XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 972
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, č interpretato nel senso che l'avanzamento oltre
il grado apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto
1971, n. 607, č consentito per il conseguimento dei due gradi
immediatamente superiori corrispondenti alle qualifiche di cui
alla tabella annessa alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, che ai fini del comma 3 del presente
articolo sono istituti dalla data di entrata in vigore della
citata legge n. 121 del 1981.
2. Il periodo di permanenza nel grado apicale di cui
all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e nel primo
grado ad esso superiore utile a ciascun avanzamento č di tre
anni.
3. Le promozioni di cui al comma 1 sono conferite con
ricostruzione della carriera e con effetti giuridici ed
economici retroattivi previo l'accertamento d'ufficio nel
triennio di riferimento.
4. Le promozioni di cui al comma 1 del presente articolo
sono conferite in via ordinaria nella osservanza del disposto
di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 15 dicembre 1990,
n. 395.
Art. 2.
1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, č interpretato nel senso che le norme sullo
stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile
1954, n. 113, e successive modificazioni, non escludono il
collegamento con le norme vigenti sull'avanzamento.
2. L'avanzamento nella posizione della ausiliaria ha luogo
indipendentemente dai richiami in servizio temporaneo, in
conformitā del disposto di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive
modificazioni, e nella osservanza del disposto di cui
all'articolo 25, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n.
395.
Art. 3.
1. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, nel combinato disposto con l'articolo 27 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, č interpretato nel
senso che gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le
funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi e dei
dirigenti della Amministrazione penitenziaria e sono
impiegati, d'ufficio, in tutti i servizi penitenziari,
centrali e periferici, in relazione al grado rivestito e con
rispetto della conservazione della sede di servizio
ricoperta.
2. La domanda di preposizione alla direzione dei servizi
tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti e
degli internati e del servizio di piantonamento dei detenuti e
degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo
le modalitā stabilite dal regolamento di servizio di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.
82, dei servizi di amministrazione e alla direzione degli
istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria
costituisce una dichiarazione preferenziale sul tipo di
impiego e non č condizione di impedimento all'affidamento
d'ufficio di qualsiasi incarico istituzionale compatibile con
il grado rivestito.
3. Dai requisiti previsti dalle leggi vigenti sui profili
professionali č esclusa la laurea se il grado rivestito č
adeguato alla funzione.
Art. 4.
1. Il comma 7 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, č interpretato nel senso che l'aumento di
servizio di sette anni č utile anche per il completamento del
periodo minimo di permanenza nel grado rivestito ai fini
dell'avanzamento non conseguito per effetto dell'esercizio
della facoltā di cessazione dal servizio entro il termine ivi
stabilito.
2. Il computo del tempo, per effetto del comma 1, č
effettuato con riferimento al giorno antecedente a quello
della cessazione dal servizio ed č efficace per una sola
promozione.
3. La promozione č conferita anche mediante la
ricostruzione della carriera ai sensi del disposto di cui
all'articolo 1, comma 3.
Art. 5.
1. La presente legge si applica, con effetti giuridici ed
economici retroattivi, a tutto il personale di cui
all'articolo 25, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395, anche se in posizione di quiescenza alla data di entrata
in vigore della presente legge.