XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 964




        Onorevoli Colleghi! - A più di dieci anni dalla sua approvazione, l'attuale legge quadro in materia di diritto allo studio universitario (legge 2 dicembre 1991, n. 390) dimostra tutti i suoi limiti e le sue carenze. Appare, dunque, urgente procedere ad una revisione di tale normativa ponendosi quale fine prioritario quello di affidare interamente alle regioni la competenza in materia, in tale modo eliminando tutti quei vincoli che attualmente derivano dall'eccessiva invadenza dello Stato centrale in un settore che, proprio per la particolare connotazione delle problematiche che affronta, rientra nella sfera delle competenze regionali.
        Per tale motivo la presente proposta di legge va nella direzione auspicata dell'attribuzione di tutte le competenze in materia di diritto allo studio alle regioni; tutto ciò nella prospettiva di attuare, almeno in tale ambito, un primo passo verso la riforma federale dello Stato.
        Alla competenza delle università verrebbero comunque lasciati gli ambiti inerenti gli interventi relativi alle attività a tempo parziale, le cosiddette "150 ore" (articolo 11) e la possibilità di organizzare corsi intensivi (articolo 12), per venire incontro alle esigenze degli studenti oggettivamente più svantaggiati.
        Le regioni, invece, dovranno farsi carico di tutti gli altri interventi previsti dall'articolo 7: borse ed assegni di studio, prestiti d'onore, servizi abitativi, servizi per l'orientamento, servizi di ristorazione, servizi editoriali, librari e per le attività culturali, sportive e ricreative, interventi per l'interscambio e la mobilità degli studenti, interventi in favore degli studenti lavoratori, pendolari e portatori di handicap, nonché servizi sanitari e di consulenza psicologica.
        Numerosi sono i punti qualificanti della presente proposta di legge.
        L'articolo 3 prevede che i servizi non assegnati alla totalità degli studenti, ma concessi in seguito al superamento di uno specifico concorso (borse e assegni di studio, posti nei pensionati, prestiti d'onore, eccetera), siano assegnati in via prioritaria agli studenti residenti da almeno cinque anni nella regione dove è ubicata l'università. Tutti gli altri interventi, ossia quelli ai quali possono accedere tutti (ad esempio, mense, prestito libri, orientamento universitario, eccetera), dovranno essere a carico della regione di provenienza dello studente, nel caso in cui questi non sia residente nella stessa regione nella quale ha sede l'università.
        Per quanto concerne poi gli studenti stranieri, l'articolo 14 prevede la distinzione in due categorie: comunitari ed extracomunitari. In particolare, gli studenti di nazionalità straniera appartenenti all'Unione europea fruiscono di tutti i servizi e di tutte le provvidenze previsti per i cittadini italiani, nel rispetto delle convenzioni stipulate dalle singole università nell'esercizio della propria autonomia, fermo restando, per quanto concerne i servizi destinati alla non totalità degli studenti, il riconoscimento della priorità per i soggetti residenti da almeno cinque anni nella regione ove ha sede l'università.
        Tutti gli altri studenti di nazionalità straniera fruiscono esclusivamente dei servizi e delle provvidenze previsti dagli accordi bilaterali intercorsi tra l'Italia e il Paese di provenienza dello studente.
        Assumono, inoltre, notevole rilevanza la disciplina dei prestiti d'onore di cui all'articolo 8 della proposta di legge (che nel nostro Paese trova scarsa applicazione, mentre, ad esempio, in Olanda coinvolge tre studenti su quattro), già prevista dalla legge n. 390 del 1991, nonché la disciplina concernente i servizi di residenza universitaria (articolo 9).
        L'articolo 16 prevede le sanzioni per contrastare eventuali dichiarazioni non veritiere prodotte dagli studenti relativamente alla propria situazione patrimoniale; a tale proposito l'articolo 18 richiede espressamente che venga presentata tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato in merito.
        L'articolo 20 reca la copertura finanziaria.




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