XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 974
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica da
genitori cittadini italiani o stranieri;
c) chi è nato nel territorio della Repubblica se
entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio
non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di
ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga
provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della
filiazione durante la minore età del figlio nato al di fuori
del territorio della Repubblica da madre o padre cittadino ne
determina la cittadinanza secondo le norme della presente
legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne
conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare ,
entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione
giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza
determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai figli per i quali la paternità o la maternità non può
essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto
giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli
alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano
acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
adottati prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Qualora l'adozione venga revocata, l'adottato conserva
la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante
la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di
altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque
rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla
revoca stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre
sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo
Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare
la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze
dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare
la cittadinanza italiana.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da
almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo
tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e
se non sussiste separazione legale.
2. Negli altri casi, acquista la cittadinanza italiana lo
straniero o l'apolide che risieda legalmente da almeno cinque
anni nel territorio della Repubblica.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può
essere concessa allo straniero, quando questi abbia reso
eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un
eccezionale interesse dello Stato.
Art. 6.
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi
dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel
libro secondo, titolo I, capi I, II, III, del codice
penale;
b) la sussistenza, nel caso specifico, di
comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.
2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi
della condanna.
3. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a
comunicazione della sentenza definitiva se sia stata promossa
azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera
a).
Art. 7.
1. La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro
dell'interno a richiesta dell'interessato, presentata al
sindaco del comune di residenza o alla competente autorità
consolare.
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge
l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause
ostative previste dall'articolo 6. Ove si tratti di ragioni
inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato
su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta
può essere riproposta dopo due anni dall'emanazione del
provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è
preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza
stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso
il termine di un anno.
3. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha
effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei
mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere
fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato.
Art. 9.
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista la
cittadinanza straniera conserva quella italiana, ovvero può ad
essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza
all'estero.
2. Lo straniero che acquista la cittadinanza italiana può
conservare la propria cittadinanza di origine, in conformità
con la legge dello Stato di precedente appartenenza, ovvero
può comunicare all'Ufficiale dello stato civile o alla
competente Autorità consolare italiana la rinuncia alla
cittadinanza di origine.
Art. 10.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo
accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno
Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui
non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per
uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato
dall'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di
abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra
con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato
un impiego pubblico o una carica pubblica o abbia prestato
servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato,
ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza,
perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione
dello stato di guerra.
Art. 11.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare o civile
in sostituzione di quello militare per lo Stato italiano e
dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico
impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero,
dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha
stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la
residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la
residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa
rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato
all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati
da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato
estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia
stabilito la residenza da un anno nel territorio della
Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o
il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), ed
e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se
viene inibito con decreto del Ministro dell'interno per gravi
e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di
Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un
anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 12.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la
cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono
rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 13.
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha
effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 2, dal
giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni
e le formalità richieste.
Art. 14.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si
riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del
servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato
italiano secondo le condizioni stabilite dalle legge, o dalle
convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini
dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli
obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 15.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di
cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non
si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata
in vigore della stessa.
Art. 16.
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il
riacquisto e la rinuncia previste dalla presente legge sono
rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il
dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza,
ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità
diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i
provvedimenti inerenti alla perdita, alla conservazione, e al
riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei
registri di cittadinanza e di essi viene effettuata
annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art. 17.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto
di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne,
entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto od opzione, o dal
raggiungimento della maggiore età, se successivo,
comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato
civile del luogo di residenza, ovvero, se residente
all'estero, all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla
medesima disciplina di cui all'articolo 16.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati al comma 1
è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni. Competente all'applicazione
della sanzione amministrativa è il prefetto.
Art. 18.
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della
presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata
in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 19.
1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la
presente legge.
2. Restano salve le disposizioni, in quanto più
favorevoli, previste da leggi italiane diverse, nonché da
accordi internazionali.
Art. 20.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.