XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 972




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, č interpretato nel senso che l'avanzamento oltre il grado apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, č consentito per il conseguimento dei due gradi immediatamente superiori corrispondenti alle qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, che ai fini del comma 3 del presente articolo sono istituti dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 121 del 1981.
        2. Il periodo di permanenza nel grado apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e nel primo grado ad esso superiore utile a ciascun avanzamento č di tre anni.
        3. Le promozioni di cui al comma 1 sono conferite con ricostruzione della carriera e con effetti giuridici ed economici retroattivi previo l'accertamento d'ufficio nel triennio di riferimento.
        4. Le promozioni di cui al comma 1 del presente articolo sono conferite in via ordinaria nella osservanza del disposto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Art. 2.

        1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, č interpretato nel senso che le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, non escludono il collegamento con le norme vigenti sull'avanzamento.
        2. L'avanzamento nella posizione della ausiliaria ha luogo indipendentemente dai richiami in servizio temporaneo, in conformitā del disposto di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e nella osservanza del disposto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Art. 3.

        1. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nel combinato disposto con l'articolo 27 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, č interpretato nel senso che gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi e dei dirigenti della Amministrazione penitenziaria e sono impiegati, d'ufficio, in tutti i servizi penitenziari, centrali e periferici, in relazione al grado rivestito e con rispetto della conservazione della sede di servizio ricoperta.
        2. La domanda di preposizione alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e del servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalitā stabilite dal regolamento di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, dei servizi di amministrazione e alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria costituisce una dichiarazione preferenziale sul tipo di impiego e non č condizione di impedimento all'affidamento d'ufficio di qualsiasi incarico istituzionale compatibile con il grado rivestito.
        3. Dai requisiti previsti dalle leggi vigenti sui profili professionali č esclusa la laurea se il grado rivestito č adeguato alla funzione.


Art. 4.

        1. Il comma 7 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, č interpretato nel senso che l'aumento di servizio di sette anni č utile anche per il completamento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito ai fini dell'avanzamento non conseguito per effetto dell'esercizio della facoltā di cessazione dal servizio entro il termine ivi stabilito.
        2. Il computo del tempo, per effetto del comma 1, č effettuato con riferimento al giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio ed č efficace per una sola promozione.
        3. La promozione č conferita anche mediante la ricostruzione della carriera ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 3.


Art. 5.

        1. La presente legge si applica, con effetti giuridici ed economici retroattivi, a tutto il personale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, anche se in posizione di quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.



Frontespizio Relazione