XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 964
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. In conformità ai princìpi di cui agli articoli 3 e 34
della Costituzione, la presente legge detta le disposizioni
volte a disciplinare il diritto allo studio in ambito
universitario, nonché a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per
consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali e norme di riforma economico-sociale, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di
diritto agli studi universitari. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le
disposizioni della presente legge compatibilmente con le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Destinatari).
1. Ai fini della presente legge, per "studenti" si
intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università,
degli istituti universitari e degli istituti superiori di
grado universitario che rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario;
b) diploma di laurea;
c) diploma di specializzazione;
d) dottorato di ricerca.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 sono di seguito
denominate "università".
Art. 3.
(Interventi delle regioni e delle università).
1. Alle regioni spettano tutte le competenze relative
all'indirizzo, al coordinamento e alla programmazione degli
interventi in materia di diritto agli studi universitari.
2. Lo Stato trasferisce ad ogni regione, in proporzione
all'ammontare totale degli studenti universitari residenti
nella medesima regione ed iscritti ad una qualsiasi università
situata nell'ambito del territorio nazionale, i fondi
necessari per attuare gli interventi di cui alla presente
legge. A tale fine, le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ogni
anno, il numero di studenti universitari iscritti alle
università aventi sede nel proprio territorio.
3. I servizi e gli interventi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1 dell'articolo 7, destinati in
base a bandi di concorso alla non totalità degli studenti,
sono assegnati, in via prioritaria, a coloro che risiedono da
almeno cinque anni nella regione ove è situata
l'università.
4. Tutti gli oneri relativi ai servizi e agli interventi
di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l) e
m) del comma 1 dell'articolo 7, rivolti alla totalità
degli studenti, se utilizzati da soggetti residenti in una
regione diversa da quella ove è situata l'università, sono a
carico della regione di provenienza dello studente. In caso di
morosità di quest'ultima, i servizi erogati nei confronti di
studenti provenienti da una regione inadempiente possono
essere sospesi.
5. Le regioni possono destinare una quota dell'ammontare
complessivo del trasferimento statale, nel limite massimo
dell'1 per cento, alla realizzazione di interventi speciali in
favore di studenti che frequentano università situate fuori
dal territorio della regione di residenza.
6. Le università organizzano e gestiscono i propri servizi
in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio
universitario.
7. Le regioni, le università, nonché gli enti e le
istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse
all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano
tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente
legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la
realizzazione di specifiche attività.
Capo II
INTERVENTI DELLE REGIONI
Art. 4.
(Princìpi generali).
1. Ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli
interventi di cui alla presente legge non destinati alla
generalità degli studenti, le regioni definiscono i criteri di
merito e di reddito degli studenti, tenendo conto
dell'ampiezza del nucleo familiare, della natura e
dell'ammontare del reddito imponibile, nonché dell'eventuale
presenza nello stesso di soggetti portatori di
handicap.
2. Le regioni, altresì, esercitano la potestà legislativa
nelle materie di cui all'articolo 7, conformandosi ai seguenti
princìpi:
a) la fruizione dei servizi comporta di norma per
gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso.
Gli enti per il diritto allo studio dispongono, per gli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, la gratuità o
particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi;
b) le borse di studio assegnate non possono,
comunque, essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca
dei borsisti.
3. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea
non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle
provvidenze destinate ai capaci e ai meritevoli privi di
mezzi.
Art. 5.
(Coordinamento interregionale).
1. Le regioni, mediante la stipula di appositi accordi di
programma, adottano le opportune iniziative al fine di
coordinare fra loro la realizzazione degli interventi previsti
dalla presente legge.
Art. 6.
(Legislazione regionale ed organismi
di gestione).
1. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui alla
presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore
della medesima, mediante l'emanazione di leggi regionali volte
alla disciplina degli ambiti e delle funzioni ad esse
attribuiti.
2. Le regioni istituiscono per le finalità di cui alla
presente legge un apposito organismo di gestione, dotato di
autonomia amministrativa e gestionale.
3. L'organismo di gestione di cui al comma 2 può
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i
criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da
soggetti individuali o da associazioni e cooperative
studentesche operanti nelle università.
Art. 7.
(Servizi ed interventi
per il diritto allo studio).
1. Le regioni, nell'ambito degli interventi in materia di
diritto allo studio universitario, istituiscono i seguenti
servizi:
a) borse ed assegni di studio;
b) prestiti d'onore;
c) servizi abitativi;
d) servizi per l'orientamento;
e) servizi di ristorazione;
f) servizi editoriali, librari e per le attività
culturali, sportive e ricreative;
g) servizi per l'interscambio e la mobilità degli
studenti;
h) interventi in favore degli studenti
lavoratori;
i) interventi in favore degli studenti
pendolari;
l) interventi in favore degli studenti portatori
di handicap;
m) servizi sanitari e di consulenza
psicologica.
2. I servizi di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 sono classificati come non destinati alla totalità
degli studenti. I restanti servizi di cui al medesimo comma 1
sono classificati come destinati alla totalità degli
studenti.
Art. 8.
(Prestiti d'onore).
1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di
reddito individuati ai sensi della legislazione regionale,
possono essere concessi da aziende e da istituti di credito
prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine
economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza
interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione
degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro
dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non
può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.
Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla
interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia
iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del
prestito e, limitatamente al periodo successivo al
completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla
corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità
per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti dei
propri stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione
di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione dei
relativi interessi. Le convenzioni che le regioni stipulano in
materia con aziende ed istituti di credito devono
disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in
relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto
di credito per il ritardo nell'erogazione del prestito.
Art. 9.
(Servizi abitativi).
1. Le regioni predispongono interventi pluriennali per
l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla
costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione,
all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture
destinate ad alloggi per studenti universitari e alla
concessione di contributi alle province ed ai comuni ove
esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di
immobili di loro proprietà da adibire alla medesima
destinazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono
utilizzare quote delle risorse disponibili per la
realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia
residenziale pubblica.
3. L'offerta di alloggi agli studenti può essere attuata
anche avvalendosi della stipula di apposite convenzioni con
cooperative, enti e soggetti individuali.
Capo III
INTERVENTI DELLE UNIVERSITA'
Art. 10.
(Attribuzioni).
1. Le università esercitano, in collaborazione con gli
organismi regionali competenti, le funzioni già assegnate
dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, in materia di diritto agli studi universitari.
Le università inoltre:
a) concedono l'esonero totale o parziale dal
pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti,
sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;
b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo
studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di
biblioteche e di laboratori;
c) promuovono corsi per studenti lavoratori e
corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e
le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo
11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) curano l'informazione sulle possibilità offerte
per lo studio e la formazione presso altre università o enti,
con particolare attenzione ai programmi comunitari, e
pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di
diritto agli studi universitari;
e) promuovono interscambi di studenti, che possono
avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e
con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le
vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e
di titoli;
f) sostengono le attività formative autogestite
dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le università provvedono alle attività di cui al comma
1 senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 11.
(Attività a tempo parziale).
1. Le università, sentiti gli organismi universitari,
possono disciplinare con propri regolamenti forme di
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi
resi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di
docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, e successive modificazioni, allo svolgimento degli
esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
L'assegnazione di tali collaborazioni avviene nei limiti delle
risorse disponibili nel bilancio delle università e sulla base
di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e
di reddito, di cui all'articolo 4, comma 1, con priorità di
assegnazione delle stesse agli studenti residenti da almeno
cinque anni nel territorio in cui è ubicata l'università.
2. La prestazione richiesta allo studente per le
collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo,
esente dall'imposta regionale sulle attività produttive e
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di
lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai
fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla
copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel
rispetto dei seguenti princìpi:
a) i compensi possono essere assegnati a studenti
che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti
dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di
iscrizione;
b) le prestazioni dello studente non possono
superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno
accademico;
c) a parità di condizioni del curriculum
formativo, prevalgono le condizioni di reddito più
disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una
valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei
compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.
Art. 12.
(Corsi intensivi).
1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere
l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci
universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che
si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace
fruizione dell'offerta formativa.
2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo sono
disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da
professori e da ricercatori confermati in ruolo in aggiunta
alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e con le
modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare
della relativa retribuzione è stabilito con i regolamenti di
cui al comma 2 del presente articolo.
4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati,
secondo le modalità del presente articolo:
a) per il perseguimento di attività formative
analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono
essere altresì riconosciuti, totalmente o parzialmente, ai
fini della prosecuzione degli studi nelle scuole di
specializzazione medesime;
b) per lo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341.
Art. 13.
(Concorso delle università
agli altri interventi).
1. Le università possono concorrere agli interventi per il
diritto agli studi universitari previsti dal capo II con oneri
esclusivamente a carico del proprio bilancio.
Capo IV
NORME PARTICOLARI
Art. 14.
(Studenti stranieri).
1. Gli studenti di nazionalità straniera cittadini di
Stati appartenenti all'Unione europea fruiscono dei servizi e
delle provvidenze previsti dalla presente legge e dalle leggi
regionali nei modi e nelle formestabiliti per i cittadini
italiani e nel rispetto delle convenzioni stipulate dalle
singole università nell'esercizio della propria autonomia,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3,
relativamente ai servizi destinati alla non totalità degli
studenti.
2. Tutti gli altri studenti di nazionalità straniera
fruiscono esclusivamente dei servizi e delle provvidenze
espressamente previsti dagli accordi bilaterali intercorsi tra
l'Italia e il Paese di provenienza dello studente.
Art. 15.
(Beni immobili e mobili).
1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito di
beni immobili individuati dallo Stato e di proprietà statale e
del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente,
destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del
diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale
tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle
università e del materiale mobile in essi esistente, destinati
esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già
propri delle opere universitarie.
4. La regione definisce le modalità di fruizione dei beni
di cui al presente articolo. Per i beni di cui al comma 3, le
modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati,
sulla base di una stima del valore dei beni effettuata
dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra
regione e università da stipulare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la
destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere
riconsegnati all'università o allo Stato.
Capo V
NORME FINALI
Art. 16.
(Sanzioni).
1. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere relative
a dati personali o dei propri congiunti, al fine di fruire
degli interventi previsti dalla presente legge, è soggetto ad
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di importo doppio rispetto a quella corrispondente al
valore del servizio percepito e perde il diritto ad ottenere
altre erogazioni o servizi per la durata del corso di studi,
salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i
fatti costituenti reato.
Art. 17.
(Pubblicità).
1. L'elenco dei beneficiari delle provvidenze di cui alla
presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è
pubblicato a cura delle università con decorrenza
semestrale.
Art. 18.
(Accertamenti).
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per
l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti
interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente
erogatore idonea documentazione, attestante le condizioni
economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di
appartenenza. Per i relativi controlli fiscali si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 19.
(Abrogazione).
1. E' abrogata la legge 2 dicembre 1991, n. 390, e
successive modificazioni.
Art. 20.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 70
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. Per gli esercizi successivi al 2003, all'onere
derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con
stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.