XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 969
Onorevoli Colleghi! - Tra i numerosi meriti dell'azione
riformatrice e risanatrice in campo economico-finanziario dei
Governi di centrosinistra può essere a buona ragione
annoverato il conseguimento di una Borsa valori di standing
europeo.
La capitalizzazione è passata dal 17,8 per cento del
prodotto interno lordo (PIL) della fine del 1994 al 67,8 per
cento della fine del 2000; in particolare è aumentata di 2,5
volte nel recente triennio. Il controvalore giornaliero medio
degli scambi è più che decuplicato nell'ultimo quadriennio,
fino a superare i 3 miliardi di Euro.
Passi devono essere ancora compiuti in direzione
dell'incremento del numero delle società quotate e
dell'ulteriore contendibilità degli assetti proprietari, ma il
percorso imboccato è sicuramente quello corretto.
Sotto il profilo della dimensione del mercato e della
acquisita dimestichezza del pubblico dei risparmiatori nei
confronti dell'investimento azionario, tali sviluppi sono
stati prevalentemente innescati e hanno trovato continuo
alimento negli imponenti processi di privatizzazione, ai quali
hanno potuto favorevolmente affiancarsi, in circolo virtuoso,
le sollecitazioni finanziarie provenienti dal settore già
originariamente privato dell'imprenditoria nazionale.
Gli investitori istituzionali hanno finalmente
incominciato a fare sentire la propria voce, sempre incisiva e
non di rado determinante, nella gestione delle società
partecipate; l'atteso definitivo decollo dei fondi pensione è
prossimo a fornire il valore aggiunto della visione di
medio-lungo periodo, propria di questa importante categoria di
investitori.
Siffatta evoluzione particolarmente positiva del mercato
dei capitali di rischio non avrebbe potuto tuttavia prodursi,
né tanto meno consolidarsi, se non fosse stata accompagnata
dallo sviluppo di un quadro normativo adeguato e coerente con
gli standard comunitari. Tale supporto è stato fornito
in prima battuta dal decreto legislativo Eurosim del 1996, ma
soprattutto e decisivamente dal successivo testo unico della
finanza del 1998, che per generale consenso viene giudicato
come esperienza avanzata a livello internazionale.
Il citato testo unico ha stabilizzato l'inquadramento
normativo dei tre grandi attori della Borsa: gli intermediari,
i mercati, le società quotate. In quest'ultimo capitolo
rientrano in particolare la nozione di appello al pubblico
risparmio e la corporate governance degli emittenti,
sotto i diversi profili dell'informazione societaria, della
trasparenza degli assetti proprietari, della tutela delle
minoranze, delle deleghe di voto, del collegio sindacale e
della revisione contabile.
Ribadiamo in questa sede che, dopo circa tre anni di
applicazione, riteniamo del tutto soddisfacenti le soluzioni
adottate, a partire dalla scelta strategica - per la quale la
maggioranza parlamentare si è pronunciata consapevolmente fin
dall'inizio - consistente nella ampia responsabilizzazione
applicativa demandata alle autorità di vigilanza (Commissione
nazionale per le società e la borsa - CONSOB e Banca
d'Italia).
In particolare valutiamo positivamente la nuova
disciplina, che per molte parti supera quella generale dettata
dal codice civile per le società per azioni e le società
cooperative, in vigore dal 1^ luglio 1998 per gli emittenti di
titoli quotati, nonché, sia pure limitatamente a certuni
obblighi informativi nei confronti della CONSOB e del mercato,
per gli emittenti di titoli non quotati ma diffusi tra il
pubblico in misura rilevante (testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 116).
Al tempo stesso la vasta e intensa attività istruttoria
sottostante all'emanazione del testo unico, condotta anche in
sede parlamentare, ci ha indotto fin dall'inizio a considerare
l'opportunità di intervenire - facendo tesoro, per quanto
applicabile, di quella stessa esperienza e delle conseguenti
soluzioni adottate - sul resto del vasto universo delle
società di capitali, al fine di aggiornarne la complessiva
disciplina codicistica di riferimento, vecchia ormai di oltre
mezzo secolo ed in parte decisamente obsoleta.
Ricordiamo in proposito che nel nostro Paese l'avvio di
una riforma del diritto societario ha preso le mosse dalla
convinzione che sia necessario ridurre il divario che si è
aperto tra la regolamentazione delle società quotate e delle
società non quotate, dopo le modifiche introdotte con il testo
unico della finanza. Quest'ultimo è intervenuto sulla
disciplina delle società quotate sul presupposto che, una
volta adeguata la regolamentazione interna
dell'intermediazione finanziaria al quadro comunitario di
riferimento, fosse opportuno conformare alle norme e alle
prassi che si vanno affermando sui mercati finanziari
internazionali anche il diritto degli emittenti.
L'intervento più generale sul diritto delle società di
capitali presenta tuttavia una notevole differenza rispetto
alle riforme fino ad ora compiute: per le società quotate su
mercati regolamentati, la creazione del mercato unico e la
globalizzazione della finanza suggeriscono di introdurre una
disciplina che avvicini il nostro ordinamento a quello dei
mercati con piazze finanziarie più sviluppate, caratterizzate
da una cornice regolamentare in grado di assicurare una più
efficace tutela degli investitori; per le società non quotate,
viceversa, non sembra essere oggi all'opera un'altrettanto
intensa concorrenza tra ordinamenti, talché differenze di
disciplina rilevanti permangono anche all'interno di aree
economicamente e finanziariamente integrate, riflettendo in
qualche misura le specificità della struttura produttiva e
degli assetti proprietari di ciascun Paese.
La riforma del diritto delle società per azioni impone di
tenere presente che in Italia questo modello è oggi adottato
da una moltitudine di società di piccole dimensioni, che si
dimostrano spesso aperte alla concorrenza internazionale sul
fronte dei mercati di prodotto, ma preferiscono mantenersi
chiuse, anche nei confronti del mercato nazionale, sotto il
profilo della raccolta di mezzi finanziari.
L'approccio della presente proposta di legge è
parzialmente diverso, tendendo ad enfatizzare il ruolo del
diritto societario nel favorire l'efficienza del contratto che
lega i soci, nella convinzione che: a) l'utilizzo del
medesimo strumento per perseguire una pluralità di fini
rischia di condurre a risultati complessivamente inefficienti;
b) gli strumenti di cui dispone il diritto societario
per fare fronte alla mutevolezza nel tempo delle relazioni tra
le imprese e i terzi e alla difformità degli interessi da
tutelare nelle differenti tipologie di rapporti sono, in molti
casi, eccessivamente rigidi; c) non pochi problemi
incontrati dalle imprese italiane nei loro percorsi di
crescita e di apertura al mercato mobiliare sono riconducibili
ad inefficienti soluzioni fornite dall'ordinamento per
regolare i rapporti tra soci.
E' indubbio che aspetti di inadeguatezza si sono
manifestati anche con riguardo agli strumenti a disposizione
dei creditori per tutelare i propri diritti, per intervenire
nelle scelte delle imprese in momenti di difficoltà
finanziaria e per sollecitare l'adozione di azioni correttive:
la passata recessione è ricca di casi nei quali i creditori si
sono accorti delle condizioni in cui versavano le imprese
clienti solo dopo che l'informazione era diventata di pubblico
dominio e nessun rimedio atto a salvaguardare le proprie
ragioni creditizie era più attivabile.
Tuttavia, una soluzione adeguata a questi problemi può
trovarsi solo in (minima) parte nel diritto societario. In
particolare, se l'ordinamento assicura un'informativa
societaria di qualità soddisfacente, le banche e gli altri
intermediari finanziari dovrebbero essere professionalmente in
grado di predisporre strumenti di autotutela sufficienti: se
non ne hanno la capacità, significa che vi sono problemi nella
regolamentazione di settore, nel grado di concorrenza del
comparto e, forse, in assetti proprietari che hanno a lungo
influenzato la loro funzione-obiettivo; se difficoltà
insorgono anche quando gli intermediari hanno attivato i
presìdi necessari, le soluzioni normative possono situarsi più
propriamente sul terreno del diritto fallimentare, poiché solo
se le sanzioni ex post sono efficaci, tempestive,
credibili e commisurate al danno, il creditore può essere in
grado di far valere i propri diritti.
Un'analoga argomentazione vale nei riguardi dei creditori
commerciali. La rilevanza di questa fonte di finanziamento
esterno, che per le imprese di minori dimensioni sopravanza
addirittura il ricorso all'indebitamento finanziario, rende
senz'altro utile una riflessione sull'adeguatezza degli
strumenti che i creditori commerciali possono attivare per far
valere i propri diritti. Anche in questo caso, tuttavia, solo
in minima parte i tipici conflitti tra fornitori ed imprese
possono trovare opportuna soluzione nel solo diritto
societario.
La medesima linea di ragionamento può riproporsi nei
confronti dei lavoratori. Anche nei rapporti tra impresa e
lavoratori si appalesano questioni in ordine alle quali è
opportuno ricercare soluzioni anche sotto il profilo della
corporate governance. In altri Paesi - essenzialmente
l'Austria e la Germania - i rappresentanti dei lavoratori
possono sedere in appositi organi sociali, contribuendo al
controllo sulla gestione. Benché questa soluzione presenti
indubbi elementi di interesse, nel nostro contesto non pare
opportuno introdurla obbligatoriamente, sia pure per le
società di una certa dimensione.
Se il coinvolgimento dei dipendenti non è desiderato dai
soci, una disposizione di questo genere finisce infatti per
tradursi in un disincentivo alla crescita dimensionale; le
stesse autorità tedesche hanno recentemente osservato che gli
obblighi connessi alla cogestione hanno determinato un
contenuto ricorso alla forma della società per azioni, ponendo
un serio vincolo allo sviluppo del mercato di borsa. Se
viceversa i soci trovano conveniente prevedere forme di
coinvolgimento dei dipendenti nella gestione dell'impresa,
riteniamo sia compito del diritto societario fornire strumenti
adeguati o, quanto meno, non porre vincoli a scelte statutarie
di questa natura.
Tutte queste riflessioni ci hanno indotto a ricondurre
tendenzialmente il diritto societario nel suo alveo più
proprio, che è quello di supporto alle scelte dei soci e di
soluzione dei problemi di incompletezza contrattuale che
tipicamente caratterizzano il contratto di società. A
differenza dei terzi, che sono generalmente legati all'impresa
sociale da contratti che prevedono prestazioni definite, gli
azionisti si caratterizzano come residual claimant, e
non sono generalmente in grado di regolare ex ante tutte
le possibili evenienze della vita dell'impresa. Ad esempio,
nella fase iniziale di costituzione di una società, i
contraenti tendono a considerare come meno probabile di quanto
in effetti lo sia l'eventualità che durante societate
sorgano dissidi tra i soci; in prima approssimazione, è
quindi necessario che l'ordinamento si faccia carico di
individuare un corpus minimo di regole volte a prevenire
l'insorgere di liti e a ridurne i costi.
Quanto più numerosa si fa la compagine sociale, tanto più
ardui diventano i problemi di coordinamento tra i soci e più
probabile che il contratto sociale si riveli inadeguato a
tutelare gli azionisti: soci che collettivamente dispongono di
quote anche rilevanti di capitale possono non essere in grado
di fronteggiare azioni contrarie ai loro interessi poste in
essere da altri azionisti o da coalizioni di azionisti,
finendo con l'assumere comportamenti di "apatia razionale", di
disinteresse verso la gestione della società.
I problemi di incompletezza del contratto non solo
generano inefficienze nel governo societario delle imprese, ma
possono anche spiegare, in qualche misura, le difficoltà
incontrate dalle imprese italiane nell'ampliare la compagine
sociale aprendosi gradualmente al mercato, fino alla
quotazione in borsa. Infatti, se i soci fondatori non sono in
grado di adottare strumenti contrattuali che forniscano
adeguate tutele ai nuovi soci, l'ampliamento della base
sociale può incontrare ostacoli per un problema di selezione
avversa.
La presente proposta di legge tende dunque a rendere
accessibili una pluralità di soluzioni organizzative,
predisponendo modelli più sofisticati per società
caratterizzate da un elevato numero di soci, anche se non
necessariamente da grandi dimensioni aziendali. Infatti, per
le società con un'ampia compagine sociale: a) maggiore è
l'esigenza di dotare le minoranze di informazioni adeguate
sulla gestione e sugli assetti di controllo della società;
b) più ardua è la soluzione dei problemi cui dà luogo
l'incompletezza del contratto di società; c)
relativamente più elevato deve essere il grado di
imperatività della disciplina applicabile, poiché gli impegni
liberamente assunti dai soci di controllo non sarebbero
credibili in assenza di vincoli esterni inderogabilmente posti
dall'ordinamento.
E' per questa ragione che nella nostra proposta di legge
sono delineati due tipi di società per azioni (la società per
azioni semplificata e la società per azioni), modellando,
tendenzialmente, l'una per le imprese caratterizzate da base
azionaria ristretta e l'altra per le ipotesi di compagini
sociali numerose.
Sotto il profilo procedurale la soluzione prescelta è
stata quella di demandare al Governo la responsabilità di
emanare appositi decreti legislativi, fornendo, però, un
complesso particolarmente articolato e definito di criteri
direttivi per l'esercizio della delega.
I due fattori prima richiamati - vale a dire: il già
avanzato screening, condotto a livello sia parlamentare
che governativo, del mondo delle società commerciali anche non
quotate; l'avanzato grado di dettaglio e vincolatività dei
criteri direttivi che caratterizza la presente proposta di
legge - ci inducono inoltre a suggerire tempi relativamente
contenuti (un anno) per l'emanazione delle norme delegate,
fermi restando il preventivo parere delle Commissioni
parlamentari ed in ogni caso la facoltà del Governo di
procedere entro l'anno successivo a quelle correzioni ed
integrazioni che l'esperienza applicativa della nuova
disciplina potrà suggerire (articolo 1).
L'articolo 2 contiene i princìpi ed i criteri direttivi
generali della delega in materia di società di capitali,
sancendo: l'obiettivo prioritario di favorire la crescita e la
competitività delle imprese, agevolandone la costituzione e lo
sviluppo e riducendo i costi di contrattazione e di
finanziamento; la libertà di scelta fra le forme organizzative
d'impresa, nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa
economica; la predisposizione degli strumenti normativi idonei
a risolvere le controversie tra i soci, a tutelare i soci di
minoranza, a proteggere i legittimi interessi dei terzi e dei
creditori sociali, a reprimere gli abusi della personalità
giuridica, a disciplinare i gruppi societari. Viene inoltre
richiamato il vincolo imposto dall'ordinamento settoriale
comunitario, fermo il principio di sussidiarietà.
La società a responsabilità limitata (articolo 3).
In una prospettiva di riforma volta a rendere più
efficienti e funzionali i modelli organizzativi dell'attività
di impresa, particolare attenzione merita la disciplina delle
società a responsabilità limitata (Srl).
E' questa una forma finora largamente sottoutilizzata nel
nostro Paese, che, rispetto ad altri sistemi, vede una più
elevata concentrazione di società di persone, che, se da un
lato, garantiscono maggiore duttilità e flessibilità, possono
d'altro canto costituire un freno alla crescita dimensionale e
ad un più significativo accesso al mercato dei capitali.
Inoltre, l'attuale "appiattimento" della Srl sulla società
per azioni (Spa) può generare una minore appetibilità di tale
modello soprattutto laddove l'esigenza è quella di usufruire
di modalità organizzative meno rigide, graduabili in base alle
caratteristiche dell'iniziativa imprenditoriale.
Sebbene anche in base alla vigente disciplina vi siano
spazi, sperimentati dalla prassi, per una più accentuata
differenziazione della Srl rispetto alle altre società di
capitali, non è dubbio che la normativa della Srl, oggi
costruita quasi interamente per rinvio alle disposizioni in
materia di Spa, non corrisponde a quei bisogni di
semplificazione e di più ampio riconoscimento dell'autonomia
statutaria cui si ispira la nostra complessiva opera di
riforma.
Se l'obiettivo è e deve essere quello di intervenire sui
vincoli che possono tradursi in oneri eccessivi e quindi di
fatto impedire lo sviluppo e la crescita delle imprese,
riteniamo sia compito dell'ordinamento favorire una
articolazione delle regole organizzative che riconosca
siffatta autonomia, soprattutto in un contesto di
affievolimento dei confini fra ordinamenti e quindi di
oggettiva e più accentuata concorrenzialità tra regole anche
nel campo delle società non quotate.
Dall'analisi del dato comparato emerge come in altri Paesi
europei siano in corso di elaborazione progetti di complessiva
revisione del diritto societario, con l'obiettivo di superare
una regolamentazione al dettaglio e troppo invasiva nei
confronti delle scelte private, così come analoghe iniziative
sono allo studio anche in sede comunitaria.
Peraltro, da un lato occorre evitare un eccessivo
affidamento alle virtù della autoregolamentazione dei privati
(che in non pochi casi, occorre sottolinearlo, ha conseguito
anche clamorosi insuccessi); dall'altro lato l'ordinamento non
può rinunciare a definire le soglie minime di tutela, volte a
garantire i diversi interessi coinvolti nella compagine
societaria.
Nella presente proposta di legge, la forma della Srl è
destinata a investire le iniziative a ristretta compagine
sociale e con più accentuata presenza dei soci nella gestione
aziendale; in questo quadro la disciplina imperativa può
lasciare spazio agli strumenti di autorganizzazione e di
autotutela dei soci, senza peraltro rinunciare a definire
adeguati meccanismi di trasparenza contabile e di garanzia dei
terzi creditori.
Inoltre, in considerazione del fatto che una elevata
conflittualità può, come spesso accade, incidere negativamente
sull'efficienza gestionale, causando fenomeni di "stallo" o di
abuso ai danni dei soci di minoranza, emerge l'opportunità di
individuare forme idonee di soluzione dei conflitti tra soci,
soprattutto ricordando che questi ultimi non sempre sono in
grado di predisporre già in via statutaria strumenti per fare
fronte a simili situazioni.
Nell'ambito dei princìpi generali di delega, alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 3 si prevede innanzitutto
che il legislatore emani un organico complesso di norme
specificamente destinato a regolamentare le Srl come società a
più ristretta compagine sociale e di più limitate dimensioni,
marcando così, al contrario dell'ordinamento attuale, una
netta differenziazione rispetto alla disciplina delle Spa.
Il principio di cui alla lettera b) del medesimo
comma riconosce all'autonomia statutaria ampie possibilità di
deroga alla disciplina dettata dal legislatore, mentre quello
di cui alla lettera c) valorizza la volontà dei soci nel
determinare le regole del rapporto sociale, pur nella
salvaguardia dei diritti ad una corretta amministrazione e al
perseguimento dell'interesse sociale. La specificazione è
volta a consentire l'introduzione di norme che, nel contempo,
tutelino il socio e garantiscano una efficiente e corretta
conduzione societaria.
Alla lettera d) si richiama invece l'esigenza di
disciplinare gli organi sociali della Srl, semplificandone
però il funzionamento e lasciando comunque ai soci la
possibilità di adottare meccanismi di governo societario che
meglio rispondano alle proprie esigenze, fermo restando la
salvaguardia dei diritti dei terzi.
L'obiettivo globale è di offrire un modello di riferimento
nella organizzazione della società, modello che potrà però
essere modificato o graduato in ragione delle peculiarità
della specifica iniziativa imprenditoriale e degli effettivi
rapporti sussistenti tra i soci.
Tra i criteri direttivi di carattere particolare, si
prevede in primo luogo, alla lettera a) del comma 2 del
medesimo articolo 3, l'abolizione della procedura di
omologazione nonché, alla lettera b), l'affidamento
all'ufficio del registro dei controlli formali di
corrispondenza dell'atto costitutivo ai requisiti di legge. La
finalità consiste nella riduzione dei costi e dei tempi di
costituzione della Srl, in coerenza peraltro con quanto già
previsto da altri ordinamenti comunitari.
Ad analogo obiettivo di semplificazione è ispirato il
criterio di cui alla lettera c), volto a ridurre il
contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo.
Alla lettera d) si prevede una modifica della
disciplina dei conferimenti, con l'ampliamento dei beni
conferibili e il mantenimento della obbligatorietà della
procedura di valutazione soltanto nei casi in cui il valore
dei beni, da accertare secondo criteri oggettivi, superi una
determinata soglia, eliminando inoltre l'obbligo della nomina
da parte del tribunale di un esperto estimatore.
Alla lettera e) si fa riferimento alla fissazione
del limite minimo del capitale, che non potrà in ogni caso
superare la soglia di un decimo di quello che sarà previsto
per le Spa.
Le lettere f), g) e h) prevedono il
riconoscimento dei già richiamati spazi di autonomia privata
per i soci, nel diversificare il contenuto della
partecipazione, nel disciplinare la circolazione delle azioni,
vietando peraltro l'introduzione di clausole di
intrasferibilità se non collegate alla possibilità di recesso,
e nel consentire le clausole di acquisto delle quote cadute in
successione al fine di prevenire la dispersione della
compagine sociale con il rischio di pregiudicare la continuità
di valide iniziative imprenditoriali.
Ai sensi della lettera i), gli statuti potranno
determinare liberamente le clausole di recesso, ma il
legislatore delegato dovrà prevedere le opportune cautele a
garanzia dei creditori sociali.
La lettera l) contiene la delega a disciplinare
l'organizzazione della società, prevedendo un organo
assembleare e un organo amministrativo ma semplificandone le
modalità di funzionamento. Il legislatore offre così un
modello di riferimento per i soci, che comunque potranno
optare anche per altre modalità: saranno abilitati per esempio
a non prevedere l'organo amministrativo, fermi restando
naturalmente i princìpi di pubblicità delle cariche
amministrative e dei poteri di rappresentanza, nonché la
responsabilità nei confronti dei creditori sociali.
Con i criteri di cui alle lettere m), n) ed o)
intendiamo rafforzare la tutela dei soci e delle minoranze,
prevedendo nell'ordine: l'ampliamento degli strumenti di
informazione; la possibilità di ricorrere all'autorità
giudiziaria per richiedere la liquidazione della quota in
situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto con gli
altri soci; la disciplina dell'azione di responsabilità, che
viene ammessa non ad iniziativa di singoli soci (ciò al fine
di evitarne un utilizzo con mere finalità ricattatorie), bensì
di minoranze qualificate, ferma restando in ogni caso la
possibilità per gli statuti di prevedere ulteriori strumenti
di tutela del socio singolo.
Con la previsione della lettera p) si consente alle
Srl l'emissione di titoli di debito, collocabili
esclusivamente presso operatori qualificati e vietando
comunque ogni forma di appello diretto al pubblico risparmio,
così da favorire il ricorso anche da parte delle Srl alle
fonti di finanziamento esterne, limitate però alle controparti
in grado di valutare e affrontare una più elevata
rischiosità.
Si attribuisce poi al legislatore delegato, alla lettera
q), il compito di definire i limiti dimensionali oltre i
quali diviene obbligatorio il controllo legale dei conti e si
introduce, alla lettera r), un criterio di agevolazione
della trasformazione della Srl in Spa semplificata, al fine di
favorire la crescita dell'impresa incentivandone, pur nel
rispetto della tutela dei creditori sociali e del diritto di
recesso dei soci, il passaggio ad una diversa e più articolata
forma organizzativa.
Infine, alla lettera s), si prevedono norme per la
conservazione del capitale sociale e per il rafforzamento
della tutela dei creditori nelle ipotesi di dissesto della
Srl.
La società per azioni (articoli 4 - 10).
L'articolo 4 individua l'ambito di applicazione della
delega precisando che, salvo risulti diversamente, le relative
disposizioni si applicano a tutte le spa non
"semplificate".
L'articolo 5 contiene i criteri di delega in tema di
costituzione, conferimenti, azioni, obbligazioni e acconti sui
dividendi. In materia di costituzione, è prevista una
semplificazione con la eliminazione del procedimento di
omologazione. Si prevede inoltre la possibilità di costituire
la società senza indicazione della durata, nonché da parte di
un socio unico (demandando al legislatore delegato di
prevedere, per questo caso, adeguate garanzie per i creditori,
come potrebbe essere, ad esempio, la regola della
postergazione dei crediti del socio unico rispetto a quelli
degli altri creditori in caso di fallimento).
Il capitale minimo per le spa dovrà essere stabilito in
misura non superiore a quello attuale (lire 200 milioni); il
versamento richiesto per la costituzione verrà ridotto a un
quarto (rispetto agli attuali tre decimi) in conformità alla
seconda direttiva comunitaria (direttiva 77/91/CEE del
Consiglio, del 13 dicembre 1976).
In materia di conferimenti in natura, si prevedono
l'ampliamento del numero dei beni conferibili, la possibilità
di nominare anche persone giuridiche quali esperti e la
rimessione ai soci della scelta degli esperti, nell'ambito di
elenchi di soggetti autorizzati a svolgere tale funzione
dall'autorità giudiziaria, precisandosi che a detti esperti si
applicherà l'articolo 64 del codice di procedura civile.
Viene poi precisato che il Governo dovrà avvalersi della
facoltà concessa dall'articolo 10, paragrafo 4, della citata
seconda direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono
prevedere che la relazione degli esperti non sia necessaria
"quando il 90 per cento del valore nominale di tutte le azioni
è emesso come corrispettivo di conferimenti in natura
effettuati da una o più società e quando sia soddisfatta una
serie di condizioni (rinuncia da parte dei soci, debitamente
pubblicizzata, alla relazione degli esperti; disponibilità, da
parte delle società conferenti, di riserve non disponibili di
importo almeno pari al valore nominale delle azioni emesse
come corrispettivo del conferimento; garanzia da parte delle
medesime società, fino a concorrenza del valore nominale delle
azioni emesse, sui debiti della società beneficiaria insorti
nel periodo tra la emissione delle azioni e l'anno successivo
alla pubblicazione dei conti annuali relativi all'esercizio
durante il quale sono stati effettuati i conferimenti, con
conseguente vincolo d'indisponibilità delle azioni;
deliberazione da parte delle società conferenti di una riserva
d'importo pari al valore nominale delle azioni, non
disponibile fino a che non siano decorsi tre anni dalla
pubblicazione del bilancio).
Viene introdotta la facoltà di emettere azioni senza
valore nominale, azioni riscattabili (nei limiti previsti
dalla citata seconda direttiva, che consente il riscatto
soltanto se: lo prevede lo statuto; le azioni sono azioni
interamente liberate; il riscatto ha luogo mediante
assegnazione di utili o di riserve distribuibili o previa
emissione di azioni a ciò finalizzata; previsione di una
riserva non disponibile pari all'importo del valore nominale
delle azioni riscattate, salvo che il riscatto abbia avuto
luogo mediante emissione di nuove azioni; pubblicità del
riscatto stesso) ed altri strumenti finanziari partecipativi o
non partecipativi, anche dotati di caratteristiche diverse da
quelle che la disciplina vigente attribuisce ad azioni e
obbligazioni.
La delega dispone altresì di ridurre i vincoli
all'emissione di titoli di debito rapportati al capitale o al
patrimonio, anche ove previsti dalla legislazione speciale
(esempio: l'articolo 11 del testo unico in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385), facendo salve, implicitamente, le norme in materia di
adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari. Al
fine di incentivare la quotazione in mercati regolamentati,
sono eliminati i limiti quantitativi per le società con azioni
quotate o che quotano i titoli di debito emessi in mercati
regolamentati.
E' rimessa agli statuti la scelta dell'organo competente a
deliberare in materia di emissione di obbligazioni e di altri
strumenti finanziari non partecipativi, con riserva all'organo
amministrativo in mancanza di diversa indicazione.
Al fine di mettere ordine nella legislazione
stratificatasi nel tempo in materia di nominatività
obbligatoria e di dematerializzazione e gestione accentrata di
strumenti finanziari, si dispone che le relative discipline
debbano essere coordinate.
Infine, si ammette la distribuzione di acconti sul
dividendo entro i limiti, più ampi di quelli attualmente
previsti, consentiti dalla citata seconda direttiva (articolo
15, paragrafo 2: esistenza di una situazione contabile che
dimostri che i fondi disponibili sono sufficienti; l'importo
non può superare quello dei risultati realizzati dalla fine
dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili degli esercizi
precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili
a tale fine e diminuito delle perdite degli esercizi
precedenti e delle somme da iscrivere a riserva in virtù della
legge o dello statuto), estendendone la facoltà a tutte le spa
(oggi è consentita solo alle spa quotate).
L'articolo 6 detta i princìpi e i criteri direttivi in
materia di assemblea e di patti parasociali.
In via generale, tali indirizzi sono rivolti, da un lato,
ad alleggerire i costi connessi con le procedure assembleari
e, dall'altro, ad incentivare l'esercizio del voto da parte
degli investitori istituzionali, incoraggiandone così
l'assunzione di un ruolo più attivo di monitoraggio sulla
gestione delle imprese. In particolare, sono previste la
possibilità di utilizzare forme di pubblicità dell'avviso di
convocazione alternative rispetto alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale; la riduzione del termine stabilito
per il deposito delle azioni in vista dell'adunanza (i cinque
giorni oggi richiesti scoraggiano l'intervento nelle assemblee
delle società quotate italiane di molti investitori
istituzionali); l'estensione a tutte le Spa della possibilità
di introdurre per statuto il voto per corrispondenza e lo
scrutinio segreto, nonché, a quelle con più di duecento soci,
della disciplina della sollecitazione e della raccolta delle
deleghe di voto, disponendo contestualmente la revisione della
disciplina prevista in merito dal testo unico della finanza,
così da rimuovere i principali ostacoli di tipo normativo che
si sono finora frapposti.
E' altresì previsto in via generale l'esercizio del voto
in via telematica. Resta confermata la disciplina del
conflitto d'interessi del socio (articolo 2373 del codice
civile), di cui peraltro s'impone al legislatore delegato di
fornire un'interpretazione autentica nel senso più rigoroso:
deve cioè ritenersi vietato l'esercizio del voto nelle
deliberazioni in cui il socio è interessato, e il presidente
dell'assemblea (la cui figura sarà disciplinata in modo da
metterne in luce le responsabilità) ha il potere-dovere di
escluderlo dal voto.
La disciplina dei patti parasociali dettata per le società
quotate dal testo unico della finanza, con l'eccezione degli
obblighi di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana
e di comunicazione alla CONSOB, viene estesa a tutte le Spa.
Al fine di ridurre i costi, si ammette la possibilità di
prevedere forme alternative di pubblicazione per via
telematica da parte delle Spa con strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico.
L'articolo 7 disciplina l'amministrazione e i controlli
interni, lasciando agli statuti la scelta fra tre modelli
organizzativi: quello attuale (consiglio di amministrazione o
amministratore unico e collegio sindacale), indicato in via
suppletiva; quello di tradizione tedesca (consiglio di
gestione e consiglio di sorveglianza sovra-ordinato al primo);
quello di derivazione anglosassone (solo consiglio di
amministrazione, con distinzione tra amministratori esecutivi
e amministratori indipendenti). In tutti i casi, resta fermo
l'obbligo di revisione legale dei conti, di competenza di un
revisore esterno in base all'articolo 8. Per le società che
optino per il modello dualistico, è consentito di prevedere
che una quota non superiore alla metà dei membri dell'organo
di sorveglianza sia nominata dai lavoratori secondo metodo
democratico.
A nostro parere, quest'ampia libertà di scelta dei modelli
organizzativi si giustifica e si impone in quanto è e resta
indimostrata la superiorità di una struttura di governo della
spa rispetto alle altre; proprio la mancanza di un'evidenza
chiara sul punto è fra le ragioni che hanno determinato negli
ultimi anni un sostanziale arresto dell'armonizzazione europea
del diritto societario. La legittimazione dei diversi modelli
da parte degli Stati nazionali (ed in prospettiva dell'Unione
europea), nel rispetto di alcuni princìpi generali
inderogabili e con un allargamento delle possibilità di scelta
da parte degli imprenditori, appare oggi la soluzione
maggiormente praticabile per superare l'impasse.
L'articolo 8 contiene disposizioni di delega in materia di
gestione e di controllo, applicabili a qualsiasi forma
organizzativa prescelta. In particolare, si prevede che le
riunioni degli organi possano svolgersi anche in
videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe.
La disciplina del conflitto d'interessi è rafforzata,
chiarendosi che l'obbligo di astensione vale anche in caso di
semplice conflitto potenziale, che i soci devono essere
periodicamente informati sulle operazioni del genere
effettuate e che tutte le operazioni in conflitto devono
essere deliberate dall'organo di amministrazione, anche se di
competenza degli organi delegati. Le operazioni in conflitto
dell'amministratore unico sono rimesse, salvo diversa clausola
statutaria, all'assemblea. Analoga remissione è prevista,
anche in presenza di amministrazione pluripersonale, per le
operazioni in conflitto d'interessi di ammontare
particolarmente significativo; la determinazione dei criteri
quantitativi per la determinazione di tale ammontare
rappresenterà uno dei compiti maggiormente delicati spettanti
al legislatore delegato. In caso d'inadempimento dei doveri
inerenti alle operazioni in conflitto di interesse, sono
inoltre previsti l'inversione dell'onere della prova e
l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società i
profitti realizzati a seguito dell'operazione.
In materia di responsabilità, è introdotta una distinzione
tra amministratori investiti di particolari cariche e
amministratori privi di deleghe; gli amministratori di fatto
sono inoltre equiparati a quelli di diritto: si tratta di un
principio di delega che richiederà particolare cautela
applicativa. Sarà, ad esempio, da verificare in che misura
potranno rientrarvi i finanziatori che, in prossimità
dell'insolvenza della società, assumano un ruolo attivo nella
gestione sociale.
E' inoltre ammessa la possibilità per le persone
giuridiche di entrare a fare parte degli organi di gestione,
con i necessari adattamenti della disciplina sui doveri degli
amministratori.
Infine, si delega il Governo a disciplinare la funzione di
revisione contabile, eliminando le restrizioni all'attività
che non siano strettamente necessarie a garantire la
competenza, l'integrità, l'indipendenza e l'obiettività dei
revisori contabili e si consente l'iscrizione all'albo
speciale delle società di revisione ai revisori contabili
persone fisiche. Tale ultima previsione è da considerare
connessa alla generalizzazione del controllo contabile esterno
a tutte le spa, potendo consentire a quelle di minori
dimensioni di ridurre i costi per l'accesso al mercato dei
capitali, senza fare venir meno un presidio essenziale per la
tutela degli investitori.
L'articolo 9 contiene i princìpi e criteri direttivi in
materia di tutela delle minoranze. Riduce, anzitutto, il
quorum richiesto per la convocazione dell'assemblea e
prevede una percentuale ancora inferiore per l'esercizio del
diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno;
estende inoltre a tutte le spa la norma del testo unico della
finanza che consente alle minoranze l'esercizio dell'azione
sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori,
delegando il Governo a chiarire le numerose questioni
processuali che la dottrina ha evidenziato.
In materia di diritto di recesso sono confermate le
ipotesi previste dalla disciplina vigente, ma si demanda agli
statuti la facoltà di individuarne ulteriori a favore del
socio dissenziente da deliberazioni assembleari; si precisa
inoltre che al socio che recede spetta una somma di danaro che
rappresenti una stima congrua del valore della sua
partecipazione (determinata, in caso di disaccordo, dal
giudice).
Saranno ampliati i diritti d'ispezione del socio, nel
rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione
sociale. In materia di denunzia di gravi irregolarità, viene
disposto che la relativa disciplina si applichi anche alle
società bancarie, facendo venir meno l'anomalia dell'articolo
70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993, e viene prevista l'estensione generalizzata dei
minori quorum previsti dal testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, per l'esercizio dei poteri delle
minoranze previsti dagli articoli 2408 e 2409 del codice
civile.
Infine, per evitare disparità di trattamento tra società
di diverse dimensioni, si prevede che il legislatore delegato
individui una doppia soglia per l'esercizio dei poteri delle
minoranze: l'una riferita alla quota di capitale detenuta,
l'altra espressa in termini di patrimonio netto. Ciò
consentirà di porre rimedio alla situazione attuale, nella
quale occorre aver investito cifre assai elevate per
esercitare i poteri delle minoranze nelle maggiori società
quotate, mentre per quelle di minori dimensioni può essere
sufficiente un investimento relativamente ridotto.
L'articolo 10 contiene le norme di delega in materia di
modificazioni statutarie e operazioni sul capitale.
L'ispirazione di fondo è quella di una semplificazione delle
operazioni finalizzate a raccogliere capitale sul mercato,
mantenendo ferme le cautele, imposte anche dalla normativa
comunitaria, nell'interesse dei creditori e degli
investitori.
Sono attribuite all'organo amministrativo, salva diversa
previsione dello statuto, competenze in materia di modifiche
statutarie di secondaria importanza. La disciplina degli
aumenti di capitale è resa più flessibile, prevedendo che gli
aumenti con esclusione del diritto di opzione possano essere
deliberati alle condizioni previste dalla citata seconda
direttiva in materia di società (maggioranza dei due terzi dei
presenti, informazione agli azionisti sui motivi
dell'operazione e sui criteri in base ai quali è stato
stabilito il prezzo di emissione) e che gli amministratori, ai
quali è conferita la delega all'aumento di capitale, entro un
ristretto limite temporale possano essere delegati altresì a
decidere sull'esclusione o la limitazione del diritto di
opzione. Le riduzioni volontarie del capitale saranno
consentite nei limiti stabiliti dalla stessa seconda direttiva
(articoli 30 e seguenti). Peraltro, gli amministratori
dovranno mettere a disposizione degli azionisti, prima
dell'assemblea, una relazione indicante le finalità
dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e
i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di
rimborso.
Anche con riferimento alla disciplina della riduzione per
perdite è previsto un adeguamento della normativa nazionale
agli standard di tutela minimi previsti dalla citata
seconda direttiva. E' peraltro esplicitamente compiuta una
scelta a favore della continuità dell'impresa sociale e della
riduzione per quanto possibile delle ipotesi di scioglimento
della società, prevedendo che, in tutti i casi in cui sia
possibile, la liquidazione imposta dalla normativa vigente sia
sostituita dal rafforzamento degli obblighi di informazione
verso gli investitori e da altre forme di tutela dei creditori
sociali. La nuova disciplina dovrà essere tale da favorire lo
sviluppo di società caratterizzate da un alto grado di
innovazione, connesso a prospettive di redditività di lungo
periodo.
E' altresì rimessa al legislatore delegato la limitazione
dell'omologazione giudiziaria delle modifiche statutarie e
delle operazioni sul capitale ai soli casi in cui essa risulti
effettivamente necessaria, in considerazione dei diversi
interessi coinvolti. Nel caso della riduzione volontaria, è
già previsto che l'iscrizione della relativa delibera nel
registro delle imprese sarà preceduta dalla verifica da parte
del tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni
richieste, soltanto se l'operazione riduce di più di un terzo
il capitale e ne fanno richiesta tanti soci assenti o
dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del
capitale.
La società per azioni semplificata (articolo 11).
La disciplina è delineata sul modello francese della
Société par actions simplifiée, che è stato inizialmente
previsto nel 1994 per le sole operazioni di
joint-venture ma di recente reso invece un tipo
societario accessibile a tutti. La previsione di tale modello
intermedio si rende opportuna nel quadro complessivamente
delineato dalla proposta di legge: questa infatti prevede da
un verso l'estensione di alcuni degli istituti previsti dal
testo unico della finanza a tutte le spa, per altri versi
rende la disciplina più flessibile tanto per le società
quotate, quanto per le non quotate. Al contempo, in materia di
srl si è proceduto ad una decisa revisione del tipo
societario, consentendo ai soci ampia libertà
organizzativa.
E' evidente che, tali essendo le opzioni di base, deve
potersi prevedere un tipo intermedio, poiché la scelta secca
tra una spa a modello tendenzialmente più rigido e una srl
caratterizzata dalla massima flessibilità sarebbe troppo netta
per l'universo delle medie imprese, che oggi si organizzano
nella forma della spa ad azionariato ristretto o della srl. Al
contempo, l'introduzione di un nuovo tipo societario
consentirà di sperimentare nuove soluzioni, diverse da quelle
imposte dalla citata seconda direttiva in materia di
società.
La spa semplificata è disciplinata tendenzialmente dalle
norme in materia di spa, ma se ne distingue per la maggiore
autonomia statutaria e per alcune scelte di semplificazione
normativa. Quanto alla maggiore autonomia statutaria, si
dispone che gli statuti possano: prevedere modalità
alternative di convocazione dell'assemblea, anche attraverso
mezzi telematici; determinare diversamente i quorum per
la validità della costituzione e delle deliberazioni
dell'assemblea; derogare, in presenza di un numero di soci
inferiore a venti e salva la previsione di adeguate cautele a
tutela delle minoranze, al principio di collegialità nel
funzionamento delle assemblee; disciplinare la rappresentanza
nelle assemblee; ampliare le competenze dell'assemblea e del
consiglio di sorveglianza nel caso in cui la società opti per
il relativo modello di amministrazione; innalzare fino al 15
per cento la quota di capitale richiesta per l'esercizio
dell'azione di responsabilità da parte delle minoranze;
riservare la nomina di una quota di amministratori ai titolari
di particolari categorie di azioni e prevedere la possibilità
che alla elezione degli organi sociali possano concorrere
anche i titolari di particolari categorie di azioni e di
strumenti finanziari convertibili in azioni o che diano
diritto di acquistare o sottoscrivere azioni (è noto che,
nella prassi statunitense dei contratti di finanziamento da
parte dei soggetti attivi nel venture capital, è
frequente riscontrare l'attribuzione di diritti di nomina
degli amministratori ai titolari di strumenti finanziari
convertibili in azioni); prevedere, in luogo del collegio
sindacale, la nomina di un sindaco unico; prevedere una
disciplina meno rigida per le operazioni in potenziale
conflitto di interessi; attribuire agli amministratori, in
deroga alle disposizioni dettate dalla seconda direttiva
comunitaria, la competenza a deliberare gli acquisti di azioni
proprie, nei limiti e alle condizioni previsti per le spa,
ferma la responsabilità degli stessi amministratori in caso di
lesione del principio di parità di trattamento dei soci;
regolare la misura della partecipazione di ciascun socio agli
utili o alle perdite nonché i diritti amministrativi
spettanti; attribuire a una minoranza di soci il diritto alla
trasformazione in spa.
Il legislatore delegato potrà prevedere che alcune delle
deroghe statutarie citate possano essere introdotte o
soppresse soltanto all'unanimità o salvo il diritto di recesso
dei soci dissenzienti. Alle spa semplificate è precluso
l'accesso diretto al pubblico risparmio. Al fine di favorire
la trasformazione della spa semplificata in spa, si prevede
che gli statuti possano non attribuire il diritto di recesso
ai soci che dissentano dalla relativa delibera; al medesimo
scopo, si prevede inoltre che le Spa che risultino dalla
trasformazione di Spa semplificate possano mantenere negli
statuti per un periodo massimo determinato (un anno) alcune
delle predette clausole statutarie derogatorie, purché nel
frattempo non facciano appello al pubblico risparmio.
Infine si chiarisce che alla Spa semplificata si applicano
tutte le direttive comunitarie in materia di società, ad
eccezione della citata seconda direttiva. Per le materie da
questa regolate, si delega il Governo ad emanare una
disciplina più flessibile.
La società cooperativa (articolo 12).
L'attuale disciplina delle società cooperative è
caratterizzata da vincoli e limitazioni che rischiano di
pregiudicare le possibilità per queste imprese di operare in
condizioni di efficienza e di competitività, riflettendosi
quindi negativamente sulle loro reali potenzialità di
crescita.
L'ampliamento dei mercati, le nuove caratteristiche delle
strategie imprenditoriali, la diversificazione delle scelte
operative attraverso l'ingresso in nuovi settori, impongono
una revisione dell'ordinamento in grado di offrire alle
cooperative più funzionali meccanismi di capitalizzazione ma
soprattutto efficienti modelli organizzativi, la cui
regolamentazione non può più rimanere affidata ad un assetto
normativo maturato in un contesto economico profondamente
diverso dall'attuale.
Il processo di riforma che ha preso avvio con il testo
unico della finanza ha avuto come principale obiettivo quello
di definire più equilibrate strutture di governo societario,
al cui interno siano valorizzate le potenzialità di
partecipazione dei soci, ed è innegabile che questi profili
sono stati finora solo marginalmente investiti dalle modifiche
settoriali nel frattempo intervenute nella disciplina delle
cooperative: modifiche che, incentrandosi prevalentemente
sugli aspetti fiscali e su quelli relativi agli strumenti di
accesso al mercato, non hanno certamente risposto alla
esigenza di organica revisione dell'intera disciplina di
riferimento.
L'opera di riforma, ponendosi su un piano di coerenza con
i princìpi mutualistici che anzi devono essere rafforzati, non
può limitarsi ad un intervento sugli strumenti di
finanziamento, ma deve essere capace di definire un modello di
governance che valorizzi la partecipazione dei soci e
gli strumenti di monitoraggio sulla gestione
imprenditoriale.
In questo contesto si manifesta anche l'esigenza di
superare l'incongruità di un regime unitario per tutte le
esperienze di impresa mutualistica. Al contrario, si
richiedono interventi diretti ad assicurare alle cooperative
una articolazione di modelli organizzativi analoga a quella
disponibile per le imprese lucrative, secondo criteri che
possono essere in parte omogenei pur in presenza di specifiche
deroghe.
Così dovrà prevedersi un più basso tasso di imperatività,
con un corrispondente più ampio riconoscimento dell'autonomia
privata, per le cooperative di minori dimensioni o con più
ristretta base sociale, mentre il contrario dovrà avvenire per
quelle più aperte e rivolte al mercato, secondo l'analoga
impostazione seguita per le Spa.
Per perseguire questi obiettivi, la proposta di legge
definisce princìpi generali cui dovrà ispirarsi la nuova
disciplina.
In primo luogo (lettera a) del comma 1) si fa
riferimento alla valorizzazione di quegli istituti che sono in
grado di connotare in modo incisivo il carattere mutualistico
dell'impresa, con particolare riferimento alla tipica funzione
di servizio al socio cooperatore.
Si richiamano inoltre le esigenze di incentivare <lettera
b)> l'accesso delle cooperative al mercato dei capitali
anche attraverso una adeguata tutela dei soci finanziatori, di
favorire <lettera c)> la partecipazione di tutti i soci,
cooperatori e finanziatori, alle deliberazioni assembleari; di
garantire <lettera d)> un più efficiente funzionamento
degli organi amministrativi, rafforzando gli strumenti di
controllo interno sulla gestione. Inoltre si delega il Governo
<lettera e)> a limitare la vigilanza pubblica al solo
perimetro delle cooperative la cui funzione sociale
(mutualità; assenza di fini di speculazione privata) è
riconosciuta tale dalla Costituzione. Nel prosieguo della
norma, si individuano poi i requisiti legati alla
caratterizzazione mutualistica e alla funzione sociale della
cooperazione, tali da giustificarne l'assoggettamento ad un
regime di controlli pubblici.
Tra i criteri direttivi di carattere particolare, alla
lettera a) del comma 2 si specifica che alle società
cooperative si applicano, in quanto compatibili con la loro
disciplina, le norme in materia di Spa, di Spa semplificata e
di Srl, offrendo al legislatore delegato i parametri in base
ai quali differenziare la disciplina con riferimento alla
ampiezza e alle caratteristiche della base sociale, alla
presenza di soci finanziatori e di obbligazionisti e alla
rilevanza del patrimonio sociale, tenuto anche conto della
natura e intensità del rapporto mutualistico (di lavoro, di
utenza o consortile).
Il criterio di cui alla lettera b) è volto a
favorire una maggiore trasparenza della disciplina del
ristorno, sia in ragione della possibile coesistenza di
rapporti sociali di tipo lucrativo e mutualistico, sia per
assicurare una corretta individuazione dei risultati
dell'attività mutualistica in presenza di rapporti con terzi
non soci.
Analoghe esigenze di trasparenza emergono <lettera
c)> anche per quanto concerne il profilo della
salvaguardia delle posizioni dei soci finanziatori, i quali
non possono assumere una funzione predominante ma, proprio per
questo, devono essere garantiti da adeguati strumenti di
tutela e di controllo sull'efficienza gestionale della
cooperativa. Per quanto concerne i diritti di ordine
patrimoniale, occorre riconoscere a tale categoria di soci una
disciplina coerente con le caratteristiche lucrative del loro
rapporto, contemperandola però con l'esigenza di salvaguardare
comunque la prevalenza dello scopo mutualistico
dell'impresa.
La previsione <lettera d)> dell'accesso al mercato
dei capitali rappresenta una condizione naturale ed essenziale
per mettere le cooperative in posizione di poter sfruttare le
opportunità offerte dal mercato al finanziamento sia di
rischio che di debito. Sarà peraltro necessario individuare i
limiti al cui interno queste più ampie possibilità di
finanziamento, che comunque dovranno puntualmente rispettare
la specificità della funzione mutualistica, dovranno
esercitarsi.
Il criterio di cui alla lettera e) è direttamente
connesso a quelli enunciati. Infatti, se l'impresa cooperativa
si apre al mercato, è opportuno che siano assicurate agli
aspiranti soci la trasparenza e la regolarità nei procedimenti
di ammissione, che dovranno comunque ancorarsi a criteri
oggettivi.
Alle lettere f), g) e h) si disciplinano gli
strumenti idonei a incentivare l'effettività della
partecipazione dei soci alle assemblee, valorizzando i
princìpi della democrazia cooperativa. Il riferimento è in
particolare alla funzione delle assemblee separate, delle
quali si prevede l'obbligatorietà in base a parametri
dimensionali e all'oggetto delle decisioni da assumere; al
voto per delega, che deve essere ampliato tenendo conto delle
caratteristiche e della dimensione della compagine sociale, ma
prevenendo in ogni caso concentrazioni di potere che
contrasterebbero con l'essenza stessa dell'istituto
cooperativo; e alla estensione dei poteri informativi del
socio, per consentire una più consapevole partecipazione alle
deliberazioni assembleari.
Le lettere i) ed l) regolamentano la funzione
amministrativa, ammettendo la presenza di amministratori non
soci, così da poter acquisire competenze e professionalità non
sempre rintracciabili all'interno della compagine sociale, e
imponendo agli statuti la definizione di limiti al cumulo e al
rinnovo degli incarichi, per prevenire il rischio che la
scarsa disponibilità di soggetti dotati di adeguate capacità
gestionali comporti una cristallizzazione delle cariche
sociali e pregiudichi il necessario ricambio negli organi
dirigenti.
La deroga statutaria al principio del voto capitario
<lettera m)> nelle cooperative tra imprenditori
rappresenta un elemento volto a garantire la coerenza tra
l'importanza dell'apporto mutualistico dei singoli soci ed i
diritti amministrativi ad essi riconosciuti e l'obiettivo di
contrastare il rischio di atteggiamenti di tipo opportunistico
da parte dei soci minori. Relativamente ai soci finanziatori,
le stesse deroghe si giustificano in funzione del carattere
lucrativo della loro partecipazione sociale.
L'estensione alle cooperative <lettera n)> del
controllo giudiziario previsto dall'articolo 2409 del codice
civile tende a rafforzare gli strumenti di tutela dei soci,
strumenti che devono trovare la loro collocazione nel diritto
comune.
Con le previsioni di cui alle lettere o), p) e q)
si riforma il sistema di vigilanza, limitando i controlli
governativi sulla generalità delle cooperative (controlli che
erano espressione di una concezione autoritaria e statalista
del legislatore del 1942, ormai ampiamente superata) a quelle
riconosciute ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, che
si caratterizzano per la presenza di particolari limiti alla
distribuzione degli utili a favore dei soci cooperatori, di
obblighi di accumulazione patrimoniale indivisibile, di
finalità disinteressate e solidaristiche di utilità sociale
(con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi
di promozione cooperativa), di strumenti di valorizzazione
della partecipazione dei soci e di apertura della compagine
sociale. Peraltro l'organizzazione della vigilanza sulle
cooperative riconosciute viene significativamente modificata,
conservando il ruolo dell'autorità di controllo pubblica nel
definire princìpi e criteri generali, ma valorizzando
contestualmente la funzione delle associazioni di categoria
nella elaborazione ed attuazione di idonee forme di
autoregolamentazione.
Infine, alla lettera r) si prevede il coordinamento
della nuova disciplina delle società cooperative con quella
della cooperazione bancaria.
L'articolo 13 dispone che le norme delegate previste dai
successivi articoli 14, 15, 16 e 17 (capo VI) siano
applicabili alle Spa e alle Spa semplificate, nonché, in
quanto compatibili, alle Srl e alle società cooperative.
Gruppi societari (articolo 14).
Tra i criteri di delega, la lettera a) stabilisce
che il Governo, sul modello della legislazione belga, dovrà
individuare due nozioni di controllo, quello congiunto e
quello solitario, chiarendo di volta in volta quale di esse
sia applicabile. Il Governo è altresì delegato a modificare le
leggi speciali che contengono specifiche nozioni di controllo,
introducendovi il rinvio a quelle individuate in via generale.
In questo modo verrà semplificato il quadro normativo, essendo
noto che attualmente l'ordinamento contiene più di venti
diverse nozioni di controllo. Viene inoltre previsto <lettera
b)> un regime di pubblicità, anche per mezzo di
strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo,
facendo salve le disposizioni vigenti in materia di assetti
proprietari delle società con azioni quotate.
La lettera c) chiarisce che nei gruppi di fatto
trova applicazione la disciplina del conflitto d'interessi
dell'amministratore, chiarendosi peraltro che un
amministratore non può considerarsi interessato solamente per
il fatto di essere stato eletto con il voto determinante del
socio di controllo. Viene inoltre dato ingresso, con le dovute
cautele, alla cosiddetta "teoria dei vantaggi compensativi",
limitandone tuttavia l'ambito operativo ai casi in cui i
vantaggi siano contestualmente deliberati e adeguatamente
determinati.
Viene infine introdotta la figura del gruppo di diritto,
nell'ambito del quale l'impresa dominante ha il potere di
impartire istruzioni vincolanti, anche se pregiudizievoli,
alle società dominate, ferma la previsione di adeguate
garanzie per i soci, per i creditori sociali e per i terzi.
Bilancio, operazioni straordinarie, scioglimento e
liquidazione (articoli 15, 16, 17).
I criteri di formazione del bilancio d'esercizio, come
pure di quello che segue all'effettuazione di operazioni
societarie straordinarie, richiedono un aggiornamento che
completi il percorso avviato con il recepimento della quarta
direttiva (decreto legislativo n. 127 del 1991). Gli
interventi che proponiamo in sede di delega si soffermano su
cinque grandi temi: 1) la radicale eliminazione delle
interferenze della normativa fiscale nella redazione del
bilancio; 2) la rilevazione in bilancio delle imposte
differite; 3) l'individuazione di più precisi criteri di
formazione e di utilizzo delle poste del patrimonio netto; 4)
l'estensione e la razionalizzazione del perimetro di
applicazione del bilancio in forma abbreviata; 5) la
rilevazione contabile di alcuni strumenti finanziari e
l'adottabilità, nel bilancio consolidato dei gruppi societari
a vocazione internazionale, dei princìpi contabili
internazionali.
L'articolo 15, alle lettere a) e g) del comma
1, intende modificare tanto il codice civile quanto il testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in modo
da abrogare il secondo comma dell'articolo 2426 del codice
civile, il numero 14) dell'articolo 2427 del codice civile, il
comma 4 dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, se
del caso, il comma 1 dell'articolo 52 del medesimo testo
unico.
E' infatti nota l'interferenza delle regole di
determinazione del reddito d'impresa con la redazione del
bilancio di esercizio. Essa è attualmente sancita
dall'articolo 2426, secondo comma, del codice civile, il quale
stabilisce che possono essere imputati al conto economico
"rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in
applicazione di norme tributarie". L'intenzione della norma è
di rendere possibile alle imprese la fruizione di opportunità
fiscali consistenti, nella maggior parte dei casi, nella
deduzione, in sede di determinazione del reddito, di spese e
di componenti negativi forfettariamente determinati dalla
norma fiscale senza particolari indagini di merito sulla loro
effettività economica. L'articolo 75 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
subordina, in linea generale, la deducibilità delle spese e
dei componenti negativi alla loro previa imputazione al conto
economico. L'articolo 2426 del codice civile rende dunque
possibile il soddisfacimento di questa condizione posta dalla
norma fiscale, consentendo tout court la imputazione al
conto economico anche dei componenti in parola, benché essi
possano talora non risultare giustificabili proprio dal lato
economico, piegando così il bilancio alle esigenze fiscali,
come nel caso dei cosiddetti "ammortamenti anticipati".
L'esperienza di questi primi anni di applicazione di tale
regime ha reso peraltro evidente l'opportunità di provvedere
al più presto alla sua eliminazione, in quanto le conseguenti
interferenze sul bilancio sono state più rilevanti di quanto
si immaginasse, poiché i componenti negativi fittizi hanno
ingenerato, come fenomeno a catena, incertezze di
comportamento anche sulle valutazioni di magazzino cui i
componenti in parola, o per lo meno alcuni di essi, verrebbero
ad accedere per natura (si pensi, ad esempio, agli
ammortamenti dei beni strumentali, che costituiscono un tipico
costo da includere nella determinazione dei valori dei beni
prodotti). Va poi rilevato che i risultati sono stati comunque
assai modesti in termini di chiarezza espositiva, dovendosi
ricorrere alla nota integrativa per individuare il risultato
effettivo; si è così recato grave nocumento anche in termini
di immagine delle imprese italiane, il cui ROE (utile netto di
gestione riferito al patrimonio netto) risulta
sistematicamente falsato rispetto alla redditività effettiva.
In conclusione, non soltanto la norma non ha sortito i
risultati attesi, ma si è tradotta in ulteriore elemento di
incertezza e disparità di trattamento. Ne proponiamo pertanto
l'abolizione, ferma restando però la possibilità per le
società di continuare ad avvalersene ove lo ritengano
conveniente.
Dobbiamo allora farci carico di individuare una nuova
soluzione. E' stata, al riguardo, da più parti avanzata la
tesi mirante a far coincidere il risultato di bilancio con
quello fiscale: si tratta di una ipotesi non priva di
attrattiva, se non altro per il suo carico apparentemente
semplificatorio. Constatiamo tuttavia che nessuna delle
legislazioni dei nostri maggiori partner commerciali
l'ha adottata, dal momento che gli obiettivi cui tendono il
legislatore civilistico e quello tributario sono assai spesso
divergenti. Stante la sperimentata insostenibilità, quanto
meno nel medio periodo, di prescrizioni normative volte a far
coincidere il risultato di bilancio con il reddito imponibile,
si potrebbe tentare la via minimalista di eliminare le
interferenze della disciplina fiscale su quella del bilancio,
liberando quest'ultimo dall'obbligatoria imputazione delle
voci soggette a diverso trattamento fiscale (oggi prevista
nell'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e consentendo
di applicare il diverso regime fiscale nella sola sede della
dichiarazione dei redditi di periodo.
Una soluzione del genere farebbe salva la discendenza
della determinazione del reddito imponibile dal risultato del
bilancio civilistico e manterrebbe per questa via una sorta di
coerenza economica del sistema, evitando rischi di sviamento
rispetto ai cardini che presiedono alla determinazione del
reddito imponibile. Le valutazioni che hanno spinto il
legislatore della riforma tributaria del 1971 a vincolare la
determinazione dell'imponibile al risultato del bilancio
civilistico non possono ripetersi oggi in modo acritico, dal
momento che va emergendo una istituzionale diversità dei
valori rilevanti a fini civilistici e fiscali, che discendono
- prevalentemente anche se non esclusivamente -
dall'esecuzione di operazioni straordinarie, quali i
conferimenti di azienda, le fusioni, le scissioni, gli scambi
di partecipazioni di controllo.
Al riguardo occorre essere consapevoli che la
ridefinizione degli assetti produttivi si è tradotta in
operazioni di accorpamento, focalizzazione su attività o su
mercati, ribaltamento di assetti proprietari, che possono
realizzarsi solo se la scure del fisco non ne scoraggia il
perseguimento. Non a caso i sistemi tributari dei Paesi membri
dell'Unione europea si sono mossi prevalentemente nella
direzione di rendere neutrali ai fini fiscali tali processi di
riorganizzazione, ma il fenomeno ha portato e porta con sé la
divaricazione fra i valori di scambio, vale a dire tra quelli
civilistici (che non possono non essere quelli effettivi
quando le parti in causa sono diverse) e quelli fiscali (che,
proprio a causa della neutralità fiscale dell'operazione,
devono rimanere quelli storici per evitare salti
d'imposta).
Riteniamo che convenga prendere atto di tale realtà e
adottare anche nel nostro sistema quella soluzione già nota in
altri ordinamenti (primo fra tutti quello statunitense) del
cosiddetto "doppio binario", che consente di svincolare del
tutto la determinazione del reddito imponibile dal risultato
di bilancio e di redigere i documenti relativi ispirandosi
alle norme applicabili a ciascuno dei risultati della propria
attività nel modo più libero ed adeguato alla specifica
organizzazione amministrativa. In particolare non vi è obbligo
di alimentare una doppia contabilità, che diverrà peraltro
necessaria qualora, essendo intervenuta un'operazione
straordinaria, i valori dell'intera situazione patrimoniale di
partenza (cosiddetti "saldi di apertura") dovessero risultare
in larga misura diversi nei due ambiti in questione su voci
che interessano la gestione corrente, come le giacenze
iniziali (il che, del resto, avviene già oggi senza che ve ne
sia consapevolezza e cumulando, quindi, ulteriori svantaggi
rispetto a quelli, oggettivi, di tenuta di una doppia
contabilità).
In conclusione proponiamo che la scelta fra il regime
cosiddetto "minimalista" e quello del "doppio binario" resti
affidata al legislatore tributario, nell'intesa che questi
dovrà in ogni caso coordinare il nuovo regime con le attuali
caratteristiche di ordine tributario delle imprese, così da
evitare che il passaggio da un regime all'altro possa tradursi
in una penalizzazione non voluta prima ancora che ingiusta.
La lettera b) del comma 1 intende colmare una lacuna
della disciplina vigente, indicando i criteri per la
evidenziazione e rappresentazione in bilancio delle imposte
differite o anticipate, rispettivamente dovute nei casi in cui
la differenza negativa tra il reddito imponibile di un
esercizio e l'utile prima delle imposte è destinata ad essere
riassorbita negli esercizi successivi, con il conseguente
assoggettamento a tassazione in tali esercizi della differenza
stessa, ovvero la differenza positiva tra il reddito
imponibile di un esercizio e l'utile prima dell'imposta è
destinata ad essere annullata nei successivi esercizi, con la
conseguente imputazione delle imposte sulle predette
differenze positive all'imposta dovuta nei successivi
esercizi.
Il nostro obiettivo è di mantenere maggiore coerenza,
anche in questa materia, con i princìpi di competenza e di
rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato dell'esercizio.
Con riferimento alla lettera c) del medesimo comma
1, notiamo che è tuttora assai discusso, nonostante il
dibattito che lo ha accompagnato, il criterio di
individuazione del patrimonio netto, con riferimento sia alle
ipotesi di copertura di perdite aventi una certa influenza sul
capitale (articoli 2446 e 2447 del codice civile), sia a
quanto può formare oggetto di distribuzione ai soci (classico
è il caso del rimborso dei cosiddetti "finanziamenti
infruttiferi dei soci" come pure dei cosiddetti "versamenti in
conto capitale"), sia all'apporto di "contributi" da parte di
terzi, sia infine alle operazioni straordinarie (fusioni e
scissioni), in cui diventa decisivo computare correttamente il
patrimonio netto ai fini della determinazione del rapporto di
cambio e dei successivi avanzi o disavanzi di fusione o
scissione.
Ma, oltre all'individuazione non facile del contenuto di
ciò che concorre a formare il patrimonio netto, ulteriori
interrogativi sono sovente sorti con riferimento al possibile
utilizzo delle voci in questione, usandosi al riguardo
distinguere fra parti del patrimonio netto disponibili e parti
del patrimonio netto considerate indisponibili (o, se si
vuole, fra riserve di "utili" e riserve di "capitale").
Il principio direttivo contenuto nella lettera d)
del citato comma 1 è volto ad estendere le regole di
applicazione del bilancio in forma abbreviata alle imprese
indicate nell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1978, che ha previsto, per le società
di minori dimensioni, la redazione di schemi semplificati di
stato patrimoniale e di conto economico, nonché possibili
ulteriori semplificazioni in sede di redazione dell'allegato
(nota integrativa) e la soppressione, a certe condizioni,
della relazione sulla gestione. Nel fare ciò, la citata
direttiva ha individuato due categorie di imprese di minori
dimensioni che potremmo identificare per semplicità come
"piccole" e "medie", rispondenti rispettivamente ai seguenti
parametri (in corso di elevazione del 25 per cento):
imprese piccole: attivo patrimoniale 4,7 (in miliardi di
lire); volume d'affari 9,5 (in miliardi di lire); dipendenti
50;
imprese medie: attivo patrimoniale 12,4 (in miliardi di
lire); volume d'affari 25,6 (in miliardi di lire); dipendenti
250.
Il legislatore nazionale, con il decreto legislativo n.
127 del 1991, ha preferito avvalersi della facoltà concessagli
per quanto attiene alle imprese "piccole" adottando le
disposizioni ora trasfuse nell'articolo 2435-bis del
codice civile, ma ha rinunciato a dettare regole di maggior
favore per le imprese "medie", con il risultato di
assoggettare queste ultime al regime ordinario. Non sono stati
pertanto esauriti i margini che la direttiva pure accordava:
di qui la necessità di ripensare tale logica minimalista,
considerando l'esperienza nel frattempo maturata circa le
effettive necessità, e le apprezzabili semplificazioni, che
attengono al processo di redazione di intellegibili conti
annuali per imprese medio-piccole.
I criteri direttivi di cui alle lettere e) ed
f) del comma 1 sono rivolti a consentire il superamento
di alcune carenze presenti nell'attuale quadro normativo e ad
apportare gli aggiustamenti necessari per recepire
nell'ordinamento contabile fattispecie contrattuali innovative
generate dai processi di evoluzione finanziaria. Gli
interventi prospettati attengono in particolare al trattamento
valutativo-contabile di alcune famiglie di strumenti
finanziari e alla possibilità di adottare nel bilancio
consolidato dei gruppi societari i princìpi contabili
internazionali.
Circa il primo profilo, occorre mettere in evidenza che la
vigente disciplina codicistica del bilancio ha finito
fatalmente con il subire nel tempo effetti di progressiva
obsolescenza: i limiti principali riguardano importanti
famiglie di prodotti finanziari, il cui utilizzo si è andato
negli ultimi tempi rapidamente diffondendo anche nel settore
delle imprese non bancarie, con particolare riferimento agli
strumenti valutari a pronti e a termine, ai contratti
derivati, agli strumenti negoziati con finalità di copertura
dei rischi (di interesse, di cambio, eccetera), alle
operazioni pronti contro termine, alle operazioni di locazione
finanziaria. Riteniamo inoltre che ragioni di sistematicità
dovranno indurre il legislatore delegato a valutare anche le
ripercussioni di ordine tributario che potranno derivare dagli
interventi regolatori sopra tratteggiati, così da provvedere
ad armonizzare con questi ultimi le vigenti disposizioni
fiscali sul reddito di impresa.
Per quanto concerne la adottabilità, nel bilancio
consolidato dei gruppi societari, dei princìpi contabili
internazionali, rileviamo preliminarmente che l'articolo 117,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, riserva oggi l'opzione di impiegare, a
determinate condizioni e anche in deroga alle vigenti
disposizioni nazionali, i princìpi contabili riconosciuti in
sede internazionale unicamente alle società emittenti di
strumenti finanziari quotati contemporaneamente in un
qualunque mercato regolamentato dell'Unione europea e in un
mercato esterno (cosiddetti "global players").
La norma vigente, che proponiamo di superare, definisce in
particolare: 1) l'oggetto della deroga, che viene circoscritto
al bilancio consolidato, vale a dire al documento contabile
cui fanno normalmente riferimento sia le autorità di controllo
delle borse sia i mercati per la valutazione economica degli
emittenti; 2) i requisiti che i princìpi contabili devono
soddisfare perché ne sia ammessa la adottabilità (carattere
internazionale, compatibilità con le direttive dell'Unione
europea, accettazione nei mercati extraeuropei di quotazione).
Se essa ha costituito a suo tempo la prima risposta elaborata
dal legislatore nazionale alle istanze di competitività delle
(non molte) imprese multinazionali italiane, consentendo alle
medesime di approcciare al meglio i mercati finanziari
internazionali, riteniamo ora maturi i tempi per compiere
passi ulteriori in quella direzione.
L'articolo 16 della proposta di legge consente di
individuare meglio e rivedere in sede di legislazione delegata
la disciplina delle operazioni straordinarie, posto che tale
disciplina risente ancora di un'impostazione datata,
consistente nel considerare dette operazioni come una
fenomenologia di eventi di carattere assolutamente
eccezionale, e, pur non ponendo limiti formali, sembra pensata
con riferimento ad operazioni che coinvolgono soggetti
appartenenti ad una medesima categoria imprenditoriale (aventi
cioè la medesima natura giuridica) e spaziano su una
dimensione, territoriale e normativa, sostanzialmente
nazionale.
La realtà dei nostri giorni si presenta, invece, assai
diversa. Innanzitutto le operazioni in questione, cioè
fusioni, scissioni e trasformazioni - come pure, più in
generale, le operazioni che si risolvono nella modifica della
struttura del contenuto oltreché del contenitore societario -
hanno assunto una frequenza tale da renderle quasi
consuetudinarie nella vita dell'impresa costituita in forma
societaria. Ne consegue che la relativa disciplina richiede,
da un lato, di essere, laddove possibile, ulteriormente
semplificata; ma, dall'altro, anche di essere meglio precisata
nei punti in cui ha mostrato più chiaramente i suoi limiti e
di essere meglio coordinata, in particolare in tutte quelle
ormai ricorrenti fattispecie di carattere eterogeneo in cui
entrano in contatto entità economiche giuridicamente dissimili
(enti commerciali e società, società di persone e società di
capitali) ovvero entità economiche strutturalmente simili
(società di capitali) ma appartenenti a sistemi normativi
diversi (italiani e comunitari o italiani ed
extracomunitari).
Si vanno delineando operazioni attualmente riconducibili
alla ben nota fattispecie della permuta, ma che, in realtà,
danno luogo a fenomeni di collaborazione o di concentrazione
fra società, denominate nel linguaggio delle direttive
comunitarie come "scambi azionari", che richiedono una più
appropriata collocazione normativa quando oggetto dello
scambio siano partecipazioni di controllo, se non altro per la
evidente similitudine con le altre operazioni straordinarie
che le caratterizza.
Riteniamo che questo complesso di operazioni meriti, in
primo luogo, di essere ricondotto sotto un unico tetto,
definendole univocamente come "operazioni societarie
straordinarie" e basandone il trattamento su una filosofia per
quanto possibile unitaria, ferma restando la ovvia necessità
di differenziarne adeguatamente le modalità esecutive e
perfezionative in considerazione delle rilevanti differenze di
merito che le caratterizzano. L'assenza o l'inconsistenza
delle vigenti previsioni normative richiede, infine, un
ponderato intervento del legislatore delegato per definire i
criteri di formazione del primo bilancio successivo a quello
in cui una operazione societaria straordinaria si è
perfezionata.
Disposizioni varie (articoli 18 - 21).
L'articolo 18 contiene i princìpi e criteri di delega in
materia di adeguamento alle nuove disposizioni degli statuti
delle società di capitali esistenti. Si prevede che
l'adeguamento intervenga entro il termine di due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi, a tale
scopo potendosi prevedere l'abbassamento delle maggioranze
necessarie per le relative deliberazioni. Decorso il termine
indicato senza che la società abbia adottato le modifiche
richieste, la società deve essere posta in liquidazione. Per
favorire la trasformazione delle società di capitali esistenti
in Spa semplificate, si prevede che al socio dissenziente non
spetti il diritto di recesso e che le relative operazioni
siano esenti da ogni imposta, tributo o tassa.
L'articolo 19 consente la partecipazione di una società di
capitali ad una società in accomandita semplice in qualità di
socio accomandante.
L'articolo 20 sancisce la liceità delle operazioni di
leveraged buy-out. Si tratta di una questione delicata
ed urgente, la cui mancata risoluzione ha finora gravemente
ostacolato gli interventi nel capitale di rischio delle
imprese da parte degli investitori istituzionali, causando al
nostro Paese sensibili svantaggi nella competizione fra
ordinamenti.
L'articolo 21 delega il Governo ad emanare norme
finalizzate a potenziare la trasparenza degli assetti
proprietari delle società di capitali, nell'ottica di
prevenire possibili forme di infiltrazione criminale nei
circuiti economici e finanziari (riciclaggio).
Gli strumenti normativi attualmente disponibili,
incentrati essenzialmente sulla legge 12 agosto 1993, n. 310,
si presentano infatti parziali e scarsamente efficaci
soprattutto con riferimento alle Spa, essendo basati
essenzialmente sulle annotazioni nei libri dei soci. Appaiono
inoltre necessarie misure di coordinamento con la vigente
disciplina della dematerializzazione dei titoli, che non
prevede alcun obbligo di comunicazione, né per l'intermediario
né per la società di gestione accentrata, relativamente al
trasferimento degli strumenti finanziari effettuati per loro
tramite.
Disciplina penale delle società commerciali (articolo
22).
L'articolo 22 della proposta di legge detta i princìpi
e criteri direttivi per la riforma
della disciplina penale delle società commerciali e delle
materie connesse.
Nella formulazione di tali princìpi e criteri direttivi,
si è partiti dalla diffusa constatazione dell'inadeguatezza
della disciplina vigente e della conseguente scarsa efficacia
del sistema punitivo di settore. Se, da un lato, infatti, le
disposizioni contenute nel codice civile del 1942 appaiono
inevitabilmente invecchiate, dall'altro la successiva
introduzione di leggi speciali, quasi sempre accompagnate da
misure sanzionatorie, ha appesantito non poco il sistema nel
suo complesso, generando numerose questioni di natura
interpretativa e sistematica, senza tuttavia aumentare
apprezzabilmente la capacità d'intervento sulle patologie
nella vita delle imprese. Le innovazioni degli ultimi
venticinque anni si collocano, inoltre, in prevalenza, in un
modello che assegna alle fattispecie penali un ruolo meramente
"sanzionatorio" rispetto alla disciplina civilistica: con una
conseguente eccessiva dilatazione della risposta penalistica,
la quale risulta, per di più, fortemente sprovvista di
autonomia.
In tale ottica, la norma di delega in esame prefigura una
incisiva revisione del comparto, da un lato restringendo il
numero e l'ambito di applicazione delle fattispecie criminose
e, dall'altro, introducendo fattispecie ed istituti nuovi
volti a colmare lacune da tempo lamentate. Le linee guida cui
si ispira, per tale aspetto, la riforma si compendiano
nell'esigenza del rispetto dei princìpi di determinatezza e
precisione dell'illecito penale, in modo da definire con
chiarezza il precetto penalmente sanzionato e da realizzare
una semplificazione dei modelli punitivi; del principio di
sussidiarietà, in modo da escludere l'intervento penalistico
là dove altri rimedi appaiano sufficienti a garantire una
efficace tutela del bene giuridico e da evitare, in ogni caso,
il ricorso alla sanzione penale qualora sia in giuoco
l'osservanza di regole di natura puramente "disciplinare"; ed
ancora, del principio di offensività, in modo da circoscrivere
la punibilità alle sole condotte concretamente offensive
dell'interesse protetto.
In materia di sanzioni, si è scelto di non prevedere mai
la comminatoria congiunta di pena detentiva e pena pecuniaria,
la quale non sembra aggiungere nulla all'efficacia dissuasiva
della pena detentiva, rendendo quella pecuniaria solo
un'appendice priva di autonomo significato. Si è prevista,
piuttosto, una formulazione estensiva dell'istituto della
confisca, in modo da allargarne il raggio di operatività:
risultato che appare particolarmente prezioso nel campo della
criminalità d'impresa.
Si è prevista inoltre l'introduzione di forme di
responsabilità delle persone giuridiche, idonee a rafforzare
la reazione complessiva dell'ordinamento ai fatti di
criminalità economica. La strada al riguardo prescelta non
poteva essere, peraltro, che quella della responsabilità
amministrativa, posto che l'eventuale introduzione di una
responsabilità penale, estranea alla tradizione del nostro
ordinamento, deve considerarsi un compito riservato al
legislatore del codice penale.
Riguardo all'organizzazione della materia, l'intervento di
riforma è stato scandito attorno ai poli tematici costituiti
dai principali beni giuridici del settore alla cui tutela può
utilmente essere apprestata la sanzione penale, beni così
individuati:
a) veridicità e compiutezza dell'informazione
societaria, di natura economica, nei confronti di categorie
aperte di destinatari (soci, creditori, risparmiatori,
eccetera);
b) veridicità e compiutezza dell'informazione nei
confronti di agenzie preposte al controllo ed al governo del
settore in cui opera la società;
c) effettività ed integrità del capitale
sociale;
d) conservazione del patrimonio sociale, in specie
rispetto agli atti finalizzati ad interessi extrasociali;
e) regolare funzionamento degli organi sociali,
nel rispetto delle attribuzioni di poteri;
f) regolarità ed affidabilità dei mercati
finanziari.
L'elencazione sopra riportata interessa una materia più
ampia di quella usualmente riportata al diritto penale delle
società. Ma nel momento in cui la proposta di legge delega
affrontava il tema di una riforma dei protagonisti - le
società - dell'agire economico, era inevitabile ampliare gli
orizzonti al di là dello stretto ambito che la tradizione ha
consegnato alla disciplina: i rapporti tra le fattispecie
classiche e quelle introdotte dalla legislazione speciale sono
infatti così stretti da rendere impossibile una considerazione
limitata unicamente al campo tracciato dalle norme del codice
civile. In alcuni casi, i criteri di delega si spingono quindi
direttamente in settori fin qui affidati alla legislazione
speciale; in altri casi, il compito spetterà al legislatore
delegato, sulla base dei princìpi di armonizzazione e di
livellamento sanzionatorio.
Per quanto attiene alla tecnica di redazione, si è tenuto
conto dell'esigenza di una maggiore specificità di dettato per
la materia penalistica - connessa anche a vincoli
costituzionali - rispetto alla materia civilistica, optando
conseguentemente per una formulazione analitica dei criteri
relativi alla prima.
Si sono inoltre indicate, per ciascuna fattispecie, la
specie e la misura della pena: opera nella quale è stato di
guida l'obiettivo di assicurare omogeneità di trattamento
sanzionatorio in presenza di illeciti incidenti su interessi
di pari rango e caratterizzati da analogo disvalore,
eliminando gli squilibri sanzionatori fra fattispecie similari
talora riscontrabili nella normativa vigente.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 detta i
princìpi riguardanti la formulazione dei singoli illeciti -
penali ed amministrativi - destinati a comporre il nuovo
sistema repressivo.
Il numero 1) della medesima lettera a) prevede
l'ipotesi della falsità in bilancio, nelle relazioni o in
altre comunicazioni sociali.
Alla radice del criterio di delega sta la netta
riaffermazione dell'esigenza di un'efficace tutela penalistica
della veridicità e della completezza dell'informazione
societaria, cui peraltro si affianca la necessità di una più
puntuale descrizione del fatto tipico, sia per evitare
eccessive ed imprevedibili dilatazioni della figura in sede
applicativa, sia per ridurre le oscillazioni
interpretative.
Sono stati quindi formulati princìpi volti a centrare la
fattispecie sulla falsa o incompleta informazione a categorie
"aperte" di soggetti destinatari, separandola nettamente
dall'informazione resa ad autorità di controllo o a singoli,
individuati destinatari.
Dal novero dei soggetti attivi sono stati espunti i
promotori e i soci fondatori, parallelamente alla scomparsa
della "costituzione" della società come oggetto di possibile
mendacio, in ragione dell'assoluta marginalità dell'ipotesi,
pressoché assente nella prassi: i casi che dovessero residuare
appaiono destinati a trovare tutela nella norma incriminatrice
comune della truffa.
Il mendacio trova caratterizzazione anzitutto nella
direzionalità offensiva, con la precisazione che deve essere
rivolto a soggetti indeterminati, i quali orientano le proprie
scelte economiche sulla base delle informazioni offerte. Alla
menzione del "pubblico" si è aggiunta quella dei "soci", per
segnalare l'applicabilità della norma incriminatrice anche a
comunicazioni rese solo a questi ultimi, avvenute con modalità
non "pubbliche", ancorché aventi carattere di ufficialità.
La precisazione della direzionalità offensiva del mendacio
esclude dall'ambito operativo della figura le comunicazioni
interorganiche e quelle rivolte ad un singolo destinatario.
Sullo sfondo delle vicende ora menzionate si stagliano
esigenze di tutela diversificate: quanto alla prima, miglior
presidio è offerto dalla figura generale dell'impedito
controllo <numero 4) della lettera a)>, oppure dallo
schema dell'articolo 48 del codice penale; mentre alla seconda
si rivolge la figura della truffa, tipica di un rapporto
intersoggettivo individuato (ad esempio cliente-banca) ed a
preciso contenuto patrimoniale. Se, invece, la falsa
informazione è resa alle autorità di vigilanza, la repressione
del mendacio è affidata alle figure di cui alla lettera
b), adeguatamente armonizzate e coordinate.
Nella precisazione del veicolo del mendacio si è preferito
utilizzare il termine "informazioni", il quale, peraltro, va
sempre riferito a fatti materiali, ancorché oggetto di
valutazioni, esulando di necessità dall'ambito della
fattispecie le previsioni, i pronostici, l'enunciazione di
progetti o simili: ossia valutazioni di natura schiettamente
soggettiva, alle quali non si attaglia un giudizio basato
sull'antitesi vero-falso.
L'elemento soggettivo è stato oggetto di uno sforzo di
precisazione. In particolare, si è prevista una qualificazione
del dolo in termini di intenzionalità, allo scopo di evitare
il ricorso a soluzioni applicative basate sulla figura del
dolo eventuale; nel contempo si è puntualizzata la
conformazione del dolo specifico, stabilendo che lo stesso
debba risultare orientato al perseguimento di un ingiusto
profitto.
L'esigenza di assicurare alla figura l'indispensabile
lesività è affidata ad un requisito di natura oggettiva,
essendo apparse non sufficientemente sicure le soluzioni in
termini soggettivi. Le condotte incriminate devono essere cioè
idonee, in concreto, ad ingannare i soggetti destinatari
sull'effettiva situazione della società, dando luogo così ad
un concreto pericolo di sviamento nelle loro decisioni.
L'area di applicazione della figura è stata per altro
verso estesa - oltre che al mendacio sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria del gruppo al quale la
società appartiene - anche in riferimento a beni da essa
amministrati o posseduti per conto di terzi, chiarendo così
che l'obbligo di trasparenza informativa vale, con la stessa
intensità, per i beni che sono estranei al patrimonio della
società ed a questa affidati.
Da ultimo, nell'ottica di fare chiarezza attorno ad un
argomento da sempre al centro di vivo dibattito, viene
demandato al legislatore delegato il compito di regolare i
rapporti tra la fattispecie in esame ed i delitti tributari in
materia di dichiarazione che, a seguito della riforma attuata
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, hanno sostituito
il delitto di frode fiscale.
Al numero 2) della medesima lettera a) è previsto il
delitto di falso in prospetto, al quale si è attribuita
autonoma collocazione, soprattutto per evitare dubbi di natura
interpretativa legati alla particolare tipologia dei veicoli
dell'informazione. Il livello di lesività del falso in
prospetto, d'altro canto, non appare inferiore a quello del
falso in bilancio, posto che il prospetto è un documento per
sua natura rivolto al pubblico e dotato di caratteristiche
tali da determinare negli investitori un rilevante affidamento
circa l'idoneità delle informazioni in esso contenute per
l'effettuazione di scelte consapevoli di investimento.
Il numero 3) contempla il delitto di falsità nelle
relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.
Rispetto alla fattispecie attualmente prevista
dall'articolo 175 del testo unico della finanza si prevede una
semplificazione nella descrizione della condotta ("attestano
il falso od occultano informazioni"), che appare meglio
calibrata sulla peculiare attività delle società di revisione.
La garanzia di effettiva lesività è affidata alla formula
presente anche nelle due precedenti ipotesi.
Il delitto di impedito controllo, di cui al numero 4),
accorpa in una fattispecie di carattere generale comportamenti
lesivi dello stesso interesse.
L'ipotesi resta centrata sul fatto degli amministratori,
come nell'attuale articolo 2623, numero 3), del codice civile,
ma si amplia ad offrire tutela al controllo, oltre che dei
soci o dei sindaci, anche delle società di revisione.
Un'ipotesi di illecito amministrativo è contemplata dal
numero 5) della lettera a) del citato comma 1, che
prevede la riformulazione in termini più generali, per evitare
minute previsioni sanzionatorie di scarso spessore (quale
l'attuale articolo 2635 del codice civile), della disposizione
dettata dall'articolo 2626 del codice civile.
Nei numeri 6), 7), 8) e 9) della medesima lettera a)
sono enunciati i criteri direttivi per la revisione delle
fattispecie
poste a tutela dell'effettività ed integrità del capitale
sociale.
Pur nel rispetto delle coordinate fondamentali del sistema
vigente, il nuovo regime prefigura una energica riduzione del
numero delle figure criminose, in chiave di adeguamento ai
princìpi di extrema ratio e di necessaria offensività
dell'illecito penale, con conseguente rinuncia all'attuale
estesa penalizzazione delle regole civili che presiedono alle
operazioni potenzialmente pericolose per il capitale.
In tale prospettiva, il numero 6) delinea, anzitutto, la
fattispecie della formazione fittizia del capitale, intesa a
colpire unitariamente le condotte che incidono, inquinandolo,
sul processo "genetico" del nucleo patrimoniale protetto, nei
due momenti della costituzione della società e dell'aumento di
capitale.
La fattispecie è costruita come reato di evento
(formazione o aumento fittizio del capitale) a condotta
vincolata. Le condotte integrative del delitto (attribuzione
di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore
nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote,
rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura
o di crediti ovvero del patrimonio della società che si
trasforma) corrispondono, in parte, a quelle già contemplate
(nella cornice, peraltro, di reati di mera condotta) da norme
incriminatrici vigenti (articoli 2629, 2630, numeri 1) e 2),
del codice civile). Resta salva, comunque, in base alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 - per questa
come per le altre fattispecie di omologa ispirazione - la
possibilità di un coordinamento (anche mediante estensione
delle previsioni punitive a violazioni similari) con la nuova
disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni
che sarà introdotta in attuazione dei criteri civilistici di
delega.
Il numero 7) contempla la figura delittuosa dell'indebita
restituzione dei conferimenti, la quale, atteggiandosi a
fattispecie generale di salvaguardia dell'integrità del
capitale, punisce - sulla falsariga del vigente articolo 2623,
numero 2), del codice civile - la restituzione, anche in forme
simulate, dei conferimenti ai soci o la loro liberazione
dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale.
Il numero 8) propone la fattispecie dell'illegale
ripartizione degli utili e delle riserve, intesa a dare nuova
ed unitaria veste alle figure criminose attualmente previste
dai numeri 2) e 3) dell'articolo 2621 del codice civile.
Le novità attengono, in primo luogo, al pieno allineamento
delle due ipotesi - oggi soggette a trattamento differenziato
- della distribuzione di utili e di acconti sugli stessi:
prevedendosi, in entrambi i casi, che la reazione punitiva
scatti solo di fronte a ripartizioni di utili non
effettivamente conseguiti o non distribuibili, in quanto
destinati per legge a riserva.
Al fine di fugare le odierne incertezze interpretative
circa la riconducibilità al modello punitivo dell'indebito
riparto di riserve non formate con utili di gestione, è stata
altresì configurata come condotta autonomamente rilevante la
ripartizione di qualsiasi riserva, anche non da utili, che non
possa essere per legge distribuita.
Per converso, tanto in rapporto alla ripartizione degli
utili che delle riserve, l'area di protezione penalistica è
stata circoscritta alle sole riserve obbligatorie per legge,
con esclusione delle riserve non distribuibili per statuto. Si
è ritenuta, infatti, non sufficientemente giustificata,
nell'ottica della tutela del capitale, la salvaguardia
penalistica di un vincolo patrimoniale che, in quanto
originato da una deliberazione dei soci, attiene
essenzialmente alla sfera "interna" dei rapporti
amministratori-assemblea.
Riguardo alla figura delle illecite operazioni sulle
azioni o quote sociali o della società controllante, il
criterio dettato dal numero 9) prelude ad una costruzione
della norma incriminatrice nel segno dell'autonomia rispetto
alle disposizioni civili che regolano dette operazioni a fini
di tutela del capitale sociale e delle riserve. Non basterà,
cioè, ad integrare il delitto, come nel sistema vigente
(articolo 2630, numero 2), in riferimento agli articoli 2357,
primo comma, e 2359-bis, primo comma, del codice
civile), la mera inosservanza di dette disposizioni, ma
occorrerà che la stessa abbia effettivamente determinato una
indebita menomazione della sfera patrimoniale tutelata.
Viene ovviamente confermata, anche in rapporto alla
fattispecie in parola, la limitazione della protezione penale
alle sole riserve non distribuibili per legge.
Ugualmente nella direzione del rispetto del principio di
necessaria offensività del reato si muove il criterio
direttivo di cui al numero 10), concernente la fattispecie
delle operazioni in pregiudizio dei creditori.
Sganciandosi dalla logica della tutela penale puramente
"sanzionatoria", cui è ispirato il vigente articolo 2623,
numero 1), del codice civile, l'esecuzione di riduzioni di
capitale ovvero di fusioni con altra società o scissioni è
sottoposta a pena, non per la mera violazione delle
disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali, ma
in quanto da tale violazione sia derivato un concreto
pregiudizio per i titolari dell'interesse protetto.
La fattispecie dell'indebita ripartizione dei beni sociali
da parte dei liquidatori, contemplata dal numero 11),
corrisponde a quella dell'articolo 2625 del codice civile. Il
tratto differenziale è rappresentato dalla previsione di un
evento di danno per i creditori, ad evitare che la punizione
dell'inosservanza della regola che impone di anteporre questi
ultimi ai soci nel riparto del ricavato della liquidazione si
risolva nella criminalizzazione di un mero criterio di
successione cronologica nei pagamenti.
Di particolare rilievo è il criterio enunciato dal numero
12), che prelude all'introduzione nel nostro ordinamento di
una fattispecie di infedeltà patrimoniale, ben nota (sia pur
con diverse configurazioni) nell'esperienza comparatistica.
La scelta si connette alla sperimentata incapacità
dell'attuale sistema repressivo a fornire risposte adeguate
alle esigenze di tutela del patrimonio sociale contro gli
abusi dei titolari di poteri gestori. E' convinzione diffusa,
infatti, che la manifesta insufficienza dell'impianto di
settore - che propone, su tale versante, figure criminose poco
incisive e di taglio formalistico (vedi, in particolare, gli
articoli 2624, 2630, numero 1), e 2631 del codice civile) -
non trovi adeguato correttivo nelle potenzialità delle norme
incriminatrici comuni in tema di delitti contro il patrimonio
(in primis, appropriazione indebita e truffa).
Riguardo alla concreta configurazione della fattispecie,
si sono peraltro scartate soluzioni imperniate su concetti del
tipo "abuso dei poteri" o "violazione dei doveri", il cui
impiego rischierebbe di dilatare eccessivamente la figura
criminosa e di renderne incerti i confini, collegando invece
la reazione punitiva (sulla falsariga di quanto già previsto,
nei rapporti tra intermediari finanziari e clientela,
dall'articolo 168 del testo unico della finanza) agli atti di
infedeltà posti in essere in una situazione di conflitto di
interessi. Presupposto, quest'ultimo, da intendere peraltro
riferito a contrapposizioni d'interessi obiettive e
preesistenti alla condotta, e non già emergenti solo in
occasione di quest'ultima.
In pari tempo, la fattispecie è stata strutturata come
reato di azione con evento di danno, identificando la condotta
incriminata nel compimento o nella partecipazione alla
deliberazione di atti di disposizione dei beni sociali,
produttivi di danno patrimoniale per la società.
Sul versante soggettivo, la fattispecie è poi
ulteriormente circoscritta dalla previsione di un dolo
specifico di ingiusto profitto per l'agente o per altri.
Al fine di evitare disparità di trattamento prive di
razionale giustificazione, l'incriminazione risulta estesa ai
fatti commessi in relazione a beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi e che abbiano cagionato un
danno patrimoniale a questi ultimi.
L'ultima parte del numero 12) esclude il carattere
dell'ingiustizia del profitto della società collegata o del
gruppo, quando lo stesso risulti compensato da vantaggi, anche
se soltanto ragionevolmente prevedibili (e, dunque,
indipendentemente dalla loro effettiva verificazione o da
rigidi "bilanciamenti" quantitativi), derivanti dal
collegamento o dall'appartenenza al gruppo. L'obiettivo è
quello di evitare che la fattispecie si presti a qualificare
penalmente, in
presenza di situazioni di conflitto "formale" tra società del
medesimo gruppo, operazioni che, isolatamente considerate,
avvantaggino l'una società ai danni dell'altra, ma si
inseriscano in un panorama di scambi intragruppo, anche in
fieri, idonei ad assicurare in prospettiva un complessivo
riequilibrio dei rapporti.
Accogliendo puntuali istanze provenienti da sedi
internazionali e razionalizzando una direttrice d'intervento
già sottesa - sia pure allo stadio "embrionale" - a norme
incriminatrici vigenti, il numero 13) prevede una innovativa
fattispecie di corruzione, che esporta in campo privatistico
societario, con gli opportuni adattamenti (intesi anche ad
orientare la fattispecie in chiave di protezione del
patrimonio sociale, piuttosto che di un astratto "dovere di
fedeltà" degli amministratori, direttori generali, sindaci,
liquidatori e responsabili della revisione), il tradizionale
modello punitivo della corruzione (propria) di pubblico
ufficiale.
Al numero 14) sono enunciati i princìpi ispiratori per la
nuova formulazione del delitto di indebita influenza
sull'assemblea.
Questo si trasforma, da reato proprio, qual è attualmente,
in reato comune, essendo apparse meritevoli di sanzione anche
le condotte di manipolazione dell'assemblea ascrivibili a
soggetti che non rivestono la qualifica di amministratori,
quali ad esempio i soci. Viene altresì conferita maggiore
determinatezza alla condotta, precisando le note modali
dell'illecito; nel contempo, si richiede un concreto risultato
lesivo (l'illecita determinazione della maggioranza),
strumentale al conseguimento di un ingiusto profitto.
L'omessa convocazione dell'assemblea, attualmente prevista
come delitto, viene dal numero 15) trasformata in semplice
illecito amministrativo - configurazione che appare
sufficiente per un efficace presidio - e riferita in termini
unitari ad amministratori e sindaci, in modo da eliminare
l'odierna disparità di trattamento sanzionatorio fra gli uni e
gli altri.
Al fine di attribuire la necessaria determinatezza alla
fattispecie, si prevede, altresì, che il legislatore delegato
precisi, nell'eventuale silenzio della legge o dello statuto,
il termine per l'adempimento richiesto.
La rinnovata ipotesi di aggiotaggio, di cui al numero 16),
è destinata ad accorpare, in un'unica figura di reato, le
disperse e poco applicate fattispecie contenute nel codice
civile (articolo 2628), nel testo unico della finanza
(articolo 181) e nel decreto legislativo n. 385 del 1993, di
seguito denominato "testo unico bancario" (articolo 138).
La disposizione risulta ispirata ad un obiettivo di
semplificazione e, nel contempo, di precisazione degli
elementi costitutivi. Viene eliminato, così, il riferimento
alle notizie "esagerate o tendenziose", espressione
sovrabbondante rispetto al requisito della falsità, risolvendo
le altre note modali della condotta nelle "operazioni simulate
o altri artifici". Un ulteriore affinamento - anche sul piano
della concreta lesività - è affidato al requisito
dell'idoneità a provocare un'alterazione dei prezzi,
qualificata anche da una specificazione dimensionale
("sensibile"), con funzione selettiva delle condotte
punibili.
Nella seconda parte è trasfuso quanto appare ancora
razionalmente attuale della figura dell'aggiotaggio
bancario.
La lettera b) del comma 1 affida al legislatore
delegato il compito di coordinare ed armonizzare le numerose
fattispecie, previste dalla legislazione vigente, in tema di
falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di
ostacolo allo svolgimento delle funzioni e di omesse
comunicazioni alle autorità medesime: capitolo, questo, di
notevole rilievo per completare organicamente la tutela penale
dell'informazione societaria, considerata, questa volta, nella
sua destinazione all'autorità preposta alla vigilanza del
settore (CONSOB, Banca d'Italia, ISVAP, eccetera).
Sempre sul piano del coordinamento, è altresì demandato al
legislatore delegato di calibrare le norme incriminatrici a
tutela del capitale sociale - di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9)
della lettera a)- con la nuova disciplina civilistica
del capitale sociale, delle riserve e delle azioni.
La lettera c) del citato comma 1 prevede
espressamente l'abrogazione di talune fattispecie
criminose, la cui perdurante presenza nel sistema appare
priva di adeguata giustificazione. Tali, in particolare, il
delitto di divulgazione di notizie sociali riservate, di cui
all'articolo 2622 del codice civile (praticamente ignoto nella
pratica applicativa e destinato ad essere surrogato da una
circostanza aggravante del reato comune di rivelazione del
segreto professionale, ex articolo 622 del codice
penale) ed il delitto di mendacio bancario (anch'esso finora
quasi mai applicato).
E' prevista, altresì, la soppressione dei delitti degli
amministratori giudiziari e dei commissari governativi:
mentre, infatti, per quanto attiene all'estensione delle
ipotesi di reati societari ai soggetti ora richiamati
(attualmente prevista dall'articolo 2636 del codice civile),
risponde meglio allo scopo la previsione di carattere generale
ora introdotta alla lettera e), seconda parte, del
citato comma 1, riguardo alle ipotesi speciali previste dagli
articoli 2636-2639 del codice civile, non sussistono ragioni
per mantenere una disciplina derogatoria di quella generale in
tema di delitti dei pubblici ufficiali.
Nell'ottica di evitare un'eccessiva rigidità nella griglia
delle incriminazioni, la lettera d) del comma 1
dell'articolo 22 prevede l'introduzione di una circostanza
attenuante, applicabile alla generalità delle fattispecie,
basata sulla modesta lesività del fatto e destinata a
collocarsi in uno spazio autonomo rispetto alla circostanza
comune di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale,
per l'assenza di una valutazione in termini patrimoniali
dell'offesa. Viene altresì accordata al legislatore delegato
la facoltà di prevedere circostanze aggravanti specifiche
connesse alla qualifica soggettiva degli autori dei singoli
delitti, ove la stessa risulti significativa sul piano
dell'offensività della condotta.
La lettera e) reca indicazioni sul tema dei
"soggetti".
Nell'intento di garantire maggiore certezza
all'applicazione pratica delle norme incriminatrici, si
affronta, in particolare, il tema della individuazione del
cosiddetto "amministratore di fatto": figura largamente
riconosciuta in giurisprudenza ed al centro di vasto dibattito
dottrinale.
L'esercizio "di fatto" delle funzioni viene definito come
rilevante, per l'assunzione delle responsabilità inerenti alla
qualifica formale (non posseduta), solo qualora l'attività
svolta presenti elementi in grado di omologarla con quella
tipica: ossia continuità nel tempo (in modo da escludere che
atti isolati possano produrre conseguenze sul piano della
responsabilità) e significatività rispetto alla gestione
complessiva della società ed ai poteri caratteristici della
funzione.
L'istituto della confisca è oggetto, nella lettera
f), di un rafforzamento, in coerenza con le
sollecitazioni della dottrina e con il panorama
comparatistico. Si prevede, in particolare, la confisca
obbligatoria, oltre che del prodotto o del profitto dei reati
di cui alle lettere a) e b), anche dei beni
utilizzati per commetterli, introducendo altresì la forma "per
equivalente", ossia avente ad oggetto una somma di denaro o
beni di valore corrispondente ai predetti elementi, qualora
questi siano di impossibile recupero.
La confisca viene inoltre estesa ai beni appartenenti a
società, enti o soggetti, che altrimenti sarebbero definibili
come "estranei al reato" ai sensi dell'articolo 240 del codice
penale: alla condizione, peraltro, che il reato sia stato
commesso nell'interesse dei medesimi.
Si tratta di innovazioni che sono già in parte penetrate
nell'ordinamento: ad esempio con la modifica dell'articolo 644
del codice penale, in tema di usura.
In coerenza con le linee guida dell'impianto, la lettera
g) impone di riformulare le norme penali fallimentari
che richiamano reati societari (vedi, in particolare,
l'articolo 223, secondo comma, numero 2), della legge
fallimentare), in modo da limitarne l'applicazione ai soli
casi in cui tra la commissione dei reati societari ed il
dissesto sussista, in concreto, un rapporto causale.
Il tema della responsabilità delle persone giuridiche, e
in specie delle società, è stato affrontato alla luce delle
ormai univoche indicazioni in sede internazionale e
dei vincoli che gravano in questo settore sul nostro
ordinamento.
Una riforma nel senso del superamento del tradizionale
principio societas delinquere non potest coinvolge
valutazioni e misure che spettano solo al legislatore del
codice penale, trattandosi di un istituto di carattere
generale. Si è ritenuto, tuttavia, che nell'ambito della
riforma del diritto penale delle società non potesse non
trovare posto la previsione di una responsabilità di natura
amministrativa, essendo il coinvolgimento della persona
giuridica, per l'illecito commesso per suo conto o nel suo
interesse, un condizione necessaria per un'efficace tutela dei
beni esposti all'aggressione della criminalità d'impresa.
Cogliendo le preoccupazioni per le ripercussioni negative
che siffatta responsabilità potrebbe avere sulla stabilità
dell'impresa e sui molteplici interessi dalla stessa
coinvolti, si è comunque previsto che le sanzioni
amministrative pecuniarie siano comprese tra un minimo e un
massimo (con esclusione di meccanismi proporzionali), e siano
suscettibili di aumento o di diminuzione in rapporto alle
condizioni economiche della società, secondo il modello
dell'articolo 133-bis del codice penale. Appare invero
in ogni caso positivo, a fini preventivi, che i soci sappiano
che almeno parte del loro investimento può essere eroso dalla
condotta illecita dei manager, stimolando così
l'attività di controllo; ma lo stesso "circolo virtuoso" può
riferirsi anche alla struttura cui è affidata la gestione, che
dovrebbe essere sollecitata a intraprendere le azioni
necessarie per evitare che si creino condizioni favorevoli
alla commissione di reati.
Questa pressione sui vertici della società giustifica
anche la previsione di una responsabilità in capo alla società
nei casi in cui il reato sia stato bensì commesso da soggetti
non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da un'adeguata
e doverosa vigilanza dei soggetti sovraordinati.
Si prevede, infine, che la sanzione possa essere sospesa
qualora la società dimostri di aver adottato misure in grado
di scongiurare il ripetersi di altri fatti di reato. E' qui
evidente il richiamo, seppur consapevolmente parziale,
all'esperienza dei cosiddetti "compliance program", la
quale illustra l'utilità di limitare l'applicazione della
sanzione ai soli casi nei quali la società non abbia mostrato
l'intenzione e la capacità di adottare misure volte
all'individuazione dei responsabili ed alla prevenzione degli
illeciti.
La lettera i) prevede l'abrogazione delle vigenti
norme in materia di reati societari, nonché di tutte le
disposizioni incompatibili con le nuove fattispecie. Al
legislatore delegato è altresì affidato il compito di
coordinare ed armonizzare con esse le norme vigenti,
individuandone la più opportuna collocazione, nella
prospettiva tendenziale dell'accorpamento e della
semplificazione.
Nuove norme sulla giurisdizione (articolo 23).
Le disposizioni del comma 1 intendono anzitutto
prefigurare, in termini generali, il modello di giudice cui
devolvere le controversie e la trattazione di ogni altro
ricorso camerale in materie che richiedono un elevato tasso di
conoscenze specifiche nei settori dell'economia, del commercio
e della finanza. Dovrebbe trattarsi di un giudice inserito
nella struttura dei tribunali delle città sedi di corte
d'appello, nonché degli altri tribunali individuati con
riferimento a criteri oggettivi ed omogenei relativi alla
estensione territoriale, al volume del contenzioso e al numero
delle imprese registrate nel circondario e, perciò,
configurato come sezione specializzata dei tribunali medesimi.
Nell'area di competenza per materia di tale sezione
specializzata ricadono innanzitutto tutte le questioni in
materia societaria, ricomprese le cessioni delle
partecipazioni sociali e i patti parasociali. Tenuto conto
della elevata specializzazione di detta sezione nel settore
del diritto dell'economia, si è ritenuto di inserire anche le
questioni in materia di concorrenza, brevetti e segni
distintivi dell'impresa nel rispetto degli impegni comunitari
e internazionali, nonché le questioni disciplinate dal testo
unico della finanza e dal testo unico bancario. Ciò anche per
assicurare una "massa critica" di controversie sufficiente a
giustificare l'istituzione di appositi organi giurisdizionali
in tutte le attuali sedi di corte d'appello.
Tenuto conto delle ragioni che sono alla base della
riforma si è ritenuto di ricomprendere
nella competenza delle sezioni specializzate anche la materia
concorsuale, la cui trattazione richiede un elevato grado di
comprensione dei problemi economici, finanziari e patrimoniali
delle imprese. Si è però ritenuto che fosse eccessivo e
controproducente porre a carico di dette sezioni l'onere di
fronteggiare l'ingente numero di istanze di fallimento (spesso
finalizzate solo ad esercitare pressione sul debitore per
accelerare il pagamento di debiti) da cui sono gravati i
tribunali italiani; e, per analoghe ragioni, è apparso
inopportuno attribuire alle medesime sezioni anche i compiti
gestori inerenti alle procedure concorsuali. Ciò anche in
ossequio al principio di terzietà del giudice, che male si
adatta a situazioni in cui il magistrato che valuta
l'opportunità di promuovere un'azione per il fallimento ed il
magistrato che su quell'azione è poi chiamato a giudicare
fanno parte del medesimo organo giurisdizionale. Il
legislatore delegato potrà poi valutare più in dettaglio come
articolare l'accennata distinzione di competenza (ad esempio,
attribuendo alla sezione specializzata la funzione di giudice
dell'opposizione a dichiarazione di fallimento).
Con riguardo a tutte le materie di cui si tratta, lo
stesso legislatore delegato dovrà disciplinare la competenza
in caso di connessione con procedimenti aventi oggetto diverso
e, più in generale, fissare regole processuali che agevolino
la definizione immediata e definitiva di qualsiasi dubbio in
tema di competenza.
La riforma è circoscritta all'area giurisdizionale oggi
riservata al giudice ordinario, e dunque prescinde da ogni
intento di rivedere gli incerti confini tra giurisdizione
ordinaria ed amministrativa, anche se, tenuto conto della
istituzione di un giudice specializzato, questi confini
potranno essere ripensati in un prossimo futuro soprattutto
nel settore del diritto dell'economia.
La regolamentazione dei mezzi di gravame avverso i
provvedimenti emessi dalla sezione specializzata non si presta
ad un approccio unitario. A parte le diversità di regime già
esistenti, in proposito, tra giurisdizione contenziosa e
volontaria, nonché in molte fattispecie comprese nell'una e
nell'altra di tali categorie, potrebbe essere opportuno
lasciare spazio ad ulteriori diversificazioni in ragione delle
differenti esigenze di tutela che di volta in volta si pongono
e che già ora hanno determinato, in taluni campi, la
previsione di un giudizio di merito in unico grado. E' apparsa
perciò preferibile una disposizione di carattere generico, che
faccia salve tali diversità, ma nel contempo eviti il rischio
di un giudice dell'impugnazione meno competente, in termini di
professionalità specifica, rispetto a quello che ha emesso il
provvedimento impugnato. Tale esigenza non può non valere
anche per la Cassazione, non solo perché pure quel giudice può
essere oggi chiamato a valutazioni che attengono al merito
(confronta articolo 384, primo comma, del codice di procedura
civile) ma anche perché la corretta formulazione di un
giudizio di legittimità non può comunque prescindere dalla
totale comprensione dei profili di merito.
L'attuale dislocazione sul territorio nazionale di un
elevato numero di tribunali, molti dei quali con organici di
dimensioni medio-piccole, sconsiglia la istituzione di sezioni
specializzate presso quei tribunali che solo saltuariamente
avrebbero occasione di trattare questioni commerciali. Un
adeguato grado di specializzazione nella materia presuppone,
viceversa, l'esame di una ricca e varia casistica, che
consenta al giudice di aggiornare costantemente e di affinare
progressivamente la propria esperienza specifica. Donde la
scelta di prevedere una competenza territoriale di dimensione
distrettuale e solo per eccezione circondariale; scelta cui,
in un settore fortemente dinamico qual è quello del diritto
commerciale, non sembrano ostare serie ragioni di
accessibilità del servizio giustizia per i cittadini più
decentrati.
Scartata l'ipotesi di un tribunale di commercio "alla
francese", formato solo da esponenti del mondo commerciale, e
che è attualmente oggetto di un intervento di riforma per
contrastare non solo situazioni degenerative ma anche per
recuperare
una terzietà del giudice, la composizione della sezione
specializzata potrebbe alternativamente ispirarsi a due
diversi modelli, già presenti nel nostro ordinamento: quello
del giudice del lavoro e quello del giudice agrario e
minorile. Il primo fa leva su un elevato grado di
specializzazione dei magistrati addetti alla trattazione
esclusiva della materia, il secondo integra nello stesso
organo giudicante esperti di settore dotati di professionalità
diverse da quelle del giudice togato. La seconda soluzione
presenta serie controindicazioni. L'individuazione dei
componenti non togati appare, infatti, tutt'altro che agevole,
dovendosi per un verso assicurarne l'elevato livello
professionale e, per altro verso, evitare il rischio di far
cadere la scelta su soggetti che, proprio per la loro elevata
professionalità, siano consulenti abituali di imprenditori
interessati all'affermarsi dell'uno piuttosto che dell'altro
indirizzo giurisprudenziale. Quella scelta implicherebbe, poi,
la necessità di configurare l'organo giudicante sempre in
forma collegiale. Ciò ha indotto a privilegiare il primo dei
due modelli suindicati.
Sembra in ogni caso opportuno prevedere strumenti
specifici di formazione ed aggiornamento professionale dei
magistrati che - secondo adeguati sistemi di rotazione -
comporranno le sezioni in esame, essendo notoriamente la
preparazione dei giuristi assai poco orientata alla conoscenza
dei fenomeni economici, la cui comprensione è del pari assente
nei criteri di selezione per l'accesso all'ordine
giudiziario.
E' nota la difficoltà di conciliare i tempi di un processo
ordinario con le esigenze di certezza degli atti e dei
rapporti giuridici in campo economico. Una pronuncia che
ponesse nel nulla gli effetti, ad esempio, di una
deliberazione di aumento di capitale sociale già da tempo
eseguito, dopo che siano stati già emessi i relativi titoli
azionari e questi abbiano preso a circolare, determinerebbe
una delicatissima situazione. Si rischierebbe,
alternativamente, di mettere a repentaglio una serie di
posizioni giuridiche derivate a catena da quella emissione,
oppure - ove ciò non fosse ritenuto possibile - di rendere la
pronuncia giudiziale sostanzialmente lettera morta. Proprio
per evitare situazioni di tal fatta sono state emanate, in
determinati settori, norme di sbarramento che impediscono di
invalidare atti societari dopo la loro iscrizione nel registro
delle imprese (si pensi all'articolo 2504-quater del
codice civile, sul cui modello potrebbero essere disciplinati
gli effetti sananti della pubblicità anche per altri tipi di
deliberazioni societarie). Per le medesime ragioni, in termini
anche più generali, accade però che la fase decisiva di quasi
tutte le controversie in tema di validità delle deliberazioni
assembleari di società si concentri nell'eventuale
provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata. Se
la sospensione è concessa, quella deliberazione sarà ormai
infatti destinata a non avere mai più esecuzione; se,
viceversa, essa è negata, difficilmente sarà poi possibile
rimettere in discussione, a distanza di anni, gli effetti
irreversibilmente prodotti dalla deliberazione medesima:
sicché la causa, di fatto, continuerà ormai solo in una
prospettiva risarcitoria (se non soltanto per le spese).
Si è ritenuto pertanto opportuno introdurre in modo più
esplicito - e, soprattutto, più generale - un procedimento
d'urgenza espressamente destinato, in questo settore, alla
cosiddetta "tutela reale", sufficientemente rapido da
assicurare l'effettività di siffatta tutela, ma nel contempo
tale da salvaguardare il diritto di difesa degli interessati.
A questo scopo tende il procedimento di tipo cautelare,
previsto dal comma 2, lettera b), rispetto al quale la
successiva instaurazione del giudizio di merito è solo
facoltativa. Dovrebbe restare fermo, comunque, che il
provvedimento immediato, ancorché definitivo in punto di
tutela reale, non è suscettibile di produrre un vero e proprio
giudicato (incompatibile con i caratteri pur sempre sommari
del giudizio in questione) e quindi non pregiudica la
possibilità di rimettere in discussione ad altri fini la
validità dell'atto impugnato, promuovendo ad esempio un
successivo
giudizio ordinario avente ad oggetto eventuali pretese
risarcitorie.
Lo strumento conciliativo nelle controversie in materia
commerciale - vuoi quelle trattate con rito ordinario, vuoi
quelle incardinate nel procedimento d'urgenza - è di
particolare utilità. Potrebbe solo dubitarsi dell'opportunità
di prevedere il tentativo di conciliazione come obbligatorio o
solo come facoltativo nel corso del procedimento. I connotati
di particolare specializzazione del giudice ed il peculiare
carattere di alcune delle controversie che potrebbero essere
sottoposte al suo esame (si pensi, ad esempio, alle materie
previste dalla legislazione antitrust, dal testo unico
bancario o dal testo unico della finanza), fanno propendere
per la soluzione più flessibile lasciando al giudice la
valutazione circa l'opportunità di esperire il tentativo.
Appare comunque utile, in tale contesto, prevedere
espressamente che il giudice abbia la possibilità di assegnare
un termine per la eventuale rimozione delle ragioni di
lite.
Per assicurare effettività e serietà al tentativo di
conciliazione viene attribuito al giudice il compito di
formulare concrete proposte conciliative e prevedere - sul
modello delle controversie in tema di pubblico impiego - che
si tenga conto dell'atteggiamento assunto al riguardo dalle
parti al fine di attribuire le spese di lite.
Il ricorso ai procedimenti camerali in materia commerciale
si è spesso rivelato un utile strumento di risoluzione rapida
di questioni che solo con molte difficoltà avrebbero trovato
uno sbocco in sede contenziosa. In questa stessa utilità si
nasconde, però, il rischio dell'abuso dello strumento, ossia
di trasformare quei procedimenti in scorciatoie per la
definizione di vertenze in modo sommario e senza adeguate
garanzie. Rischio soprattutto derivante dall'esilità e dalla
eccessiva multifunzionalità del modello processuale offerto
dal codice in tema di procedimenti camerali. Donde la
necessità di introdurre regole procedurali più specificamente
calibrate sulle diverse esigenze dei procedimenti camerali in
materia commerciale, con la conseguenza che il legislatore
delegato potrà, se del caso, fissare regole più aderenti alle
caratteristiche, ad esempio, del procedimento di omologazione,
di quello ex articolo 2409 del codice civile, di quello
per la nomina giudiziale dei liquidatori, eccetera.
Costituisce una significativa innovazione l'istituzione di
forme di pubblicità sui tempi medi di trattazione, distinti
per tipologie di questioni, nelle diverse sedi giudiziarie.
Così come sarebbe utile impegnare i responsabili degli uffici
giudiziari interessati a fare previsioni sui tempi di
trattazione futuri, per confrontare poi i risultati conseguiti
con le previsioni formulate. Il confronto e la necessità di
eventualmente giustificare un eccessivo allungamento dei tempi
potrebbero anche costituire un benefico stimolo per una più
razionale organizzazione delle risorse di cui ciascun ufficio
dispone.
Nella materia societaria sono spesso sorti dubbi circa la
possibilità di ricorrere allo strumento arbitrale, perché non
sempre è ben certo il confine tra l'area della disponibilità e
quella dell'indisponibilità dei diritti dedotti in lite. La
maggiore difficoltà risiede, com'è chiaro, nell'esistenza di
interessi di carattere generale (o comunque diffuso) spesso
toccati dalle deliberazioni impugnate. Per agevolare il
superamento di tali difficoltà si sono previsti arbitrati che,
pur vertendo su materie ritenute di per sé non disponibili,
siano circoscritti, nella loro effettiva portata, alla sola
posizione delle parti in lite e quindi, sostanzialmente, non
siano in grado di intaccare i profili reali degli atti oggetto
di controversia.
Infine, deve essere evitato il rischio che su uffici di
nuova istituzione, già per questo inevitabilmente bisognosi di
un periodo di rodaggio, si scarichi immediatamente il peso di
un arretrato. Il che potrebbe apparire penalizzante per chi
sia interessato alla trattazione di cause già da gran tempo
pendenti. Tuttavia, il pericolo di compromettere sin da
principio la prospettiva di una giustizia commerciale
funzionale sembra tale da giustificare una scelta che,
comunque, il
legislatore delegato resta libero in qualche misura di
graduare.
La prevista istituzione di sezioni specializzate non
comporta oneri aggiuntivi, né in termini di spese di personale
amministrativo e di magistratura, né in termini di spese di
funzionalità delle sezioni stesse.
Alle sezioni, infatti, verrà applicato parte del personale
già in servizio negli uffici giudiziari, tenuto conto anche
dell'incremento dell'organico del personale di magistratura
previsto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante:
"Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in
magistratura".
Le spese di funzionamento, infine, possono essere
soddisfatte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.