XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 969




PROPOSTA DI LEGGE


TITOLO I

DELEGA LEGISLATIVA


Art. 1.

(Delega al Governo in materia di riforma
del diritto delle società).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 23.
        2. Il Governo è delegato altresì a coordinare con le disposizioni dettate in attuazione della delega di cui al comma 1 le norme vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modificazioni necessarie.
        3. Gli schemi dei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
        4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, con le procedure di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.


TITOLO II

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E
COOPERATIVE


Capo I

PRINCI'PI E CRITERI
DIRETTIVI GENERALI


Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali).

        1. La riforma della disciplina delle società di capitali deve essere informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la crescita e la competitività delle imprese, agevolando la costituzione e la gestione delle società e riducendo i costi di contrattazione e di finanziamento;

                b) prevedere, nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative d'impresa, la disciplina della società a responsabilità limitata, della società per azioni, della società per azioni semplificata e della società in accomandita per azioni. A quest'ultima saranno applicabili le norme sulla società per azioni o sulla società per azioni semplificata;

                c) definire idonei strumenti per risolvere le controversie tra i soci, assicurando altresì adeguata tutela ai soci di minoranza;

                d) prevedere norme dirette a proteggere l'interesse dei terzi e dei creditori sociali, tenendo conto degli effetti economici delle scelte di regolamentazione ed evitando ingiustificate limitazioni all'autonomia statutaria e alla flessibilità della gestione sociale;
                e) prevedere adeguate misure per la repressione degli abusi della personalità giuridica;

                f) disciplinare i gruppi di società tenendo conto delle esigenze di trasparenza, di prevenzione dei conflitti di interesse e di adeguata tutela dei soci di minoranza e dei creditori sociali.

        2. La nuova disciplina di cui al comma 1 deve altresì essere conforme alle direttive comunitarie in materia societaria, salva l'applicazione del principio di sussidiarietà.


Capo II

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA


Art. 3.

(Società a responsabilità limitata).

        1. La riforma della disciplina delle società a responsabilità limitata deve essere ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme in grado di rispondere alle esigenze proprie delle imprese di piccole e medie dimensioni e con più ristretta base sociale;

                b) prevedere una disciplina suppletiva dei profili organizzativi, riconoscendo ampio spazio all'autonomia statutaria;

                c) attribuire rilevanza centrale ai rapporti tra i soci, salvaguardando il loro diritto ad una corretta amministrazione e al perseguimento dell'interesse sociale;

                d) semplificare la disciplina degli organi sociali, consentendo libertà di adottare le forme organizzative che, nel rispetto dei diritti dei terzi, soddisfino le esigenze dei soci.
        2. La riforma di cui al comma 1 deve essere altresì ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi di carattere particolare:

                a) abolire il procedimento di omologazione;

                b) affidare direttamente all'ufficio del registro delle imprese il controllo formale della corrispondenza dell'atto costitutivo ai requisiti di legge;

                c) ridurre il contenuto minimo dell'atto costitutivo, rendendo obbligatorie le sole indicazioni della denominazione, della sede della società, del nominativo dei soci, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del capitale sottoscritto e versato, nonché dei soggetti che amministrano e che hanno la rappresentanza della società;

                d) modificare la disciplina dei conferimenti, ampliando il novero dei beni conferibili, ponendo un limite oltre il quale la procedura di valutazione dei crediti e dei beni in natura diviene obbligatoria ed eliminando comunque la nomina di un esperto estimatore da parte dell'autorità giudiziaria;

                e) determinare la misura minima del capitale in misura non superiore ad un decimo di quello previsto per le società per azioni;

                f) riconoscere all'autonomia statutaria la possibilità di diversificare il contenuto della partecipazione, con particolare riferimento ai diritti amministrativi;

                g) disciplinare la circolazione delle partecipazioni, lasciando ampia autonomia ai soci nell'introdurre clausole di prelazione e di gradimento e vietando clausole di intrasferibilità che non siano collegate alla possibilità di esercizio del diritto di recesso;

                h) prevedere che l'atto costitutivo possa introdurre clausole che consentano alla società o ai soci, entro un determinato periodo e al valore determinato da un perito nominato dai soci e dagli eredi del socio defunto ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale, di acquistare le quote cadute in successione;
                i) consentire agli statuti la libera determinazione delle cause di recesso, disciplinando le modalità di liquidazione della quota, anche attraverso una perizia indipendente, e assicurando in ogni caso idonee garanzie per i creditori sociali;

                l) disciplinare l'organizzazione della società prevedendo due organi distinti, uno assembleare e l'altro amministrativo, semplificandone il funzionamento e lasciando comunque ai soci la facoltà di adottare modalità organizzative diverse, nel rispetto del principio di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, ferma restando la responsabilità, nei confronti dei creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agito nei casi previsti dagli articoli 2394 e 2395 del codice civile;

                m) ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci;

                n) tutelare l'interesse ad una corretta amministrazione, prevedendo la possibilità che, tramite ricorso all'autorità giudiziaria e in presenza di situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale;

                o) consentire ad una minoranza qualificata dei soci l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, demandando all'autonomia statutaria la possibilità di rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela dei singoli soci;

                p) consentire l'emissione e il collocamento di titoli di debito nei confronti di operatori qualificati, vietando in ogni caso l'appello diretto al pubblico risparmio;

                q) stabilire i limiti dimensionali oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

                r) agevolare la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni e in società per azioni semplificata, nel rispetto della tutela dei creditori sociali e del diritto di recesso di soci;
                s) introdurre norme inderogabili per la conservazione del capitale sociale nonché per il rafforzamento della tutela dei creditori sociali in caso di dissesto.


Capo III

SOCIETA' PER AZIONI


Art. 4.

(Ambito di applicazione).

        1. Salvo che risulti diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le società per azioni, ad eccezione di quelle di cui al capo IV.


Art. 5.

(Costituzione, conferimenti,
azioni e obbligazioni).

        1. La riforma della disciplina della costituzione, dei conferimenti, delle azioni, delle obbligazioni e degli acconti sui dividendi deve essere ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) semplificare il procedimento di costituzione attraverso la previsione di un solo controllo sulla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 del codice civile, limitando la rilevanza dei vizi nella fase costitutiva;

                b) prevedere che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione della durata della società;

                c) consentire la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori;

                d) fissare il capitale minimo in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 2327 del codice civile e richiedere, quale condizione per l'iscrizione, il versamento di un quarto del capitale sottoscritto;
                e) ampliare il novero dei beni conferibili, riservando la stima dei conferimenti in natura ad esperti, che possono essere persone fisiche, società di persone o persone giuridiche, designati dall'autorità giudiziaria o scelti dai soci nell'ambito di elenchi autorizzati dalla medesima autorità, e ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Il Governo, nel dare attuazione alla presente delega, si avvale della facoltà concessa dall'articolo 10, paragrafo 4, della seconda direttiva in materia di società 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, di seguito denominata "seconda direttiva";

                f) consentire l'emissione di azioni senza valore nominale; in tale caso il capitale sociale è rappresentato dal valore complessivo dei conferimenti in denaro o in natura effettuati;

                g) rendere possibile l'emissione di azioni riscattabili, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 39 della seconda direttiva, nonché l'emissione di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi, anche con caratteristiche differenti da quelle che la disciplina vigente attribuisce ad azioni e obbligazioni;

                h) ridurre i vincoli all'emissione di strumenti finanziari, rispetto al capitale o al patrimonio o ad analoghi indicatori, anche ove previsti da leggi speciali o da disposizioni di attuazione delle stesse. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di Paesi membri dell'Unione europea o che quotano in tali mercati detti strumenti finanziari, non sono previsti limiti quantitativi di emissione;

                i) attribuire agli statuti la scelta dell'organo competente a deliberare in materia di emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi, riservandola all'organo amministrativo in mancanza di diversa indicazione;

                l) coordinare tra loro le disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione, di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché di forme di circolazione delle azioni e di libro dei soci;
                m) consentire la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei soli limiti previsti dalla seconda direttiva;

                n) prevedere che, nelle società che non hanno azioni quotate, lo statuto possa attribuire al socio in possesso di azioni che rappresentino almeno il 95 per cento del capitale sociale il diritto di acquisto delle restanti azioni.


Art. 6.

(Assemblee e patti parasociali).

        1. La riforma della disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali deve essere ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) consentire forme di pubblicità dell'avviso di convocazione dell'assemblea alternative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

                b) ridurre il termine previsto per il deposito delle azioni in previsione dell'adunanza assembleare;

                c) prevedere la possibilità che gli statuti disciplinino il voto per corrispondenza e consentano lo scrutinio segreto per tutte o per alcune deliberazioni assembleari, introducendo gli adeguamenti necessari della disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari e del diritto di recesso;

                d) consentire agli statuti delle società che non hanno azioni quotate di prevedere per l'assemblea straordinaria i quorum previsti dall'articolo 126 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

                e) estendere la disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto a tutte le società con più di duecento soci, consentendo, anche per le società con azioni quotate, la sollecitazione a qualsiasi socio ed eliminando l'obbligo di avvalersi di un intermediario;

                f) disciplinare le modalità di esercizio del voto in via telematica;
                g) disciplinare il conflitto d'interessi del socio vietando l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui è interessato, consentendo al presidente dell'assemblea di escluderlo dal voto;

                h) disciplinare la figura del presidente dell'assemblea, con riferimento all'adempimento dei doveri connessi alla sua funzione e alla responsabilità verso la società e verso i singoli soci per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri;

                i) estendere a tutte le società la disciplina dei patti parasociali dettata per le società quotate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con l'eccezione degli obblighi di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana e di comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa. Potranno prevedersi forme alternative di pubblicazione per via telematica per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico.


Art. 7.

(Amministrazione e controlli interni).

        1. In sede di riforma, alle società per azioni deve essere consentito di scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:

                a) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri d'informazione e d'ispezione. Nella definizione dei requisiti d'indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolamentazione;

                b) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, eletto dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi. Gli statuti possono prevedere che una quota, non superiore alla metà, dei membri del consiglio di sorveglianza, non computandosi tra questi il presidente, sia eletta dai lavoratori, nel rispetto delle regole che il Governo detterà al fine di assicurare, in particolare, il rispetto del metodo democratico nella scelta dei rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso, la nomina del presidente del consiglio di sorveglianza è di competenza dell'assemblea;

                c) un sistema che preveda un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale, dotato dei poteri e delle competenze previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

        2. In mancanza di diversa scelta statutaria, le società per azioni saranno rette dal sistema indicato al comma 1, lettera c).


Art. 8.

(Organizzazione e funzionamento
degli organi di gestione,
amministrazione e controllo).

        1. In materia di riforma degli organi di gestione, amministrazione e controllo, la disciplina deve:

                a) consentire che le riunioni degli organi si svolgano anche in videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe;

                b) disciplinare le situazioni di potenziale conflitto d'interessi dei singoli componenti, garantendo un'adeguata informazione degli organi competenti a deliberare ed assicurando un'informazione periodica dei soci sulle operazioni effettuate. Le operazioni devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione o di gestione, anche quando rientranti nelle competenze degli organi delegati, con l'astensione dei componenti interessati. Il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione deve escludere dal voto l'amministratore interessato. In caso di amministratore unico, salvo che gli statuti dispongano diversamente, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea; tale autorizzazione è richiesta altresì in caso di amministrazione pluripersonale, per le operazioni in potenziale conflitto d'interessi di ammontare particolarmente significativo, da individuare in sede di attuazione della presente delega;

                c) disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di gestione, distinguendo tra gli amministratori o consiglieri investiti di particolari cariche e quelli privi di deleghe ed equiparando agli amministratori nominati in conformità della legge e dello statuto gli amministratori di fatto;

                d) prevedere, in caso d'inadempimento dei doveri inerenti alle operazioni in conflitto d'interessi, l'inversione dell'onere della prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, nonché l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società ogni profitto realizzato, direttamente o indirettamente, mediante l'operazione interessata;

                e) consentire, salvi i necessari adattamenti della disciplina, la scelta statutaria di nominare, quali amministratori o componenti dell'organo di gestione, persone giuridiche;

                f) prevedere che il controllo legale dei conti sia di competenza di un revisore esterno, indipendentemente dal modello organizzativo prescelto ai sensi dell'articolo 7;

                g) disciplinare la funzione di revisione contabile, eliminando le restrizioni all'attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l'integrità, l'indipendenza e l'obiettività dei revisori contabili. L'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sarà consentita anche ai revisori contabili persone fisiche.

Art. 9.

(Diritti e poteri delle minoranze).

        1. In materia di riforma della disciplina dei diritti e poteri delle minoranze, la riforma è diretta a:

                a) consentire ad una minoranza pari al 5 per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del capitale di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo statuto;

                b) estendere a tutte le società la disciplina prevista dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di azione di responsabilità degli amministratori, chiarendone i profili processuali;

                c) riconoscere agli statuti la possibilità di prevedere, a favore del socio dissenziente da deliberazioni dell'assemblea, ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 2437 del codice civile, prevedendo che al socio recedente spetti, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria, una somma di denaro che rappresenti una stima congrua del valore della partecipazione e adottando cautele idonee al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori sociali;

                d) ampliare i diritti d'ispezione del socio, nel rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione sociale;

                e) definire, ove opportuno, limiti e modalità per l'esercizio dei poteri e dei diritti indicati nelle lettere da a) a d), al fine di prevenirne l'abuso;

                f) rendere applicabili anche alle società bancarie le norme in materia di denunzia di gravi irregolarità, di cui all'articolo 2409 del codice civile, ed estendere a tutte le società i quorum previsti dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

                g) nei casi in cui ai sensi della legislazione vigente o in applicazione del presente articolo siano riconosciuti diritti e poteri ai soci che rappresentano almeno una data quota del capitale sociale, prevedere che gli stessi diritti e poteri siano riconosciuti ai soci che detengono almeno una determinata partecipazione sociale, espressa in ammontare di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio annuale, distinguendo a tale scopo tra le società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico e le società a base azionaria ristretta.


Art. 10.

(Modificazioni statutarie
e operazioni sul capitale).

        1. La riforma della disciplina delle modificazioni statutarie e delle operazioni sul capitale deve essere ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) attribuire all'organo amministrativo, salvo diversa previsione dello statuto, la competenza relativa a modifiche statutarie richieste da leggi o da altre disposizioni normative, nonché all'apertura o chiusura di nuove sedi;

                b) consentire agli statuti di prevedere che determinate clausole siano modificabili soltanto all'unanimità;

                c) individuare le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo che devono essere oggetto di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria, in considerazione delle esigenze di tutela dei soci di minoranza, dei creditori sociali e dei terzi;

                d) prevedere il diritto di recesso in favore dei soci dissenzienti da deliberazioni di modifica dello statuto, con le quali siano introdotti o soppressi limiti alla circolazione delle azioni;

                e) prevedere che gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione possano essere deliberati nei limiti e alle condizioni previsti dalla seconda direttiva;

                f) consentire la delega agli amministratori, entro un ristretto limite temporale eventualmente stabilito, per le società con azioni quotate, dal regolamento del mercato, della scelta circa l'esclusione e la limitazione del diritto di opzione;

                g) prevedere che le società possano deliberare, con le medesime maggioranze previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria. Gli amministratori devono mettere a disposizione degli azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di rimborso. L'iscrizione della delibera nel registro delle imprese deve essere preceduta dalla verifica da parte del tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste, soltanto se la riduzione del capitale è superiore ad un terzo e ne fanno richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale. In materia di riduzione del capitale per perdite, non devono essere previste norme, a tutela dei terzi e dei creditori, più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva; in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, devono essere previsti un rafforzamento degli obblighi d'informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.


Capo IV

SOCIETA' PER AZIONI SEMPLIFICATE


Art. 11.

(Società per azioni semplificate).

        1. La disciplina delle società per azioni semplificate deve essere ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) disporre l'applicabilità della disciplina emanata per le società per azioni in attuazione del capo III, salve le deroghe previste dalle lettere seguenti;

                b) consentire agli statuti di:

                1) definire le modalità di convocazione dell'assemblea, anche facendo ricorso a mezzi telematici;

                2) determinare le maggioranze richieste per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea;

                3) derogare, in presenza di un numero di soci inferiore a venti e salva la previsione di adeguate cautele a tutela delle minoranze, al principio di collegialità nel funzionamento delle assemblee;

                4) disciplinare la rappresentanza nelle assemblee;

                5) ampliare le competenze del consiglio di sorveglianza, ove la società opti per il sistema indicato nell'articolo 7, comma 1, lettera b);

                6) innalzare fino al 15 per cento la quota di capitale richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte delle minoranze;

                7) riservare la nomina di una quota di amministratori ai titolari di particolari categorie di azioni e prevedere la possibilità che all'elezione degli organi sociali possano concorrere anche i titolari di azioni diverse dalle ordinarie ovvero di strumenti finanziari convertibili in azioni o che diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni;

                8) prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico;

                9) derogare alle regole in materia di autorizzazione assembleare per le operazioni in potenziale conflitto di interessi di ammontare particolarmente significativo;

                10) attribuire agli amministratori la competenza a deliberare gli acquisti di azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti per le società per azioni, ferma la responsabilità degli amministratori in caso di lesione del principio di parità di trattamento dei soci;

                11) regolare la misura della partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite nonché i diritti amministrativi spettanti;

                12) attribuire ad una minoranza di soci il diritto di ottenere la trasformazione in società per azioni;

                13) elevare, entro limiti massimi stabiliti in via generale, le soglie richieste per l'esercizio dei diritti e dei poteri delle minoranze;

                c) prevedere quali delle clausole statutarie indicate nella lettera b) possano essere introdotte o soppresse all'unanimità ovvero a condizione che i soci dissenzienti possano recedere;

                d) prevedere che, salvo che lo statuto disponga diversamente, in caso di trasformazione della società per azioni semplificata in società per azioni, ai soci dissenzienti non spetti il diritto di recesso;

                e) prevedere che gli strumenti finanziari emessi da società per azioni semplificate non possano essere oggetto di sollecitazione all'investimento ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma la facoltà di collocare strumenti finanziari presso operatori qualificati;

                f) agevolare la trasformazione della società per azioni semplificata in società per azioni, consentendo la conservazione di eventuali clausole statutarie adottate ai sensi della lettera b), numeri 1), 2), 5), 7) e 8), per il termine massimo di un anno, a condizione che la società non proceda nel frattempo alla sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio;

                g) prevedere che alle società per azioni semplificate siano applicabili le direttive comunitarie previste per le società per azioni, ad eccezione della seconda direttiva; nelle materie da questa disciplinate, il Governo deve dettare una disciplina ispirata a maggiore flessibilità, con particolare riguardo alle norme in materia di conferimenti e di aumento e riduzione del capitale sociale, in conformità al criterio generale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d).


Capo V

SOCIETA' COOPERATIVE


Art. 12.

(Società cooperative).

        1. La riforma della disciplina delle società cooperative e della normativa connessa deve essere ispirata ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

                a) valorizzare gli istituti che garantiscono il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

                b) valorizzare l'efficienza imprenditoriale ed incentivare l'accesso delle società al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

                c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori e finanziatori alle deliberazioni assembleari;

                d) garantire un più efficiente funzionamento degli organi amministrativi e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

                e) limitare il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione la cui funzione è riconosciuta ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione.

        2. La riforma di cui al comma 1 deve essere altresì ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi di carattere particolare:

                a) prevedere che alle società si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificatamente dedicata, le norme della presente legge dettate rispettivamente per la società per azioni, per la società per azioni semplificata e per la società a responsabilità limitata, a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della compagine sociale, della presenza di soci finanziatori o di obbligazionisti, nonché della rilevanza del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto mutualistico;

                b) valorizzare l'istituto del ristorno, assicurando criteri di determinazione trasparenti e coerenti con il principio di chiarezza del bilancio;

                c) assicurare ai soci finanziatori una adeguata tutela sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In tale prospettiva, disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori, nonché i limiti alla distribuzione delle riserve;

                d) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali e fatte salve in ogni caso la specificità della funzione mutualistica e le riserve di attività previste dalla legislazione vigente, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

                e) favorire l'apertura della compagine sociale, garantendo la trasparenza e la regolarità dei procedimenti di ammissione dei soci attraverso provvedimenti motivati e ispirati a criteri oggettivi definiti dagli statuti;

                f) prevedere norme che favoriscano la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari valorizzando la funzione delle assemblee separate. In tale prospettiva, definire i parametri dimensionali e le materie per le quali rendere obbligatorio il ricorso alle assemblee separate;

                g) ampliare la possibilità di delega dell'esercizio del diritto di voto, individuando limiti quantitativi e modalità operative che tengano conto delle caratteristiche e della dimensione della compagine sociale, nella salvaguardia dello scopo mutualistico delle cooperative;

                h) ampliare i poteri di informazione dei soci e in particolare di ottenere notizie dagli amministratori sullo svolgimento dell'attività sociale, con particolare riguardo alla consapevole partecipazione alle deliberazioni assembleari;

                i) consentire che gli statuti prevedano la presenza di amministratori non soci, anche in considerazione della previsione di requisiti di professionalità da parte di leggi speciali;

                l) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e al numero dei mandati, in relazione alla dimensione delle società;

                m) consentire agli statuti di derogare alla regola generale del voto capitario limitatamente alle cooperative con carattere consortile, in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

                n) sancire l'applicabilità alle società cooperative del controllo giudiziale disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile;

                o) eliminare il controllo dell'autorità governativa, di cui all'articolo 2543 del codice civile, sulle cooperative non costituzionalmente riconosciute;

                p) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta con riferimento alla presenza degli obblighi di accumulazione patrimoniale nei limiti di cui alla lettera c), alla coerenza degli statuti con i princìpi di cui alle lettere b), e), f), g) e h), alle modalità di attuazione degli scopi solidaristici di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, nonché al perseguimento di finalità di utilità sociale;

                q) modificare la disciplina della vigilanza sulla cooperazione costituzionalmente riconosciuta, valorizzando le funzioni di autoregolamentazione delle associazioni di categoria, nel rispetto dei criteri direttivi definiti dall'autorità pubblica;
                r) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella della cooperazione bancaria.


Capo VI

GRUPPI DI SOCIETA', BILANCIO,
OPERAZIONI STRAORDINARIE,
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


Art. 13.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni emanate ai sensi del presente capo si applicano alle società per azioni, alle società per azioni semplificate e, in quanto compatibili, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.


Art. 14.

(Gruppi di fatto e di diritto).

        1. La riforma della disciplina dei gruppi deve essere informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle predette nozioni le singole discipline facciano riferimento. Ove opportuno, a fini di semplificazione normativa, il Governo potrà sostituire le nozioni di controllo previste da leggi speciali mediante rinvio alle nozioni di controllo solitario e congiunto definite in attuazione dalla presente lettera;

                b) prevedere un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle società con azioni quotate;

                c) disporre l'applicabilità delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), alle operazioni tra società controllante e società controllata ovvero tra società soggette a comune controllo; i componenti di organi sociali non si considereranno interessati in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati con il voto determinante della società controllante. In relazione a tali operazioni, la responsabilità degli amministratori e l'annullamento degli atti per conflitto d'interessi potranno essere esclusi, qualora il danno trovi corrispettivo in vantaggi derivanti da altre operazioni contestualmente deliberate, purché tali vantaggi siano adeguatamente determinati;

                d) consentire alle società di capitali che non fanno appello al pubblico risparmio, fatto salvo per i soci assenti o dissenzienti il diritto di recedere o di vendere al socio di maggioranza le proprie quote o azioni, di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, al dominio di un'impresa controllante, formando un gruppo di diritto;

                e) consentire che gli statuti delle società dominate dispongano l'inapplicabilità della disciplina delle operazioni interessate e di quella del conflitto d'interessi del socio in assemblea, salva l'inderogabilità delle disposizioni vigenti in materia d'informazione sulle operazioni tra società del gruppo;

                f) prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subìto dalla società dominata;

                g) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominata risulti avere subìto un pregiudizio, al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intragruppo, dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo;

                h) disciplinare, nei gruppi di diritto, la responsabilità dell'impresa dominante e dei suoi amministratori o consiglieri di gestione verso i creditori sociali delle società dominate, qualora l'insufficienza del patrimonio di queste al soddisfacimento dei crediti sia stata cagionata dalle direttive impartite dall'impresa dominante;

                i) prevedere un sistema di pubblicità dei rapporti di dominio facenti capo a ciascuna impresa dominante.


Art. 15.

(Disciplina del bilancio).

        1. La riforma della disciplina del bilancio deve essere ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) insensibilità dei criteri di formazione del bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e conseguente modifica delle norme vigenti di natura tributaria che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione al bilancio;

                b) rilevazione in bilancio delle imposte differite o anticipate;

                c) regolamentazione delle poste del patrimonio netto idonea ad assicurare una disciplina chiara e precisa delle stesse in relazione ai criteri di formazione e di utilizzo;

                d) ampliamento delle ipotesi in cui sono ammessi il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;

                e) individuazione dei criteri per il trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, delle operazioni a pronti e a termine, nonché delle operazioni di locazione finanziaria;

                f) previsione della possibilità, per le società a chiara vocazione internazionale, di utilizzare princìpi contabili internazionalmente riconosciuti per la redazione del bilancio consolidato;
                g) armonizzazione della disciplina fiscale sul reddito d'impresa con le modifiche introdotte in attuazione del presente articolo e fissazione delle più opportune disposizioni transitorie in relazione alle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali modifiche.


Art. 16.

(Operazioni societarie straordinarie).

        1. Costituiscono operazioni societarie straordinarie le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e quelle derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo.
        2. La riforma della disciplina delle operazioni societarie straordinarie deve essere ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) precisare e semplificare il procedimento, nel rispetto delle direttive comunitarie;

                b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni, fusioni e scissioni eterogenee;

                c) disciplinare, nel rispetto delle direttive comunitarie, possibilità, condizioni e limiti delle fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni di controllo cui partecipino, insieme a società di diritto italiano, anche società costituite ed operanti all'estero;

                d) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo al perfezionamento di operazioni societarie straordinarie.


Art. 17.

(Scioglimento e liquidazione).

        1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione deve essere ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) consentire agli amministratori di compiere nuove operazioni, anche dopo lo scioglimento della società, al fine di preservare il valore dell'azienda sociale;

                b) disciplinare più compiutamente il procedimento di liquidazione, apportandovi le possibili semplificazioni;

                c) introdurre il principio di parità di trattamento dei creditori sociali, salve le legittime cause di prelazione;

                d) prevedere la possibilità di opposizione dei creditori sociali avverso lo stato passivo che deve essere redatto dai liquidatori;

                e) prevedere gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche per quanto attiene all'ipotesi di sopravvivenze attive o passive.


Capo VII

DISPOSIZIONI VARIE


Art. 18.

(Società di capitali e cooperative esistenti).

        1. Le società di capitali e cooperative esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge adeguano gli statuti alle disposizioni di tali decreti entro il termine di due anni dalla data della loro entrata in vigore; a tale scopo può essere prevista la riduzione delle maggioranze necessarie per le relative deliberazioni. Decorso il predetto termine senza che la società abbia adottato le modifiche richieste, essa deve essere posta in liquidazione.
        2. Le modificazioni statutarie di cui al comma 1 e le trasformazioni da società a responsabilità limitata o società per azioni in società per azioni semplificata, deliberate entro il medesimo termine di cui al citato comma 1, sono esenti da ogni tributo, imposta o tassa.
        3. Nei casi di trasformazione di cui al comma 2, al socio dissenziente non spetta il diritto di recesso.

Art. 19.

(Partecipazione a società
in accomandita semplice).

        1. Le società di capitali possono partecipare, in qualità di soci accomandanti, a società in accomandita semplice.


Art. 20.

(Fusioni fra società per azioni).

        1. Le fusioni fra società per azioni, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui all'articolo 2358 del codice civile.


Art. 21.

(Disposizioni antiriciclaggio).

        1. Nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, il Governo potrà prevedere norme finalizzate a potenziare la trasparenza degli assetti proprietari delle società di capitali al fine di prevenire possibili forme di infiltrazione criminale nei circuiti economici e finanziari.


TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI ILLECITI


Art. 22.

(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi
riguardanti le società commerciali).

        1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

                1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

                2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

                3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

                4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

                5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

                6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

                7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

                8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
                9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

                10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

                11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

                12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

                13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

                14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

                15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

                16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

            b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

            c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;

            d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

            e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

            f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

            g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

            h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire cinquanta milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione ai applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di aver adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

            i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione.


TITOLO IV

NORME SULLA GIURISDIZIONE


Art. 23.

(Nuove norme sulla giurisdizione).

        1. Il Governo è delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera b) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
            b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

                1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

                2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;

                3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

                4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

                5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

            c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

            d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

            e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

        2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:

            a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

            b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

            c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera a), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

            d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
            e) alla possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa ed, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

            f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del giusto processo;

            g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

        3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.
        4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.



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