XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 972




        Onorevoli Colleghi! - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, all'articolo 25, per effetto dello scioglimento del Corpo degli agenti di custodia sancito nell'articolo 2, comma 1, della medesima legge e per effetto della configurazione dell'istituito Corpo di polizia penitenziaria, ha collocato gli ufficiali di quell'organismo, non più contemplati nel nuovo, in un ruolo ad esaurimento ed ha previsto, per essi, una disciplina di stato ed organizzativa, presuntivamente stabilizzante, relativa, nell'ordine, alla confluenza univoca, alla carriera, alla competenza funzionale, alla posizione della ausiliaria e alla opzione di transito altrove.
        Ebbene, tale disciplina, segnatamente quella contenuta nei commi 4, 5, 6 e 7 del citato articolo 25 della legge n. 395 del 1990, di volta in volta, al momento dell'attuazione, ha suscitato non poche incertezze e non poche perplessità sia nei titolari dell'intervento sia, soprattutto, nei destinatari ultimi.
        Incertezze e perplessità superate dagli uni mediante la convergenza compatta su una opinione di intransigente rigidità accortamente protetta con la pratica del ricorso al parere rituale o al consiglio di conforto dei vari organi investiti della competenza nella espressione, vincolante o meno, sollecitati con proposizioni dirette più ad adattare le norme al rigetto di principio che a coniugarle con lo sforzo di andare oltre il dubbio e, quindi, non sempre giuridicamente pertinenti anche se, nella sostanza, convincenti della opportunità della resistenza contro il rischio della alterazione degli equilibri di attività o di categoria, secondo la consuetudine e secondo la conservazione.
        Un pretesto di debole piattaforma, all'evidenza, non essendo nemmeno apprezzabile, in un confronto retorico, sotto il profilo etico della coerenza e sotto il profilo pratico della gestione - entrambi finalizzati alla efficienza e alla produttività - che, attraverso la lettura più penetrante e ad ampio respiro di una legge, il consenso partecipe sul giusto, professionale o di merito, dovuto ad altri, emarginati dalla compagine prevalente, possa divenire strumento di tensione o di instabilità.
        Messo da parte, ovviamente, qualsiasi impulso di malumore comparativo su quel giusto magari inteso di eccessiva gratificazione.
        Incertezze e perplessità mantenute, invece, dagli altri, i destinatari riceventi, i quali, pur consci della ampiezza delle provvidenze elargite, sono rimasti confinati nel malessere e nel disappunto impotente di non avere ottenuto la interezza della spettanza, malgrado la legittimità della pretesa.
        Evidentemente, un assurdo di impostazione, insostenibile per equità e non perseverabile.
        Se la legge deve essere rispettata.
        Trascorso, dunque, senza modificazioni, un decennio dall'entrata in vigore dell'ordinamento, rimasta in costanza di prevenzione la maggior parte degli aspetti posti in essere dal citato articolo 25, l'intera materia afferente al ruolo ad esaurimento appare bisognevole di chiarimenti puntuali e definitivi, nell'interesse generale.
        Ciò anche in ragione del recente decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che ha disposto per il ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia (articolo 27), inducendo al presagio di possibili istanze di flusso o di riflusso.
        Al riguardo, da una angolazione squisitamente giuridica, emerge la riflessione che se una previsione normativa perde efficacia per lo spirare del proprio termine di applicazione o per il compimento della fattispecie, attendibilmente definitivo, e se a distanza di qualche anno quella stessa previsione viene, in parte, rinvigorita, immutatene le finalità e confermatine i contenuti, allora l'intervallo di tempo intercorso non può rimanere archiviato nella trascuranza e nella inerzia, men che mai se alla prima è stata data imperfetta esecuzione.
        Fuori dall'inciso, e indipendentemente dalla citata riapertura, la presente proposta di legge è diretta al superamento della opinione - alternativamente condivisibile, parziale o inattendibile e sovente manifestazione del negozio di circostanza tra esigenze e lettera del dettato - a mezzo della puntuale e rigorosa conferma della volontà del legislatore.
        Il comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 395 del 1990 ha sollevato, nel tempo, alcuni argomenti di dubbio.
        Identificato nel grado di generale di brigata previsto nella tabella annessa alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, quello superiore al grado di colonnello apicale del Corpo degli agenti di custodia, come fissato nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, il primo argomento di dubbio ha riguardato la conferibilità di tale grado, se cioè in favore di alcuni legittimati ovvero a ruolo aperto. Dopo non irrilevanti consultazioni la questione ha trovato, alfine, soluzione nella apertura.
        Il secondo argomento ha riguardato la conferibilità con effetti retroattivi completi allorché la procedura dovesse essere quella della ricostruzione della carriera.
        Anche su questo aspetto la dibattuta determinazione è stata quella della adesione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 121 del 1981.
        Il terzo argomento ha riguardato la procedura del conferimento per ricostruzione, vale a dire se dovesse essere itinerante attraverso il giudizio collegiale oppure contenuta nel mero accertamento d'ufficio del possesso di qualche requisito individuale.
        Ancora dopo molteplici controversie la logica selettiva è prevalsa, sicché il giudizio collegiale di avanzamento è stato ritenuto indispensabile soltanto per il conferimento ordinario.
        L'ultimo argomento ha riguardato il superamento del grado di colonnello, se, cioè, dovesse essere contemplato il solo grado successivo di generale di brigata od anche quello, ulteriore, di divisione, espressamente previsto nella tabella annessa alla legge n. 121 del 1981. Un dubbio che sarebbe stato dissolvibile senza soverchi affanni interpretativi se si fosse dato corso ad una lettura meno preoccupata. Si è preferito, invece, l'attestamento sul rigetto, suffragato da un parere formale abbastanza precario, disattendendo la norma.
        L'equivoco coltivato è, probabilmente, insorto a causa della valenza riconosciuta alla locuzione iniziale del comma 4 del citato articolo 25, laddove il "... grado superiore a quello apicale (..)" è stato compreso quale grado "militare" superiore e non già, correttamente secondo il lessico e secondo la logica, quale posizione superiore in seno ad una gerarchia.
        Letta alla luce di tale interpretazione la norma, allora, manifesta una piena continuità tra presupposto, merito e metodo e non solo non pone alcun ostacolo alla conferibilità di entrambi i gradi previsti nella richiamata tabella, ma la dispone.
        Un convincente elemento di prova della esattezza dell'assunto che non risulta mai preso in esame esegetico da nessuno è costituito dalla condizione temporale dei "periodi triennali". Essendo esso, infatti, l'unico dichiarato avente forza condizionante, non avrebbe alcun senso compiuto la pretesa di una anzianità maturata in più periodi per il conferimento di un solo grado, ancora meno nella ipotesi della retroattività della ricostruzione, mentre è perfettamente aderente al contenuto che i periodi in parola debbano essere identificati nel numero di due, appunto uno per ciascuno dei due gradi tabellari.
        Il comma 5 del medesimo articolo 25 è tuttora oggetto di contenzioso sugli effetti della collocazione nella ausiliaria - cioè, in particolare, se nell'ausiliaria sia possibile conferire promozioni - esasperato dalle motivazioni discordi dei pretendenti e dei gestori della materia, questi ultimi prevalenti grazie al conforto della consueta adesione adita.
        Anche in questo caso la lettura ufficiale della norma, almeno da quanto desumibile dagli atti, è parsa di scarsa meticolosità e disattenta, avendo dato ospitalità giuridica al convincimento che il titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, fosse applicabile in quanto fine a se stesso, per la mera collocazione e per la relativa indennità, e non per altro, e che il rigore della formulazione fosse ostativo ad eventuali escursioni di collegamento normativo.
        La critica è sorretta da due considerazioni di forte contrasto.
        Quella che, ai sensi di legge, gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia non sono soggetti ai richiami in servizio per mobilitazione (decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, articolo 24) mentre lo sono per principio istitutivo e per attività sussidiarie (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articolo 3, comma 4), con ciò vanificando un presupposto essenziale della costruzione negatoria.
        Quella, davvero pregnante, che il comma recita, letteralmente, l'applicazione delle norme "sullo stato giuridico di cui al titolo IV (...)" e non l'applicazione "delle norme del titolo IV" che è, invece, una formula di infausta sintesi, frettolosamente adottata dal linguaggio comune e da quello burocratico. E' di tutta evidenza, allora, che da un osservatorio del genere la chiave di lettura assume tutt'altra dimensione, dovendosi ampliare il significato della locuzione legislativa fino all'obbligatorio collegamento con circostanti discip1ine, parti dell'ordinamento complessivo, riconducibili al concetto di stato giuridico, appunto, quale inteso dalla legge n. 113 del 1954 negli articoli 1 e 4.
        Rimarrebbe, invero, da dimostrare la praticabilità della promozione entro l'ausiliaria indipendentemente da un progetto di richiamo in servizio a tempo che sembrerebbe subordinato alla discrezionalità dell'iniziativa amministrativa.
        Anche tale incertezza è, però, risolta dalla legge che non solo attenua ma, addirittura, dissipa il dubbio sul metodo laddove formalizza in modo assai chiaro la progettazione e il preavviso, senza soluzione di continuità, proprio del richiamo (decreto legislativo n. 165 del 1997, articolo 3, commi 3 e 4).
        Il comma 6 del medesimo articolo 25 (peraltro con il citato decreto legislativo n. 146 del 2000 si è disposto in merito alla collocazione di tale personale) è fonte di altrettanta conflittualità tra indirizzo, programma e risposta.
        Esso dispone in maniera generica circa le nuove destinazioni di servizio del ruolo ad esaurimento contenendo la previsione in una dichiarazione di assunzione di funzioni e di obblighi propri di altre categorie penitenziarie e in un rinvio alla preposizione, a domanda, alla direzione, praticamente, di tutti i servizi operativi ed amministrativi.
        La norma, dunque, a causa della propria manifesta genericità è parsa subito - e la parvenza è rimasta - di non piana applicazione, soprattutto nella insistenza sulla domanda di ingresso.
        Non è discutibile che, se si dovesse riconoscere un carattere pregiudiziale, quindi di vaglio, a tale domanda, qualora essa non venisse prodotta oppure, se prodotta, non fosse accolta, verrebbe ad insorgere una sconcertante confusione non solo tra l'indirizzo e il programma da una parte, ma soprattutto tra diritti e doveri in ogni figura implicata, in mancanza di una alternativa, dall'altra.
        Tanto perché, principalmente, la norma, giova ribadirlo, non rende chiarezza alcuna circa i compiti affidabili d'ufficio al ruolo in questione.
        Dal riscontro dei fatti è dato desumere che la pendenza, lungi dalla composizione, è stata controllata, più o meno consensualmente, con accomodamenti di maniera o con atti di imperio alquanto distanti dalla certezza del diritto.
        Replicando, pure su questa materia che ha confini troppo ampi e oggetto troppo coinvolgente per stemperare il compromesso con l'indulgenza della ineluttabilità, la preferenza è stata accordata ad una interpretazione riduttiva, presumibilmente a tutela della stabilità, quando, invece, non sarebbe stato disagevole dare conto verosimile della norma, secondo la logica, non soltanto organizzativa, intendendo che il legislatore, appunto, abbia voluto abilitare il ruolo ad esaurimento a tutti i servizi compatibili con il nuovo stato acquisito e con il grado rivestito, dando alla domanda d'accesso non valenza di condizione di parte indispensabile al perfezionamento del rapporto, ma valenza di mera dichiarazione preferenziale sul tipo di impiego.
        Una lettura piana, dunque, plausibile e ponderata, oltreché garante, al di là di qualsiasi suggestione di intangibilità, della omogeneità funzionale.
        In parallelo, analoga intrusione analitica può essere operata sul disposto relativo al possesso dei requisiti pretesi dai profili professionali nella prospettiva della direzione degli istituti e dei servizi della amministrazione penitenziaria, segnatamente quello della laurea.
        Un frangente giuridico che impone di risolvere il dilemma, secondo il diritto, se un titolo di studio non richiesto per l'ingresso in carriera (articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni) ma conseguito dopo l'ingresso - quindi per una finalità di gestione della cultura individuale essenzialmente privata - debba essere stimato di valore pregiudiziale divenendo, così, elemento selettivo e produttore di privilegi di priorità tra soggetti eguali per stato e per impiego ovvero debba essere stimato ininfluente rispetto ad una previsione concorrente derivata da una scoordinata combinazione normativa.
        Su quest'ultimo avviso non dovrebbero ingenerarsi soverchie resistenze, se non quelle di facciata.
        Nel merito, se dal novero degli incarichi conferibili non si esclude, infatti, la direzione degli istituti penitenziari - ma se così non fosse si darebbe luogo ad una discriminazione abusiva, posto che la legge recita il compendio di "istituti dell'Amministrazione" -, interpretando in modo meno estensivo, l'intera impalcatura della norma verrebbe a vacillare.
        Un assunto, questo, palesemente avvalorato sia dal comma 8, lettera b), del citato articolo 25, ove è, effettivamente, contemplata l'ipotesi del mutamento di stato per le relative conseguenze sia delle disposizioni contenute negli articoli 3, 16, comma 3, e 17, comma 1, lettera g), della medesima legge n. 395 del 1990.
        Il comma 7 deve essere, infine, letto con intendimento esaustivo di qualsiasi pendenza trattando esso, inequivocabilmente, dell'incentivo all'esodo.
        Il dovuto chiarimento si incentra, pertanto, sulla efficacia dell'aumento di servizio di sette anni, in particolare anche in funzione dell'avanzamento di grado, poiché al momento della attuazione della misura si è dato corso ai congedi ordinari con una condotta istruttoria saldamente ancorata alla parvenza immediata del dispositivo, per niente approfondita, ancora restrittiva e, dunque, difforme dal reale volere del legislatore.
        Il principio informatore della norma, è indispensabile evidenziarlo, è stato quello della offerta vantaggiosa a sollecitare l'esodo nella prospettiva della più celere conclusione del ruolo. Ebbene, quasi tutti gli ufficiali di quel ruolo optanti per la cessazione anticipata dal servizio, ciascuno di essi in possesso di una determinata anzianità nel grado rivestito, inferiore anche di poco a quella minima necessaria alla promozione, sono stati posti in quiescenza esattamente con lo stesso grado senza alcuna formale riflessione sul punto che l'aumento settennale figurativo, pur utile ad una serie non trascurabile di provvidenze, potesse esserlo anche per il completamento del periodo minimo indicato verso l'avanzamento.
        La stasi di indagine è stata causata, probabilmente, dalla convinzione che il momento della quiescenza fosse terminale di ogni questione in corso di maturazione e, pertanto, di impedimento a qualsiasi ulteriore sviluppo.
        Una inclinazione diversa, invero, non avrebbe provocato alcuno sconvolgimento dello spirito e della lettera della legge. Anzi, se il ragionamento giuridico e pratico, con l'ausilio del buon senso costruttivo, fosse stato adeguatamente stimolato, verosimilmente non sarebbe risultato troppo arduo l'esercizio di iniziative favorevoli.
        Un fondamento importante, in tale senso, risiede proprio nella norma, laddove è espressamente detto che i sette anni in questione devono essere considerati utili all'aumento del tempo di permanenza in carriera al fine del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, vale a dire il trattamento economico di quei gradi di colonnello e di generale di brigata che, nonostante la istituzione secondo la citata tabella annessa alla medesima legge n. 121 del 1981, non sono stati, contestualmente, conferiti. In altri termini, gradi retribuiti ma rifiutati nella forma.
        Una presa di posizione a dir poco stridente, resa ancora più difficile alla accettazione esegetica dalla previsione della riapertura dei termini di cui si è fatto cenno, per due precise ragioni.
        La prima è che gli originari optanti verso l'esodo immediato si troverebbero ingiustamente penalizzati da una reviviscenza giuridica del tutto imprevedibile al tempo della decisione, posto che gli attuali corrispondenti, avendo allora preferito la permanenza, si ritroverebbero potenziali beneficiari delle stesse opportunità di catalogo, però maggiorate, nella sostanza, da un quinquennio di servizio aggiuntivo, produttivo di sensibili effetti gerarchici ed economici, precluso ai predecessori, quand'anche in ipotesi.
        La seconda è che gli stessi originari optanti, ancora nella posizione di ausiliaria - ma in principio tutti gli ufficiali in un percorso a ritroso - non possono essere esclusi da operazioni di sanatoria con il pretesto del rigore insuperabile della legge. Essi, infatti, se sotto l'aspetto previdenziale sono in uno stato di piena quiescenza, sotto l'aspetto del rapporto di servizio sono, invece, in una posizione subordinata, dovendo rimanere a disposizione del Governo, nell'ambito della tipologia prevista dall'ordinamento, ancorché parzialmente mutuato, come si è detto trattando del comma 5. Ciò ben a monte delle strategie che possono aver ispirato l'avviso legislativo di riapertura, peraltro assai significativo, nel preambolo e nel merito, indirizzato, come è, ad una ulteriore sollecitazione all'esodo dal ruolo.
        A mente le argomentazioni rese, la proposta di legge consta di cinque articoli.
        Nell'articolo 1, nel comma 1, è chiarito che i gradi conferibili al personale del ruolo ad esaurimento oltre a quello apicale di colonnello sono entrambi quelli superiori identificati, per corrispondenza, nella tabella annessa alla legge n. 121 del 1981, vale a dire quelli di generale di brigata e di divisione, che sono disponibili fin dalla data di entrata in vigore di detta legge n. 121 del 1981, ai fini delle promozioni per ricostruzione della carriera di cui al comma 3 dell'articolo in oggetto.
        Nel comma 2 è chiarito che per il conferimento dei gradi di cui al comma 1 occorre una anzianità di servizio di tre anni in ciascun grado immediatamente inferiore.
        Nel comma 3, che deve essere posto in combinazione con il comma 1, è chiarito che le promozioni sono conferite con ricostruzione della carriera e, pertanto, con effetti giuridici ed economici retroattivi, prescindendo dal giudizio collegiale.
        A tale proposito, poiché la legge non fa menzione di particolari requisiti oltre quello dell'anzianità, essendo plausibilmente identificabile nel lodevole servizio prestato, sintetizzato nella classifica annuale, quello indispensabile, l'accertamento d'ufficio è ritenuto proceduralmente adeguato e sufficiente.
        Nel comma 4 è chiarito, invece, che le promozioni ordinarie sono soggette al giudizio di designazione della apposita commissione di avanzamento perché, nonostante la conferibilità a ruolo aperto, la posizione di precedenza in ruolo potrebbe attendibilmente essere modificata o la stessa promuovibilità contestata.
        Nell'articolo 2, al comma 1, è chiarito che la collocazione in ausiliaria non è fine a se stessa e che la disciplina che la organizza deve trovare adeguato collegamento con le norme sull'avanzamento. Tali norme sono identificate nel comma 2 che pone in rilievo anche la tassatività del mantenimento della disponibilità fino alla conclusione temporale della posizione individuale.
        Non apparendo procedura corretta né procedura perseguibile ad oltranza quella del ricorso a normative mutuabili in presenza di tipiche previsioni, l'applicazione della disciplina sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo ad esaurimento richiamata nell'articolo 25, comma 2, della legge n. 395 del 1990, è risultata, di per sé, idonea a sostenere l'esigenza, posto il vincolo di impegno sul programma illimitato, in quanto a tempo ed in quanto a sostanza, contenuto nelle stesse norme istitutive della ausiliaria ed organizzato nell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
        Nell'articolo 3 è chiarita la posizione di servizio del personale del ruolo ad esaurimento tenuto conto delle argomentazioni ampiamente svolte nella prima parte della presente relazione.
        Trattasi di un chiarimento legislativo, finalistico e di organizzazione diretto ad assicurare la continuità e la efficienza del servizio generale penitenziario, limitatamente al coinvolgimento del personale in questione.
        Nell'articolo 4, in armonia con la illustrazione del principio resa nella prima parte della presente relazione, nel comma 1 è chiarita la utilità del beneficio dei sette anni ai fini del completamento del periodo necessario all'avanzamento interrotto dall'esodo volontario contemplato dalla legge.
        Nel comma 2, che è affermativo del metodo, è chiarito che la operazione del computo del tempo è effettuata correttamente con riferimento all'accertamento della posizione individuale del giorno antecedente a quello della collocazione nella ausiliaria, alla stregua di quanto, per prassi, avviene nella procedura sul computo delle spettanze di quiescenza e che tale operazione è utile per una sola promozione, essendo inammissibile l'ulteriore sfruttamento figurativo.
        Nel comma 3 è chiarito che la promozione è conferita mediante la ricostruzione della carriera, trattandosi di situazioni riferibili a personale non più in servizio attivo, fatta salva l'ipotesi del richiamo, comunque ininfluente sull'ipotesi.
        Nell'articolo 5 è contenuta una norma di garanzia, ulteriormente interpretativa dei destinatari aventi diritto.
        La proposta di legge, per la propria natura interpretativa, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.




Frontespizio Testo articoli