XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 975




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente al capitolo C.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della medesima Convenzione.


Art. 3.

        1. In attuazione di quanto previsto dal capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1 ed in conformità al dettato dell'articolo 10 della Costituzione, gli stranieri e gli apolidi residenti in Italia, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e di passaporto o di documento di viaggio equipollente, dopo tre anni di soggiorno regolare nel territorio dello Stato hanno il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali e comunali nonché nelle altre elezioni per organi di enti locali.


Art. 4.

        1. Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni indicate nell'articolo 3, i comuni, entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione, provvedono alla formazione di apposite liste elettorali aggiunte degli stranieri e degli apolidi residenti nel territorio comunale, alle quali, fino al giorno antecedente la data fissata per le elezioni, sono aggiunti i residenti stranieri e apolidi in possesso dei requisiti di legge che ne facciano richiesta.


Art. 5.

        1. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero od apolide residente è richiesto il possesso dei medesimi requisiti previsti per il cittadino.
        2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia elettorale più favorevoli per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o per altre categorie di stranieri.


Art. 6.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per il riordino delle modalità di partecipazione democratica dei cittadini stranieri e degli apolidi residenti in Italia nell'ambito delle autonomie locali secondo i princìpi e criteri direttivi desumibili dalla Convenzione di cui all'articolo 1.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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