XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 976




        Onorevoli Colleghi! - I processi di liberalizzazione che si sono realizzati in questi anni hanno di fatto messo in discussione i diritti che i cittadini e le famiglie avevano acquisito negli anni passati in merito alla tutela e alla protezione nei confronti dell'incremento inflazionistico.
        Tali diritti, oggi negati, frutto di battaglie politiche e sindacali, anteponevano l'interesse generale a quello del cosiddetto "mercato" e delle sue "barbare" regole attraverso un sistema governato dallo Stato il quale, di volta in volta, diversificava l'intervento utilizzando il blocco delle tariffe, il controllo o l'amministrazione dei prezzi, ovvero la sorveglianza della dinamica della crescita dei prezzi e delle tariffe.
        Negli ultimi anni i processi di liberalizzazione (nonché la privatizzazione di molte imprese pubbliche) intervenuti nei confronti di beni e di servizi offerti in molti settori importanti per la vita dei cittadini (quali assicurazioni, prodotti petroliferi, banche, eccetera) hanno prodotto il sistematico aumento dei prezzi a danno dei nuclei familiari dei consumatori. Tra l'altro, tali aumenti sono avvenuti con scarse contropartite in termini di crescita della qualità degli stessi beni e servizi, spesso con valori distanti anche da quelli prestabiliti in base all'inflazione programmatica, ma con forti incrementi dei profitti delle imprese operanti in tali settori.
        Neppure i meccanismi adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a tutela del servizio di pubblica utilità per i consumatori, hanno saputo arrestarne l'aumento. Anzi, per alcuni servizi, come quello elettrico, è stata persino autorizzata l'eliminazione del consumo sociale dei 3 Kwh.
        Con l'entrata in vigore della legge n. 481 del 1995 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", si è iniziato a cambiare il regime dei prezzi controllati ed amministrati. Si è quindi cominciato un percorso per passare da un regime di controllo pubblico sui prezzi dei prodotti e dei servizi di più largo consumo ad un regime di mercato, anche se con regole condizionanti.
        Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha adottato in seguito tre delibere:

                a) la prima, del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, che introduce il metodo del price-cap finalizzato a limitare la variazione dei prezzi, stabilendone un limite massimo;

                b) la seconda, dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, che istituisce il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) al fine di fornire una serie di regole, indicazioni e indirizzi da suggerire alle aziende quando predispongono o progettano un significativo incremento del costo del servizio offerto;

                c) la terza, del 26 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, che determina il superamento del blocco delle tariffe.

        Questo nuovo sistema di "mercato condizionato", reso operativo dal 1996 dal Governo per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi basati sul metodo price-cap (che è determinato dal tasso di inflazione programmato, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella Relazione previsionale programmatica, al quale si sottrae la percentuale di recupero di produttività che l'autorità competente ritiene possibile ed utile da parte della società e degli enti erogatori dei servizi di pubblica utilità) non ha prodotto gli effetti desiderati.
        A tale riguardo a nessuno è sfuggita la singolarità legata all'incremento rapido dei prezzi elettrici già attuato o in programma, a fronte degli aumenti della media dei prezzi dei prodotti petroliferi che si sono verificati negli ultimi mesi mentre, quando negli anni passati i prezzi internazionali dei medesimi prodotti petroliferi diminuivano nessun beneficio ricadeva sulle bollette dei consumatori, anzi, come dimostrano i bilanci dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, tutto andava a profitto dell'impresa.
        I processi di liberalizzazione, per chi li ha proposti e realizzati, erano motivati dalla necessità di affermare un demagogico principio di concorrenza, ed una supposta conseguente riduzione di prezzi, ma entrambi questi risultati non sono stati conseguiti e, pertanto, vi è la necessità di predisporre con urgenza uno strumento legislativo capace di assicurare la fornitura a prezzi di costo dei beni e dei servizi di pubblica utilità alle famiglie italiane.
        Occorre affermare, quindi, e dare forma giuridica al diritto di ogni famiglia di richiedere prezzi molto più contenuti per "i beni e i servizi di pubblica utilità", garantendo, tramite tale via, alcuni dei diritti negati dalle liberalizzazioni.
        L'erogazione dei beni e dei servizi di pubblica utilità che proponiamo prevede una quota che non deve rispondere alla logica del prezzo di mercato, bensì a quella di un prezzo formato dal puro costo del bene o del servizio.
        Per "prezzo di costo" si intende il prezzo comunemente definito "di mercato" con l'esclusione della quota finanziaria riconducibile all'investimento necessario per la costruzione delle reti, ed ai sui ammortamenti, della quota fiscale diretta o accessoria attribuibile all'esercizio del servizio, nonché della quota riconducibile al profitto delle imprese.
        La quantità del servizio da sottoporre a prezzi di costo deve essere rapportata alla sua natura di necessità e deve essere calcolata proporzionalmente al numero dei soggetti che costituiscono un nucleo familiare. Da tale quantità indispensabile rimangono esclusi quei nuclei familiari che hanno un reddito superiore agli 80 milioni di lire annue.
        Per definire il raggiungimento di tale limite di reddito si utilizzano come indicatori della situazione economica familiare tutti i redditi percepiti dai membri del nucleo familiare stesso, sia quelli derivanti da reddito da lavoro o da pensione, sia quelli derivanti da attività finanziarie, nonché quelli provenienti da rendite immobiliari.
        I beni ed i servizi che possono essere definiti "di pubblica utilità" per il consumo familiare sono i seguenti:

            energia elettrica;

            gas per riscaldamento e alimentazione;

            acqua e depurazione della stessa;

            comunicazioni telefoniche fisse;

            raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

            trasporti.

        Poiché l'implementazione dell'assioma "chi più consuma meno paga" male si concilia con la natura dei beni e dei servizi indicati, occorre inoltre prevedere disposizioni idonee a garantire il contenimento sugli sprechi e l'aumento dei prezzi per coloro che abusano di tali beni e servizi, stabilendo una maggiorazione del prezzo di mercato.
        Infine, come indicano i dati del 1998 elaborati dalla Commissione sulla povertà presieduta da Pierre Carniti, confermati dall'Istituto nazionale di statistica che l'ha sostituita nel 1999, le persone collocate sotto la soglia di povertà sono oltre 7 milioni. Queste persone vivono in nuclei familiari di almeno due persone con un reddito mensile inferiore ad 1.500.000 lire. All'interno di questa categoria, esistono, poi, soggetti assolutamente indigenti, incapaci di sottostare a qualsiasi logica di mercato anche basata su prezzi determinati esclusivamente dal costo del bene, e per i quali morosità e gratuità sono vere questioni di sopravvivenza.
        I confronti internazionali sui livelli di diffusione della povertà, riferiti al 1995, collocano l'Italia in posizione nettamente peggiore di quella dei principali Paesi europei (Francia, Regno Unito, Germania) e degli stessi Stati Uniti. I più recenti dati sulla povertà soggettiva (ossia la percezione del fenomeno da parte dei singoli soggetti) ricavati dall'indagine congiunturale dell'Istituto di studi e analisi economica nel 2001, dimostrano una maggiore diffusione della percezione del disagio nel 2000 rispetto al 1999.
        Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica disponibile, risalente all'estate del 2001, nell'anno 2000 circa 2 milioni 707 mila famiglie (pari al 12,3 per cento del totale delle famiglie residenti) vivono in condizione di povertà relativa, con un incremento sull'anno precedente di ben 107 mila famiglie, per un totale di 7 milioni 948 mila individui, con un incremento sull'anno precedente di ben 440 mila individui.
        Sono quindi necessarie politiche specifiche per affrontare questo fenomeno, ma in Italia sono del tutto insufficienti.
        In Europa tale situazione è stata affrontata dalla legislazione belga e tedesca nonché dal Parlamento francese con apposite leggi, alle quali sembra opportuno fare riferimento.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si definiscono i soggetti e le condizioni dei nuclei familiari ai quali si riconosce il diritto di accedere, per il solo uso domestico, ai beni e ai servizi di pubblica utilità a prezzo di costo (comma 1); si prevede che, oltre determinati limiti di consumo, si applichi il prezzo di mercato (comma 2); si stabilisce il criterio in base al quale determinare il prezzo di costo (comma 3) e si stabiliscono, infine, maggiorazioni dei prezzi in caso di abuso dei beni e dei servizi (comma 4).
        Con l'articolo 2 si individuano i beni e i servizi di pubblica utilità da erogare ai nuclei familiari ai sensi dell'articolo 1.
        Con l'articolo 3 si definiscono i compiti del CIPE e delle Autorità indipendenti, ove istituite, sia per la definizione delle quantità dei beni e dei servizi di pubblica utilità da erogare sia per la determinazione del prezzo di costo da applicare.
        Con l'articolo 4 si definiscono le norme da applicare ai nuclei familiari indigenti o in condizione di povertà assoluta sia in relazione alla quantità e alla fornitura dei beni e dei servizi di pubblica utilità, sia relativamente al pagamento ed alla gratuità nonché previsioni sull'eventuale interruzione del servizio.
        Con gli articoli 5, 6 e 7 si definiscono le norme transitorie e di attuazione della legge, la copertura finanziaria, la data di entrata in vigore.




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