XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 976




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soggetti beneficiari e determinazione
del costo).

        1. I nuclei familiari con reddito complessivo inferiore agli 80 milioni di lire annue, determinato con le modalità individuate nell'allegato 1 annesso alla presente legge, usufruiscono per uso domestico di beni e di servizi di pubblica utilità. Tali beni e servizi, individuati dall'articolo 2, sono usufruibili al prezzo di costo stabilito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
        2. Ai fini dell'utilizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, i Ministri competenti individuano, con propri decreti, i limiti di consumo dei beni e dei servizi di cui all'articolo 2 oltre i quali si applica il prezzo di mercato.
        3. Il prezzo di costo dei beni e dei servizi di pubblica utilità è stabilito sottraendo dal prezzo comunemente definito "di mercato" dall'Autorità indipendente di ciascun settore, o, qualora essa non sia istituita, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quota relativa all'investimento iniziale ed agli investimenti successivi nonché agli ammortamenti, la quota fiscale diretta o accessoria, nonché la quota riconducibile al profitto dell'impresa produttrice del bene o erogatrice del servizio.
        4. Al fine di penalizzare gli abusi dell'uso dei beni e dei servizi di pubblica utilità, è fissata dall'Autorità indipendente di ciascun settore o, qualora essa non sia istituita, dal CIPE, una apposita tariffa maggiorata da applicare sul prezzo di mercato relativamente ai consumi eccessivamente elevati dei beni e dei servizi medesimi.

Art. 2.

(Beni e servizi di pubblica utilità).

        1. I beni ed i servizi di pubblica utilità soggetti alle disposizioni della presente legge sono i seguenti: energia elettrica, gas metano e gas propano liquido per riscaldamento ed alimentazione, acqua e sua depurazione, comunicazioni telefoniche fisse, trasporto pubblico, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.


Art. 3.

(Compiti del CIPE, delle Autorità indipendenti e degli
organi regionali).

        1. Le Autorità indipendenti operanti nei settori di cui all'articolo 2, ove istituite, comunicano al CIPE il prezzo dei beni e dei servizi di pubblica utilità determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4. Nei settori ove non risulta istituita la competente Autorità, la comunicazione di cui al presente comma è effettuata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
        2. Il CIPE determina annualmente, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2, con propri provvedimenti, la quantità ed il prezzo di costo da applicare ai beni ed ai servizi di pubblica utilità nei confronti dei nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 1, nonché il prezzo maggiorato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.
        3. In sede di prima attuazione della presente legge, le quantità dei beni e dei servizi di pubblica utilità da erogare ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabilite dall'allegato 2 annesso alla presente legge.
        4. Nell'ambito della definizione dei servizi minimi nel settore dei trasporti collettivi, le regioni devono prevedere particolari tariffe agevolate fino alla totale gratuità di abbonamento per i pensionati ultra sessantacinquenni, per gli studenti, per i disoccupati, per i disabili e per i lavoratori pendolari.
        5. Il prezzo di mercato in relazione allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è definito nell'ambito territoriale ottimale, come previsto dall'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
        6. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è gratuita per i nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 1.
        7. Il CIPE può annualmente incrementare la quantità ed il prezzo di costo dei beni e dei servizi di pubblica utilità determinati ai sensi del comma 2.


Art. 4.

(Norme per i soggetti indigenti).

        1. Ai nuclei familiari in condizioni reddituali inferiori al 60 per cento del limite di reddito stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è garantita la gratuità dei beni e dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, alle condizioni previste dal comma 3, lettera a), del presente articolo.
        2. Ai nuclei familiari in condizioni di indigenza o di povertà assoluta definite ai sensi del comma 1, deve essere comunque assicurato un servizio minimo di erogazione di energia elettrica e di acqua anche in condizioni di morosità.
        3. Il comma 2 si applica a condizione che l'utente moroso, in stato di comprovata indigenza, sottoscriva un impegno a:

                a) accettare la seguente dotazione limitata di energia elettrica e di acqua, controllata da appositi dispositivi limitatori:

                1) 5 Ampères per 220 Volts di energia elettrica;

                2) 75 litri di acqua al giorno per ogni membro del nucleo familiare, con una variazione massima concessa del 10 per cento;
                b) pagare le tariffe relative ai consumi di energia elettrica e di acqua effettuati nel periodo di dotazione limitata ai sensi della lettera a), quando venga a cessare la condizione di indigenza. In tale ipotesi, la tariffa da applicare sarà pari alla metà della tariffa prevista dall'articolo 1, comma 3, e la riscossione degli arretrati è limitata all'ultimo quinquennio.

        4. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3 o di manomissione del dispositivo limitatore di cui al medesimo comma 3, lettera a), è consentita l'interruzione del servizio.


Art. 5.

(Norme transitorie
e di attuazione).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Autorità indipendenti, ove istituite, ovvero l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunicano al CIPE le informazioni previste dalla medesima legge.
        2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il CIPE delibera i prezzi di costo dei beni e dei servizi pubblici da applicare nell'anno successivo.
        3. Entro un mese dalla delibera del CIPE di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adotta i provvedimenti occorrenti all'attuazione di tale delibera.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di una tassa dello 0,05 per cento da applicare sulle transazioni valutarie non finalizzate alla compravendita di materie prime o di prodotti semilavorati o finiti, nonché ad investimenti finalizzati a strutture od attrezzature per la produzione di beni o di servizi, e mediante appositi stanziamenti stabiliti dalla legge finanziaria quale compensazione degli oneri derivanti dall'erogazione dei beni e dei servizi di pubblica utilità a prezzo di costo ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
        2. Le entrate derivanti dall'applicazione della tassa di cui al comma 1 sono destinate all'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1)



          L'indicatore della situazione economica si calcola combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare, calcolati secondo le modalità indicate dal presente allegato e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Modalità di calcolo del reddito.

          Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

                a) il reddito complessivo quale risulta dall'ultima dichiarazione ai fini IRPEF presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali (per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si applicano i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109);

                b) il reddito da attività finanziarie;

                c) i proventi reddituali provenienti dal patrimonio immobiliare calcolati sommando:

                1) il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse dalle imprese, come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Nel calcolo non è considerata la casa di abitazione del nucleo familiare; qualora la casa di abitazione appartenga alle categorie catastali A1-A8-A9 si considera il valore per il 50 per cento;

                2) il valore del patrimonio mobiliare è calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto (le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali), secondo le
modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

          Il valore risultante dalla somma di cui alla presente lettera è moltiplicato per un coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la casa di abitazione del nucleo familiare appartenga, o meno, ad uno dei componenti. Qualora la casa di abitazione appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:

              I) sino a lire 50 milioni il coefficiente è pari a 0;

              II) per la parte che eccede lire 50 milioni e sino a lire 150 milioni il coefficiente è pari al 10 per cento;
              III) per la parte di valore eccedente lire 150 milioni il coefficiente è pari al 20 per cento.

          Qualora la casa di abitazione non appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:

              I) sino a lire 100 milioni, il coefficiente è pari a 0;

              II) per la parte eccedente lire 100 milioni e sino a lire 150 milioni il coefficiente è pari al 10 per cento;

              III) per la parte di valore eccedente lire 150 milioni il coefficiente è pari al 20 per cento;

                d) dalla somma derivante dalle lettere a) e b) si detraggono 2,5 milioni di lire qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale;

                e) per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore a sei anni o di età compresa fra i 65 e i 75 anni, e per ogni disoccupato o inoccupato, è detratto un ulteriore ammontare pari a lire 5 milioni; tale detrazione è di lire 7 milioni in presenza di familiari di età superiore a 75 anni.


ALLEGATO 2

(articolo 3, comma 3)



... (omissis) ...



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