XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 965
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In attuazione degli articoli 3, 30, 33 e 34 della
Costituzione, al fine di garantire un'effettiva libertà di
scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni
scolastiche della fascia dell'obbligo ricevono per il loro
funzionamento un contributo ordinario da parte dello Stato e
un contributo perequativo da parte delle regioni.
2. Il contributo ordinario di cui al comma 1, sotto forma
di buono, è assegnato dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca alle famiglie e, secondo le
indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni
scolastiche.
3. L'ammontare del buono di cui al comma 2 è determinato
annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sulla base del costo medio per studente delle
scuole statali della fascia dell'obbligo.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni fissano con legge i criteri e le
modalità di attribuzione del contributo perequativo di cui al
comma 1 a tutte le istituzioni scolastiche che operano in
situazioni di particolare svantaggio o in aree caratterizzate
da forte immigrazione.
Art. 2.
1. E' riconosciuta la piena eguaglianza della carriera
scolastica e degli esami, nonché l'equipollenza dei titoli di
studio rilasciati da tutte le istituzioni scolastiche.
Art. 3.
1. Le istituzioni scolastiche pubbliche o private devono
dimostrare il possesso di tutti i requisiti di qualità
indicati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La concessione del contributo ordinario dello Stato di
cui all'articolo 1 è rilasciata dal dirigente dell'ufficio
scolastico regionale territorialmente competente, sentito il
parere della regione e degli enti locali interessati.
3. Contro il diniego alla concessione del contributo
ordinario di cui all'articolo 1 è ammesso ricorso gerarchico
al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
Art. 4.
1. Il mantenimento dei requisiti di qualità di cui
all'articolo 3, comma 1, è verificato annualmente da un nucleo
di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra quelli
in servizio presso la sovrintendenza competente.
2. Contro la revoca della concessione del contributo
ordinario di cui all'articolo 1, disposta dal dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, è ammesso ricorso al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 5.
1. In osservanza del principio della gratuità della scuola
dell'obbligo non è ammesso il pagamento di alcuna tassa a
carico delle famiglie degli alunni.
Art. 6.
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui
all'articolo 1, la presente legge si applica a decorrere
dall'anno scolastico successivo alla data della sua entrata in
vigore, iniziando dalle classi prime di tutti gli ordini di
scuola; la sua applicazione è successivamente estesa anno per
anno, sino al completamento dei cicli di studio.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Per gli esercizi successivi al triennio 2001-2003,
all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.