XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 974




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' cittadino per nascita:

            a) il figlio di padre o madre cittadini;

            b) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori cittadini italiani o stranieri;

            c) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

        2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.


Art. 2.

        1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio nato al di fuori del territorio della Repubblica da madre o padre cittadino ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
        2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare , entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o la maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3.

        1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
        2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Qualora l'adozione venga revocata, l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.


Art. 4.

        1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

            a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

            b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.


Art. 5.

        1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
        2. Negli altri casi, acquista la cittadinanza italiana lo straniero o l'apolide che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.
        3. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero, quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.


Art. 6.

        1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

            a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II, III, del codice penale;

            b) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

        2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
        3. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a).


Art. 7.

        1. La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno a richiesta dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.


Art. 8.

        1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste dall'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo due anni dall'emanazione del provvedimento.
        2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di un anno.
        3. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.


Art. 9.

        1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista la cittadinanza straniera conserva quella italiana, ovvero può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
        2. Lo straniero che acquista la cittadinanza italiana può conservare la propria cittadinanza di origine, in conformità con la legge dello Stato di precedente appartenenza, ovvero può comunicare all'Ufficiale dello stato civile o alla competente Autorità consolare italiana la rinuncia alla cittadinanza di origine.


Art. 10.

        1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato dall'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
        2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 11.

        1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

            a) se presta effettivo servizio militare o civile in sostituzione di quello militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

            b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

            c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

            d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

            e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da un anno nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 10, comma 1.

        2. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.


Art. 12.

        1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.


Art. 13.

        1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 2, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.


Art. 14.

        1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.
        2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalle legge, o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.


Art. 15.

        1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.


Art. 16.

        1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
        2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti inerenti alla perdita, alla conservazione, e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.


Art. 17.

        1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto od opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.
        2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina di cui all'articolo 16.
        3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.


Art. 18.

        1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 19.

        1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
        2. Restano salve le disposizioni, in quanto più favorevoli, previste da leggi italiane diverse, nonché da accordi internazionali.


Art. 20.

        1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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