XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 975




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e nelle altre elezioni locali, per gli stranieri e gli apolidi residenti in Italia, in possesso di carta di soggiorno e di passaporto o di documento di viaggio equipollente, dopo tre anni dalla data d'ingresso regolare nel territorio dello Stato. Si intende così dare esecuzione al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, e resa esecutiva dal Parlamento italiano con legge 8 marzo 1994, n. 203, limitatamente ai capitoli A e B.
        Si intende altresì dare un'interpretazione più estensiva al dettato della Carta costituzionale che riserva il diritto di voto ai soli "cittadini": l'interpretazione corrente della Costituzione, sancita anche nella giurisprudenza, considera i diritti fondamentali come estesi alle persone e non solo ai "cittadini" in senso stretto e nello stesso senso vanno le varie convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Un'acquisizione dunque che ha già trovato un importante riconoscimento nel diritto comunitario con l'approvazione e la ratifica del Trattato di Maastricht.
        Per molto tempo le forze politiche hanno associato la questione dell'immigrazione a quella della sicurezza e della lotta alla criminalità.
        Un atteggiamento di sospetto e di inquietudine è stato indotto nell'opinione pubblica, cosicché gli elementi positivi che accompagnano l'immigrazione sono stati offuscati da quelli negativi. Inoltre, una politica di freno dei flussi migratori ha favorito la burocratizzazione ed una voluta lentezza nel disbrigo delle pratiche di accoglienza, così da incrementare il fenomeno degli irregolari e dei clandestini che, in un circolo vizioso, sono caduti nel ricatto del lavoro nero e, talvolta, persino nella manovalanza malavitosa.
        Negli ultimi tempi registriamo un'inversione di rotta: autorevoli voci rappresentative delle istituzioni al più alto livello, dell'imprenditoria, dell'economia e della ricerca, si sono levate a sostegno dell'immigrazione, illustrando i benefìci che può trarre il nostro Paese dall'aumento della presenza degli immigrati: compensazione dello squilibrio demografico, ringiovanimento della popolazione, rafforzamento della produzione fino alla stabilità del quadro pensionistico.
        Un così esplicito capovolgimento di linea non può che essere accolto positivamente. Occorre tuttavia avere presente il rischio che una maggiore immissione di immigrati nel mondo del lavoro non si traduca in un incremento del lavoro nero e non esasperi ulteriormente le condizioni di flessibilità e di precarietà dei lavoratori: sappiamo infatti che, per necessità, l'immigrato è più disponibile ad assoggettarsi, a basso salario, a lavori che gli italiani rifiutano, senza garanzie e diritti sindacali.
        Considerato che gli stranieri che risiedono sul territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle società europee, si tratta di definire e di rafforzare politiche di cittadinanza certe verso le comunità migranti: il riconoscimento dell'utilità della forza lavoro immigrata non può essere disgiunto dal riconoscimento dei diritti giuridici, civili e politici che rappresentano la precondizione per rendere agibile la partecipazione dei migranti nella società di accoglienza.
        L'estensione del voto agli stranieri immigrati rappresenta un primo importante riconoscimento, seppure per ora limitatamente a livello locale, degli immigrati regolarmente soggiornanti nel nostro Paese; un diritto d'altra parte riconosciuto e attuato in numerosi Paese europei: Danimarca, Olanda, Svezia, Norvegia, Spagna e Portogallo garantiscono da tempo il voto amministrativo agli stranieri residenti; in Gran Bretagna votano alle elezioni politiche, oltre ai cittadini del Commonwelth, anche irlandesi e pakistani.
        La presente proposta di legge propone l'acquisizione del diritto di voto amministrativo per gli stranieri non comunitari e gli apolidi che ne facciano richiesta, dopo tre anni di permanenza in Italia: riteniamo che tre anni siano sufficienti per conoscere la società di immigrazione al punto da contribuire al suo autogoverno locale e necessari almeno dal punto di vista dell'eleggibilità.
        La disposizione in esame introduce, altresì, il diritto di elettorato attivo e passivo non solo nelle elezioni comunali e circoscrizionali, per gli stranieri e gli apolidi titolari di carta di soggiorno, ma estende tale diritto alle elezioni provinciali e regionali. Ciò in ragione del fatto che riteniamo doveroso estendere il diritto di voto a tutti i livelli territoriali ai quali si è individualmente legati.
        Per l'esercizio del diritto di voto alle elezioni amministrative è prevista l'esplicita richiesta, da parte di chi intende esercitare tale diritto, di iscrizione ad un'apposita lista elettorale aggiunta, nel comune di residenza: in tale modo lo straniero esercita il diritto di voto nel luogo di residenza solo nel caso in cui abbia espresso volontà in tale senso.
        Per le modalità di esercizio di tale diritto, cui è richiesto il possesso dei medesimi requisiti previsti per il cittadino italiano, i comuni provvedono alla formazione di apposite liste elettorali aggiunte, degli stranieri e degli apolidi residenti nel territorio comunale.
        Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per il riordino delle modalità di partecipazione alle elezioni, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalla citata Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.




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