XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 974




        Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza", insieme al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, mentre ha adeguato le sue norme al dettato costituzionale, ai mutamenti di sensibilità e di costume per ciò che concerne la parità fra i sessi, equiparando, per esempio, la figura del padre e della madre, è invece peggiorativa per quanto riguarda la possibilità di "acquisto" della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri extracomunitari. Per questi, infatti, la condizione per poter fare istanza di concessione della cittadinanza è di risiedere legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, mentre la legge precedente prescriveva solo cinque anni e non faceva distinzione fra stranieri extracomunitari e comunitari. La legge attuale, al contrario, discrimina pesantemente i primi rispetto ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, per i quali è richiesta la residenza locale da almeno quattro anni.
        Discriminatoria è la legge attuale anche rispetto a due altre categorie di stranieri, definite in base ad un criterio di discendenza. Lo straniero "del quale il padre e la madre od uno degli ascendenti in linea retta sono stati cittadini italiani per nascita" può ottenere la cittadinanza italiana se è residente in Italia da almeno tre anni (rispetto ai quattro o ai dieci degli stranieri "non di stirpe", rispettivamente comunitari ed extracomunitari); se presta servizio militare; se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (per lo straniero che non sia di "stirpe italiana" in caso analogo occorrono cinque anni alle dipendenze dello Stato); se al raggiungimento della maggiore età, risiede in Italia da almeno due anni e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. Al contrario, lo straniero che non avendo ascendenti italiani voglia ottenere la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età deve essere nato in Italia e deve averci risieduto continuativamente; inoltre chi sia nato in Italia da genitori stranieri è cittadino italiano per nascita solo se la legge dello Stato cui appartengono i genitori non prevede la "trasmissione" della cittadinanza al figlio nato all'estero: dunque solo perché altrimenti sarebbero apolidi.
        Senza addentrarci nell'analisi puntuale del testo, l'illustrazione di questi pochi elementi già mostra quale sia lo spirito della legge; come in essa permangano criteri ispirantisi allo jus sanguinis, mentre lo jus soli è subordinato a condizioni fortemente restrittive. Un altro aspetto a nostro parere da riformare è l'istituto della concessione della cittadinanza: nella maggior parte dei casi, lo straniero che voglia naturalizzarsi deve sperare che ciò gli venga concesso su proposta del Ministero dell'interno e per decreto del Presidente della Repubblica. I criteri di fondo che abbiamo inteso affermare in questo testo sono: è cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio italiano, anche se figlio di genitori ignoti, apolidi o stranieri, senza distinzione tra comunitari ed extracomunitari.
        Può acquisire la cittadinanza italiana l'apolide o lo straniero - comunitario o extracomunitario - che risiede ininterrottamente da cinque anni nel territorio italiano. Chi acquista la cittadinanza italiana può conservare quella "d'origine".
        Quanto ai privilegi concessi allo straniero di "stirpe italiana", abbiamo limitato gli effetti dello jus sanguinis conservando solo i casi relativi al servizio militare ed al pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.




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