chi più consuma
meno paga" male si concilia con la natura dei beni e dei
servizi indicati, occorre inoltre prevedere disposizioni
idonee a garantire il contenimento sugli sprechi e l'aumento
dei prezzi per coloro che abusano di tali beni e servizi,
stabilendo una maggiorazione del prezzo di mercato.
Infine, come indicano i dati del 1998 elaborati dalla
Commissione sulla povertà presieduta da Pierre Carniti,
confermati dall'Istituto nazionale di statistica che l'ha
sostituita nel 1999, le persone collocate sotto la soglia di
povertà sono oltre 7 milioni. Queste persone vivono in nuclei
familiari di almeno due persone con un reddito mensile
inferiore ad 1.500.000 lire. All'interno di questa categoria,
esistono, poi, soggetti assolutamente indigenti, incapaci di
sottostare a qualsiasi logica di mercato anche basata su
prezzi determinati esclusivamente dal costo del bene, e per i
quali morosità e gratuità sono vere questioni di
sopravvivenza.
I confronti internazionali sui livelli di diffusione della
povertà, riferiti al 1995, collocano l'Italia in posizione
nettamente peggiore di quella dei principali Paesi europei
(Francia, Regno Unito, Germania) e degli stessi Stati Uniti. I
più recenti dati sulla povertà soggettiva (ossia la percezione
del fenomeno da parte dei singoli soggetti) ricavati
dall'indagine congiunturale dell'Istituto di studi e analisi
economica nel 2001, dimostrano una maggiore diffusione della
percezione del disagio nel 2000 rispetto al 1999.
Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di
statistica disponibile, risalente all'estate del 2001,
nell'anno 2000 circa 2 milioni 707 mila famiglie (pari al 12,3
per cento del totale delle famiglie residenti) vivono in
condizione di povertà relativa, con un incremento sull'anno
precedente di ben 107 mila famiglie, per un totale di 7
milioni 948 mila individui, con un incremento sull'anno
precedente di ben 440 mila individui.
Sono quindi necessarie politiche specifiche per affrontare
questo fenomeno, ma in Italia sono del tutto insufficienti.
In Europa tale situazione è stata affrontata dalla
legislazione belga e tedesca nonché dal Parlamento francese
con apposite leggi, alle quali sembra opportuno fare
riferimento.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si
definiscono i soggetti e le condizioni dei nuclei familiari ai
quali si riconosce il diritto di accedere, per il solo uso
domestico, ai beni e ai servizi di pubblica utilità a prezzo
di costo (comma 1); si prevede che, oltre determinati limiti
di consumo, si applichi il prezzo di mercato (comma 2); si
stabilisce il criterio in base al quale determinare il prezzo
di costo (comma 3) e si stabiliscono, infine, maggiorazioni
dei prezzi in caso di abuso dei beni e dei servizi (comma
4).
Con l'articolo 2 si individuano i beni e i servizi di
pubblica utilità da erogare ai nuclei familiari ai sensi
dell'articolo 1.
Con l'articolo 3 si definiscono i compiti del CIPE e delle
Autorità indipendenti, ove istituite, sia per la definizione
delle quantità dei beni e dei servizi di pubblica utilità da
erogare sia per la determinazione del prezzo di costo da
applicare.
Con l'articolo 4 si definiscono le norme da applicare ai
nuclei familiari indigenti o in condizione di povertà assoluta
sia in relazione alla quantità e alla fornitura dei beni e dei
servizi di pubblica utilità, sia relativamente al pagamento ed
alla gratuità nonché previsioni sull'eventuale interruzione
del servizio.
Con gli articoli 5, 6 e 7 si definiscono le norme
transitorie e di attuazione della legge, la copertura
finanziaria, la data di entrata in vigore.