XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 966




        Onorevoli Colleghi! - La caratteristica più importante dell'ordinamento regionale italiano è l'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa che, spezzando il monopolio legislativo degli organi statali (Parlamento e Governo), conferma la dignità e l'importanza ad esse conferita: non semplici enti di decentramento amministrativo, ma persone giuridiche destinate ad arricchire l'ordinamento giuridico. L'articolo 117 della Costituzione, infatti, attribuisce alle Regioni competenza legislativa nelle materie individuate nel medesimo articolo, al di fuori delle quali resta ferma la competenza generale dello Stato. In tali materie, comunque, la legislazione regionale non ha carattere esclusivo, ma concorre con quella statale, rappresentando uno svolgimento dei "princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".
        Tra la materie rientranti nella competenza legislativa delle Regioni assumono particolare rilevanza quelle relative all'istruzione artigiana e professionale e all'assistenza scolastica.
        L'istruzione artigiana e professionale comprende tutte le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività e per qualsiasi finalità, fatta eccezione per quelle volte al conseguimento di titoli di studio o di diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o post universitaria; l'assistenza scolastica consiste, invece, nell'insieme delle strutture, servizi e attività destinati a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore di alunni di scuole pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
        L'intento della presente proposta di legge costituzionale è dunque quello di ampliare le competenze legislative delle Regioni, attribuendo loro non solo le funzioni in materia di assistenza scolastica, già previste dall'articolo 117 della Costituzione, ma anche quelle inerenti l'intero sistema dell'istruzione, nella prospettiva di una reale riforma federale dello Stato. Inoltre, l'ulteriore obiettivo che si intende perseguire con il provvedimento proposto è quello di prevedere espressamente, all'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione delle funzioni inerenti la formazione artigiana e professionale alle Province, da esercitare previa delega da parte delle Regioni. Tutto ciò al fine di avviare un vero processo di innovazione della scuola in considerazione dell'insuccesso della gestione condotta a livello regionale nel settore della formazione artigiana e professionale e nella convinzione che l'attribuzione delle competenze in materia alle Province, enti questi più vicini alle diverse realtà locali, assicurerà una maggiore corrispondenza tra le esigenze economiche e imprenditoriali dei vari territori e la formazione garantita.




Frontespizio Testo articoli