XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 964




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Finalità).

        1. In conformità ai princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta le disposizioni volte a disciplinare il diritto allo studio in ambito universitario, nonché a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
        2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali e norme di riforma economico-sociale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di diritto agli studi universitari. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni della presente legge compatibilmente con le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


Art. 2.

(Destinatari).

        1. Ai fini della presente legge, per "studenti" si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano i seguenti titoli:

                a) diploma universitario;

                b) diploma di laurea;
                c) diploma di specializzazione;

                d) dottorato di ricerca.

        2. Le istituzioni di cui al comma 1 sono di seguito denominate "università".


Art. 3.

(Interventi delle regioni e delle università).

        1. Alle regioni spettano tutte le competenze relative all'indirizzo, al coordinamento e alla programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.
        2. Lo Stato trasferisce ad ogni regione, in proporzione all'ammontare totale degli studenti universitari residenti nella medesima regione ed iscritti ad una qualsiasi università situata nell'ambito del territorio nazionale, i fondi necessari per attuare gli interventi di cui alla presente legge. A tale fine, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di studenti universitari iscritti alle università aventi sede nel proprio territorio.
        3. I servizi e gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 7, destinati in base a bandi di concorso alla non totalità degli studenti, sono assegnati, in via prioritaria, a coloro che risiedono da almeno cinque anni nella regione ove è situata l'università.
        4. Tutti gli oneri relativi ai servizi e agli interventi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 dell'articolo 7, rivolti alla totalità degli studenti, se utilizzati da soggetti residenti in una regione diversa da quella ove è situata l'università, sono a carico della regione di provenienza dello studente. In caso di morosità di quest'ultima, i servizi erogati nei confronti di studenti provenienti da una regione inadempiente possono essere sospesi.
        5. Le regioni possono destinare una quota dell'ammontare complessivo del trasferimento statale, nel limite massimo dell'1 per cento, alla realizzazione di interventi speciali in favore di studenti che frequentano università situate fuori dal territorio della regione di residenza.
        6. Le università organizzano e gestiscono i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
        7. Le regioni, le università, nonché gli enti e le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.


Capo II

INTERVENTI DELLE REGIONI


Art. 4.

(Princìpi generali).

        1. Ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti, le regioni definiscono i criteri di merito e di reddito degli studenti, tenendo conto dell'ampiezza del nucleo familiare, della natura e dell'ammontare del reddito imponibile, nonché dell'eventuale presenza nello stesso di soggetti portatori di handicap.
        2. Le regioni, altresì, esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 7, conformandosi ai seguenti princìpi:

                a) la fruizione dei servizi comporta di norma per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto allo studio dispongono, per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi;
                b) le borse di studio assegnate non possono, comunque, essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

        3. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e ai meritevoli privi di mezzi.


Art. 5.

(Coordinamento interregionale).

        1. Le regioni, mediante la stipula di appositi accordi di programma, adottano le opportune iniziative al fine di coordinare fra loro la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.


Art. 6.

(Legislazione regionale ed organismi
di gestione).

        1. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima, mediante l'emanazione di leggi regionali volte alla disciplina degli ambiti e delle funzioni ad esse attribuiti.
        2. Le regioni istituiscono per le finalità di cui alla presente legge un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale.
        3. L'organismo di gestione di cui al comma 2 può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche operanti nelle università.

Art. 7.

(Servizi ed interventi
per il diritto allo studio).

        1. Le regioni, nell'ambito degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, istituiscono i seguenti servizi:

                a) borse ed assegni di studio;

                b) prestiti d'onore;

                c) servizi abitativi;

                d) servizi per l'orientamento;

                e) servizi di ristorazione;

                f) servizi editoriali, librari e per le attività culturali, sportive e ricreative;

                g) servizi per l'interscambio e la mobilità degli studenti;

                h) interventi in favore degli studenti lavoratori;

                i) interventi in favore degli studenti pendolari;

                l) interventi in favore degli studenti portatori di handicap;

                m) servizi sanitari e di consulenza psicologica.

        2. I servizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono classificati come non destinati alla totalità degli studenti. I restanti servizi di cui al medesimo comma 1 sono classificati come destinati alla totalità degli studenti.


Art. 8.

(Prestiti d'onore).

        1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi della legislazione regionale, possono essere concessi da aziende e da istituti di credito prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
        2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
        3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione dei relativi interessi. Le convenzioni che le regioni stipulano in materia con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

                a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

                b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione del prestito.


Art. 9.

(Servizi abitativi).

        1. Le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.
        2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.
        3. L'offerta di alloggi agli studenti può essere attuata anche avvalendosi della stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.


Capo III

INTERVENTI DELLE UNIVERSITA'


Art. 10.

(Attribuzioni).

        1. Le università esercitano, in collaborazione con gli organismi regionali competenti, le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, in materia di diritto agli studi universitari. Le università inoltre:

                a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;

                b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e di laboratori;

                c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

                d) curano l'informazione sulle possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari, e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
                e) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e di titoli;

                f) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.

        2. Le università provvedono alle attività di cui al comma 1 senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


Art. 11.

(Attività a tempo parziale).

        1. Le università, sentiti gli organismi universitari, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione di tali collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito, di cui all'articolo 4, comma 1, con priorità di assegnazione delle stesse agli studenti residenti da almeno cinque anni nel territorio in cui è ubicata l'università.
        2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
        3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi:

                a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;

                b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

                c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

                d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.


Art. 12.

(Corsi intensivi).

        1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
        2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
        3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e da ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.
        4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità del presente articolo:

                a) per il perseguimento di attività formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono essere altresì riconosciuti, totalmente o parzialmente, ai fini della prosecuzione degli studi nelle scuole di specializzazione medesime;

                b) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.


Art. 13.

(Concorso delle università
agli altri interventi).

        1. Le università possono concorrere agli interventi per il diritto agli studi universitari previsti dal capo II con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.


Capo IV

NORME PARTICOLARI


Art. 14.

(Studenti stranieri).

        1. Gli studenti di nazionalità straniera cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle formestabiliti per i cittadini italiani e nel rispetto delle convenzioni stipulate dalle singole università nell'esercizio della propria autonomia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, relativamente ai servizi destinati alla non totalità degli studenti.

        2. Tutti gli altri studenti di nazionalità straniera fruiscono esclusivamente dei servizi e delle provvidenze espressamente previsti dagli accordi bilaterali intercorsi tra l'Italia e il Paese di provenienza dello studente.


Art. 15.

(Beni immobili e mobili).

        1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito di beni immobili individuati dallo Stato e di proprietà statale e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.
        2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
        3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
        4. La regione definisce le modalità di fruizione dei beni di cui al presente articolo. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.

Capo V

NORME FINALI


Art. 16.

(Sanzioni).

        1. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere relative a dati personali o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi previsti dalla presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella corrispondente al valore del servizio percepito e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni o servizi per la durata del corso di studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.


Art. 17.

(Pubblicità).

        1. L'elenco dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università con decorrenza semestrale.


Art. 18.

(Accertamenti).

        1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore idonea documentazione, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza. Per i relativi controlli fiscali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 19.

(Abrogazione).

        1. E' abrogata la legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.


Art. 20.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
        2. Per gli esercizi successivi al 2003, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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