XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 965




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In attuazione degli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni scolastiche della fascia dell'obbligo ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario da parte dello Stato e un contributo perequativo da parte delle regioni.
        2. Il contributo ordinario di cui al comma 1, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche.
        3. L'ammontare del buono di cui al comma 2 è determinato annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del costo medio per studente delle scuole statali della fascia dell'obbligo.
        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo di cui al comma 1 a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazioni di particolare svantaggio o in aree caratterizzate da forte immigrazione.


Art. 2.

        1. E' riconosciuta la piena eguaglianza della carriera scolastica e degli esami, nonché l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati da tutte le istituzioni scolastiche.


Art. 3.

        1. Le istituzioni scolastiche pubbliche o private devono dimostrare il possesso di tutti i requisiti di qualità indicati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La concessione del contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 è rilasciata dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, sentito il parere della regione e degli enti locali interessati.
        3. Contro il diniego alla concessione del contributo ordinario di cui all'articolo 1 è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 4.

        1. Il mantenimento dei requisiti di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, è verificato annualmente da un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra quelli in servizio presso la sovrintendenza competente.
        2. Contro la revoca della concessione del contributo ordinario di cui all'articolo 1, disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, è ammesso ricorso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 5.

        1. In osservanza del principio della gratuità della scuola dell'obbligo non è ammesso il pagamento di alcuna tassa a carico delle famiglie degli alunni.


Art. 6.

        1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, la presente legge si applica a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore, iniziando dalle classi prime di tutti gli ordini di scuola; la sua applicazione è successivamente estesa anno per anno, sino al completamento dei cicli di studio.

Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Per gli esercizi successivi al triennio 2001-2003, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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