XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 966
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dopo
le parole: "istruzione artigiana e professionale" sono
inserite le seguenti: ", istruzione".
Art. 2.
1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare, la
Regione delega alle Province tutte le funzioni in materia di
formazione artigiana e professionale".