XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 965
Onorevoli Colleghi! - La parità delle istituzioni
scolastiche, insieme alla formazione professionale, al
riordino dei cicli e degli organi collegiali, è uno degli
argomenti posti da anni all'ordine del giorno dei lavori
parlamentari, tra discussioni e compromessi, promesse e
proteste.
Si tratta di un argomento di particolare importanza, in
quanto l'attuale pianificazione centralizzata dell'istruzione
è perdente per definizione, come dimostra lo stato di grave
crisi in cui versa il sistema scolastico e formativo.
L'istruzione non deve essere un servizio statale, ma un
servizio pubblico, retto da professionisti e non riconducibile
a modelli di tipo statalista e burocratico.
La regolamentazione della scuola non statale, a partire
dal riconoscimento del ruolo di servizio pubblico che essa
svolge, rappresenta un dovere ed un'assoluta necessità, non
soltanto per superare la situazione discriminatoria di fatto
oggi esistente nel nostro Paese, ma anche per colmare il
divario rispetto all'Europa, nonché per migliorare la qualità,
l'efficienza e la produttività del sistema educativo e
formativo.
Sia la I sottocommissione della Commissione "dei
settantacinque" - che, ricordiamo, era la Commissione
istituita in seno all'Assemblea costituente con il compito di
elaborare e proporre il progetto di Costituzione - sia la
stessa Assemblea costituente dedicarono particolare attenzione
alla problematica relativa ai rapporti tra insegnamento
privato e insegnamento pubblico.
In particolare, relatori alla I sottocommissione (diritti
e doveri dei cittadini) furono Marchesi e Moro.
La relazione Marchesi, partendo dal presupposto che non
esiste funzione nazionale e sociale più alta di quella che
provvede all'educazione del popolo, affermava che la scuola
deve appartenere allo Stato, il quale può riconoscere e
favorire il sorgere di organizzazioni ausiliarie di educazione
e di assistenza, ma non subordinarsi ad esse.
Si riconosceva, dunque, l'utilità della scuola privata
fino a quando la stessa concorre con la scuola pubblica sulla
base di una maggiore o migliore preparazione, ma si negava
categoricamente che ad essa fosse conferibile quel diritto,
attribuibile unicamente allo Stato, di rilasciare titoli
legali di studio.
La relazione Moro dichiarava espressamente che è
nell'ordine naturale delle cose la coesistenza dell'iniziativa
privata con quella pubblica in materia di istruzione e che
tale coesistenza deve avvenire a parità di condizioni.
Evidenziava, inoltre, la necessità non di una semplice
collaborazione tra scuola pubblica e privata, ma la
sussistenza anche di un adeguato controllo dello Stato sulla
scuola privata. La competenza a fissare le condizioni
giuridiche per il riconoscimento è propria dello Stato
legislatore, il quale è superiore non solo alla scuola
privata, ma anche a quella pubblica. Tali forme di controllo
possono tendere esclusivamente ad assicurare la rispondenza di
queste libere attività a quel bene comune di cui lo Stato è
garante, vale a dire all'ordine sociale come tale ed ai
vantaggi che all'uomo ne derivano. Al di là di questi
controlli di carattere generale altri non sono concepibili,
senza snaturare il principio di libertà che caratterizza la
scuola. Da ciò l'affermazione che "è giusto che lo Stato
sussidi quelle scuole che per numero di frequentanti mostrino
di riscuotere le simpatie dei cittadini e per il rendimento
didattico accertato negli esami di Stato manifestino di
esercitare utilmente la funzione educativa nell'interesse
privato e pubblico".
La citata relazione si soffermava, tra l'altro, sul tema
delle provvidenze agli alunni meritevoli e bisognosi,
prevedendone la concessione a favore degli alunni non soltanto
delle scuole statali, ma anche di quelle parificate.
Si è, dunque, giunti alla stesura definitiva dell'articolo
30 della Costituzione nel quale si è stabilito che è diritto e
dovere dei genitori istruire ed educare i figli, per poi
affermare nel successivo articolo 33 che è compito dello Stato
educare ed istruire i giovani ("La Repubblica detta le norme
generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi"). Si tratta di un'apparente
contraddizione, ma mentre per la famiglia, definita
nell'articolo 29 come una società naturale fondata sul
matrimonio, si tratta di un diritto-dovere originario, per lo
Stato si tratta di un dovere etico-politico che la legge
trasforma in diritto.
Poiché uno Stato, per essere democratico, deve riconoscere
al suo interno una pluralità di ordinamenti giuridici, ne
consegue che non ha un dovere-diritto esclusivo, ma deve
ammettere che anche enti e privati possano istituire scuole ed
istituti di educazione. Il diritto originario delle famiglie
di educare ed istruire i figli secondo i propri convincimenti
etico-religiosi comporta il diritto costituzionalmente
garantito di poter scegliere se avvalersi della scuola di
Stato o di quella non statale. Tale diritto sarebbe tuttavia
puramente teorico se alle scuole non statali non fosse
riconosciuta, a certe condizioni, la parità con le scuole
statali.
Anche la Corte costituzionale ha affrontato i profili
connessi all'istruzione non statale, soprattutto in ordine al
problema dell'istruzione obbligatoria. In particolare, la
Corte costituzionale, con ordinanza n. 668 del 1988, ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale di una disposizione di legge
regionale che subordinava l'assegnazione gratuita di libri di
testo agli studenti di scuole medie non statali,
all'attestazione della gratuità di tale frequenza. La Corte
ha, infatti, ritenuto non irragionevole desumere dalla libera
scelta dell'interessato, implicante la corresponsione di tasse
di frequenza o di rette per fruire di un servizio scolastico
cui è possibile accedere anche gratuitamente, quella
disponibilità di mezzi che legittima l'esclusione dalle
suddette provvidenze. "Inoltre, il principio di parità di
trattamento fra scuola pubblica e scuola privata non può
spingersi fino alla determinazione dell'obbligo della
Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per
l'esercizio di tale ultima scuola".
Più di recente, con una successiva pronuncia (sentenza n.
454 del 1994), la Corte ha affrontato la materia della
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari. Con tale sentenza "additiva" ha dichiarato
illegittimo, per contrasto con il principio di uguaglianza, un
articolo di legge poi trasfuso nel testo unico in materia di
istruzione (articolo 156, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994) "nella parte in cui
esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni
delle scuole elementari che adempiono l'obbligo scolastico in
modo diverso dalla frequenza presso scuole statali abilitate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale".
La fornitura dei libri di testo delle scuole elementari è
una provvidenza destinata direttamente agli alunni e quindi
considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa
all'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza alcun
riferimento alla capacità economica dello studente. Una volta
che il legislatore ordinario ha previsto di destinare la
fornitura dei libri di testo direttamente agli alunni, il
comprendervi anche quelli che frequentino scuole meramente
private "non equivale all'assunzione di un onere da parte
dello Stato a favore di dette scuole".
La necessità di un tempestivo intervento legislativo in
materia di parità scolastica, è dimostrata anche dall'attuale
articolazione territoriale e per gradi della scuola non
statale.
La scuola non statale si concentra per il 50 per cento
nelle regioni del nord, mentre la rimanente parte si divide
ugualmente tra il centro e il sud comprese le isole. Ciò
sembra dovuto almeno a tre fattori: 1) l'importante tradizione
storica delle scuole cattoliche; 2) il più sviluppato spirito
imprenditoriale unito alla maggiore concentrazione della
popolazione nei grandi centri urbani; 3) il più alto reddito
medio delle famiglie del nord.
Le scuole non statali raccolgono circa il 7 per cento
della popolazione scolastica, pari a circa 700 mila studenti,
dalle materne alle superiori, di cui il 5 per cento presso le
scuole confessionali (quasi esclusivamente cattoliche) e il 2
per cento presso istituzioni laiche, compresi i comuni.
Per quanto riguarda la distribuzione nei vari gradi
scolastici, un'indagine del 1999 dell'associazione scuole non
statali assegna il 70 per cento degli iscritti alle scuole
materne, l'8 per cento alla scuola elementare, il 9 per cento
alla scuola media e il 13 per cento alla scuola superiore ove
risulta equamente distribuita in tutti gli ordini, tranne gli
istituti industriali.
L'obiettivo prioritario che occorre perseguire è, dunque,
quello di garantire il diritto primario della famiglia nella
scelta degli indirizzi educativi, nonché l'uguaglianza di
trattamento scolastico e di prestazione per quegli alunni che
intendono esercitare il diritto allo studio presso istituzioni
scolastiche non statali. Deve, quindi, sussistere una reale
parità tra scuole istituite e gestite dallo Stato e scuole
istituite e gestite da altri soggetti che si assumono gli
oneri organizzativi per svolgere tale servizio, conferendo
altresì ulteriore dignità alla funzione docente e
sottolineandone la qualità di funzione pubblica, sia che essa
si eserciti nelle scuole statali sia che, a parità di titoli
conseguiti, essa si eserciti nelle scuole paritarie.
E' proprio per rendere concreto il raggiungimento delle
suddette finalità che la presente proposta di legge prevede,
quale contributo ordinario erogato dallo Stato, l'istituzione
di un buono-scuola assegnato dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca alle famiglie e, in base alle
indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni
scolastiche, secondo un ammontare determinato annualmente dal
Ministro stesso sulla base del costo medio per studente delle
scuole statali della fascia dell'obbligo. Tale buono è
integrato, per le istituzioni scolastiche operanti in
situazioni di particolare svantaggio o in aree a forte
processo immigratorio, da un contributo perequativo delle
regioni, che con proprie leggi ne disciplinano criteri e
modalità di attribuzione. Correlativamente, la frequenza della
scuola dell'obbligo anche non statale è gratuita.
Il buono-scuola consente agli istituti scolastici di
funzionare se sono effettivamente capaci di fornire agli
utenti i servizi previsti, impedisce che nascano privilegi per
alcune scuole, non permette che gestori ed associazioni di
scuole libere siano portati all'asservimento politico.
Il citato buono, nato dalla richiesta da parte dei
genitori di esercitare un loro diritto, ovvero quello di
scegliere liberamente la scuola per i propri figli, non è un
finanziamento delle scuole non statali a svantaggio della
scuola statale; è invece lo strumento per garantire la libertà
dei cittadini, il mezzo necessario per rendere possibile la
reale concorrenza tra le scuole, al fine di consentire anche
una migliore qualità del servizio scolastico.