XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 966




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "istruzione artigiana e professionale" sono inserite le seguenti: ", istruzione".


Art. 2.

        1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare, la Regione delega alle Province tutte le funzioni in materia di formazione artigiana e professionale".



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