XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 974
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante "Nuove norme sulla cittadinanza", insieme al relativo
regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, mentre ha adeguato
le sue norme al dettato costituzionale, ai mutamenti di
sensibilità e di costume per ciò che concerne la parità fra i
sessi, equiparando, per esempio, la figura del padre e della
madre, è invece peggiorativa per quanto riguarda la
possibilità di "acquisto" della cittadinanza italiana da parte
dei cittadini stranieri extracomunitari. Per questi, infatti,
la condizione per poter fare istanza di concessione della
cittadinanza è di risiedere legalmente da almeno dieci anni
nel territorio della Repubblica, mentre la legge precedente
prescriveva solo cinque anni e non faceva distinzione fra
stranieri extracomunitari e comunitari. La legge attuale, al
contrario, discrimina pesantemente i primi rispetto ai
cittadini di Stati membri dell'Unione europea, per i quali è
richiesta la residenza locale da almeno quattro anni.
Discriminatoria è la legge attuale anche rispetto a due
altre categorie di stranieri, definite in base ad un criterio
di discendenza. Lo straniero "del quale il padre e la madre od
uno degli ascendenti in linea retta sono stati cittadini
italiani per nascita" può ottenere la cittadinanza italiana se
è residente in Italia da almeno tre anni (rispetto ai quattro
o ai dieci degli stranieri "non di stirpe", rispettivamente
comunitari ed extracomunitari); se presta servizio militare;
se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (per lo
straniero che non sia di "stirpe italiana" in caso analogo
occorrono cinque anni alle dipendenze dello Stato); se al
raggiungimento della maggiore età, risiede in Italia da almeno
due anni e dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana. Al contrario, lo straniero che non avendo ascendenti
italiani voglia ottenere la cittadinanza italiana al
raggiungimento della maggiore età deve essere nato in Italia e
deve averci risieduto continuativamente; inoltre chi sia nato
in Italia da genitori stranieri è cittadino italiano per
nascita solo se la legge dello Stato cui appartengono i
genitori non prevede la "trasmissione" della cittadinanza al
figlio nato all'estero: dunque solo perché altrimenti
sarebbero apolidi.
Senza addentrarci nell'analisi puntuale del testo,
l'illustrazione di questi pochi elementi già mostra quale sia
lo spirito della legge; come in essa permangano criteri
ispirantisi allo jus sanguinis, mentre lo jus soli
è subordinato a condizioni fortemente restrittive. Un altro
aspetto a nostro parere da riformare è l'istituto della
concessione della cittadinanza: nella maggior parte dei casi,
lo straniero che voglia naturalizzarsi deve sperare che ciò
gli venga concesso su proposta del Ministero dell'interno e
per decreto del Presidente della Repubblica. I criteri di
fondo che abbiamo inteso affermare in questo testo sono: è
cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio
italiano, anche se figlio di genitori ignoti, apolidi o
stranieri, senza distinzione tra comunitari ed
extracomunitari.
Può acquisire la cittadinanza italiana l'apolide o lo
straniero - comunitario o extracomunitario - che risiede
ininterrottamente da cinque anni nel territorio italiano. Chi
acquista la cittadinanza italiana può conservare quella
"d'origine".
Quanto ai privilegi concessi allo straniero di "stirpe
italiana", abbiamo limitato gli effetti dello jus
sanguinis conservando solo i casi relativi al servizio
militare ed al pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato.