XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 975
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
introduce il diritto di elettorato attivo e passivo nelle
elezioni regionali, provinciali, comunali e nelle altre
elezioni locali, per gli stranieri e gli apolidi residenti in
Italia, in possesso di carta di soggiorno e di passaporto o di
documento di viaggio equipollente, dopo tre anni dalla data
d'ingresso regolare nel territorio dello Stato. Si intende
così dare esecuzione al capitolo C della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, e resa esecutiva
dal Parlamento italiano con legge 8 marzo 1994, n. 203,
limitatamente ai capitoli A e B.
Si intende altresì dare un'interpretazione più estensiva
al dettato della Carta costituzionale che riserva il diritto
di voto ai soli "cittadini": l'interpretazione corrente della
Costituzione, sancita anche nella giurisprudenza, considera i
diritti fondamentali come estesi alle persone e non solo ai
"cittadini" in senso stretto e nello stesso senso vanno le
varie convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
Un'acquisizione dunque che ha già trovato un importante
riconoscimento nel diritto comunitario con l'approvazione e la
ratifica del Trattato di Maastricht.
Per molto tempo le forze politiche hanno associato la
questione dell'immigrazione a quella della sicurezza e della
lotta alla criminalità.
Un atteggiamento di sospetto e di inquietudine è stato
indotto nell'opinione pubblica, cosicché gli elementi positivi
che accompagnano l'immigrazione sono stati offuscati da quelli
negativi. Inoltre, una politica di freno dei flussi migratori
ha favorito la burocratizzazione ed una voluta lentezza nel
disbrigo delle pratiche di accoglienza, così da incrementare
il fenomeno degli irregolari e dei clandestini che, in un
circolo vizioso, sono caduti nel ricatto del lavoro nero e,
talvolta, persino nella manovalanza malavitosa.
Negli ultimi tempi registriamo un'inversione di rotta:
autorevoli voci rappresentative delle istituzioni al più alto
livello, dell'imprenditoria, dell'economia e della ricerca, si
sono levate a sostegno dell'immigrazione, illustrando i
benefìci che può trarre il nostro Paese dall'aumento della
presenza degli immigrati: compensazione dello squilibrio
demografico, ringiovanimento della popolazione, rafforzamento
della produzione fino alla stabilità del quadro
pensionistico.
Un così esplicito capovolgimento di linea non può che
essere accolto positivamente. Occorre tuttavia avere presente
il rischio che una maggiore immissione di immigrati nel mondo
del lavoro non si traduca in un incremento del lavoro nero e
non esasperi ulteriormente le condizioni di flessibilità e di
precarietà dei lavoratori: sappiamo infatti che, per
necessità, l'immigrato è più disponibile ad assoggettarsi, a
basso salario, a lavori che gli italiani rifiutano, senza
garanzie e diritti sindacali.
Considerato che gli stranieri che risiedono sul territorio
nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente
delle società europee, si tratta di definire e di rafforzare
politiche di cittadinanza certe verso le comunità migranti: il
riconoscimento dell'utilità della forza lavoro immigrata non
può essere disgiunto dal riconoscimento dei diritti giuridici,
civili e politici che rappresentano la precondizione per
rendere agibile la partecipazione dei migranti nella società
di accoglienza.
L'estensione del voto agli stranieri immigrati rappresenta
un primo importante riconoscimento, seppure per ora
limitatamente a livello locale, degli immigrati regolarmente
soggiornanti nel nostro Paese; un diritto d'altra parte
riconosciuto e attuato in numerosi Paese europei: Danimarca,
Olanda, Svezia, Norvegia, Spagna e Portogallo garantiscono da
tempo il voto amministrativo agli stranieri residenti; in Gran
Bretagna votano alle elezioni politiche, oltre ai cittadini
del Commonwelth, anche irlandesi e pakistani.
La presente proposta di legge propone l'acquisizione del
diritto di voto amministrativo per gli stranieri non
comunitari e gli apolidi che ne facciano richiesta, dopo tre
anni di permanenza in Italia: riteniamo che tre anni siano
sufficienti per conoscere la società di immigrazione al punto
da contribuire al suo autogoverno locale e necessari almeno
dal punto di vista dell'eleggibilità.
La disposizione in esame introduce, altresì, il diritto di
elettorato attivo e passivo non solo nelle elezioni comunali e
circoscrizionali, per gli stranieri e gli apolidi titolari di
carta di soggiorno, ma estende tale diritto alle elezioni
provinciali e regionali. Ciò in ragione del fatto che
riteniamo doveroso estendere il diritto di voto a tutti i
livelli territoriali ai quali si è individualmente legati.
Per l'esercizio del diritto di voto alle elezioni
amministrative è prevista l'esplicita richiesta, da parte di
chi intende esercitare tale diritto, di iscrizione ad
un'apposita lista elettorale aggiunta, nel comune di
residenza: in tale modo lo straniero esercita il diritto di
voto nel luogo di residenza solo nel caso in cui abbia
espresso volontà in tale senso.
Per le modalità di esercizio di tale diritto, cui è
richiesto il possesso dei medesimi requisiti previsti per il
cittadino italiano, i comuni provvedono alla formazione di
apposite liste elettorali aggiunte, degli stranieri e degli
apolidi residenti nel territorio comunale.
Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo
per il riordino delle modalità di partecipazione alle
elezioni, sulla base dei princìpi e criteri direttivi
desumibili dalla citata Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale.