XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 966
Onorevoli Colleghi! - La caratteristica più importante
dell'ordinamento regionale italiano è l'attribuzione alle
Regioni della potestà legislativa che, spezzando il monopolio
legislativo degli organi statali (Parlamento e Governo),
conferma la dignità e l'importanza ad esse conferita: non
semplici enti di decentramento amministrativo, ma persone
giuridiche destinate ad arricchire l'ordinamento giuridico.
L'articolo 117 della Costituzione, infatti, attribuisce alle
Regioni competenza legislativa nelle materie individuate nel
medesimo articolo, al di fuori delle quali resta ferma la
competenza generale dello Stato. In tali materie, comunque, la
legislazione regionale non ha carattere esclusivo, ma concorre
con quella statale, rappresentando uno svolgimento dei
"princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".
Tra la materie rientranti nella competenza legislativa
delle Regioni assumono particolare rilevanza quelle relative
all'istruzione artigiana e professionale e all'assistenza
scolastica.
L'istruzione artigiana e professionale comprende tutte le
attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla
riqualificazione ed all'orientamento professionale, per
qualsiasi attività e per qualsiasi finalità, fatta eccezione
per quelle volte al conseguimento di titoli di studio o di
diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o
post universitaria; l'assistenza scolastica consiste,
invece, nell'insieme delle strutture, servizi e attività
destinati a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in
denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore di
alunni di scuole pubbliche o private, l'assolvimento
dell'obbligo scolastico e, per gli studenti capaci e
meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli
studi.
L'intento della presente proposta di legge costituzionale
è dunque quello di ampliare le competenze legislative delle
Regioni, attribuendo loro non solo le funzioni in materia di
assistenza scolastica, già previste dall'articolo 117 della
Costituzione, ma anche quelle inerenti l'intero sistema
dell'istruzione, nella prospettiva di una reale riforma
federale dello Stato. Inoltre, l'ulteriore obiettivo che si
intende perseguire con il provvedimento proposto è quello di
prevedere espressamente, all'articolo 118 della Costituzione,
l'attribuzione delle funzioni inerenti la formazione artigiana
e professionale alle Province, da esercitare previa delega da
parte delle Regioni. Tutto ciò al fine di avviare un vero
processo di innovazione della scuola in considerazione
dell'insuccesso della gestione condotta a livello regionale
nel settore della formazione artigiana e professionale e nella
convinzione che l'attribuzione delle competenze in materia
alle Province, enti questi più vicini alle diverse realtà
locali, assicurerà una maggiore corrispondenza tra le esigenze
economiche e imprenditoriali dei vari territori e la
formazione garantita.