XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 969




        Onorevoli Colleghi! - Tra i numerosi meriti dell'azione riformatrice e risanatrice in campo economico-finanziario dei Governi di centrosinistra può essere a buona ragione annoverato il conseguimento di una Borsa valori di standing europeo.
        La capitalizzazione è passata dal 17,8 per cento del prodotto interno lordo (PIL) della fine del 1994 al 67,8 per cento della fine del 2000; in particolare è aumentata di 2,5 volte nel recente triennio. Il controvalore giornaliero medio degli scambi è più che decuplicato nell'ultimo quadriennio, fino a superare i 3 miliardi di Euro.
        Passi devono essere ancora compiuti in direzione dell'incremento del numero delle società quotate e dell'ulteriore contendibilità degli assetti proprietari, ma il percorso imboccato è sicuramente quello corretto.
        Sotto il profilo della dimensione del mercato e della acquisita dimestichezza del pubblico dei risparmiatori nei confronti dell'investimento azionario, tali sviluppi sono stati prevalentemente innescati e hanno trovato continuo alimento negli imponenti processi di privatizzazione, ai quali hanno potuto favorevolmente affiancarsi, in circolo virtuoso, le sollecitazioni finanziarie provenienti dal settore già originariamente privato dell'imprenditoria nazionale.
        Gli investitori istituzionali hanno finalmente incominciato a fare sentire la propria voce, sempre incisiva e non di rado determinante, nella gestione delle società partecipate; l'atteso definitivo decollo dei fondi pensione è prossimo a fornire il valore aggiunto della visione di medio-lungo periodo, propria di questa importante categoria di investitori.
        Siffatta evoluzione particolarmente positiva del mercato dei capitali di rischio non avrebbe potuto tuttavia prodursi, né tanto meno consolidarsi, se non fosse stata accompagnata dallo sviluppo di un quadro normativo adeguato e coerente con gli standard comunitari. Tale supporto è stato fornito in prima battuta dal decreto legislativo Eurosim del 1996, ma soprattutto e decisivamente dal successivo testo unico della finanza del 1998, che per generale consenso viene giudicato come esperienza avanzata a livello internazionale.
        Il citato testo unico ha stabilizzato l'inquadramento normativo dei tre grandi attori della Borsa: gli intermediari, i mercati, le società quotate. In quest'ultimo capitolo rientrano in particolare la nozione di appello al pubblico risparmio e la corporate governance degli emittenti, sotto i diversi profili dell'informazione societaria, della trasparenza degli assetti proprietari, della tutela delle minoranze, delle deleghe di voto, del collegio sindacale e della revisione contabile.
        Ribadiamo in questa sede che, dopo circa tre anni di applicazione, riteniamo del tutto soddisfacenti le soluzioni adottate, a partire dalla scelta strategica - per la quale la maggioranza parlamentare si è pronunciata consapevolmente fin dall'inizio - consistente nella ampia responsabilizzazione applicativa demandata alle autorità di vigilanza (Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB e Banca d'Italia).
        In particolare valutiamo positivamente la nuova disciplina, che per molte parti supera quella generale dettata dal codice civile per le società per azioni e le società cooperative, in vigore dal 1^ luglio 1998 per gli emittenti di titoli quotati, nonché, sia pure limitatamente a certuni obblighi informativi nei confronti della CONSOB e del mercato, per gli emittenti di titoli non quotati ma diffusi tra il pubblico in misura rilevante (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 116).
        Al tempo stesso la vasta e intensa attività istruttoria sottostante all'emanazione del testo unico, condotta anche in sede parlamentare, ci ha indotto fin dall'inizio a considerare l'opportunità di intervenire - facendo tesoro, per quanto applicabile, di quella stessa esperienza e delle conseguenti soluzioni adottate - sul resto del vasto universo delle società di capitali, al fine di aggiornarne la complessiva disciplina codicistica di riferimento, vecchia ormai di oltre mezzo secolo ed in parte decisamente obsoleta.
        Ricordiamo in proposito che nel nostro Paese l'avvio di una riforma del diritto societario ha preso le mosse dalla convinzione che sia necessario ridurre il divario che si è aperto tra la regolamentazione delle società quotate e delle società non quotate, dopo le modifiche introdotte con il testo unico della finanza. Quest'ultimo è intervenuto sulla disciplina delle società quotate sul presupposto che, una volta adeguata la regolamentazione interna dell'intermediazione finanziaria al quadro comunitario di riferimento, fosse opportuno conformare alle norme e alle prassi che si vanno affermando sui mercati finanziari internazionali anche il diritto degli emittenti.
        L'intervento più generale sul diritto delle società di capitali presenta tuttavia una notevole differenza rispetto alle riforme fino ad ora compiute: per le società quotate su mercati regolamentati, la creazione del mercato unico e la globalizzazione della finanza suggeriscono di introdurre una disciplina che avvicini il nostro ordinamento a quello dei mercati con piazze finanziarie più sviluppate, caratterizzate da una cornice regolamentare in grado di assicurare una più efficace tutela degli investitori; per le società non quotate, viceversa, non sembra essere oggi all'opera un'altrettanto intensa concorrenza tra ordinamenti, talché differenze di disciplina rilevanti permangono anche all'interno di aree economicamente e finanziariamente integrate, riflettendo in qualche misura le specificità della struttura produttiva e degli assetti proprietari di ciascun Paese.
        La riforma del diritto delle società per azioni impone di tenere presente che in Italia questo modello è oggi adottato da una moltitudine di società di piccole dimensioni, che si dimostrano spesso aperte alla concorrenza internazionale sul fronte dei mercati di prodotto, ma preferiscono mantenersi chiuse, anche nei confronti del mercato nazionale, sotto il profilo della raccolta di mezzi finanziari.
        L'approccio della presente proposta di legge è parzialmente diverso, tendendo ad enfatizzare il ruolo del diritto societario nel favorire l'efficienza del contratto che lega i soci, nella convinzione che: a) l'utilizzo del medesimo strumento per perseguire una pluralità di fini rischia di condurre a risultati complessivamente inefficienti; b) gli strumenti di cui dispone il diritto societario per fare fronte alla mutevolezza nel tempo delle relazioni tra le imprese e i terzi e alla difformità degli interessi da tutelare nelle differenti tipologie di rapporti sono, in molti casi, eccessivamente rigidi; c) non pochi problemi incontrati dalle imprese italiane nei loro percorsi di crescita e di apertura al mercato mobiliare sono riconducibili ad inefficienti soluzioni fornite dall'ordinamento per regolare i rapporti tra soci.
        E' indubbio che aspetti di inadeguatezza si sono manifestati anche con riguardo agli strumenti a disposizione dei creditori per tutelare i propri diritti, per intervenire nelle scelte delle imprese in momenti di difficoltà finanziaria e per sollecitare l'adozione di azioni correttive: la passata recessione è ricca di casi nei quali i creditori si sono accorti delle condizioni in cui versavano le imprese clienti solo dopo che l'informazione era diventata di pubblico dominio e nessun rimedio atto a salvaguardare le proprie ragioni creditizie era più attivabile.
        Tuttavia, una soluzione adeguata a questi problemi può trovarsi solo in (minima) parte nel diritto societario. In particolare, se l'ordinamento assicura un'informativa societaria di qualità soddisfacente, le banche e gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere professionalmente in grado di predisporre strumenti di autotutela sufficienti: se non ne hanno la capacità, significa che vi sono problemi nella regolamentazione di settore, nel grado di concorrenza del comparto e, forse, in assetti proprietari che hanno a lungo influenzato la loro funzione-obiettivo; se difficoltà insorgono anche quando gli intermediari hanno attivato i presìdi necessari, le soluzioni normative possono situarsi più propriamente sul terreno del diritto fallimentare, poiché solo se le sanzioni ex post sono efficaci, tempestive, credibili e commisurate al danno, il creditore può essere in grado di far valere i propri diritti.
        Un'analoga argomentazione vale nei riguardi dei creditori commerciali. La rilevanza di questa fonte di finanziamento esterno, che per le imprese di minori dimensioni sopravanza addirittura il ricorso all'indebitamento finanziario, rende senz'altro utile una riflessione sull'adeguatezza degli strumenti che i creditori commerciali possono attivare per far valere i propri diritti. Anche in questo caso, tuttavia, solo in minima parte i tipici conflitti tra fornitori ed imprese possono trovare opportuna soluzione nel solo diritto societario.
        La medesima linea di ragionamento può riproporsi nei confronti dei lavoratori. Anche nei rapporti tra impresa e lavoratori si appalesano questioni in ordine alle quali è opportuno ricercare soluzioni anche sotto il profilo della corporate governance. In altri Paesi - essenzialmente l'Austria e la Germania - i rappresentanti dei lavoratori possono sedere in appositi organi sociali, contribuendo al controllo sulla gestione. Benché questa soluzione presenti indubbi elementi di interesse, nel nostro contesto non pare opportuno introdurla obbligatoriamente, sia pure per le società di una certa dimensione.
        Se il coinvolgimento dei dipendenti non è desiderato dai soci, una disposizione di questo genere finisce infatti per tradursi in un disincentivo alla crescita dimensionale; le stesse autorità tedesche hanno recentemente osservato che gli obblighi connessi alla cogestione hanno determinato un contenuto ricorso alla forma della società per azioni, ponendo un serio vincolo allo sviluppo del mercato di borsa. Se viceversa i soci trovano conveniente prevedere forme di coinvolgimento dei dipendenti nella gestione dell'impresa, riteniamo sia compito del diritto societario fornire strumenti adeguati o, quanto meno, non porre vincoli a scelte statutarie di questa natura.
        Tutte queste riflessioni ci hanno indotto a ricondurre tendenzialmente il diritto societario nel suo alveo più proprio, che è quello di supporto alle scelte dei soci e di soluzione dei problemi di incompletezza contrattuale che tipicamente caratterizzano il contratto di società. A differenza dei terzi, che sono generalmente legati all'impresa sociale da contratti che prevedono prestazioni definite, gli azionisti si caratterizzano come residual claimant, e non sono generalmente in grado di regolare ex ante tutte le possibili evenienze della vita dell'impresa. Ad esempio, nella fase iniziale di costituzione di una società, i contraenti tendono a considerare come meno probabile di quanto in effetti lo sia l'eventualità che durante societate sorgano dissidi tra i soci; in prima approssimazione, è quindi necessario che l'ordinamento si faccia carico di individuare un corpus minimo di regole volte a prevenire l'insorgere di liti e a ridurne i costi.
        Quanto più numerosa si fa la compagine sociale, tanto più ardui diventano i problemi di coordinamento tra i soci e più probabile che il contratto sociale si riveli inadeguato a tutelare gli azionisti: soci che collettivamente dispongono di quote anche rilevanti di capitale possono non essere in grado di fronteggiare azioni contrarie ai loro interessi poste in essere da altri azionisti o da coalizioni di azionisti, finendo con l'assumere comportamenti di "apatia razionale", di disinteresse verso la gestione della società.
        I problemi di incompletezza del contratto non solo generano inefficienze nel governo societario delle imprese, ma possono anche spiegare, in qualche misura, le difficoltà incontrate dalle imprese italiane nell'ampliare la compagine sociale aprendosi gradualmente al mercato, fino alla quotazione in borsa. Infatti, se i soci fondatori non sono in grado di adottare strumenti contrattuali che forniscano adeguate tutele ai nuovi soci, l'ampliamento della base sociale può incontrare ostacoli per un problema di selezione avversa.
        La presente proposta di legge tende dunque a rendere accessibili una pluralità di soluzioni organizzative, predisponendo modelli più sofisticati per società caratterizzate da un elevato numero di soci, anche se non necessariamente da grandi dimensioni aziendali. Infatti, per le società con un'ampia compagine sociale: a) maggiore è l'esigenza di dotare le minoranze di informazioni adeguate sulla gestione e sugli assetti di controllo della società; b) più ardua è la soluzione dei problemi cui dà luogo l'incompletezza del contratto di società; c) relativamente più elevato deve essere il grado di imperatività della disciplina applicabile, poiché gli impegni liberamente assunti dai soci di controllo non sarebbero credibili in assenza di vincoli esterni inderogabilmente posti dall'ordinamento.
        E' per questa ragione che nella nostra proposta di legge sono delineati due tipi di società per azioni (la società per azioni semplificata e la società per azioni), modellando, tendenzialmente, l'una per le imprese caratterizzate da base azionaria ristretta e l'altra per le ipotesi di compagini sociali numerose.
        Sotto il profilo procedurale la soluzione prescelta è stata quella di demandare al Governo la responsabilità di emanare appositi decreti legislativi, fornendo, però, un complesso particolarmente articolato e definito di criteri direttivi per l'esercizio della delega.
        I due fattori prima richiamati - vale a dire: il già avanzato screening, condotto a livello sia parlamentare che governativo, del mondo delle società commerciali anche non quotate; l'avanzato grado di dettaglio e vincolatività dei criteri direttivi che caratterizza la presente proposta di legge - ci inducono inoltre a suggerire tempi relativamente contenuti (un anno) per l'emanazione delle norme delegate, fermi restando il preventivo parere delle Commissioni parlamentari ed in ogni caso la facoltà del Governo di procedere entro l'anno successivo a quelle correzioni ed integrazioni che l'esperienza applicativa della nuova disciplina potrà suggerire (articolo 1).
        L'articolo 2 contiene i princìpi ed i criteri direttivi generali della delega in materia di società di capitali, sancendo: l'obiettivo prioritario di favorire la crescita e la competitività delle imprese, agevolandone la costituzione e lo sviluppo e riducendo i costi di contrattazione e di finanziamento; la libertà di scelta fra le forme organizzative d'impresa, nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa economica; la predisposizione degli strumenti normativi idonei a risolvere le controversie tra i soci, a tutelare i soci di minoranza, a proteggere i legittimi interessi dei terzi e dei creditori sociali, a reprimere gli abusi della personalità giuridica, a disciplinare i gruppi societari. Viene inoltre richiamato il vincolo imposto dall'ordinamento settoriale comunitario, fermo il principio di sussidiarietà.


La società a responsabilità limitata (articolo 3).

        In una prospettiva di riforma volta a rendere più efficienti e funzionali i modelli organizzativi dell'attività di impresa, particolare attenzione merita la disciplina delle società a responsabilità limitata (Srl).
        E' questa una forma finora largamente sottoutilizzata nel nostro Paese, che, rispetto ad altri sistemi, vede una più elevata concentrazione di società di persone, che, se da un lato, garantiscono maggiore duttilità e flessibilità, possono d'altro canto costituire un freno alla crescita dimensionale e ad un più significativo accesso al mercato dei capitali.
        Inoltre, l'attuale "appiattimento" della Srl sulla società per azioni (Spa) può generare una minore appetibilità di tale modello soprattutto laddove l'esigenza è quella di usufruire di modalità organizzative meno rigide, graduabili in base alle caratteristiche dell'iniziativa imprenditoriale.
        Sebbene anche in base alla vigente disciplina vi siano spazi, sperimentati dalla prassi, per una più accentuata differenziazione della Srl rispetto alle altre società di capitali, non è dubbio che la normativa della Srl, oggi costruita quasi interamente per rinvio alle disposizioni in materia di Spa, non corrisponde a quei bisogni di semplificazione e di più ampio riconoscimento dell'autonomia statutaria cui si ispira la nostra complessiva opera di riforma.
        Se l'obiettivo è e deve essere quello di intervenire sui vincoli che possono tradursi in oneri eccessivi e quindi di fatto impedire lo sviluppo e la crescita delle imprese, riteniamo sia compito dell'ordinamento favorire una articolazione delle regole organizzative che riconosca siffatta autonomia, soprattutto in un contesto di affievolimento dei confini fra ordinamenti e quindi di oggettiva e più accentuata concorrenzialità tra regole anche nel campo delle società non quotate.
        Dall'analisi del dato comparato emerge come in altri Paesi europei siano in corso di elaborazione progetti di complessiva revisione del diritto societario, con l'obiettivo di superare una regolamentazione al dettaglio e troppo invasiva nei confronti delle scelte private, così come analoghe iniziative sono allo studio anche in sede comunitaria.
        Peraltro, da un lato occorre evitare un eccessivo affidamento alle virtù della autoregolamentazione dei privati (che in non pochi casi, occorre sottolinearlo, ha conseguito anche clamorosi insuccessi); dall'altro lato l'ordinamento non può rinunciare a definire le soglie minime di tutela, volte a garantire i diversi interessi coinvolti nella compagine societaria.
        Nella presente proposta di legge, la forma della Srl è destinata a investire le iniziative a ristretta compagine sociale e con più accentuata presenza dei soci nella gestione aziendale; in questo quadro la disciplina imperativa può lasciare spazio agli strumenti di autorganizzazione e di autotutela dei soci, senza peraltro rinunciare a definire adeguati meccanismi di trasparenza contabile e di garanzia dei terzi creditori.
        Inoltre, in considerazione del fatto che una elevata conflittualità può, come spesso accade, incidere negativamente sull'efficienza gestionale, causando fenomeni di "stallo" o di abuso ai danni dei soci di minoranza, emerge l'opportunità di individuare forme idonee di soluzione dei conflitti tra soci, soprattutto ricordando che questi ultimi non sempre sono in grado di predisporre già in via statutaria strumenti per fare fronte a simili situazioni.
        Nell'ambito dei princìpi generali di delega, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 si prevede innanzitutto che il legislatore emani un organico complesso di norme specificamente destinato a regolamentare le Srl come società a più ristretta compagine sociale e di più limitate dimensioni, marcando così, al contrario dell'ordinamento attuale, una netta differenziazione rispetto alla disciplina delle Spa.
        Il principio di cui alla lettera b) del medesimo comma riconosce all'autonomia statutaria ampie possibilità di deroga alla disciplina dettata dal legislatore, mentre quello di cui alla lettera c) valorizza la volontà dei soci nel determinare le regole del rapporto sociale, pur nella salvaguardia dei diritti ad una corretta amministrazione e al perseguimento dell'interesse sociale. La specificazione è volta a consentire l'introduzione di norme che, nel contempo, tutelino il socio e garantiscano una efficiente e corretta conduzione societaria.
        Alla lettera d) si richiama invece l'esigenza di disciplinare gli organi sociali della Srl, semplificandone però il funzionamento e lasciando comunque ai soci la possibilità di adottare meccanismi di governo societario che meglio rispondano alle proprie esigenze, fermo restando la salvaguardia dei diritti dei terzi.
        L'obiettivo globale è di offrire un modello di riferimento nella organizzazione della società, modello che potrà però essere modificato o graduato in ragione delle peculiarità della specifica iniziativa imprenditoriale e degli effettivi rapporti sussistenti tra i soci.
        Tra i criteri direttivi di carattere particolare, si prevede in primo luogo, alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 3, l'abolizione della procedura di omologazione nonché, alla lettera b), l'affidamento all'ufficio del registro dei controlli formali di corrispondenza dell'atto costitutivo ai requisiti di legge. La finalità consiste nella riduzione dei costi e dei tempi di costituzione della Srl, in coerenza peraltro con quanto già previsto da altri ordinamenti comunitari.
        Ad analogo obiettivo di semplificazione è ispirato il criterio di cui alla lettera c), volto a ridurre il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo.
        Alla lettera d) si prevede una modifica della disciplina dei conferimenti, con l'ampliamento dei beni conferibili e il mantenimento della obbligatorietà della procedura di valutazione soltanto nei casi in cui il valore dei beni, da accertare secondo criteri oggettivi, superi una determinata soglia, eliminando inoltre l'obbligo della nomina da parte del tribunale di un esperto estimatore.
        Alla lettera e) si fa riferimento alla fissazione del limite minimo del capitale, che non potrà in ogni caso superare la soglia di un decimo di quello che sarà previsto per le Spa.
        Le lettere f), g) e h) prevedono il riconoscimento dei già richiamati spazi di autonomia privata per i soci, nel diversificare il contenuto della partecipazione, nel disciplinare la circolazione delle azioni, vietando peraltro l'introduzione di clausole di intrasferibilità se non collegate alla possibilità di recesso, e nel consentire le clausole di acquisto delle quote cadute in successione al fine di prevenire la dispersione della compagine sociale con il rischio di pregiudicare la continuità di valide iniziative imprenditoriali.
        Ai sensi della lettera i), gli statuti potranno determinare liberamente le clausole di recesso, ma il legislatore delegato dovrà prevedere le opportune cautele a garanzia dei creditori sociali.
        La lettera l) contiene la delega a disciplinare l'organizzazione della società, prevedendo un organo assembleare e un organo amministrativo ma semplificandone le modalità di funzionamento. Il legislatore offre così un modello di riferimento per i soci, che comunque potranno optare anche per altre modalità: saranno abilitati per esempio a non prevedere l'organo amministrativo, fermi restando naturalmente i princìpi di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, nonché la responsabilità nei confronti dei creditori sociali.
        Con i criteri di cui alle lettere m), n) ed o) intendiamo rafforzare la tutela dei soci e delle minoranze, prevedendo nell'ordine: l'ampliamento degli strumenti di informazione; la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per richiedere la liquidazione della quota in situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto con gli altri soci; la disciplina dell'azione di responsabilità, che viene ammessa non ad iniziativa di singoli soci (ciò al fine di evitarne un utilizzo con mere finalità ricattatorie), bensì di minoranze qualificate, ferma restando in ogni caso la possibilità per gli statuti di prevedere ulteriori strumenti di tutela del socio singolo.
        Con la previsione della lettera p) si consente alle Srl l'emissione di titoli di debito, collocabili esclusivamente presso operatori qualificati e vietando comunque ogni forma di appello diretto al pubblico risparmio, così da favorire il ricorso anche da parte delle Srl alle fonti di finanziamento esterne, limitate però alle controparti in grado di valutare e affrontare una più elevata rischiosità.
        Si attribuisce poi al legislatore delegato, alla lettera q), il compito di definire i limiti dimensionali oltre i quali diviene obbligatorio il controllo legale dei conti e si introduce, alla lettera r), un criterio di agevolazione della trasformazione della Srl in Spa semplificata, al fine di favorire la crescita dell'impresa incentivandone, pur nel rispetto della tutela dei creditori sociali e del diritto di recesso dei soci, il passaggio ad una diversa e più articolata forma organizzativa.
        Infine, alla lettera s), si prevedono norme per la conservazione del capitale sociale e per il rafforzamento della tutela dei creditori nelle ipotesi di dissesto della Srl.


La società per azioni (articoli 4 - 10).

        L'articolo 4 individua l'ambito di applicazione della delega precisando che, salvo risulti diversamente, le relative disposizioni si applicano a tutte le spa non "semplificate".
        L'articolo 5 contiene i criteri di delega in tema di costituzione, conferimenti, azioni, obbligazioni e acconti sui dividendi. In materia di costituzione, è prevista una semplificazione con la eliminazione del procedimento di omologazione. Si prevede inoltre la possibilità di costituire la società senza indicazione della durata, nonché da parte di un socio unico (demandando al legislatore delegato di prevedere, per questo caso, adeguate garanzie per i creditori, come potrebbe essere, ad esempio, la regola della postergazione dei crediti del socio unico rispetto a quelli degli altri creditori in caso di fallimento).
        Il capitale minimo per le spa dovrà essere stabilito in misura non superiore a quello attuale (lire 200 milioni); il versamento richiesto per la costituzione verrà ridotto a un quarto (rispetto agli attuali tre decimi) in conformità alla seconda direttiva comunitaria (direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976).
        In materia di conferimenti in natura, si prevedono l'ampliamento del numero dei beni conferibili, la possibilità di nominare anche persone giuridiche quali esperti e la rimessione ai soci della scelta degli esperti, nell'ambito di elenchi di soggetti autorizzati a svolgere tale funzione dall'autorità giudiziaria, precisandosi che a detti esperti si applicherà l'articolo 64 del codice di procedura civile.
        Viene poi precisato che il Governo dovrà avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 10, paragrafo 4, della citata seconda direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che la relazione degli esperti non sia necessaria "quando il 90 per cento del valore nominale di tutte le azioni è emesso come corrispettivo di conferimenti in natura effettuati da una o più società e quando sia soddisfatta una serie di condizioni (rinuncia da parte dei soci, debitamente pubblicizzata, alla relazione degli esperti; disponibilità, da parte delle società conferenti, di riserve non disponibili di importo almeno pari al valore nominale delle azioni emesse come corrispettivo del conferimento; garanzia da parte delle medesime società, fino a concorrenza del valore nominale delle azioni emesse, sui debiti della società beneficiaria insorti nel periodo tra la emissione delle azioni e l'anno successivo alla pubblicazione dei conti annuali relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti, con conseguente vincolo d'indisponibilità delle azioni; deliberazione da parte delle società conferenti di una riserva d'importo pari al valore nominale delle azioni, non disponibile fino a che non siano decorsi tre anni dalla pubblicazione del bilancio).
        Viene introdotta la facoltà di emettere azioni senza valore nominale, azioni riscattabili (nei limiti previsti dalla citata seconda direttiva, che consente il riscatto soltanto se: lo prevede lo statuto; le azioni sono azioni interamente liberate; il riscatto ha luogo mediante assegnazione di utili o di riserve distribuibili o previa emissione di azioni a ciò finalizzata; previsione di una riserva non disponibile pari all'importo del valore nominale delle azioni riscattate, salvo che il riscatto abbia avuto luogo mediante emissione di nuove azioni; pubblicità del riscatto stesso) ed altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi, anche dotati di caratteristiche diverse da quelle che la disciplina vigente attribuisce ad azioni e obbligazioni.
        La delega dispone altresì di ridurre i vincoli all'emissione di titoli di debito rapportati al capitale o al patrimonio, anche ove previsti dalla legislazione speciale (esempio: l'articolo 11 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385), facendo salve, implicitamente, le norme in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari. Al fine di incentivare la quotazione in mercati regolamentati, sono eliminati i limiti quantitativi per le società con azioni quotate o che quotano i titoli di debito emessi in mercati regolamentati.
        E' rimessa agli statuti la scelta dell'organo competente a deliberare in materia di emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi, con riserva all'organo amministrativo in mancanza di diversa indicazione.
        Al fine di mettere ordine nella legislazione stratificatasi nel tempo in materia di nominatività obbligatoria e di dematerializzazione e gestione accentrata di strumenti finanziari, si dispone che le relative discipline debbano essere coordinate.
        Infine, si ammette la distribuzione di acconti sul dividendo entro i limiti, più ampi di quelli attualmente previsti, consentiti dalla citata seconda direttiva (articolo 15, paragrafo 2: esistenza di una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili sono sufficienti; l'importo non può superare quello dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tale fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere a riserva in virtù della legge o dello statuto), estendendone la facoltà a tutte le spa (oggi è consentita solo alle spa quotate).
        L'articolo 6 detta i princìpi e i criteri direttivi in materia di assemblea e di patti parasociali.
        In via generale, tali indirizzi sono rivolti, da un lato, ad alleggerire i costi connessi con le procedure assembleari e, dall'altro, ad incentivare l'esercizio del voto da parte degli investitori istituzionali, incoraggiandone così l'assunzione di un ruolo più attivo di monitoraggio sulla gestione delle imprese. In particolare, sono previste la possibilità di utilizzare forme di pubblicità dell'avviso di convocazione alternative rispetto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; la riduzione del termine stabilito per il deposito delle azioni in vista dell'adunanza (i cinque giorni oggi richiesti scoraggiano l'intervento nelle assemblee delle società quotate italiane di molti investitori istituzionali); l'estensione a tutte le Spa della possibilità di introdurre per statuto il voto per corrispondenza e lo scrutinio segreto, nonché, a quelle con più di duecento soci, della disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto, disponendo contestualmente la revisione della disciplina prevista in merito dal testo unico della finanza, così da rimuovere i principali ostacoli di tipo normativo che si sono finora frapposti.
        E' altresì previsto in via generale l'esercizio del voto in via telematica. Resta confermata la disciplina del conflitto d'interessi del socio (articolo 2373 del codice civile), di cui peraltro s'impone al legislatore delegato di fornire un'interpretazione autentica nel senso più rigoroso: deve cioè ritenersi vietato l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui il socio è interessato, e il presidente dell'assemblea (la cui figura sarà disciplinata in modo da metterne in luce le responsabilità) ha il potere-dovere di escluderlo dal voto.
        La disciplina dei patti parasociali dettata per le società quotate dal testo unico della finanza, con l'eccezione degli obblighi di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana e di comunicazione alla CONSOB, viene estesa a tutte le Spa. Al fine di ridurre i costi, si ammette la possibilità di prevedere forme alternative di pubblicazione per via telematica da parte delle Spa con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.
        L'articolo 7 disciplina l'amministrazione e i controlli interni, lasciando agli statuti la scelta fra tre modelli organizzativi: quello attuale (consiglio di amministrazione o amministratore unico e collegio sindacale), indicato in via suppletiva; quello di tradizione tedesca (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza sovra-ordinato al primo); quello di derivazione anglosassone (solo consiglio di amministrazione, con distinzione tra amministratori esecutivi e amministratori indipendenti). In tutti i casi, resta fermo l'obbligo di revisione legale dei conti, di competenza di un revisore esterno in base all'articolo 8. Per le società che optino per il modello dualistico, è consentito di prevedere che una quota non superiore alla metà dei membri dell'organo di sorveglianza sia nominata dai lavoratori secondo metodo democratico.
        A nostro parere, quest'ampia libertà di scelta dei modelli organizzativi si giustifica e si impone in quanto è e resta indimostrata la superiorità di una struttura di governo della spa rispetto alle altre; proprio la mancanza di un'evidenza chiara sul punto è fra le ragioni che hanno determinato negli ultimi anni un sostanziale arresto dell'armonizzazione europea del diritto societario. La legittimazione dei diversi modelli da parte degli Stati nazionali (ed in prospettiva dell'Unione europea), nel rispetto di alcuni princìpi generali inderogabili e con un allargamento delle possibilità di scelta da parte degli imprenditori, appare oggi la soluzione maggiormente praticabile per superare l'impasse.
        L'articolo 8 contiene disposizioni di delega in materia di gestione e di controllo, applicabili a qualsiasi forma organizzativa prescelta. In particolare, si prevede che le riunioni degli organi possano svolgersi anche in videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe.
        La disciplina del conflitto d'interessi è rafforzata, chiarendosi che l'obbligo di astensione vale anche in caso di semplice conflitto potenziale, che i soci devono essere periodicamente informati sulle operazioni del genere effettuate e che tutte le operazioni in conflitto devono essere deliberate dall'organo di amministrazione, anche se di competenza degli organi delegati. Le operazioni in conflitto dell'amministratore unico sono rimesse, salvo diversa clausola statutaria, all'assemblea. Analoga remissione è prevista, anche in presenza di amministrazione pluripersonale, per le operazioni in conflitto d'interessi di ammontare particolarmente significativo; la determinazione dei criteri quantitativi per la determinazione di tale ammontare rappresenterà uno dei compiti maggiormente delicati spettanti al legislatore delegato. In caso d'inadempimento dei doveri inerenti alle operazioni in conflitto di interesse, sono inoltre previsti l'inversione dell'onere della prova e l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società i profitti realizzati a seguito dell'operazione.
        In materia di responsabilità, è introdotta una distinzione tra amministratori investiti di particolari cariche e amministratori privi di deleghe; gli amministratori di fatto sono inoltre equiparati a quelli di diritto: si tratta di un principio di delega che richiederà particolare cautela applicativa. Sarà, ad esempio, da verificare in che misura potranno rientrarvi i finanziatori che, in prossimità dell'insolvenza della società, assumano un ruolo attivo nella gestione sociale.
        E' inoltre ammessa la possibilità per le persone giuridiche di entrare a fare parte degli organi di gestione, con i necessari adattamenti della disciplina sui doveri degli amministratori.
        Infine, si delega il Governo a disciplinare la funzione di revisione contabile, eliminando le restrizioni all'attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l'integrità, l'indipendenza e l'obiettività dei revisori contabili e si consente l'iscrizione all'albo speciale delle società di revisione ai revisori contabili persone fisiche. Tale ultima previsione è da considerare connessa alla generalizzazione del controllo contabile esterno a tutte le spa, potendo consentire a quelle di minori dimensioni di ridurre i costi per l'accesso al mercato dei capitali, senza fare venir meno un presidio essenziale per la tutela degli investitori.
        L'articolo 9 contiene i princìpi e criteri direttivi in materia di tutela delle minoranze. Riduce, anzitutto, il quorum richiesto per la convocazione dell'assemblea e prevede una percentuale ancora inferiore per l'esercizio del diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno; estende inoltre a tutte le spa la norma del testo unico della finanza che consente alle minoranze l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, delegando il Governo a chiarire le numerose questioni processuali che la dottrina ha evidenziato.
        In materia di diritto di recesso sono confermate le ipotesi previste dalla disciplina vigente, ma si demanda agli statuti la facoltà di individuarne ulteriori a favore del socio dissenziente da deliberazioni assembleari; si precisa inoltre che al socio che recede spetta una somma di danaro che rappresenti una stima congrua del valore della sua partecipazione (determinata, in caso di disaccordo, dal giudice).
        Saranno ampliati i diritti d'ispezione del socio, nel rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione sociale. In materia di denunzia di gravi irregolarità, viene disposto che la relativa disciplina si applichi anche alle società bancarie, facendo venir meno l'anomalia dell'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e viene prevista l'estensione generalizzata dei minori quorum previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per l'esercizio dei poteri delle minoranze previsti dagli articoli 2408 e 2409 del codice civile.
        Infine, per evitare disparità di trattamento tra società di diverse dimensioni, si prevede che il legislatore delegato individui una doppia soglia per l'esercizio dei poteri delle minoranze: l'una riferita alla quota di capitale detenuta, l'altra espressa in termini di patrimonio netto. Ciò consentirà di porre rimedio alla situazione attuale, nella quale occorre aver investito cifre assai elevate per esercitare i poteri delle minoranze nelle maggiori società quotate, mentre per quelle di minori dimensioni può essere sufficiente un investimento relativamente ridotto.
        L'articolo 10 contiene le norme di delega in materia di modificazioni statutarie e operazioni sul capitale. L'ispirazione di fondo è quella di una semplificazione delle operazioni finalizzate a raccogliere capitale sul mercato, mantenendo ferme le cautele, imposte anche dalla normativa comunitaria, nell'interesse dei creditori e degli investitori.
        Sono attribuite all'organo amministrativo, salva diversa previsione dello statuto, competenze in materia di modifiche statutarie di secondaria importanza. La disciplina degli aumenti di capitale è resa più flessibile, prevedendo che gli aumenti con esclusione del diritto di opzione possano essere deliberati alle condizioni previste dalla citata seconda direttiva in materia di società (maggioranza dei due terzi dei presenti, informazione agli azionisti sui motivi dell'operazione e sui criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di emissione) e che gli amministratori, ai quali è conferita la delega all'aumento di capitale, entro un ristretto limite temporale possano essere delegati altresì a decidere sull'esclusione o la limitazione del diritto di opzione. Le riduzioni volontarie del capitale saranno consentite nei limiti stabiliti dalla stessa seconda direttiva (articoli 30 e seguenti). Peraltro, gli amministratori dovranno mettere a disposizione degli azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di rimborso.
        Anche con riferimento alla disciplina della riduzione per perdite è previsto un adeguamento della normativa nazionale agli standard di tutela minimi previsti dalla citata seconda direttiva. E' peraltro esplicitamente compiuta una scelta a favore della continuità dell'impresa sociale e della riduzione per quanto possibile delle ipotesi di scioglimento della società, prevedendo che, in tutti i casi in cui sia possibile, la liquidazione imposta dalla normativa vigente sia sostituita dal rafforzamento degli obblighi di informazione verso gli investitori e da altre forme di tutela dei creditori sociali. La nuova disciplina dovrà essere tale da favorire lo sviluppo di società caratterizzate da un alto grado di innovazione, connesso a prospettive di redditività di lungo periodo.
        E' altresì rimessa al legislatore delegato la limitazione dell'omologazione giudiziaria delle modifiche statutarie e delle operazioni sul capitale ai soli casi in cui essa risulti effettivamente necessaria, in considerazione dei diversi interessi coinvolti. Nel caso della riduzione volontaria, è già previsto che l'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese sarà preceduta dalla verifica da parte del tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste, soltanto se l'operazione riduce di più di un terzo il capitale e ne fanno richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale.


La società per azioni semplificata (articolo 11).

        La disciplina è delineata sul modello francese della Société par actions simplifiée, che è stato inizialmente previsto nel 1994 per le sole operazioni di joint-venture ma di recente reso invece un tipo societario accessibile a tutti. La previsione di tale modello intermedio si rende opportuna nel quadro complessivamente delineato dalla proposta di legge: questa infatti prevede da un verso l'estensione di alcuni degli istituti previsti dal testo unico della finanza a tutte le spa, per altri versi rende la disciplina più flessibile tanto per le società quotate, quanto per le non quotate. Al contempo, in materia di srl si è proceduto ad una decisa revisione del tipo societario, consentendo ai soci ampia libertà organizzativa.
        E' evidente che, tali essendo le opzioni di base, deve potersi prevedere un tipo intermedio, poiché la scelta secca tra una spa a modello tendenzialmente più rigido e una srl caratterizzata dalla massima flessibilità sarebbe troppo netta per l'universo delle medie imprese, che oggi si organizzano nella forma della spa ad azionariato ristretto o della srl. Al contempo, l'introduzione di un nuovo tipo societario consentirà di sperimentare nuove soluzioni, diverse da quelle imposte dalla citata seconda direttiva in materia di società.
        La spa semplificata è disciplinata tendenzialmente dalle norme in materia di spa, ma se ne distingue per la maggiore autonomia statutaria e per alcune scelte di semplificazione normativa. Quanto alla maggiore autonomia statutaria, si dispone che gli statuti possano: prevedere modalità alternative di convocazione dell'assemblea, anche attraverso mezzi telematici; determinare diversamente i quorum per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea; derogare, in presenza di un numero di soci inferiore a venti e salva la previsione di adeguate cautele a tutela delle minoranze, al principio di collegialità nel funzionamento delle assemblee; disciplinare la rappresentanza nelle assemblee; ampliare le competenze dell'assemblea e del consiglio di sorveglianza nel caso in cui la società opti per il relativo modello di amministrazione; innalzare fino al 15 per cento la quota di capitale richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte delle minoranze; riservare la nomina di una quota di amministratori ai titolari di particolari categorie di azioni e prevedere la possibilità che alla elezione degli organi sociali possano concorrere anche i titolari di particolari categorie di azioni e di strumenti finanziari convertibili in azioni o che diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni (è noto che, nella prassi statunitense dei contratti di finanziamento da parte dei soggetti attivi nel venture capital, è frequente riscontrare l'attribuzione di diritti di nomina degli amministratori ai titolari di strumenti finanziari convertibili in azioni); prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico; prevedere una disciplina meno rigida per le operazioni in potenziale conflitto di interessi; attribuire agli amministratori, in deroga alle disposizioni dettate dalla seconda direttiva comunitaria, la competenza a deliberare gli acquisti di azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti per le spa, ferma la responsabilità degli stessi amministratori in caso di lesione del principio di parità di trattamento dei soci; regolare la misura della partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite nonché i diritti amministrativi spettanti; attribuire a una minoranza di soci il diritto alla trasformazione in spa.
        Il legislatore delegato potrà prevedere che alcune delle deroghe statutarie citate possano essere introdotte o soppresse soltanto all'unanimità o salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti. Alle spa semplificate è precluso l'accesso diretto al pubblico risparmio. Al fine di favorire la trasformazione della spa semplificata in spa, si prevede che gli statuti possano non attribuire il diritto di recesso ai soci che dissentano dalla relativa delibera; al medesimo scopo, si prevede inoltre che le Spa che risultino dalla trasformazione di Spa semplificate possano mantenere negli statuti per un periodo massimo determinato (un anno) alcune delle predette clausole statutarie derogatorie, purché nel frattempo non facciano appello al pubblico risparmio.
        Infine si chiarisce che alla Spa semplificata si applicano tutte le direttive comunitarie in materia di società, ad eccezione della citata seconda direttiva. Per le materie da questa regolate, si delega il Governo ad emanare una disciplina più flessibile.


La società cooperativa (articolo 12).

        L'attuale disciplina delle società cooperative è caratterizzata da vincoli e limitazioni che rischiano di pregiudicare le possibilità per queste imprese di operare in condizioni di efficienza e di competitività, riflettendosi quindi negativamente sulle loro reali potenzialità di crescita.
        L'ampliamento dei mercati, le nuove caratteristiche delle strategie imprenditoriali, la diversificazione delle scelte operative attraverso l'ingresso in nuovi settori, impongono una revisione dell'ordinamento in grado di offrire alle cooperative più funzionali meccanismi di capitalizzazione ma soprattutto efficienti modelli organizzativi, la cui regolamentazione non può più rimanere affidata ad un assetto normativo maturato in un contesto economico profondamente diverso dall'attuale.
        Il processo di riforma che ha preso avvio con il testo unico della finanza ha avuto come principale obiettivo quello di definire più equilibrate strutture di governo societario, al cui interno siano valorizzate le potenzialità di partecipazione dei soci, ed è innegabile che questi profili sono stati finora solo marginalmente investiti dalle modifiche settoriali nel frattempo intervenute nella disciplina delle cooperative: modifiche che, incentrandosi prevalentemente sugli aspetti fiscali e su quelli relativi agli strumenti di accesso al mercato, non hanno certamente risposto alla esigenza di organica revisione dell'intera disciplina di riferimento.
        L'opera di riforma, ponendosi su un piano di coerenza con i princìpi mutualistici che anzi devono essere rafforzati, non può limitarsi ad un intervento sugli strumenti di finanziamento, ma deve essere capace di definire un modello di governance che valorizzi la partecipazione dei soci e gli strumenti di monitoraggio sulla gestione imprenditoriale.
        In questo contesto si manifesta anche l'esigenza di superare l'incongruità di un regime unitario per tutte le esperienze di impresa mutualistica. Al contrario, si richiedono interventi diretti ad assicurare alle cooperative una articolazione di modelli organizzativi analoga a quella disponibile per le imprese lucrative, secondo criteri che possono essere in parte omogenei pur in presenza di specifiche deroghe.
        Così dovrà prevedersi un più basso tasso di imperatività, con un corrispondente più ampio riconoscimento dell'autonomia privata, per le cooperative di minori dimensioni o con più ristretta base sociale, mentre il contrario dovrà avvenire per quelle più aperte e rivolte al mercato, secondo l'analoga impostazione seguita per le Spa.
        Per perseguire questi obiettivi, la proposta di legge definisce princìpi generali cui dovrà ispirarsi la nuova disciplina.
        In primo luogo (lettera a) del comma 1) si fa riferimento alla valorizzazione di quegli istituti che sono in grado di connotare in modo incisivo il carattere mutualistico dell'impresa, con particolare riferimento alla tipica funzione di servizio al socio cooperatore.
        Si richiamano inoltre le esigenze di incentivare <lettera b)> l'accesso delle cooperative al mercato dei capitali anche attraverso una adeguata tutela dei soci finanziatori, di favorire <lettera c)> la partecipazione di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, alle deliberazioni assembleari; di garantire <lettera d)> un più efficiente funzionamento degli organi amministrativi, rafforzando gli strumenti di controllo interno sulla gestione. Inoltre si delega il Governo <lettera e)> a limitare la vigilanza pubblica al solo perimetro delle cooperative la cui funzione sociale (mutualità; assenza di fini di speculazione privata) è riconosciuta tale dalla Costituzione. Nel prosieguo della norma, si individuano poi i requisiti legati alla caratterizzazione mutualistica e alla funzione sociale della cooperazione, tali da giustificarne l'assoggettamento ad un regime di controlli pubblici.
        Tra i criteri direttivi di carattere particolare, alla lettera a) del comma 2 si specifica che alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili con la loro disciplina, le norme in materia di Spa, di Spa semplificata e di Srl, offrendo al legislatore delegato i parametri in base ai quali differenziare la disciplina con riferimento alla ampiezza e alle caratteristiche della base sociale, alla presenza di soci finanziatori e di obbligazionisti e alla rilevanza del patrimonio sociale, tenuto anche conto della natura e intensità del rapporto mutualistico (di lavoro, di utenza o consortile).
        Il criterio di cui alla lettera b) è volto a favorire una maggiore trasparenza della disciplina del ristorno, sia in ragione della possibile coesistenza di rapporti sociali di tipo lucrativo e mutualistico, sia per assicurare una corretta individuazione dei risultati dell'attività mutualistica in presenza di rapporti con terzi non soci.
        Analoghe esigenze di trasparenza emergono <lettera c)> anche per quanto concerne il profilo della salvaguardia delle posizioni dei soci finanziatori, i quali non possono assumere una funzione predominante ma, proprio per questo, devono essere garantiti da adeguati strumenti di tutela e di controllo sull'efficienza gestionale della cooperativa. Per quanto concerne i diritti di ordine patrimoniale, occorre riconoscere a tale categoria di soci una disciplina coerente con le caratteristiche lucrative del loro rapporto, contemperandola però con l'esigenza di salvaguardare comunque la prevalenza dello scopo mutualistico dell'impresa.
        La previsione <lettera d)> dell'accesso al mercato dei capitali rappresenta una condizione naturale ed essenziale per mettere le cooperative in posizione di poter sfruttare le opportunità offerte dal mercato al finanziamento sia di rischio che di debito. Sarà peraltro necessario individuare i limiti al cui interno queste più ampie possibilità di finanziamento, che comunque dovranno puntualmente rispettare la specificità della funzione mutualistica, dovranno esercitarsi.
        Il criterio di cui alla lettera e) è direttamente connesso a quelli enunciati. Infatti, se l'impresa cooperativa si apre al mercato, è opportuno che siano assicurate agli aspiranti soci la trasparenza e la regolarità nei procedimenti di ammissione, che dovranno comunque ancorarsi a criteri oggettivi.
        Alle lettere f), g) e h) si disciplinano gli strumenti idonei a incentivare l'effettività della partecipazione dei soci alle assemblee, valorizzando i princìpi della democrazia cooperativa. Il riferimento è in particolare alla funzione delle assemblee separate, delle quali si prevede l'obbligatorietà in base a parametri dimensionali e all'oggetto delle decisioni da assumere; al voto per delega, che deve essere ampliato tenendo conto delle caratteristiche e della dimensione della compagine sociale, ma prevenendo in ogni caso concentrazioni di potere che contrasterebbero con l'essenza stessa dell'istituto cooperativo; e alla estensione dei poteri informativi del socio, per consentire una più consapevole partecipazione alle deliberazioni assembleari.
        Le lettere i) ed l) regolamentano la funzione amministrativa, ammettendo la presenza di amministratori non soci, così da poter acquisire competenze e professionalità non sempre rintracciabili all'interno della compagine sociale, e imponendo agli statuti la definizione di limiti al cumulo e al rinnovo degli incarichi, per prevenire il rischio che la scarsa disponibilità di soggetti dotati di adeguate capacità gestionali comporti una cristallizzazione delle cariche sociali e pregiudichi il necessario ricambio negli organi dirigenti.
        La deroga statutaria al principio del voto capitario <lettera m)> nelle cooperative tra imprenditori rappresenta un elemento volto a garantire la coerenza tra l'importanza dell'apporto mutualistico dei singoli soci ed i diritti amministrativi ad essi riconosciuti e l'obiettivo di contrastare il rischio di atteggiamenti di tipo opportunistico da parte dei soci minori. Relativamente ai soci finanziatori, le stesse deroghe si giustificano in funzione del carattere lucrativo della loro partecipazione sociale.
        L'estensione alle cooperative <lettera n)> del controllo giudiziario previsto dall'articolo 2409 del codice civile tende a rafforzare gli strumenti di tutela dei soci, strumenti che devono trovare la loro collocazione nel diritto comune.
        Con le previsioni di cui alle lettere o), p) e q) si riforma il sistema di vigilanza, limitando i controlli governativi sulla generalità delle cooperative (controlli che erano espressione di una concezione autoritaria e statalista del legislatore del 1942, ormai ampiamente superata) a quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, che si caratterizzano per la presenza di particolari limiti alla distribuzione degli utili a favore dei soci cooperatori, di obblighi di accumulazione patrimoniale indivisibile, di finalità disinteressate e solidaristiche di utilità sociale (con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi di promozione cooperativa), di strumenti di valorizzazione della partecipazione dei soci e di apertura della compagine sociale. Peraltro l'organizzazione della vigilanza sulle cooperative riconosciute viene significativamente modificata, conservando il ruolo dell'autorità di controllo pubblica nel definire princìpi e criteri generali, ma valorizzando contestualmente la funzione delle associazioni di categoria nella elaborazione ed attuazione di idonee forme di autoregolamentazione.
        Infine, alla lettera r) si prevede il coordinamento della nuova disciplina delle società cooperative con quella della cooperazione bancaria.
        L'articolo 13 dispone che le norme delegate previste dai successivi articoli 14, 15, 16 e 17 (capo VI) siano applicabili alle Spa e alle Spa semplificate, nonché, in quanto compatibili, alle Srl e alle società cooperative.


Gruppi societari (articolo 14).

        Tra i criteri di delega, la lettera a) stabilisce che il Governo, sul modello della legislazione belga, dovrà individuare due nozioni di controllo, quello congiunto e quello solitario, chiarendo di volta in volta quale di esse sia applicabile. Il Governo è altresì delegato a modificare le leggi speciali che contengono specifiche nozioni di controllo, introducendovi il rinvio a quelle individuate in via generale. In questo modo verrà semplificato il quadro normativo, essendo noto che attualmente l'ordinamento contiene più di venti diverse nozioni di controllo. Viene inoltre previsto <lettera b)> un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di assetti proprietari delle società con azioni quotate.
        La lettera c) chiarisce che nei gruppi di fatto trova applicazione la disciplina del conflitto d'interessi dell'amministratore, chiarendosi peraltro che un amministratore non può considerarsi interessato solamente per il fatto di essere stato eletto con il voto determinante del socio di controllo. Viene inoltre dato ingresso, con le dovute cautele, alla cosiddetta "teoria dei vantaggi compensativi", limitandone tuttavia l'ambito operativo ai casi in cui i vantaggi siano contestualmente deliberati e adeguatamente determinati.
        Viene infine introdotta la figura del gruppo di diritto, nell'ambito del quale l'impresa dominante ha il potere di impartire istruzioni vincolanti, anche se pregiudizievoli, alle società dominate, ferma la previsione di adeguate garanzie per i soci, per i creditori sociali e per i terzi.


Bilancio, operazioni straordinarie, scioglimento e liquidazione (articoli 15, 16, 17).

        I criteri di formazione del bilancio d'esercizio, come pure di quello che segue all'effettuazione di operazioni societarie straordinarie, richiedono un aggiornamento che completi il percorso avviato con il recepimento della quarta direttiva (decreto legislativo n. 127 del 1991). Gli interventi che proponiamo in sede di delega si soffermano su cinque grandi temi: 1) la radicale eliminazione delle interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio; 2) la rilevazione in bilancio delle imposte differite; 3) l'individuazione di più precisi criteri di formazione e di utilizzo delle poste del patrimonio netto; 4) l'estensione e la razionalizzazione del perimetro di applicazione del bilancio in forma abbreviata; 5) la rilevazione contabile di alcuni strumenti finanziari e l'adottabilità, nel bilancio consolidato dei gruppi societari a vocazione internazionale, dei princìpi contabili internazionali.
        L'articolo 15, alle lettere a) e g) del comma 1, intende modificare tanto il codice civile quanto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in modo da abrogare il secondo comma dell'articolo 2426 del codice civile, il numero 14) dell'articolo 2427 del codice civile, il comma 4 dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, se del caso, il comma 1 dell'articolo 52 del medesimo testo unico.
        E' infatti nota l'interferenza delle regole di determinazione del reddito d'impresa con la redazione del bilancio di esercizio. Essa è attualmente sancita dall'articolo 2426, secondo comma, del codice civile, il quale stabilisce che possono essere imputati al conto economico "rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie". L'intenzione della norma è di rendere possibile alle imprese la fruizione di opportunità fiscali consistenti, nella maggior parte dei casi, nella deduzione, in sede di determinazione del reddito, di spese e di componenti negativi forfettariamente determinati dalla norma fiscale senza particolari indagini di merito sulla loro effettività economica. L'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, subordina, in linea generale, la deducibilità delle spese e dei componenti negativi alla loro previa imputazione al conto economico. L'articolo 2426 del codice civile rende dunque possibile il soddisfacimento di questa condizione posta dalla norma fiscale, consentendo tout court la imputazione al conto economico anche dei componenti in parola, benché essi possano talora non risultare giustificabili proprio dal lato economico, piegando così il bilancio alle esigenze fiscali, come nel caso dei cosiddetti "ammortamenti anticipati".
        L'esperienza di questi primi anni di applicazione di tale regime ha reso peraltro evidente l'opportunità di provvedere al più presto alla sua eliminazione, in quanto le conseguenti interferenze sul bilancio sono state più rilevanti di quanto si immaginasse, poiché i componenti negativi fittizi hanno ingenerato, come fenomeno a catena, incertezze di comportamento anche sulle valutazioni di magazzino cui i componenti in parola, o per lo meno alcuni di essi, verrebbero ad accedere per natura (si pensi, ad esempio, agli ammortamenti dei beni strumentali, che costituiscono un tipico costo da includere nella determinazione dei valori dei beni prodotti). Va poi rilevato che i risultati sono stati comunque assai modesti in termini di chiarezza espositiva, dovendosi ricorrere alla nota integrativa per individuare il risultato effettivo; si è così recato grave nocumento anche in termini di immagine delle imprese italiane, il cui ROE (utile netto di gestione riferito al patrimonio netto) risulta sistematicamente falsato rispetto alla redditività effettiva. In conclusione, non soltanto la norma non ha sortito i risultati attesi, ma si è tradotta in ulteriore elemento di incertezza e disparità di trattamento. Ne proponiamo pertanto l'abolizione, ferma restando però la possibilità per le società di continuare ad avvalersene ove lo ritengano conveniente.
        Dobbiamo allora farci carico di individuare una nuova soluzione. E' stata, al riguardo, da più parti avanzata la tesi mirante a far coincidere il risultato di bilancio con quello fiscale: si tratta di una ipotesi non priva di attrattiva, se non altro per il suo carico apparentemente semplificatorio. Constatiamo tuttavia che nessuna delle legislazioni dei nostri maggiori partner commerciali l'ha adottata, dal momento che gli obiettivi cui tendono il legislatore civilistico e quello tributario sono assai spesso divergenti. Stante la sperimentata insostenibilità, quanto meno nel medio periodo, di prescrizioni normative volte a far coincidere il risultato di bilancio con il reddito imponibile, si potrebbe tentare la via minimalista di eliminare le interferenze della disciplina fiscale su quella del bilancio, liberando quest'ultimo dall'obbligatoria imputazione delle voci soggette a diverso trattamento fiscale (oggi prevista nell'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e consentendo di applicare il diverso regime fiscale nella sola sede della dichiarazione dei redditi di periodo.
        Una soluzione del genere farebbe salva la discendenza della determinazione del reddito imponibile dal risultato del bilancio civilistico e manterrebbe per questa via una sorta di coerenza economica del sistema, evitando rischi di sviamento rispetto ai cardini che presiedono alla determinazione del reddito imponibile. Le valutazioni che hanno spinto il legislatore della riforma tributaria del 1971 a vincolare la determinazione dell'imponibile al risultato del bilancio civilistico non possono ripetersi oggi in modo acritico, dal momento che va emergendo una istituzionale diversità dei valori rilevanti a fini civilistici e fiscali, che discendono - prevalentemente anche se non esclusivamente - dall'esecuzione di operazioni straordinarie, quali i conferimenti di azienda, le fusioni, le scissioni, gli scambi di partecipazioni di controllo.
        Al riguardo occorre essere consapevoli che la ridefinizione degli assetti produttivi si è tradotta in operazioni di accorpamento, focalizzazione su attività o su mercati, ribaltamento di assetti proprietari, che possono realizzarsi solo se la scure del fisco non ne scoraggia il perseguimento. Non a caso i sistemi tributari dei Paesi membri dell'Unione europea si sono mossi prevalentemente nella direzione di rendere neutrali ai fini fiscali tali processi di riorganizzazione, ma il fenomeno ha portato e porta con sé la divaricazione fra i valori di scambio, vale a dire tra quelli civilistici (che non possono non essere quelli effettivi quando le parti in causa sono diverse) e quelli fiscali (che, proprio a causa della neutralità fiscale dell'operazione, devono rimanere quelli storici per evitare salti d'imposta).
        Riteniamo che convenga prendere atto di tale realtà e adottare anche nel nostro sistema quella soluzione già nota in altri ordinamenti (primo fra tutti quello statunitense) del cosiddetto "doppio binario", che consente di svincolare del tutto la determinazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio e di redigere i documenti relativi ispirandosi alle norme applicabili a ciascuno dei risultati della propria attività nel modo più libero ed adeguato alla specifica organizzazione amministrativa. In particolare non vi è obbligo di alimentare una doppia contabilità, che diverrà peraltro necessaria qualora, essendo intervenuta un'operazione straordinaria, i valori dell'intera situazione patrimoniale di partenza (cosiddetti "saldi di apertura") dovessero risultare in larga misura diversi nei due ambiti in questione su voci che interessano la gestione corrente, come le giacenze iniziali (il che, del resto, avviene già oggi senza che ve ne sia consapevolezza e cumulando, quindi, ulteriori svantaggi rispetto a quelli, oggettivi, di tenuta di una doppia contabilità).
        In conclusione proponiamo che la scelta fra il regime cosiddetto "minimalista" e quello del "doppio binario" resti affidata al legislatore tributario, nell'intesa che questi dovrà in ogni caso coordinare il nuovo regime con le attuali caratteristiche di ordine tributario delle imprese, così da evitare che il passaggio da un regime all'altro possa tradursi in una penalizzazione non voluta prima ancora che ingiusta.
        La lettera b) del comma 1 intende colmare una lacuna della disciplina vigente, indicando i criteri per la evidenziazione e rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate, rispettivamente dovute nei casi in cui la differenza negativa tra il reddito imponibile di un esercizio e l'utile prima delle imposte è destinata ad essere riassorbita negli esercizi successivi, con il conseguente assoggettamento a tassazione in tali esercizi della differenza stessa, ovvero la differenza positiva tra il reddito imponibile di un esercizio e l'utile prima dell'imposta è destinata ad essere annullata nei successivi esercizi, con la conseguente imputazione delle imposte sulle predette differenze positive all'imposta dovuta nei successivi esercizi.
        Il nostro obiettivo è di mantenere maggiore coerenza, anche in questa materia, con i princìpi di competenza e di rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato dell'esercizio.
        Con riferimento alla lettera c) del medesimo comma 1, notiamo che è tuttora assai discusso, nonostante il dibattito che lo ha accompagnato, il criterio di individuazione del patrimonio netto, con riferimento sia alle ipotesi di copertura di perdite aventi una certa influenza sul capitale (articoli 2446 e 2447 del codice civile), sia a quanto può formare oggetto di distribuzione ai soci (classico è il caso del rimborso dei cosiddetti "finanziamenti infruttiferi dei soci" come pure dei cosiddetti "versamenti in conto capitale"), sia all'apporto di "contributi" da parte di terzi, sia infine alle operazioni straordinarie (fusioni e scissioni), in cui diventa decisivo computare correttamente il patrimonio netto ai fini della determinazione del rapporto di cambio e dei successivi avanzi o disavanzi di fusione o scissione.
        Ma, oltre all'individuazione non facile del contenuto di ciò che concorre a formare il patrimonio netto, ulteriori interrogativi sono sovente sorti con riferimento al possibile utilizzo delle voci in questione, usandosi al riguardo distinguere fra parti del patrimonio netto disponibili e parti del patrimonio netto considerate indisponibili (o, se si vuole, fra riserve di "utili" e riserve di "capitale").
        Il principio direttivo contenuto nella lettera d) del citato comma 1 è volto ad estendere le regole di applicazione del bilancio in forma abbreviata alle imprese indicate nell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che ha previsto, per le società di minori dimensioni, la redazione di schemi semplificati di stato patrimoniale e di conto economico, nonché possibili ulteriori semplificazioni in sede di redazione dell'allegato (nota integrativa) e la soppressione, a certe condizioni, della relazione sulla gestione. Nel fare ciò, la citata direttiva ha individuato due categorie di imprese di minori dimensioni che potremmo identificare per semplicità come "piccole" e "medie", rispondenti rispettivamente ai seguenti parametri (in corso di elevazione del 25 per cento):

            imprese piccole: attivo patrimoniale 4,7 (in miliardi di lire); volume d'affari 9,5 (in miliardi di lire); dipendenti 50;

            imprese medie: attivo patrimoniale 12,4 (in miliardi di lire); volume d'affari 25,6 (in miliardi di lire); dipendenti 250.

        Il legislatore nazionale, con il decreto legislativo n. 127 del 1991, ha preferito avvalersi della facoltà concessagli per quanto attiene alle imprese "piccole" adottando le disposizioni ora trasfuse nell'articolo 2435-bis del codice civile, ma ha rinunciato a dettare regole di maggior favore per le imprese "medie", con il risultato di assoggettare queste ultime al regime ordinario. Non sono stati pertanto esauriti i margini che la direttiva pure accordava: di qui la necessità di ripensare tale logica minimalista, considerando l'esperienza nel frattempo maturata circa le effettive necessità, e le apprezzabili semplificazioni, che attengono al processo di redazione di intellegibili conti annuali per imprese medio-piccole.
        I criteri direttivi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 sono rivolti a consentire il superamento di alcune carenze presenti nell'attuale quadro normativo e ad apportare gli aggiustamenti necessari per recepire nell'ordinamento contabile fattispecie contrattuali innovative generate dai processi di evoluzione finanziaria. Gli interventi prospettati attengono in particolare al trattamento valutativo-contabile di alcune famiglie di strumenti finanziari e alla possibilità di adottare nel bilancio consolidato dei gruppi societari i princìpi contabili internazionali.
        Circa il primo profilo, occorre mettere in evidenza che la vigente disciplina codicistica del bilancio ha finito fatalmente con il subire nel tempo effetti di progressiva obsolescenza: i limiti principali riguardano importanti famiglie di prodotti finanziari, il cui utilizzo si è andato negli ultimi tempi rapidamente diffondendo anche nel settore delle imprese non bancarie, con particolare riferimento agli strumenti valutari a pronti e a termine, ai contratti derivati, agli strumenti negoziati con finalità di copertura dei rischi (di interesse, di cambio, eccetera), alle operazioni pronti contro termine, alle operazioni di locazione finanziaria. Riteniamo inoltre che ragioni di sistematicità dovranno indurre il legislatore delegato a valutare anche le ripercussioni di ordine tributario che potranno derivare dagli interventi regolatori sopra tratteggiati, così da provvedere ad armonizzare con questi ultimi le vigenti disposizioni fiscali sul reddito di impresa.
        Per quanto concerne la adottabilità, nel bilancio consolidato dei gruppi societari, dei princìpi contabili internazionali, rileviamo preliminarmente che l'articolo 117, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riserva oggi l'opzione di impiegare, a determinate condizioni e anche in deroga alle vigenti disposizioni nazionali, i princìpi contabili riconosciuti in sede internazionale unicamente alle società emittenti di strumenti finanziari quotati contemporaneamente in un qualunque mercato regolamentato dell'Unione europea e in un mercato esterno (cosiddetti "global players").
        La norma vigente, che proponiamo di superare, definisce in particolare: 1) l'oggetto della deroga, che viene circoscritto al bilancio consolidato, vale a dire al documento contabile cui fanno normalmente riferimento sia le autorità di controllo delle borse sia i mercati per la valutazione economica degli emittenti; 2) i requisiti che i princìpi contabili devono soddisfare perché ne sia ammessa la adottabilità (carattere internazionale, compatibilità con le direttive dell'Unione europea, accettazione nei mercati extraeuropei di quotazione). Se essa ha costituito a suo tempo la prima risposta elaborata dal legislatore nazionale alle istanze di competitività delle (non molte) imprese multinazionali italiane, consentendo alle medesime di approcciare al meglio i mercati finanziari internazionali, riteniamo ora maturi i tempi per compiere passi ulteriori in quella direzione.
        L'articolo 16 della proposta di legge consente di individuare meglio e rivedere in sede di legislazione delegata la disciplina delle operazioni straordinarie, posto che tale disciplina risente ancora di un'impostazione datata, consistente nel considerare dette operazioni come una fenomenologia di eventi di carattere assolutamente eccezionale, e, pur non ponendo limiti formali, sembra pensata con riferimento ad operazioni che coinvolgono soggetti appartenenti ad una medesima categoria imprenditoriale (aventi cioè la medesima natura giuridica) e spaziano su una dimensione, territoriale e normativa, sostanzialmente nazionale.
        La realtà dei nostri giorni si presenta, invece, assai diversa. Innanzitutto le operazioni in questione, cioè fusioni, scissioni e trasformazioni - come pure, più in generale, le operazioni che si risolvono nella modifica della struttura del contenuto oltreché del contenitore societario - hanno assunto una frequenza tale da renderle quasi consuetudinarie nella vita dell'impresa costituita in forma societaria. Ne consegue che la relativa disciplina richiede, da un lato, di essere, laddove possibile, ulteriormente semplificata; ma, dall'altro, anche di essere meglio precisata nei punti in cui ha mostrato più chiaramente i suoi limiti e di essere meglio coordinata, in particolare in tutte quelle ormai ricorrenti fattispecie di carattere eterogeneo in cui entrano in contatto entità economiche giuridicamente dissimili (enti commerciali e società, società di persone e società di capitali) ovvero entità economiche strutturalmente simili (società di capitali) ma appartenenti a sistemi normativi diversi (italiani e comunitari o italiani ed extracomunitari).
        Si vanno delineando operazioni attualmente riconducibili alla ben nota fattispecie della permuta, ma che, in realtà, danno luogo a fenomeni di collaborazione o di concentrazione fra società, denominate nel linguaggio delle direttive comunitarie come "scambi azionari", che richiedono una più appropriata collocazione normativa quando oggetto dello scambio siano partecipazioni di controllo, se non altro per la evidente similitudine con le altre operazioni straordinarie che le caratterizza.
        Riteniamo che questo complesso di operazioni meriti, in primo luogo, di essere ricondotto sotto un unico tetto, definendole univocamente come "operazioni societarie straordinarie" e basandone il trattamento su una filosofia per quanto possibile unitaria, ferma restando la ovvia necessità di differenziarne adeguatamente le modalità esecutive e perfezionative in considerazione delle rilevanti differenze di merito che le caratterizzano. L'assenza o l'inconsistenza delle vigenti previsioni normative richiede, infine, un ponderato intervento del legislatore delegato per definire i criteri di formazione del primo bilancio successivo a quello in cui una operazione societaria straordinaria si è perfezionata.


Disposizioni varie (articoli 18 - 21).

        L'articolo 18 contiene i princìpi e criteri di delega in materia di adeguamento alle nuove disposizioni degli statuti delle società di capitali esistenti. Si prevede che l'adeguamento intervenga entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, a tale scopo potendosi prevedere l'abbassamento delle maggioranze necessarie per le relative deliberazioni. Decorso il termine indicato senza che la società abbia adottato le modifiche richieste, la società deve essere posta in liquidazione. Per favorire la trasformazione delle società di capitali esistenti in Spa semplificate, si prevede che al socio dissenziente non spetti il diritto di recesso e che le relative operazioni siano esenti da ogni imposta, tributo o tassa.
        L'articolo 19 consente la partecipazione di una società di capitali ad una società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante.
        L'articolo 20 sancisce la liceità delle operazioni di leveraged buy-out. Si tratta di una questione delicata ed urgente, la cui mancata risoluzione ha finora gravemente ostacolato gli interventi nel capitale di rischio delle imprese da parte degli investitori istituzionali, causando al nostro Paese sensibili svantaggi nella competizione fra ordinamenti.
        L'articolo 21 delega il Governo ad emanare norme finalizzate a potenziare la trasparenza degli assetti proprietari delle società di capitali, nell'ottica di prevenire possibili forme di infiltrazione criminale nei circuiti economici e finanziari (riciclaggio).
        Gli strumenti normativi attualmente disponibili, incentrati essenzialmente sulla legge 12 agosto 1993, n. 310, si presentano infatti parziali e scarsamente efficaci soprattutto con riferimento alle Spa, essendo basati essenzialmente sulle annotazioni nei libri dei soci. Appaiono inoltre necessarie misure di coordinamento con la vigente disciplina della dematerializzazione dei titoli, che non prevede alcun obbligo di comunicazione, né per l'intermediario né per la società di gestione accentrata, relativamente al trasferimento degli strumenti finanziari effettuati per loro tramite.


Disciplina penale delle società commerciali (articolo 22).

            L'articolo 22 della proposta di legge detta i princìpi e criteri direttivi per la riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse.
        Nella formulazione di tali princìpi e criteri direttivi, si è partiti dalla diffusa constatazione dell'inadeguatezza della disciplina vigente e della conseguente scarsa efficacia del sistema punitivo di settore. Se, da un lato, infatti, le disposizioni contenute nel codice civile del 1942 appaiono inevitabilmente invecchiate, dall'altro la successiva introduzione di leggi speciali, quasi sempre accompagnate da misure sanzionatorie, ha appesantito non poco il sistema nel suo complesso, generando numerose questioni di natura interpretativa e sistematica, senza tuttavia aumentare apprezzabilmente la capacità d'intervento sulle patologie nella vita delle imprese. Le innovazioni degli ultimi venticinque anni si collocano, inoltre, in prevalenza, in un modello che assegna alle fattispecie penali un ruolo meramente "sanzionatorio" rispetto alla disciplina civilistica: con una conseguente eccessiva dilatazione della risposta penalistica, la quale risulta, per di più, fortemente sprovvista di autonomia.
        In tale ottica, la norma di delega in esame prefigura una incisiva revisione del comparto, da un lato restringendo il numero e l'ambito di applicazione delle fattispecie criminose e, dall'altro, introducendo fattispecie ed istituti nuovi volti a colmare lacune da tempo lamentate. Le linee guida cui si ispira, per tale aspetto, la riforma si compendiano nell'esigenza del rispetto dei princìpi di determinatezza e precisione dell'illecito penale, in modo da definire con chiarezza il precetto penalmente sanzionato e da realizzare una semplificazione dei modelli punitivi; del principio di sussidiarietà, in modo da escludere l'intervento penalistico là dove altri rimedi appaiano sufficienti a garantire una efficace tutela del bene giuridico e da evitare, in ogni caso, il ricorso alla sanzione penale qualora sia in giuoco l'osservanza di regole di natura puramente "disciplinare"; ed ancora, del principio di offensività, in modo da circoscrivere la punibilità alle sole condotte concretamente offensive dell'interesse protetto.
        In materia di sanzioni, si è scelto di non prevedere mai la comminatoria congiunta di pena detentiva e pena pecuniaria, la quale non sembra aggiungere nulla all'efficacia dissuasiva della pena detentiva, rendendo quella pecuniaria solo un'appendice priva di autonomo significato. Si è prevista, piuttosto, una formulazione estensiva dell'istituto della confisca, in modo da allargarne il raggio di operatività: risultato che appare particolarmente prezioso nel campo della criminalità d'impresa.
        Si è prevista inoltre l'introduzione di forme di responsabilità delle persone giuridiche, idonee a rafforzare la reazione complessiva dell'ordinamento ai fatti di criminalità economica. La strada al riguardo prescelta non poteva essere, peraltro, che quella della responsabilità amministrativa, posto che l'eventuale introduzione di una responsabilità penale, estranea alla tradizione del nostro ordinamento, deve considerarsi un compito riservato al legislatore del codice penale.
        Riguardo all'organizzazione della materia, l'intervento di riforma è stato scandito attorno ai poli tematici costituiti dai principali beni giuridici del settore alla cui tutela può utilmente essere apprestata la sanzione penale, beni così individuati:

            a) veridicità e compiutezza dell'informazione societaria, di natura economica, nei confronti di categorie aperte di destinatari (soci, creditori, risparmiatori, eccetera);

            b) veridicità e compiutezza dell'informazione nei confronti di agenzie preposte al controllo ed al governo del settore in cui opera la società;

            c) effettività ed integrità del capitale sociale;

            d) conservazione del patrimonio sociale, in specie rispetto agli atti finalizzati ad interessi extrasociali;

            e) regolare funzionamento degli organi sociali, nel rispetto delle attribuzioni di poteri;


            f) regolarità ed affidabilità dei mercati finanziari.

        L'elencazione sopra riportata interessa una materia più ampia di quella usualmente riportata al diritto penale delle società. Ma nel momento in cui la proposta di legge delega affrontava il tema di una riforma dei protagonisti - le società - dell'agire economico, era inevitabile ampliare gli orizzonti al di là dello stretto ambito che la tradizione ha consegnato alla disciplina: i rapporti tra le fattispecie classiche e quelle introdotte dalla legislazione speciale sono infatti così stretti da rendere impossibile una considerazione limitata unicamente al campo tracciato dalle norme del codice civile. In alcuni casi, i criteri di delega si spingono quindi direttamente in settori fin qui affidati alla legislazione speciale; in altri casi, il compito spetterà al legislatore delegato, sulla base dei princìpi di armonizzazione e di livellamento sanzionatorio.
        Per quanto attiene alla tecnica di redazione, si è tenuto conto dell'esigenza di una maggiore specificità di dettato per la materia penalistica - connessa anche a vincoli costituzionali - rispetto alla materia civilistica, optando conseguentemente per una formulazione analitica dei criteri relativi alla prima.
        Si sono inoltre indicate, per ciascuna fattispecie, la specie e la misura della pena: opera nella quale è stato di guida l'obiettivo di assicurare omogeneità di trattamento sanzionatorio in presenza di illeciti incidenti su interessi di pari rango e caratterizzati da analogo disvalore, eliminando gli squilibri sanzionatori fra fattispecie similari talora riscontrabili nella normativa vigente.
        La lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 detta i princìpi riguardanti la formulazione dei singoli illeciti - penali ed amministrativi - destinati a comporre il nuovo sistema repressivo.
        Il numero 1) della medesima lettera a) prevede l'ipotesi della falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali.
        Alla radice del criterio di delega sta la netta riaffermazione dell'esigenza di un'efficace tutela penalistica della veridicità e della completezza dell'informazione societaria, cui peraltro si affianca la necessità di una più puntuale descrizione del fatto tipico, sia per evitare eccessive ed imprevedibili dilatazioni della figura in sede applicativa, sia per ridurre le oscillazioni interpretative.
        Sono stati quindi formulati princìpi volti a centrare la fattispecie sulla falsa o incompleta informazione a categorie "aperte" di soggetti destinatari, separandola nettamente dall'informazione resa ad autorità di controllo o a singoli, individuati destinatari.
        Dal novero dei soggetti attivi sono stati espunti i promotori e i soci fondatori, parallelamente alla scomparsa della "costituzione" della società come oggetto di possibile mendacio, in ragione dell'assoluta marginalità dell'ipotesi, pressoché assente nella prassi: i casi che dovessero residuare appaiono destinati a trovare tutela nella norma incriminatrice comune della truffa.
        Il mendacio trova caratterizzazione anzitutto nella direzionalità offensiva, con la precisazione che deve essere rivolto a soggetti indeterminati, i quali orientano le proprie scelte economiche sulla base delle informazioni offerte. Alla menzione del "pubblico" si è aggiunta quella dei "soci", per segnalare l'applicabilità della norma incriminatrice anche a comunicazioni rese solo a questi ultimi, avvenute con modalità non "pubbliche", ancorché aventi carattere di ufficialità.
        La precisazione della direzionalità offensiva del mendacio esclude dall'ambito operativo della figura le comunicazioni interorganiche e quelle rivolte ad un singolo destinatario. Sullo sfondo delle vicende ora menzionate si stagliano esigenze di tutela diversificate: quanto alla prima, miglior presidio è offerto dalla figura generale dell'impedito controllo <numero 4) della lettera a)>, oppure dallo schema dell'articolo 48 del codice penale; mentre alla seconda si rivolge la figura della truffa, tipica di un rapporto intersoggettivo individuato (ad esempio cliente-banca) ed a preciso contenuto patrimoniale. Se, invece, la falsa informazione è resa alle autorità di vigilanza, la repressione del mendacio è affidata alle figure di cui alla lettera b), adeguatamente armonizzate e coordinate.
        Nella precisazione del veicolo del mendacio si è preferito utilizzare il termine "informazioni", il quale, peraltro, va sempre riferito a fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni, esulando di necessità dall'ambito della fattispecie le previsioni, i pronostici, l'enunciazione di progetti o simili: ossia valutazioni di natura schiettamente soggettiva, alle quali non si attaglia un giudizio basato sull'antitesi vero-falso.
        L'elemento soggettivo è stato oggetto di uno sforzo di precisazione. In particolare, si è prevista una qualificazione del dolo in termini di intenzionalità, allo scopo di evitare il ricorso a soluzioni applicative basate sulla figura del dolo eventuale; nel contempo si è puntualizzata la conformazione del dolo specifico, stabilendo che lo stesso debba risultare orientato al perseguimento di un ingiusto profitto.
        L'esigenza di assicurare alla figura l'indispensabile lesività è affidata ad un requisito di natura oggettiva, essendo apparse non sufficientemente sicure le soluzioni in termini soggettivi. Le condotte incriminate devono essere cioè idonee, in concreto, ad ingannare i soggetti destinatari sull'effettiva situazione della società, dando luogo così ad un concreto pericolo di sviamento nelle loro decisioni.
        L'area di applicazione della figura è stata per altro verso estesa - oltre che al mendacio sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del gruppo al quale la società appartiene - anche in riferimento a beni da essa amministrati o posseduti per conto di terzi, chiarendo così che l'obbligo di trasparenza informativa vale, con la stessa intensità, per i beni che sono estranei al patrimonio della società ed a questa affidati.
        Da ultimo, nell'ottica di fare chiarezza attorno ad un argomento da sempre al centro di vivo dibattito, viene demandato al legislatore delegato il compito di regolare i rapporti tra la fattispecie in esame ed i delitti tributari in materia di dichiarazione che, a seguito della riforma attuata dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, hanno sostituito il delitto di frode fiscale.
        Al numero 2) della medesima lettera a) è previsto il delitto di falso in prospetto, al quale si è attribuita autonoma collocazione, soprattutto per evitare dubbi di natura interpretativa legati alla particolare tipologia dei veicoli dell'informazione. Il livello di lesività del falso in prospetto, d'altro canto, non appare inferiore a quello del falso in bilancio, posto che il prospetto è un documento per sua natura rivolto al pubblico e dotato di caratteristiche tali da determinare negli investitori un rilevante affidamento circa l'idoneità delle informazioni in esso contenute per l'effettuazione di scelte consapevoli di investimento.
        Il numero 3) contempla il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.
        Rispetto alla fattispecie attualmente prevista dall'articolo 175 del testo unico della finanza si prevede una semplificazione nella descrizione della condotta ("attestano il falso od occultano informazioni"), che appare meglio calibrata sulla peculiare attività delle società di revisione. La garanzia di effettiva lesività è affidata alla formula presente anche nelle due precedenti ipotesi.
        Il delitto di impedito controllo, di cui al numero 4), accorpa in una fattispecie di carattere generale comportamenti lesivi dello stesso interesse.
        L'ipotesi resta centrata sul fatto degli amministratori, come nell'attuale articolo 2623, numero 3), del codice civile, ma si amplia ad offrire tutela al controllo, oltre che dei soci o dei sindaci, anche delle società di revisione.
        Un'ipotesi di illecito amministrativo è contemplata dal numero 5) della lettera a) del citato comma 1, che prevede la riformulazione in termini più generali, per evitare minute previsioni sanzionatorie di scarso spessore (quale l'attuale articolo 2635 del codice civile), della disposizione dettata dall'articolo 2626 del codice civile.
        Nei numeri 6), 7), 8) e 9) della medesima lettera a) sono enunciati i criteri direttivi per la revisione delle fattispecie poste a tutela dell'effettività ed integrità del capitale sociale.
        Pur nel rispetto delle coordinate fondamentali del sistema vigente, il nuovo regime prefigura una energica riduzione del numero delle figure criminose, in chiave di adeguamento ai princìpi di extrema ratio e di necessaria offensività dell'illecito penale, con conseguente rinuncia all'attuale estesa penalizzazione delle regole civili che presiedono alle operazioni potenzialmente pericolose per il capitale.
        In tale prospettiva, il numero 6) delinea, anzitutto, la fattispecie della formazione fittizia del capitale, intesa a colpire unitariamente le condotte che incidono, inquinandolo, sul processo "genetico" del nucleo patrimoniale protetto, nei due momenti della costituzione della società e dell'aumento di capitale.
        La fattispecie è costruita come reato di evento (formazione o aumento fittizio del capitale) a condotta vincolata. Le condotte integrative del delitto (attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società che si trasforma) corrispondono, in parte, a quelle già contemplate (nella cornice, peraltro, di reati di mera condotta) da norme incriminatrici vigenti (articoli 2629, 2630, numeri 1) e 2), del codice civile). Resta salva, comunque, in base alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 - per questa come per le altre fattispecie di omologa ispirazione - la possibilità di un coordinamento (anche mediante estensione delle previsioni punitive a violazioni similari) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni che sarà introdotta in attuazione dei criteri civilistici di delega.
        Il numero 7) contempla la figura delittuosa dell'indebita restituzione dei conferimenti, la quale, atteggiandosi a fattispecie generale di salvaguardia dell'integrità del capitale, punisce - sulla falsariga del vigente articolo 2623, numero 2), del codice civile - la restituzione, anche in forme simulate, dei conferimenti ai soci o la loro liberazione dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
        Il numero 8) propone la fattispecie dell'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, intesa a dare nuova ed unitaria veste alle figure criminose attualmente previste dai numeri 2) e 3) dell'articolo 2621 del codice civile.
        Le novità attengono, in primo luogo, al pieno allineamento delle due ipotesi - oggi soggette a trattamento differenziato - della distribuzione di utili e di acconti sugli stessi: prevedendosi, in entrambi i casi, che la reazione punitiva scatti solo di fronte a ripartizioni di utili non effettivamente conseguiti o non distribuibili, in quanto destinati per legge a riserva.
        Al fine di fugare le odierne incertezze interpretative circa la riconducibilità al modello punitivo dell'indebito riparto di riserve non formate con utili di gestione, è stata altresì configurata come condotta autonomamente rilevante la ripartizione di qualsiasi riserva, anche non da utili, che non possa essere per legge distribuita.
        Per converso, tanto in rapporto alla ripartizione degli utili che delle riserve, l'area di protezione penalistica è stata circoscritta alle sole riserve obbligatorie per legge, con esclusione delle riserve non distribuibili per statuto. Si è ritenuta, infatti, non sufficientemente giustificata, nell'ottica della tutela del capitale, la salvaguardia penalistica di un vincolo patrimoniale che, in quanto originato da una deliberazione dei soci, attiene essenzialmente alla sfera "interna" dei rapporti amministratori-assemblea.
        Riguardo alla figura delle illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, il criterio dettato dal numero 9) prelude ad una costruzione della norma incriminatrice nel segno dell'autonomia rispetto alle disposizioni civili che regolano dette operazioni a fini di tutela del capitale sociale e delle riserve. Non basterà, cioè, ad integrare il delitto, come nel sistema vigente (articolo 2630, numero 2), in riferimento agli articoli 2357, primo comma, e 2359-bis, primo comma, del codice civile), la mera inosservanza di dette disposizioni, ma occorrerà che la stessa abbia effettivamente determinato una indebita menomazione della sfera patrimoniale tutelata.
        Viene ovviamente confermata, anche in rapporto alla fattispecie in parola, la limitazione della protezione penale alle sole riserve non distribuibili per legge.
        Ugualmente nella direzione del rispetto del principio di necessaria offensività del reato si muove il criterio direttivo di cui al numero 10), concernente la fattispecie delle operazioni in pregiudizio dei creditori.
        Sganciandosi dalla logica della tutela penale puramente "sanzionatoria", cui è ispirato il vigente articolo 2623, numero 1), del codice civile, l'esecuzione di riduzioni di capitale ovvero di fusioni con altra società o scissioni è sottoposta a pena, non per la mera violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali, ma in quanto da tale violazione sia derivato un concreto pregiudizio per i titolari dell'interesse protetto.
        La fattispecie dell'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, contemplata dal numero 11), corrisponde a quella dell'articolo 2625 del codice civile. Il tratto differenziale è rappresentato dalla previsione di un evento di danno per i creditori, ad evitare che la punizione dell'inosservanza della regola che impone di anteporre questi ultimi ai soci nel riparto del ricavato della liquidazione si risolva nella criminalizzazione di un mero criterio di successione cronologica nei pagamenti.
        Di particolare rilievo è il criterio enunciato dal numero 12), che prelude all'introduzione nel nostro ordinamento di una fattispecie di infedeltà patrimoniale, ben nota (sia pur con diverse configurazioni) nell'esperienza comparatistica.
        La scelta si connette alla sperimentata incapacità dell'attuale sistema repressivo a fornire risposte adeguate alle esigenze di tutela del patrimonio sociale contro gli abusi dei titolari di poteri gestori. E' convinzione diffusa, infatti, che la manifesta insufficienza dell'impianto di settore - che propone, su tale versante, figure criminose poco incisive e di taglio formalistico (vedi, in particolare, gli articoli 2624, 2630, numero 1), e 2631 del codice civile) - non trovi adeguato correttivo nelle potenzialità delle norme incriminatrici comuni in tema di delitti contro il patrimonio (in primis, appropriazione indebita e truffa).
        Riguardo alla concreta configurazione della fattispecie, si sono peraltro scartate soluzioni imperniate su concetti del tipo "abuso dei poteri" o "violazione dei doveri", il cui impiego rischierebbe di dilatare eccessivamente la figura criminosa e di renderne incerti i confini, collegando invece la reazione punitiva (sulla falsariga di quanto già previsto, nei rapporti tra intermediari finanziari e clientela, dall'articolo 168 del testo unico della finanza) agli atti di infedeltà posti in essere in una situazione di conflitto di interessi. Presupposto, quest'ultimo, da intendere peraltro riferito a contrapposizioni d'interessi obiettive e preesistenti alla condotta, e non già emergenti solo in occasione di quest'ultima.
        In pari tempo, la fattispecie è stata strutturata come reato di azione con evento di danno, identificando la condotta incriminata nel compimento o nella partecipazione alla deliberazione di atti di disposizione dei beni sociali, produttivi di danno patrimoniale per la società.
        Sul versante soggettivo, la fattispecie è poi ulteriormente circoscritta dalla previsione di un dolo specifico di ingiusto profitto per l'agente o per altri.
        Al fine di evitare disparità di trattamento prive di razionale giustificazione, l'incriminazione risulta estesa ai fatti commessi in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi e che abbiano cagionato un danno patrimoniale a questi ultimi.
        L'ultima parte del numero 12) esclude il carattere dell'ingiustizia del profitto della società collegata o del gruppo, quando lo stesso risulti compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili (e, dunque, indipendentemente dalla loro effettiva verificazione o da rigidi "bilanciamenti" quantitativi), derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. L'obiettivo è quello di evitare che la fattispecie si presti a qualificare penalmente, in presenza di situazioni di conflitto "formale" tra società del medesimo gruppo, operazioni che, isolatamente considerate, avvantaggino l'una società ai danni dell'altra, ma si inseriscano in un panorama di scambi intragruppo, anche in fieri, idonei ad assicurare in prospettiva un complessivo riequilibrio dei rapporti.
        Accogliendo puntuali istanze provenienti da sedi internazionali e razionalizzando una direttrice d'intervento già sottesa - sia pure allo stadio "embrionale" - a norme incriminatrici vigenti, il numero 13) prevede una innovativa fattispecie di corruzione, che esporta in campo privatistico societario, con gli opportuni adattamenti (intesi anche ad orientare la fattispecie in chiave di protezione del patrimonio sociale, piuttosto che di un astratto "dovere di fedeltà" degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione), il tradizionale modello punitivo della corruzione (propria) di pubblico ufficiale.
        Al numero 14) sono enunciati i princìpi ispiratori per la nuova formulazione del delitto di indebita influenza sull'assemblea.
        Questo si trasforma, da reato proprio, qual è attualmente, in reato comune, essendo apparse meritevoli di sanzione anche le condotte di manipolazione dell'assemblea ascrivibili a soggetti che non rivestono la qualifica di amministratori, quali ad esempio i soci. Viene altresì conferita maggiore determinatezza alla condotta, precisando le note modali dell'illecito; nel contempo, si richiede un concreto risultato lesivo (l'illecita determinazione della maggioranza), strumentale al conseguimento di un ingiusto profitto.
        L'omessa convocazione dell'assemblea, attualmente prevista come delitto, viene dal numero 15) trasformata in semplice illecito amministrativo - configurazione che appare sufficiente per un efficace presidio - e riferita in termini unitari ad amministratori e sindaci, in modo da eliminare l'odierna disparità di trattamento sanzionatorio fra gli uni e gli altri.
        Al fine di attribuire la necessaria determinatezza alla fattispecie, si prevede, altresì, che il legislatore delegato precisi, nell'eventuale silenzio della legge o dello statuto, il termine per l'adempimento richiesto.
        La rinnovata ipotesi di aggiotaggio, di cui al numero 16), è destinata ad accorpare, in un'unica figura di reato, le disperse e poco applicate fattispecie contenute nel codice civile (articolo 2628), nel testo unico della finanza (articolo 181) e nel decreto legislativo n. 385 del 1993, di seguito denominato "testo unico bancario" (articolo 138).
        La disposizione risulta ispirata ad un obiettivo di semplificazione e, nel contempo, di precisazione degli elementi costitutivi. Viene eliminato, così, il riferimento alle notizie "esagerate o tendenziose", espressione sovrabbondante rispetto al requisito della falsità, risolvendo le altre note modali della condotta nelle "operazioni simulate o altri artifici". Un ulteriore affinamento - anche sul piano della concreta lesività - è affidato al requisito dell'idoneità a provocare un'alterazione dei prezzi, qualificata anche da una specificazione dimensionale ("sensibile"), con funzione selettiva delle condotte punibili.
        Nella seconda parte è trasfuso quanto appare ancora razionalmente attuale della figura dell'aggiotaggio bancario.
        La lettera b) del comma 1 affida al legislatore delegato il compito di coordinare ed armonizzare le numerose fattispecie, previste dalla legislazione vigente, in tema di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni e di omesse comunicazioni alle autorità medesime: capitolo, questo, di notevole rilievo per completare organicamente la tutela penale dell'informazione societaria, considerata, questa volta, nella sua destinazione all'autorità preposta alla vigilanza del settore (CONSOB, Banca d'Italia, ISVAP, eccetera).
        Sempre sul piano del coordinamento, è altresì demandato al legislatore delegato di calibrare le norme incriminatrici a tutela del capitale sociale - di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a)- con la nuova disciplina civilistica del capitale sociale, delle riserve e delle azioni.
        La lettera c) del citato comma 1 prevede espressamente l'abrogazione di talune fattispecie criminose, la cui perdurante presenza nel sistema appare priva di adeguata giustificazione. Tali, in particolare, il delitto di divulgazione di notizie sociali riservate, di cui all'articolo 2622 del codice civile (praticamente ignoto nella pratica applicativa e destinato ad essere surrogato da una circostanza aggravante del reato comune di rivelazione del segreto professionale, ex articolo 622 del codice penale) ed il delitto di mendacio bancario (anch'esso finora quasi mai applicato).
        E' prevista, altresì, la soppressione dei delitti degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi: mentre, infatti, per quanto attiene all'estensione delle ipotesi di reati societari ai soggetti ora richiamati (attualmente prevista dall'articolo 2636 del codice civile), risponde meglio allo scopo la previsione di carattere generale ora introdotta alla lettera e), seconda parte, del citato comma 1, riguardo alle ipotesi speciali previste dagli articoli 2636-2639 del codice civile, non sussistono ragioni per mantenere una disciplina derogatoria di quella generale in tema di delitti dei pubblici ufficiali.
        Nell'ottica di evitare un'eccessiva rigidità nella griglia delle incriminazioni, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 prevede l'introduzione di una circostanza attenuante, applicabile alla generalità delle fattispecie, basata sulla modesta lesività del fatto e destinata a collocarsi in uno spazio autonomo rispetto alla circostanza comune di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale, per l'assenza di una valutazione in termini patrimoniali dell'offesa. Viene altresì accordata al legislatore delegato la facoltà di prevedere circostanze aggravanti specifiche connesse alla qualifica soggettiva degli autori dei singoli delitti, ove la stessa risulti significativa sul piano dell'offensività della condotta.
        La lettera e) reca indicazioni sul tema dei "soggetti".
        Nell'intento di garantire maggiore certezza all'applicazione pratica delle norme incriminatrici, si affronta, in particolare, il tema della individuazione del cosiddetto "amministratore di fatto": figura largamente riconosciuta in giurisprudenza ed al centro di vasto dibattito dottrinale.
        L'esercizio "di fatto" delle funzioni viene definito come rilevante, per l'assunzione delle responsabilità inerenti alla qualifica formale (non posseduta), solo qualora l'attività svolta presenti elementi in grado di omologarla con quella tipica: ossia continuità nel tempo (in modo da escludere che atti isolati possano produrre conseguenze sul piano della responsabilità) e significatività rispetto alla gestione complessiva della società ed ai poteri caratteristici della funzione.
        L'istituto della confisca è oggetto, nella lettera f), di un rafforzamento, in coerenza con le sollecitazioni della dottrina e con il panorama comparatistico. Si prevede, in particolare, la confisca obbligatoria, oltre che del prodotto o del profitto dei reati di cui alle lettere a) e b), anche dei beni utilizzati per commetterli, introducendo altresì la forma "per equivalente", ossia avente ad oggetto una somma di denaro o beni di valore corrispondente ai predetti elementi, qualora questi siano di impossibile recupero.
        La confisca viene inoltre estesa ai beni appartenenti a società, enti o soggetti, che altrimenti sarebbero definibili come "estranei al reato" ai sensi dell'articolo 240 del codice penale: alla condizione, peraltro, che il reato sia stato commesso nell'interesse dei medesimi.
        Si tratta di innovazioni che sono già in parte penetrate nell'ordinamento: ad esempio con la modifica dell'articolo 644 del codice penale, in tema di usura.
        In coerenza con le linee guida dell'impianto, la lettera g) impone di riformulare le norme penali fallimentari che richiamano reati societari (vedi, in particolare, l'articolo 223, secondo comma, numero 2), della legge fallimentare), in modo da limitarne l'applicazione ai soli casi in cui tra la commissione dei reati societari ed il dissesto sussista, in concreto, un rapporto causale.
        Il tema della responsabilità delle persone giuridiche, e in specie delle società, è stato affrontato alla luce delle ormai univoche indicazioni in sede internazionale e dei vincoli che gravano in questo settore sul nostro ordinamento.
        Una riforma nel senso del superamento del tradizionale principio societas delinquere non potest coinvolge valutazioni e misure che spettano solo al legislatore del codice penale, trattandosi di un istituto di carattere generale. Si è ritenuto, tuttavia, che nell'ambito della riforma del diritto penale delle società non potesse non trovare posto la previsione di una responsabilità di natura amministrativa, essendo il coinvolgimento della persona giuridica, per l'illecito commesso per suo conto o nel suo interesse, un condizione necessaria per un'efficace tutela dei beni esposti all'aggressione della criminalità d'impresa.
        Cogliendo le preoccupazioni per le ripercussioni negative che siffatta responsabilità potrebbe avere sulla stabilità dell'impresa e sui molteplici interessi dalla stessa coinvolti, si è comunque previsto che le sanzioni amministrative pecuniarie siano comprese tra un minimo e un massimo (con esclusione di meccanismi proporzionali), e siano suscettibili di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società, secondo il modello dell'articolo 133-bis del codice penale. Appare invero in ogni caso positivo, a fini preventivi, che i soci sappiano che almeno parte del loro investimento può essere eroso dalla condotta illecita dei manager, stimolando così l'attività di controllo; ma lo stesso "circolo virtuoso" può riferirsi anche alla struttura cui è affidata la gestione, che dovrebbe essere sollecitata a intraprendere le azioni necessarie per evitare che si creino condizioni favorevoli alla commissione di reati.
        Questa pressione sui vertici della società giustifica anche la previsione di una responsabilità in capo alla società nei casi in cui il reato sia stato bensì commesso da soggetti non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da un'adeguata e doverosa vigilanza dei soggetti sovraordinati.
        Si prevede, infine, che la sanzione possa essere sospesa qualora la società dimostri di aver adottato misure in grado di scongiurare il ripetersi di altri fatti di reato. E' qui evidente il richiamo, seppur consapevolmente parziale, all'esperienza dei cosiddetti "compliance program", la quale illustra l'utilità di limitare l'applicazione della sanzione ai soli casi nei quali la società non abbia mostrato l'intenzione e la capacità di adottare misure volte all'individuazione dei responsabili ed alla prevenzione degli illeciti.
        La lettera i) prevede l'abrogazione delle vigenti norme in materia di reati societari, nonché di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove fattispecie. Al legislatore delegato è altresì affidato il compito di coordinare ed armonizzare con esse le norme vigenti, individuandone la più opportuna collocazione, nella prospettiva tendenziale dell'accorpamento e della semplificazione.


Nuove norme sulla giurisdizione (articolo 23).

        Le disposizioni del comma 1 intendono anzitutto prefigurare, in termini generali, il modello di giudice cui devolvere le controversie e la trattazione di ogni altro ricorso camerale in materie che richiedono un elevato tasso di conoscenze specifiche nei settori dell'economia, del commercio e della finanza. Dovrebbe trattarsi di un giudice inserito nella struttura dei tribunali delle città sedi di corte d'appello, nonché degli altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei relativi alla estensione territoriale, al volume del contenzioso e al numero delle imprese registrate nel circondario e, perciò, configurato come sezione specializzata dei tribunali medesimi. Nell'area di competenza per materia di tale sezione specializzata ricadono innanzitutto tutte le questioni in materia societaria, ricomprese le cessioni delle partecipazioni sociali e i patti parasociali. Tenuto conto della elevata specializzazione di detta sezione nel settore del diritto dell'economia, si è ritenuto di inserire anche le questioni in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, nonché le questioni disciplinate dal testo unico della finanza e dal testo unico bancario. Ciò anche per assicurare una "massa critica" di controversie sufficiente a giustificare l'istituzione di appositi organi giurisdizionali in tutte le attuali sedi di corte d'appello.
        Tenuto conto delle ragioni che sono alla base della riforma si è ritenuto di ricomprendere nella competenza delle sezioni specializzate anche la materia concorsuale, la cui trattazione richiede un elevato grado di comprensione dei problemi economici, finanziari e patrimoniali delle imprese. Si è però ritenuto che fosse eccessivo e controproducente porre a carico di dette sezioni l'onere di fronteggiare l'ingente numero di istanze di fallimento (spesso finalizzate solo ad esercitare pressione sul debitore per accelerare il pagamento di debiti) da cui sono gravati i tribunali italiani; e, per analoghe ragioni, è apparso inopportuno attribuire alle medesime sezioni anche i compiti gestori inerenti alle procedure concorsuali. Ciò anche in ossequio al principio di terzietà del giudice, che male si adatta a situazioni in cui il magistrato che valuta l'opportunità di promuovere un'azione per il fallimento ed il magistrato che su quell'azione è poi chiamato a giudicare fanno parte del medesimo organo giurisdizionale. Il legislatore delegato potrà poi valutare più in dettaglio come articolare l'accennata distinzione di competenza (ad esempio, attribuendo alla sezione specializzata la funzione di giudice dell'opposizione a dichiarazione di fallimento).
        Con riguardo a tutte le materie di cui si tratta, lo stesso legislatore delegato dovrà disciplinare la competenza in caso di connessione con procedimenti aventi oggetto diverso e, più in generale, fissare regole processuali che agevolino la definizione immediata e definitiva di qualsiasi dubbio in tema di competenza.
        La riforma è circoscritta all'area giurisdizionale oggi riservata al giudice ordinario, e dunque prescinde da ogni intento di rivedere gli incerti confini tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, anche se, tenuto conto della istituzione di un giudice specializzato, questi confini potranno essere ripensati in un prossimo futuro soprattutto nel settore del diritto dell'economia.
        La regolamentazione dei mezzi di gravame avverso i provvedimenti emessi dalla sezione specializzata non si presta ad un approccio unitario. A parte le diversità di regime già esistenti, in proposito, tra giurisdizione contenziosa e volontaria, nonché in molte fattispecie comprese nell'una e nell'altra di tali categorie, potrebbe essere opportuno lasciare spazio ad ulteriori diversificazioni in ragione delle differenti esigenze di tutela che di volta in volta si pongono e che già ora hanno determinato, in taluni campi, la previsione di un giudizio di merito in unico grado. E' apparsa perciò preferibile una disposizione di carattere generico, che faccia salve tali diversità, ma nel contempo eviti il rischio di un giudice dell'impugnazione meno competente, in termini di professionalità specifica, rispetto a quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale esigenza non può non valere anche per la Cassazione, non solo perché pure quel giudice può essere oggi chiamato a valutazioni che attengono al merito (confronta articolo 384, primo comma, del codice di procedura civile) ma anche perché la corretta formulazione di un giudizio di legittimità non può comunque prescindere dalla totale comprensione dei profili di merito.
        L'attuale dislocazione sul territorio nazionale di un elevato numero di tribunali, molti dei quali con organici di dimensioni medio-piccole, sconsiglia la istituzione di sezioni specializzate presso quei tribunali che solo saltuariamente avrebbero occasione di trattare questioni commerciali. Un adeguato grado di specializzazione nella materia presuppone, viceversa, l'esame di una ricca e varia casistica, che consenta al giudice di aggiornare costantemente e di affinare progressivamente la propria esperienza specifica. Donde la scelta di prevedere una competenza territoriale di dimensione distrettuale e solo per eccezione circondariale; scelta cui, in un settore fortemente dinamico qual è quello del diritto commerciale, non sembrano ostare serie ragioni di accessibilità del servizio giustizia per i cittadini più decentrati.
        Scartata l'ipotesi di un tribunale di commercio "alla francese", formato solo da esponenti del mondo commerciale, e che è attualmente oggetto di un intervento di riforma per contrastare non solo situazioni degenerative ma anche per recuperare una terzietà del giudice, la composizione della sezione specializzata potrebbe alternativamente ispirarsi a due diversi modelli, già presenti nel nostro ordinamento: quello del giudice del lavoro e quello del giudice agrario e minorile. Il primo fa leva su un elevato grado di specializzazione dei magistrati addetti alla trattazione esclusiva della materia, il secondo integra nello stesso organo giudicante esperti di settore dotati di professionalità diverse da quelle del giudice togato. La seconda soluzione presenta serie controindicazioni. L'individuazione dei componenti non togati appare, infatti, tutt'altro che agevole, dovendosi per un verso assicurarne l'elevato livello professionale e, per altro verso, evitare il rischio di far cadere la scelta su soggetti che, proprio per la loro elevata professionalità, siano consulenti abituali di imprenditori interessati all'affermarsi dell'uno piuttosto che dell'altro indirizzo giurisprudenziale. Quella scelta implicherebbe, poi, la necessità di configurare l'organo giudicante sempre in forma collegiale. Ciò ha indotto a privilegiare il primo dei due modelli suindicati.
        Sembra in ogni caso opportuno prevedere strumenti specifici di formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati che - secondo adeguati sistemi di rotazione - comporranno le sezioni in esame, essendo notoriamente la preparazione dei giuristi assai poco orientata alla conoscenza dei fenomeni economici, la cui comprensione è del pari assente nei criteri di selezione per l'accesso all'ordine giudiziario.
        E' nota la difficoltà di conciliare i tempi di un processo ordinario con le esigenze di certezza degli atti e dei rapporti giuridici in campo economico. Una pronuncia che ponesse nel nulla gli effetti, ad esempio, di una deliberazione di aumento di capitale sociale già da tempo eseguito, dopo che siano stati già emessi i relativi titoli azionari e questi abbiano preso a circolare, determinerebbe una delicatissima situazione. Si rischierebbe, alternativamente, di mettere a repentaglio una serie di posizioni giuridiche derivate a catena da quella emissione, oppure - ove ciò non fosse ritenuto possibile - di rendere la pronuncia giudiziale sostanzialmente lettera morta. Proprio per evitare situazioni di tal fatta sono state emanate, in determinati settori, norme di sbarramento che impediscono di invalidare atti societari dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese (si pensi all'articolo 2504-quater del codice civile, sul cui modello potrebbero essere disciplinati gli effetti sananti della pubblicità anche per altri tipi di deliberazioni societarie). Per le medesime ragioni, in termini anche più generali, accade però che la fase decisiva di quasi tutte le controversie in tema di validità delle deliberazioni assembleari di società si concentri nell'eventuale provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata. Se la sospensione è concessa, quella deliberazione sarà ormai infatti destinata a non avere mai più esecuzione; se, viceversa, essa è negata, difficilmente sarà poi possibile rimettere in discussione, a distanza di anni, gli effetti irreversibilmente prodotti dalla deliberazione medesima: sicché la causa, di fatto, continuerà ormai solo in una prospettiva risarcitoria (se non soltanto per le spese).
        Si è ritenuto pertanto opportuno introdurre in modo più esplicito - e, soprattutto, più generale - un procedimento d'urgenza espressamente destinato, in questo settore, alla cosiddetta "tutela reale", sufficientemente rapido da assicurare l'effettività di siffatta tutela, ma nel contempo tale da salvaguardare il diritto di difesa degli interessati. A questo scopo tende il procedimento di tipo cautelare, previsto dal comma 2, lettera b), rispetto al quale la successiva instaurazione del giudizio di merito è solo facoltativa. Dovrebbe restare fermo, comunque, che il provvedimento immediato, ancorché definitivo in punto di tutela reale, non è suscettibile di produrre un vero e proprio giudicato (incompatibile con i caratteri pur sempre sommari del giudizio in questione) e quindi non pregiudica la possibilità di rimettere in discussione ad altri fini la validità dell'atto impugnato, promuovendo ad esempio un successivo giudizio ordinario avente ad oggetto eventuali pretese risarcitorie.
        Lo strumento conciliativo nelle controversie in materia commerciale - vuoi quelle trattate con rito ordinario, vuoi quelle incardinate nel procedimento d'urgenza - è di particolare utilità. Potrebbe solo dubitarsi dell'opportunità di prevedere il tentativo di conciliazione come obbligatorio o solo come facoltativo nel corso del procedimento. I connotati di particolare specializzazione del giudice ed il peculiare carattere di alcune delle controversie che potrebbero essere sottoposte al suo esame (si pensi, ad esempio, alle materie previste dalla legislazione antitrust, dal testo unico bancario o dal testo unico della finanza), fanno propendere per la soluzione più flessibile lasciando al giudice la valutazione circa l'opportunità di esperire il tentativo.
        Appare comunque utile, in tale contesto, prevedere espressamente che il giudice abbia la possibilità di assegnare un termine per la eventuale rimozione delle ragioni di lite.
        Per assicurare effettività e serietà al tentativo di conciliazione viene attribuito al giudice il compito di formulare concrete proposte conciliative e prevedere - sul modello delle controversie in tema di pubblico impiego - che si tenga conto dell'atteggiamento assunto al riguardo dalle parti al fine di attribuire le spese di lite.
        Il ricorso ai procedimenti camerali in materia commerciale si è spesso rivelato un utile strumento di risoluzione rapida di questioni che solo con molte difficoltà avrebbero trovato uno sbocco in sede contenziosa. In questa stessa utilità si nasconde, però, il rischio dell'abuso dello strumento, ossia di trasformare quei procedimenti in scorciatoie per la definizione di vertenze in modo sommario e senza adeguate garanzie. Rischio soprattutto derivante dall'esilità e dalla eccessiva multifunzionalità del modello processuale offerto dal codice in tema di procedimenti camerali. Donde la necessità di introdurre regole procedurali più specificamente calibrate sulle diverse esigenze dei procedimenti camerali in materia commerciale, con la conseguenza che il legislatore delegato potrà, se del caso, fissare regole più aderenti alle caratteristiche, ad esempio, del procedimento di omologazione, di quello ex articolo 2409 del codice civile, di quello per la nomina giudiziale dei liquidatori, eccetera.
        Costituisce una significativa innovazione l'istituzione di forme di pubblicità sui tempi medi di trattazione, distinti per tipologie di questioni, nelle diverse sedi giudiziarie. Così come sarebbe utile impegnare i responsabili degli uffici giudiziari interessati a fare previsioni sui tempi di trattazione futuri, per confrontare poi i risultati conseguiti con le previsioni formulate. Il confronto e la necessità di eventualmente giustificare un eccessivo allungamento dei tempi potrebbero anche costituire un benefico stimolo per una più razionale organizzazione delle risorse di cui ciascun ufficio dispone.
        Nella materia societaria sono spesso sorti dubbi circa la possibilità di ricorrere allo strumento arbitrale, perché non sempre è ben certo il confine tra l'area della disponibilità e quella dell'indisponibilità dei diritti dedotti in lite. La maggiore difficoltà risiede, com'è chiaro, nell'esistenza di interessi di carattere generale (o comunque diffuso) spesso toccati dalle deliberazioni impugnate. Per agevolare il superamento di tali difficoltà si sono previsti arbitrati che, pur vertendo su materie ritenute di per sé non disponibili, siano circoscritti, nella loro effettiva portata, alla sola posizione delle parti in lite e quindi, sostanzialmente, non siano in grado di intaccare i profili reali degli atti oggetto di controversia.
        Infine, deve essere evitato il rischio che su uffici di nuova istituzione, già per questo inevitabilmente bisognosi di un periodo di rodaggio, si scarichi immediatamente il peso di un arretrato. Il che potrebbe apparire penalizzante per chi sia interessato alla trattazione di cause già da gran tempo pendenti. Tuttavia, il pericolo di compromettere sin da principio la prospettiva di una giustizia commerciale funzionale sembra tale da giustificare una scelta che, comunque, il legislatore delegato resta libero in qualche misura di graduare.
        La prevista istituzione di sezioni specializzate non comporta oneri aggiuntivi, né in termini di spese di personale amministrativo e di magistratura, né in termini di spese di funzionalità delle sezioni stesse.
        Alle sezioni, infatti, verrà applicato parte del personale già in servizio negli uffici giudiziari, tenuto conto anche dell'incremento dell'organico del personale di magistratura previsto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante: "Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura".
        Le spese di funzionamento, infine, possono essere soddisfatte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.




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