XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 975
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5
febbraio 1992, limitatamente al capitolo C.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della
Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 12 della medesima Convenzione.
Art. 3.
1. In attuazione di quanto previsto dal capitolo C della
Convenzione di cui all'articolo 1 ed in conformità al dettato
dell'articolo 10 della Costituzione, gli stranieri e gli
apolidi residenti in Italia, in possesso di titolo di
soggiorno in corso di validità e di passaporto o di documento
di viaggio equipollente, dopo tre anni di soggiorno regolare
nel territorio dello Stato hanno il diritto di elettorato
attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali e
comunali nonché nelle altre elezioni per organi di enti
locali.
Art. 4.
1. Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo
per le elezioni indicate nell'articolo 3, i comuni, entro il
novantesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione,
provvedono alla formazione di apposite liste elettorali
aggiunte degli stranieri e degli apolidi residenti nel
territorio comunale, alle quali, fino al giorno antecedente la
data fissata per le elezioni, sono aggiunti i residenti
stranieri e apolidi in possesso dei requisiti di legge che ne
facciano richiesta.
Art. 5.
1. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello
straniero od apolide residente è richiesto il possesso dei
medesimi requisiti previsti per il cittadino.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia
elettorale più favorevoli per i cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea o per altre categorie di stranieri.
Art. 6.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto
legislativo per il riordino delle modalità di partecipazione
democratica dei cittadini stranieri e degli apolidi residenti
in Italia nell'ambito delle autonomie locali secondo i
princìpi e criteri direttivi desumibili dalla Convenzione di
cui all'articolo 1.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.