XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 969
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
DELEGA LEGISLATIVA
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di riforma
del diritto delle società).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma della disciplina delle
società di capitali e cooperative, la disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la
definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo
23.
2. Il Governo è delegato altresì a coordinare con le
disposizioni dettate in attuazione della delega di cui al
comma 1 le norme vigenti nelle stesse materie e nelle materie
connesse, apportandovi le integrazioni e le modificazioni
necessarie.
3. Gli schemi dei decreti legislativi emanati in
attuazione del comma 1, a seguito di deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine
previsto dal medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso,
entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale
termine i decreti sono emanati. Qualora il termine previsto
per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di
tre mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare,
con le procedure di cui al comma 3, disposizioni integrative e
correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge.
TITOLO II
RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E
COOPERATIVE
Capo I
PRINCI'PI E CRITERI
DIRETTIVI GENERALI
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).
1. La riforma della disciplina delle società di capitali
deve essere informata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire
la crescita e la competitività delle imprese, agevolando la
costituzione e la gestione delle società e riducendo i costi
di contrattazione e di finanziamento;
b) prevedere, nel rispetto dei princìpi di libertà
di iniziativa economica e di libera scelta delle forme
organizzative d'impresa, la disciplina della società a
responsabilità limitata, della società per azioni, della
società per azioni semplificata e della società in accomandita
per azioni. A quest'ultima saranno applicabili le norme sulla
società per azioni o sulla società per azioni semplificata;
c) definire idonei strumenti per risolvere le
controversie tra i soci, assicurando altresì adeguata tutela
ai soci di minoranza;
d) prevedere norme dirette a proteggere
l'interesse dei terzi e dei creditori sociali, tenendo conto
degli effetti economici delle scelte di regolamentazione ed
evitando ingiustificate limitazioni all'autonomia statutaria e
alla flessibilità della gestione sociale;
e) prevedere adeguate misure per la repressione
degli abusi della personalità giuridica;
f) disciplinare i gruppi di società tenendo conto
delle esigenze di trasparenza, di prevenzione dei conflitti di
interesse e di adeguata tutela dei soci di minoranza e dei
creditori sociali.
2. La nuova disciplina di cui al comma 1 deve altresì
essere conforme alle direttive comunitarie in materia
societaria, salva l'applicazione del principio di
sussidiarietà.
Capo II
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Art. 3.
(Società a responsabilità limitata).
1. La riforma della disciplina delle società a
responsabilità limitata deve essere ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di
norme in grado di rispondere alle esigenze proprie delle
imprese di piccole e medie dimensioni e con più ristretta base
sociale;
b) prevedere una disciplina suppletiva dei profili
organizzativi, riconoscendo ampio spazio all'autonomia
statutaria;
c) attribuire rilevanza centrale ai rapporti tra i
soci, salvaguardando il loro diritto ad una corretta
amministrazione e al perseguimento dell'interesse sociale;
d) semplificare la disciplina degli organi
sociali, consentendo libertà di adottare le forme
organizzative che, nel rispetto dei diritti dei terzi,
soddisfino le esigenze dei soci.
2. La riforma di cui al comma 1 deve essere altresì
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi di carattere
particolare:
a) abolire il procedimento di omologazione;
b) affidare direttamente all'ufficio del registro
delle imprese il controllo formale della corrispondenza
dell'atto costitutivo ai requisiti di legge;
c) ridurre il contenuto minimo dell'atto
costitutivo, rendendo obbligatorie le sole indicazioni della
denominazione, della sede della società, del nominativo dei
soci, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del capitale
sottoscritto e versato, nonché dei soggetti che amministrano e
che hanno la rappresentanza della società;
d) modificare la disciplina dei conferimenti,
ampliando il novero dei beni conferibili, ponendo un limite
oltre il quale la procedura di valutazione dei crediti e dei
beni in natura diviene obbligatoria ed eliminando comunque la
nomina di un esperto estimatore da parte dell'autorità
giudiziaria;
e) determinare la misura minima del capitale in
misura non superiore ad un decimo di quello previsto per le
società per azioni;
f) riconoscere all'autonomia statutaria la
possibilità di diversificare il contenuto della
partecipazione, con particolare riferimento ai diritti
amministrativi;
g) disciplinare la circolazione delle
partecipazioni, lasciando ampia autonomia ai soci
nell'introdurre clausole di prelazione e di gradimento e
vietando clausole di intrasferibilità che non siano collegate
alla possibilità di esercizio del diritto di recesso;
h) prevedere che l'atto costitutivo possa
introdurre clausole che consentano alla società o ai soci,
entro un determinato periodo e al valore determinato da un
perito nominato dai soci e dagli eredi del socio defunto
ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale,
di acquistare le quote cadute in successione;
i) consentire agli statuti la libera
determinazione delle cause di recesso, disciplinando le
modalità di liquidazione della quota, anche attraverso una
perizia indipendente, e assicurando in ogni caso idonee
garanzie per i creditori sociali;
l) disciplinare l'organizzazione della società
prevedendo due organi distinti, uno assembleare e l'altro
amministrativo, semplificandone il funzionamento e lasciando
comunque ai soci la facoltà di adottare modalità organizzative
diverse, nel rispetto del principio di pubblicità delle
cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, ferma
restando la responsabilità, nei confronti dei creditori
sociali e dei terzi, di quanti hanno agito nei casi previsti
dagli articoli 2394 e 2395 del codice civile;
m) ampliare gli strumenti di informazione e di
acquisizione di notizie sull'andamento della gestione da parte
dei soci;
n) tutelare l'interesse ad una corretta
amministrazione, prevedendo la possibilità che, tramite
ricorso all'autorità giudiziaria e in presenza di situazioni
di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine
sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota
in base alla valutazione di un perito nominato dal presidente
del tribunale;
o) consentire ad una minoranza qualificata dei
soci l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità,
demandando all'autonomia statutaria la possibilità di
rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela dei singoli
soci;
p) consentire l'emissione e il collocamento di
titoli di debito nei confronti di operatori qualificati,
vietando in ogni caso l'appello diretto al pubblico
risparmio;
q) stabilire i limiti dimensionali oltre i quali è
obbligatorio un controllo legale dei conti;
r) agevolare la trasformazione della società a
responsabilità limitata in società per azioni e in società per
azioni semplificata, nel rispetto della tutela dei creditori
sociali e del diritto di recesso di soci;
s) introdurre norme inderogabili per la
conservazione del capitale sociale nonché per il rafforzamento
della tutela dei creditori sociali in caso di dissesto.
Capo III
SOCIETA' PER AZIONI
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Salvo che risulti diversamente, le disposizioni del
presente capo si applicano a tutte le società per azioni, ad
eccezione di quelle di cui al capo IV.
Art. 5.
(Costituzione, conferimenti,
azioni e obbligazioni).
1. La riforma della disciplina della costituzione, dei
conferimenti, delle azioni, delle obbligazioni e degli acconti
sui dividendi deve essere ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione
attraverso la previsione di un solo controllo sulla
sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 del
codice civile, limitando la rilevanza dei vizi nella fase
costitutiva;
b) prevedere che nell'atto costitutivo non sia
richiesta l'indicazione della durata della società;
c) consentire la costituzione della società da
parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i
creditori;
d) fissare il capitale minimo in misura non
superiore a quella prevista dall'articolo 2327 del codice
civile e richiedere, quale condizione per l'iscrizione, il
versamento di un quarto del capitale sottoscritto;
e) ampliare il novero dei beni conferibili,
riservando la stima dei conferimenti in natura ad esperti, che
possono essere persone fisiche, società di persone o persone
giuridiche, designati dall'autorità giudiziaria o scelti dai
soci nell'ambito di elenchi autorizzati dalla medesima
autorità, e ai quali si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Il Governo,
nel dare attuazione alla presente delega, si avvale della
facoltà concessa dall'articolo 10, paragrafo 4, della seconda
direttiva in materia di società 77/91/CEE del Consiglio, del
13 dicembre 1976, di seguito denominata "seconda
direttiva";
f) consentire l'emissione di azioni senza valore
nominale; in tale caso il capitale sociale è rappresentato dal
valore complessivo dei conferimenti in denaro o in natura
effettuati;
g) rendere possibile l'emissione di azioni
riscattabili, nei limiti e alle condizioni previsti
dall'articolo 39 della seconda direttiva, nonché l'emissione
di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi,
anche con caratteristiche differenti da quelle che la
disciplina vigente attribuisce ad azioni e obbligazioni;
h) ridurre i vincoli all'emissione di strumenti
finanziari, rispetto al capitale o al patrimonio o ad analoghi
indicatori, anche ove previsti da leggi speciali o da
disposizioni di attuazione delle stesse. Per le società con
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di Paesi
membri dell'Unione europea o che quotano in tali mercati detti
strumenti finanziari, non sono previsti limiti quantitativi di
emissione;
i) attribuire agli statuti la scelta dell'organo
competente a deliberare in materia di emissione di
obbligazioni e di altri strumenti finanziari non
partecipativi, riservandola all'organo amministrativo in
mancanza di diversa indicazione;
l) coordinare tra loro le disposizioni vigenti in
materia di dematerializzazione, di gestione accentrata di
strumenti finanziari, nonché di forme di circolazione delle
azioni e di libro dei soci;
m) consentire la distribuzione di acconti sui
dividendi, nel rispetto dei soli limiti previsti dalla seconda
direttiva;
n) prevedere che, nelle società che non hanno
azioni quotate, lo statuto possa attribuire al socio in
possesso di azioni che rappresentino almeno il 95 per cento
del capitale sociale il diritto di acquisto delle restanti
azioni.
Art. 6.
(Assemblee e patti parasociali).
1. La riforma della disciplina dell'assemblea e dei patti
parasociali deve essere ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) consentire forme di pubblicità dell'avviso di
convocazione dell'assemblea alternative alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;
b) ridurre il termine previsto per il deposito
delle azioni in previsione dell'adunanza assembleare;
c) prevedere la possibilità che gli statuti
disciplinino il voto per corrispondenza e consentano lo
scrutinio segreto per tutte o per alcune deliberazioni
assembleari, introducendo gli adeguamenti necessari della
disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari e del
diritto di recesso;
d) consentire agli statuti delle società che non
hanno azioni quotate di prevedere per l'assemblea
straordinaria i quorum previsti dall'articolo 126 del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
e) estendere la disciplina della sollecitazione e
della raccolta delle deleghe di voto a tutte le società con
più di duecento soci, consentendo, anche per le società con
azioni quotate, la sollecitazione a qualsiasi socio ed
eliminando l'obbligo di avvalersi di un intermediario;
f) disciplinare le modalità di esercizio del voto
in via telematica;
g) disciplinare il conflitto d'interessi del socio
vietando l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui è
interessato, consentendo al presidente dell'assemblea di
escluderlo dal voto;
h) disciplinare la figura del presidente
dell'assemblea, con riferimento all'adempimento dei doveri
connessi alla sua funzione e alla responsabilità verso la
società e verso i singoli soci per i danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri;
i) estendere a tutte le società la disciplina dei
patti parasociali dettata per le società quotate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
con l'eccezione degli obblighi di pubblicazione per estratto
sulla stampa quotidiana e di comunicazione alla Commissione
nazionale per le società e la borsa. Potranno prevedersi forme
alternative di pubblicazione per via telematica per le società
con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o
diffusi tra il pubblico.
Art. 7.
(Amministrazione e controlli interni).
1. In sede di riforma, alle società per azioni deve essere
consentito di scegliere tra i seguenti modelli di
amministrazione e controllo:
a) un sistema che preveda la presenza di un
consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia
istituito un comitato preposto al controllo interno sulla
gestione, composto in maggioranza da amministratori non
esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale
devono essere assicurati adeguati poteri d'informazione e
d'ispezione. Nella definizione dei requisiti d'indipendenza,
il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e
di forme di autoregolamentazione;
b) un sistema che preveda la presenza di un
consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza,
eletto dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano
competenze in materia di controllo sulla gestione sociale, di
approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri
di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione
di responsabilità nei confronti di questi. Gli statuti possono
prevedere che una quota, non superiore alla metà, dei membri
del consiglio di sorveglianza, non computandosi tra questi il
presidente, sia eletta dai lavoratori, nel rispetto delle
regole che il Governo detterà al fine di assicurare, in
particolare, il rispetto del metodo democratico nella scelta
dei rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso, la nomina del
presidente del consiglio di sorveglianza è di competenza
dell'assemblea;
c) un sistema che preveda un organo di
amministrazione, formato da uno o più componenti, e un
collegio sindacale, dotato dei poteri e delle competenze
previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
2. In mancanza di diversa scelta statutaria, le società
per azioni saranno rette dal sistema indicato al comma 1,
lettera c).
Art. 8.
(Organizzazione e funzionamento
degli organi di gestione,
amministrazione e controllo).
1. In materia di riforma degli organi di gestione,
amministrazione e controllo, la disciplina deve:
a) consentire che le riunioni degli organi si
svolgano anche in videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche
analoghe;
b) disciplinare le situazioni di potenziale
conflitto d'interessi dei singoli componenti, garantendo
un'adeguata informazione degli organi competenti a deliberare
ed assicurando un'informazione periodica dei soci sulle
operazioni effettuate. Le operazioni devono essere deliberate
dal consiglio di amministrazione o di gestione, anche quando
rientranti nelle competenze degli organi delegati, con
l'astensione dei componenti interessati. Il presidente del
consiglio di amministrazione o di gestione deve escludere dal
voto l'amministratore interessato. In caso di amministratore
unico, salvo che gli statuti dispongano diversamente, è
richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea; tale
autorizzazione è richiesta altresì in caso di amministrazione
pluripersonale, per le operazioni in potenziale conflitto
d'interessi di ammontare particolarmente significativo, da
individuare in sede di attuazione della presente delega;
c) disciplinare la responsabilità dei componenti
degli organi di amministrazione e di gestione, distinguendo
tra gli amministratori o consiglieri investiti di particolari
cariche e quelli privi di deleghe ed equiparando agli
amministratori nominati in conformità della legge e dello
statuto gli amministratori di fatto;
d) prevedere, in caso d'inadempimento dei doveri
inerenti alle operazioni in conflitto d'interessi,
l'inversione dell'onere della prova del nesso causale tra
l'inadempimento e il danno, nonché l'obbligo per
l'amministratore di riversare alla società ogni profitto
realizzato, direttamente o indirettamente, mediante
l'operazione interessata;
e) consentire, salvi i necessari adattamenti della
disciplina, la scelta statutaria di nominare, quali
amministratori o componenti dell'organo di gestione, persone
giuridiche;
f) prevedere che il controllo legale dei conti sia
di competenza di un revisore esterno, indipendentemente dal
modello organizzativo prescelto ai sensi dell'articolo 7;
g) disciplinare la funzione di revisione
contabile, eliminando le restrizioni all'attività che non
siano strettamente necessarie a garantire la competenza,
l'integrità, l'indipendenza e l'obiettività dei revisori
contabili. L'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 161
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sarà consentita anche ai revisori contabili
persone fisiche.
Art. 9.
(Diritti e poteri delle minoranze).
1. In materia di riforma della disciplina dei diritti e
poteri delle minoranze, la riforma è diretta a:
a) consentire ad una minoranza pari al 5 per cento
del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad
una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del
capitale di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno,
salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo
statuto;
b) estendere a tutte le società la disciplina
prevista dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di azione di
responsabilità degli amministratori, chiarendone i profili
processuali;
c) riconoscere agli statuti la possibilità di
prevedere, a favore del socio dissenziente da deliberazioni
dell'assemblea, ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle
indicate nell'articolo 2437 del codice civile, prevedendo che
al socio recedente spetti, anche attraverso il ricorso
all'autorità giudiziaria, una somma di denaro che rappresenti
una stima congrua del valore della partecipazione e adottando
cautele idonee al fine di salvaguardare le ragioni dei
creditori sociali;
d) ampliare i diritti d'ispezione del socio, nel
rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione
sociale;
e) definire, ove opportuno, limiti e modalità per
l'esercizio dei poteri e dei diritti indicati nelle lettere da
a) a d), al fine di prevenirne l'abuso;
f) rendere applicabili anche alle società bancarie
le norme in materia di denunzia di gravi irregolarità, di cui
all'articolo 2409 del codice civile, ed estendere a tutte le
società i quorum previsti dall'articolo 128 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
g) nei casi in cui ai sensi della legislazione
vigente o in applicazione del presente articolo siano
riconosciuti diritti e poteri ai soci che rappresentano almeno
una data quota del capitale sociale, prevedere che gli stessi
diritti e poteri siano riconosciuti ai soci che detengono
almeno una determinata partecipazione sociale, espressa in
ammontare di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
annuale, distinguendo a tale scopo tra le società con azioni
quotate o diffuse tra il pubblico e le società a base
azionaria ristretta.
Art. 10.
(Modificazioni statutarie
e operazioni sul capitale).
1. La riforma della disciplina delle modificazioni
statutarie e delle operazioni sul capitale deve essere
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuire all'organo amministrativo, salvo
diversa previsione dello statuto, la competenza relativa a
modifiche statutarie richieste da leggi o da altre
disposizioni normative, nonché all'apertura o chiusura di
nuove sedi;
b) consentire agli statuti di prevedere che
determinate clausole siano modificabili soltanto
all'unanimità;
c) individuare le deliberazioni di modifica
dell'atto costitutivo che devono essere oggetto di
omologazione da parte dell'autorità giudiziaria, in
considerazione delle esigenze di tutela dei soci di minoranza,
dei creditori sociali e dei terzi;
d) prevedere il diritto di recesso in favore dei
soci dissenzienti da deliberazioni di modifica dello statuto,
con le quali siano introdotti o soppressi limiti alla
circolazione delle azioni;
e) prevedere che gli aumenti di capitale con
esclusione del diritto di opzione possano essere deliberati
nei limiti e alle condizioni previsti dalla seconda
direttiva;
f) consentire la delega agli amministratori, entro
un ristretto limite temporale eventualmente stabilito, per le
società con azioni quotate, dal regolamento del mercato, della
scelta circa l'esclusione e la limitazione del diritto di
opzione;
g) prevedere che le società possano deliberare,
con le medesime maggioranze previste per gli aumenti di
capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle
disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa
comunitaria. Gli amministratori devono mettere a disposizione
degli azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante
le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la
giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il
prezzo di rimborso. L'iscrizione della delibera nel registro
delle imprese deve essere preceduta dalla verifica da parte
del tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni
richieste, soltanto se la riduzione del capitale è superiore
ad un terzo e ne fanno richiesta tanti soci assenti o
dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del
capitale. In materia di riduzione del capitale per perdite,
non devono essere previste norme, a tutela dei terzi e dei
creditori, più severe rispetto a quelle previste dalla seconda
direttiva; in caso di riduzione del capitale al di sotto del
limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è
insolvente, devono essere previsti un rafforzamento degli
obblighi d'informazione della società ed altre forme di tutela
dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali
esigenze di continuità dell'impresa sociale.
Capo IV
SOCIETA' PER AZIONI SEMPLIFICATE
Art. 11.
(Società per azioni semplificate).
1. La disciplina delle società per azioni semplificate
deve essere ispirata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) disporre l'applicabilità della disciplina
emanata per le società per azioni in attuazione del capo III,
salve le deroghe previste dalle lettere seguenti;
b) consentire agli statuti di:
1) definire le modalità di convocazione
dell'assemblea, anche facendo ricorso a mezzi telematici;
2) determinare le maggioranze richieste per la
validità della costituzione e delle deliberazioni
dell'assemblea;
3) derogare, in presenza di un numero di soci
inferiore a venti e salva la previsione di adeguate cautele a
tutela delle minoranze, al principio di collegialità nel
funzionamento delle assemblee;
4) disciplinare la rappresentanza nelle assemblee;
5) ampliare le competenze del consiglio di
sorveglianza, ove la società opti per il sistema indicato
nell'articolo 7, comma 1, lettera b);
6) innalzare fino al 15 per cento la quota di capitale
richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità da
parte delle minoranze;
7) riservare la nomina di una quota di amministratori
ai titolari di particolari categorie di azioni e prevedere la
possibilità che all'elezione degli organi sociali possano
concorrere anche i titolari di azioni diverse dalle ordinarie
ovvero di strumenti finanziari convertibili in azioni o che
diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni;
8) prevedere, in luogo del collegio sindacale, la
nomina di un sindaco unico;
9) derogare alle regole in materia di autorizzazione
assembleare per le operazioni in potenziale conflitto di
interessi di ammontare particolarmente significativo;
10) attribuire agli amministratori la competenza a
deliberare gli acquisti di azioni proprie, nei limiti e alle
condizioni previsti per le società per azioni, ferma la
responsabilità degli amministratori in caso di lesione del
principio di parità di trattamento dei soci;
11) regolare la misura della partecipazione di ciascun
socio agli utili o alle perdite nonché i diritti
amministrativi spettanti;
12) attribuire ad una minoranza di soci il diritto di
ottenere la trasformazione in società per azioni;
13) elevare, entro limiti massimi stabiliti in via
generale, le soglie richieste per l'esercizio dei diritti e
dei poteri delle minoranze;
c) prevedere quali delle clausole statutarie
indicate nella lettera b) possano essere introdotte o
soppresse all'unanimità ovvero a condizione che i soci
dissenzienti possano recedere;
d) prevedere che, salvo che lo statuto disponga
diversamente, in caso di trasformazione della società per
azioni semplificata in società per azioni, ai soci
dissenzienti non spetti il diritto di recesso;
e) prevedere che gli strumenti finanziari emessi
da società per azioni semplificate non possano essere oggetto
di sollecitazione all'investimento ai sensi degli articoli 94
e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, ferma la facoltà di collocare strumenti
finanziari presso operatori qualificati;
f) agevolare la trasformazione della società per
azioni semplificata in società per azioni, consentendo la
conservazione di eventuali clausole statutarie adottate ai
sensi della lettera b), numeri 1), 2), 5), 7) e 8), per
il termine massimo di un anno, a condizione che la società non
proceda nel frattempo alla sollecitazione all'investimento in
strumenti finanziari rappresentativi di capitale di
rischio;
g) prevedere che alle società per azioni
semplificate siano applicabili le direttive comunitarie
previste per le società per azioni, ad eccezione della seconda
direttiva; nelle materie da questa disciplinate, il Governo
deve dettare una disciplina ispirata a maggiore flessibilità,
con particolare riguardo alle norme in materia di conferimenti
e di aumento e riduzione del capitale sociale, in conformità
al criterio generale previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera d).
Capo V
SOCIETA' COOPERATIVE
Art. 12.
(Società cooperative).
1. La riforma della disciplina delle società cooperative e
della normativa connessa deve essere ispirata ai princìpi e
criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, in quanto
compatibili, nonché ai seguenti ulteriori princìpi e criteri
direttivi:
a) valorizzare gli istituti che garantiscono il
perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci
cooperatori;
b) valorizzare l'efficienza imprenditoriale ed
incentivare l'accesso delle società al mercato dei capitali
anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;
c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori
e finanziatori alle deliberazioni assembleari;
d) garantire un più efficiente funzionamento degli
organi amministrativi e rafforzare gli strumenti di controllo
interno sulla gestione;
e) limitare il controllo dell'autorità governativa
alla cooperazione la cui funzione è riconosciuta ai sensi
dell'articolo 45 della Costituzione.
2. La riforma di cui al comma 1 deve essere altresì
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi di carattere
particolare:
a) prevedere che alle società si applichino, in
quanto compatibili con la disciplina loro specificatamente
dedicata, le norme della presente legge dettate
rispettivamente per la società per azioni, per la società per
azioni semplificata e per la società a responsabilità
limitata, a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche
della compagine sociale, della presenza di soci finanziatori o
di obbligazionisti, nonché della rilevanza del patrimonio
sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto
mutualistico;
b) valorizzare l'istituto del ristorno,
assicurando criteri di determinazione trasparenti e coerenti
con il principio di chiarezza del bilancio;
c) assicurare ai soci finanziatori una adeguata
tutela sia sul piano patrimoniale sia su quello
amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici
perseguiti dai soci cooperatori. In tale prospettiva,
disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei
soci finanziatori, nonché i limiti alla distribuzione delle
riserve;
d) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al
mercato dei capitali e fatte salve in ogni caso la specificità
della funzione mutualistica e le riserve di attività previste
dalla legislazione vigente, la possibilità, i limiti e le
condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi
e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed
amministrativi;
e) favorire l'apertura della compagine sociale,
garantendo la trasparenza e la regolarità dei procedimenti di
ammissione dei soci attraverso provvedimenti motivati e
ispirati a criteri oggettivi definiti dagli statuti;
f) prevedere norme che favoriscano la
partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari
valorizzando la funzione delle assemblee separate. In tale
prospettiva, definire i parametri dimensionali e le materie
per le quali rendere obbligatorio il ricorso alle assemblee
separate;
g) ampliare la possibilità di delega
dell'esercizio del diritto di voto, individuando limiti
quantitativi e modalità operative che tengano conto delle
caratteristiche e della dimensione della compagine sociale,
nella salvaguardia dello scopo mutualistico delle
cooperative;
h) ampliare i poteri di informazione dei soci e in
particolare di ottenere notizie dagli amministratori sullo
svolgimento dell'attività sociale, con particolare riguardo
alla consapevole partecipazione alle deliberazioni
assembleari;
i) consentire che gli statuti prevedano la
presenza di amministratori non soci, anche in considerazione
della previsione di requisiti di professionalità da parte di
leggi speciali;
l) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti
al cumulo degli incarichi e al numero dei mandati, in
relazione alla dimensione delle società;
m) consentire agli statuti di derogare alla regola
generale del voto capitario limitatamente alle cooperative con
carattere consortile, in considerazione dell'interesse
mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio
finanziatore;
n) sancire l'applicabilità alle società
cooperative del controllo giudiziale disciplinato
dall'articolo 2409 del codice civile;
o) eliminare il controllo dell'autorità
governativa, di cui all'articolo 2543 del codice civile, sulle
cooperative non costituzionalmente riconosciute;
p) definire la cooperazione costituzionalmente
riconosciuta con riferimento alla presenza degli obblighi di
accumulazione patrimoniale nei limiti di cui alla lettera
c), alla coerenza degli statuti con i princìpi di cui
alle lettere b), e), f), g) e h), alle modalità di
attuazione degli scopi solidaristici di promozione e di
sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, nonché al
perseguimento di finalità di utilità sociale;
q) modificare la disciplina della vigilanza sulla
cooperazione costituzionalmente riconosciuta, valorizzando le
funzioni di autoregolamentazione delle associazioni di
categoria, nel rispetto dei criteri direttivi definiti
dall'autorità pubblica;
r) coordinare la disciplina delle società
cooperative con quella della cooperazione bancaria.
Capo VI
GRUPPI DI SOCIETA', BILANCIO,
OPERAZIONI STRAORDINARIE,
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 13.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni emanate ai sensi del presente capo si
applicano alle società per azioni, alle società per azioni
semplificate e, in quanto compatibili, alle società a
responsabilità limitata e alle società cooperative.
Art. 14.
(Gruppi di fatto e di diritto).
1. La riforma della disciplina dei gruppi deve essere
informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, in funzione della diversa disciplina
applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo
congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle predette
nozioni le singole discipline facciano riferimento. Ove
opportuno, a fini di semplificazione normativa, il Governo
potrà sostituire le nozioni di controllo previste da leggi
speciali mediante rinvio alle nozioni di controllo solitario e
congiunto definite in attuazione dalla presente lettera;
b) prevedere un regime di pubblicità, anche per
mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di
controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di
trasparenza degli assetti proprietari delle società con azioni
quotate;
c) disporre l'applicabilità delle disposizioni
emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b),
alle operazioni tra società controllante e società
controllata ovvero tra società soggette a comune controllo; i
componenti di organi sociali non si considereranno interessati
in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati
con il voto determinante della società controllante. In
relazione a tali operazioni, la responsabilità degli
amministratori e l'annullamento degli atti per conflitto
d'interessi potranno essere esclusi, qualora il danno trovi
corrispettivo in vantaggi derivanti da altre operazioni
contestualmente deliberate, purché tali vantaggi siano
adeguatamente determinati;
d) consentire alle società di capitali che non
fanno appello al pubblico risparmio, fatto salvo per i soci
assenti o dissenzienti il diritto di recedere o di vendere al
socio di maggioranza le proprie quote o azioni, di
assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria,
al dominio di un'impresa controllante, formando un gruppo di
diritto;
e) consentire che gli statuti delle società
dominate dispongano l'inapplicabilità della disciplina delle
operazioni interessate e di quella del conflitto d'interessi
del socio in assemblea, salva l'inderogabilità delle
disposizioni vigenti in materia d'informazione sulle
operazioni tra società del gruppo;
f) prevedere che gli amministratori delle società
dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa
controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da
responsabilità per il pregiudizio subìto dalla società
dominata;
g) prevedere, per il caso in cui, al termine
dell'esercizio, la società dominata risulti avere subìto un
pregiudizio, al netto dei vantaggi derivanti da operazioni
intragruppo, dall'esecuzione di direttive dell'impresa
dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la
determinazione di un equo indennizzo;
h) disciplinare, nei gruppi di diritto, la
responsabilità dell'impresa dominante e dei suoi
amministratori o consiglieri di gestione verso i creditori
sociali delle società dominate, qualora l'insufficienza del
patrimonio di queste al soddisfacimento dei crediti sia stata
cagionata dalle direttive impartite dall'impresa dominante;
i) prevedere un sistema di pubblicità dei rapporti
di dominio facenti capo a ciascuna impresa dominante.
Art. 15.
(Disciplina del bilancio).
1. La riforma della disciplina del bilancio deve essere
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) insensibilità dei criteri di formazione del
bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e
conseguente modifica delle norme vigenti di natura tributaria
che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale
alla previa imputazione dell'operazione al bilancio;
b) rilevazione in bilancio delle imposte differite
o anticipate;
c) regolamentazione delle poste del patrimonio
netto idonea ad assicurare una disciplina chiara e precisa
delle stesse in relazione ai criteri di formazione e di
utilizzo;
d) ampliamento delle ipotesi in cui sono ammessi
il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione
di un conto economico semplificato;
e) individuazione dei criteri per il trattamento
delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti
finanziari derivati, delle operazioni a pronti e a termine,
nonché delle operazioni di locazione finanziaria;
f) previsione della possibilità, per le società a
chiara vocazione internazionale, di utilizzare princìpi
contabili internazionalmente riconosciuti per la redazione del
bilancio consolidato;
g) armonizzazione della disciplina fiscale sul
reddito d'impresa con le modifiche introdotte in attuazione
del presente articolo e fissazione delle più opportune
disposizioni transitorie in relazione alle operazioni in corso
alla data di entrata in vigore di tali modifiche.
Art. 16.
(Operazioni societarie straordinarie).
1. Costituiscono operazioni societarie straordinarie le
operazioni di trasformazione, fusione, scissione e quelle
derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo.
2. La riforma della disciplina delle operazioni societarie
straordinarie deve essere ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) precisare e semplificare il procedimento, nel
rispetto delle direttive comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti
delle trasformazioni, fusioni e scissioni eterogenee;
c) disciplinare, nel rispetto delle direttive
comunitarie, possibilità, condizioni e limiti delle fusioni,
scissioni e scambi di partecipazioni di controllo cui
partecipino, insieme a società di diritto italiano, anche
società costituite ed operanti all'estero;
d) disciplinare i criteri di formazione del primo
bilancio successivo al perfezionamento di operazioni
societarie straordinarie.
Art. 17.
(Scioglimento e liquidazione).
1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della
liquidazione deve essere ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) consentire agli amministratori di compiere
nuove operazioni, anche dopo lo scioglimento della società, al
fine di preservare il valore dell'azienda sociale;
b) disciplinare più compiutamente il procedimento
di liquidazione, apportandovi le possibili semplificazioni;
c) introdurre il principio di parità di
trattamento dei creditori sociali, salve le legittime cause di
prelazione;
d) prevedere la possibilità di opposizione dei
creditori sociali avverso lo stato passivo che deve essere
redatto dai liquidatori;
e) prevedere gli effetti della cancellazione della
società dal registro delle imprese, anche per quanto attiene
all'ipotesi di sopravvivenze attive o passive.
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18.
(Società di capitali e cooperative esistenti).
1. Le società di capitali e cooperative esistenti alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in
attuazione della presente legge adeguano gli statuti alle
disposizioni di tali decreti entro il termine di due anni
dalla data della loro entrata in vigore; a tale scopo può
essere prevista la riduzione delle maggioranze necessarie per
le relative deliberazioni. Decorso il predetto termine senza
che la società abbia adottato le modifiche richieste, essa
deve essere posta in liquidazione.
2. Le modificazioni statutarie di cui al comma 1 e le
trasformazioni da società a responsabilità limitata o società
per azioni in società per azioni semplificata, deliberate
entro il medesimo termine di cui al citato comma 1, sono
esenti da ogni tributo, imposta o tassa.
3. Nei casi di trasformazione di cui al comma 2, al socio
dissenziente non spetta il diritto di recesso.
Art. 19.
(Partecipazione a società
in accomandita semplice).
1. Le società di capitali possono partecipare, in qualità
di soci accomandanti, a società in accomandita semplice.
Art. 20.
(Fusioni fra società per azioni).
1. Le fusioni fra società per azioni, una delle quali
abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra,
non comportano violazione del divieto di accordare prestiti e
di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di
azioni proprie di cui all'articolo 2358 del codice civile.
Art. 21.
(Disposizioni antiriciclaggio).
1. Nell'esercizio della delega di cui alla presente legge,
il Governo potrà prevedere norme finalizzate a potenziare la
trasparenza degli assetti proprietari delle società di
capitali al fine di prevenire possibili forme di infiltrazione
criminale nei circuiti economici e finanziari.
TITOLO III
DISCIPLINA DEGLI ILLECITI
Art. 22.
(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi
riguardanti le società commerciali).
1. La riforma della disciplina penale delle società
commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati ed illeciti
amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre
comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i
quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni
sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al
quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla
situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per
altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve
essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta
situazione; estendere la punibilità al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla
società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione
da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie
con i delitti tributari in materia di dichiarazione;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi,
nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione
delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
intenzionalmente espone informazioni false od occulta
informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della
società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili
della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o
finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a
revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli
amministratori che impediscono od ostacolano, mediante
occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo
svolgimento delle attività di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero
alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o
depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per
legge a causa delle funzioni delle quali è investito
nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o
depositi presso il registro delle imprese; prevedere la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a
lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso
deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel
fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in
parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della
società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per
somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del
patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente
nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di
legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono
utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per
legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della società controllante, consistente nel fatto degli
amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote
sociali o della società controllante, cagionando una lesione
all'integrità del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da
sei mesi a tre anni;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori,
consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione
delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o
scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i
quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme
necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto
degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i
quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo
o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società;
estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso
in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società
per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il
profitto della società collegata o del gruppo, se esso è
compensato da vantaggi, anche se soltanto
ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o
dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
13) corruzione, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e
responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione
o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne
deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena
della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a
chi dà o promette l'utilità;
14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel
fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o
per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente
nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono
di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per
legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo
statuto non prevedano uno specifico termine per la
convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza;
prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se
l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una
legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde
notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o
altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad
incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico
nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi
sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle
autorità pubbliche di vigilanza,
ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse
comunicazioni alle autorità medesime da parte di
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di
società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza
di tali autorità, anche mediante la formulazione di
fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le
ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9)
della lettera a) con la nuova disciplina del capitale
sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione
della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi
stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni
di legge, ledano i predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di
notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del
codice civile, introducendo una circostanza aggravante del
reato di rivelazione di segreto professionale, previsto
dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia
commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o
liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della
società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative
agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi,
nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo
137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati
di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia
cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali
circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva
degli autori, qualora la stessa assuma un particolare
significato sul piano della lesività del fatto;
e) prevedere che, qualora l'autore della condotta
punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità
di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto
formalmente investito della qualifica o titolare della
funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la
stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in
assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo
e significativo i poteri
tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire
altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme
riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori si applichino anche a coloro che
sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o
dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società
o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di
terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati
indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la
confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni
utilizzati per commetterlo; prevedere che, quando non sia
possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura
abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore
equivalente; specificare che la misura si applica anche
qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto
nell'interesse del quale il reato è stato commesso;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che
richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi
alle sole condotte integrative di reati societari che
concorrono a cagionare il dissesto della società;
h) prevedere che qualora un reato, tra quelli
indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da
amministratori, direttori generali o liquidatori
nell'interesse della società, si applichi alla medesima una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire cinquanta
milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di
diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della
società conformemente alla disposizione dell'articolo
133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che
la sanzione ai applichi anche nel caso in cui il reato sia
commesso nell'interesse della società da persone sottoposte
alla direzione o alla vigilanza degli amministratori,
direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe
stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione
nei confronti della società possa essere condizionalmente
sospesa, qualora la società dimostri di aver adottato adeguate
misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da
neutralizzare il rischio di analoghe condotte;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del
libro V del codice civile e le altre disposizioni
incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente
articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme
sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o
disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico
valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o
accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro
più opportuna collocazione.
TITOLO IV
NORME SULLA GIURISDIZIONE
Art. 23.
(Nuove norme sulla giurisdizione).
1. Il Governo è delegato ad emanare nuove norme dirette ad
assicurare una più rapida ed efficace definizione di
procedimenti nelle materie di cui alla lettera b),
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire, presso i tribunali delle città sedi
di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati
con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano
conto della estensione del territorio di competenza, del
volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla
lettera b) e del numero delle imprese iscritte presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del
circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei
procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei
settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle
medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi
al presidente del tribunale spettino al presidente della
sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere che rientrino nella competenza delle
sezioni specializzate, di cui alla lettera a),
nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del
giudice ordinario:
1) i procedimenti in materia di diritto societario,
comprese le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai
patti parasociali;
2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie
disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;
3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti
e segni distintivi dell'impresa;
4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché
tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i
procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del
tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;
5) tutte o alcune delle controversie in materia
fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della
dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del
tribunale fallimentare;
c) istituire anche presso le corti di appello e la
Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione
dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b),
numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e
concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
d) attribuire alle sezioni specializzate di cui
alla lettera a), una competenza territoriale estesa
all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che
in una o più delle materie attribuite alla competenza delle
predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico
grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate
della corte di appello;
e) prevedere criteri di selezione dei giudici per
l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle
lettere a) e c), tali da assicurare una specifica
competenza professionale nelle materie attribuite alla
competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri
di rotazione, evitando comunque la dispersione delle
competenze professionali acquisite; prevedere adeguati
strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei
magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1,
il Governo è delegato a dettare regole processuali da
applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza
delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:
a) la concentrazione dei procedimenti e la
riduzione dei termini processuali per le controversie nelle
materie di competenza delle sezioni;
b) un giudizio monocratico, salve eventuali
riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed
ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere
su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli
effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del
principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo
immediato ad un organo collegiale;
c) la mera facoltatività della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno
dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla
lettera a), con la conseguente definitività degli
effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi
non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali
giudizi promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato
a particolare celerità ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di
giudicato;
e) alla possibilità per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando
eventualmente un termine per la modificazione o
la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa ed,
in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto
dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini
della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante
la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste, che, senza compromettere la rapidità di tali
procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del giusto
processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi
di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle
sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il
periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale
divario rispetto alle precedenti previsioni.
3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli
statuti delle società commerciali contengano clausole
compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del
codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le
controversie societarie aventi ad oggetto materie di
competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la
controversia concerna questioni che non possono formare
oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà
riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il
giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla
sezione specializzata, anche per violazione di legge.
4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il
Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate
previste nel comma 1, lettere a) e c), siano
gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca
l'efficiente avvio.