XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 976
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti beneficiari e determinazione
del costo).
1. I nuclei familiari con reddito complessivo inferiore
agli 80 milioni di lire annue, determinato con le modalità
individuate nell'allegato 1 annesso alla presente legge,
usufruiscono per uso domestico di beni e di servizi di
pubblica utilità. Tali beni e servizi, individuati
dall'articolo 2, sono usufruibili al prezzo di costo stabilito
ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Ai fini dell'utilizzazione ai sensi del comma 1 del
presente articolo, i Ministri competenti individuano, con
propri decreti, i limiti di consumo dei beni e dei servizi di
cui all'articolo 2 oltre i quali si applica il prezzo di
mercato.
3. Il prezzo di costo dei beni e dei servizi di pubblica
utilità è stabilito sottraendo dal prezzo comunemente definito
"di mercato" dall'Autorità indipendente di ciascun settore, o,
qualora essa non sia istituita, dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quota relativa
all'investimento iniziale ed agli investimenti successivi
nonché agli ammortamenti, la quota fiscale diretta o
accessoria, nonché la quota riconducibile al profitto
dell'impresa produttrice del bene o erogatrice del
servizio.
4. Al fine di penalizzare gli abusi dell'uso dei beni e
dei servizi di pubblica utilità, è fissata dall'Autorità
indipendente di ciascun settore o, qualora essa non sia
istituita, dal CIPE, una apposita tariffa maggiorata da
applicare sul prezzo di mercato relativamente ai consumi
eccessivamente elevati dei beni e dei servizi medesimi.
Art. 2.
(Beni e servizi di pubblica utilità).
1. I beni ed i servizi di pubblica utilità soggetti alle
disposizioni della presente legge sono i seguenti: energia
elettrica, gas metano e gas propano liquido per riscaldamento
ed alimentazione, acqua e sua depurazione, comunicazioni
telefoniche fisse, trasporto pubblico, raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
Art. 3.
(Compiti del CIPE, delle Autorità indipendenti e degli
organi regionali).
1. Le Autorità indipendenti operanti nei settori di cui
all'articolo 2, ove istituite, comunicano al CIPE il prezzo
dei beni e dei servizi di pubblica utilità determinato ai
sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4. Nei settori ove non
risulta istituita la competente Autorità, la comunicazione di
cui al presente comma è effettuata dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
2. Il CIPE determina annualmente, entro il termine di cui
all'articolo 5, comma 2, con propri provvedimenti, la quantità
ed il prezzo di costo da applicare ai beni ed ai servizi di
pubblica utilità nei confronti dei nuclei familiari di cui
all'articolo 1, comma 1, nonché il prezzo maggiorato ai sensi
del comma 4 del medesimo articolo 1.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, le
quantità dei beni e dei servizi di pubblica utilità da erogare
ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 1, sono
stabilite dall'allegato 2 annesso alla presente legge.
4. Nell'ambito della definizione dei servizi minimi nel
settore dei trasporti collettivi, le regioni devono prevedere
particolari tariffe agevolate fino alla totale gratuità di
abbonamento per i pensionati ultra sessantacinquenni, per gli
studenti, per i disoccupati, per i disabili e per i lavoratori
pendolari.
5. Il prezzo di mercato in relazione allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani è definito nell'ambito territoriale
ottimale, come previsto dall'articolo 49, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.
6. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è
gratuita per i nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma
1.
7. Il CIPE può annualmente incrementare la quantità ed il
prezzo di costo dei beni e dei servizi di pubblica utilità
determinati ai sensi del comma 2.
Art. 4.
(Norme per i soggetti indigenti).
1. Ai nuclei familiari in condizioni reddituali inferiori
al 60 per cento del limite di reddito stabilito ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237, è garantita la gratuità dei beni e dei servizi
di cui all'articolo 2 della presente legge, alle condizioni
previste dal comma 3, lettera a), del presente
articolo.
2. Ai nuclei familiari in condizioni di indigenza o di
povertà assoluta definite ai sensi del comma 1, deve essere
comunque assicurato un servizio minimo di erogazione di
energia elettrica e di acqua anche in condizioni di
morosità.
3. Il comma 2 si applica a condizione che l'utente moroso,
in stato di comprovata indigenza, sottoscriva un impegno a:
a) accettare la seguente dotazione limitata di
energia elettrica e di acqua, controllata da appositi
dispositivi limitatori:
1) 5 Ampères per 220 Volts di energia
elettrica;
2) 75 litri di acqua al giorno per ogni membro del
nucleo familiare, con una variazione massima concessa del 10
per cento;
b) pagare le tariffe relative ai consumi di
energia elettrica e di acqua effettuati nel periodo di
dotazione limitata ai sensi della lettera a), quando
venga a cessare la condizione di indigenza. In tale ipotesi,
la tariffa da applicare sarà pari alla metà della tariffa
prevista dall'articolo 1, comma 3, e la riscossione degli
arretrati è limitata all'ultimo quinquennio.
4. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui
al comma 3 o di manomissione del dispositivo limitatore di cui
al medesimo comma 3, lettera a), è consentita
l'interruzione del servizio.
Art. 5.
(Norme transitorie
e di attuazione).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le Autorità indipendenti, ove istituite, ovvero
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunicano
al CIPE le informazioni previste dalla medesima legge.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il CIPE delibera i
prezzi di costo dei beni e dei servizi pubblici da applicare
nell'anno successivo.
3. Entro un mese dalla delibera del CIPE di cui al comma
2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, adotta i provvedimenti occorrenti all'attuazione di
tale delibera.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante l'istituzione di una tassa dello
0,05 per cento da applicare sulle transazioni valutarie non
finalizzate alla compravendita di materie prime o di prodotti
semilavorati o finiti, nonché ad investimenti finalizzati a
strutture od attrezzature per la produzione di beni o di
servizi, e mediante appositi stanziamenti stabiliti dalla
legge finanziaria quale compensazione degli oneri derivanti
dall'erogazione dei beni e dei servizi di pubblica utilità a
prezzo di costo ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione della tassa di
cui al comma 1 sono destinate all'istituzione di un apposito
fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)
L'indicatore della situazione economica si calcola
combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti il
nucleo familiare, calcolati secondo le modalità indicate dal
presente allegato e applicando gli eventuali fattori
correttivi.
Modalità di calcolo del reddito.
Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente
del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo quale risulta
dall'ultima dichiarazione ai fini IRPEF presentata o, in
mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai
datori di lavoro o da enti previdenziali (per quanto riguarda
la valutazione dei redditi agrari si applicano i criteri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109);
b) il reddito da attività finanziarie;
c) i proventi reddituali provenienti dal
patrimonio immobiliare calcolati sommando:
1) il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili
ed agricoli intestati a persone fisiche diverse dalle imprese,
come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal
periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Nel
calcolo non è considerata la casa di abitazione del nucleo
familiare; qualora la casa di abitazione appartenga alle
categorie catastali A1-A8-A9 si considera il valore per il 50
per cento;
2) il valore del patrimonio mobiliare è calcolato
sommando i valori mobiliari in senso stretto (le
partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti
patrimoniali individuali), secondo le
modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109.
Il valore risultante dalla somma di cui alla presente
lettera è moltiplicato per un coefficiente, individuato in
maniera differenziata a seconda che la casa di abitazione del
nucleo familiare appartenga, o meno, ad uno dei componenti.
Qualora la casa di abitazione appartenga ad uno dei
componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei
seguenti scaglioni di valore:
I) sino a lire 50 milioni il coefficiente è pari a
0;
II) per la parte che eccede lire 50 milioni e sino a
lire 150 milioni il coefficiente è pari al 10 per cento;
III) per la parte di valore eccedente lire 150 milioni
il coefficiente è pari al 20 per cento.
Qualora la casa di abitazione non appartenga a uno dei
componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei
seguenti scaglioni di valore:
I) sino a lire 100 milioni, il coefficiente è pari a
0;
II) per la parte eccedente lire 100 milioni e sino a
lire 150 milioni il coefficiente è pari al 10 per cento;
III) per la parte di valore eccedente lire 150 milioni
il coefficiente è pari al 20 per cento;
d) dalla somma derivante dalle lettere a) e
b) si detraggono 2,5 milioni di lire qualora il nucleo
familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è
elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo
familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso
abitativo o residenziale;
e) per ogni componente del nucleo familiare di
età inferiore a sei anni o di età compresa fra i 65 e i 75
anni, e per ogni disoccupato o inoccupato, è detratto un
ulteriore ammontare pari a lire 5 milioni; tale detrazione è
di lire 7 milioni in presenza di familiari di età superiore a
75 anni.
ALLEGATO 2
(articolo 3, comma 3)
... (omissis) ...